CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2008
60.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che all'esito della Conferenza dei Presidenti di gruppo appena conclusasi, l'esame in Assemblea del provvedimento all'ordine del giorno, inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dalle ore 16 di oggi, è stato rinviato alle ore 11.30 di domani, al fine di consentire alla Commissione Giustizia di avere a disposizione maggior tempo per poter esaminare in maniera adeguata le disposizioni in materia di giustizia civile contenute nel predetto provvedimento. Sospende pertanto la seduta per riunire l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di programmare i lavori della Commissione in relazione al provvedimento in esame.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 9.45.

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Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che, secondo quanto appena stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione proseguirà l'esame del provvedimento al termine delle votazioni che si terranno nella seduta antimeridiana dell'Assemblea, per poter poi esprimere il parere di competenza entro le ore 17 di oggi, considerato che le Commissioni I e V sono convocate alle ore 17.30 per concludere l'esame del provvedimento in sede referente.

Antonio DI PIETRO (IdV) chiede se il relatore abbia già predisposto una proposta di parere sul testo trasmesso dalle Commissioni I e V.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore si è riservato di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che sia positivo che per il momento il relatore non abbia ancora predisposto la proposta di parere, ritenendo che in tal modo questi potrà tenere conto degli interventi che saranno svolti nel corso della seduta.
Per quanto riguarda il provvedimento in esame, sottolinea che in primo luogo occorre distinguere il metodo dal merito. Evidenzia, quindi, la propria assoluta contrarietà al metodo che il Governo e la maggioranza hanno inteso seguire per un provvedimento che fortemente incide sul processo civile. Ribadisce l'esigenza che le disposizioni in materia di giustizia siano stralciate al fine di poi assegnarle in sede referente alla Commissione Giustizia.
In relazione al merito delle predette disposizioni, osserva che queste sono di natura meramente tecnico-giuridiche e che in parte riprendono osservazioni di operatori della giustizia nonché testi elaborati nelle precedenti legislature da forze politiche sia maggioranza che di opposizione. Alcune di queste disposizioni sono condivisibili, mentre altre dovranno essere migliorate. In merito al provvedimento nel suo complesso ritiene che questo non risolva in radice i problemi della giustizia civile, per quanto risolva alcune delicate questioni.
Dichiara di condividere sostanzialmente le modifiche al libro primo del codice di procedura civile, di cui all'articolo 52, tra le quali sottolinea l'ampliamento delle competenze del giudice di pace.
Esprime delle perplessità sulla disciplina del nuovo istituto della testimonianza scritta, la quale dovrà essere migliorata per evitare il rischio di inquinamento delle prove. Condivide le norme sul procedimento cautelare, mentre ritiene che siano viziate da eccessiva «sommarietà» le disposizioni sul procedimento sommario.
La questione più delicata ritiene che sia il nuovo istituto del filtro di ammissibilità nel giudizio presso la Corte di Cassazione. Condivide la scelta di prevedere un filtro, al fine di deflazionare i giudizi e di garantire quella funzione monofilattica che è propria della Corte di Cassazione. Ritiene che la norma così come formulata sia in contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto l'ammissibiltà potrà essere dichiarata da un ristretto collegio senza contraddittorio e sulla base di parametri discrezionali non ancorati ad alcun elemento oggettivo. Auspica, pertanto, che tale disposizione sia soppressa.

Donatella FERRANTI (PD) preliminarmente si sofferma sul metodo scelto dal Governo per apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile, sottolineando che la scelta di introdurre tale materia nel disegno di legge collegato alla finanziaria ha finito per mortificare l'esame da parte del Parlamento. Qualora le disposizioni in materia di giustizia civile fossero state inserite in uno specifico disegno di legge, questo sarebbe stato assegnato alla Commissione Giustizia, la quale, anche procedendo alle audizioni degli operatori di giustizia, avrebbe avuto modo di esaminarlo adeguatamente.
Per quanto attiene al merito, dichiara di non condividere il modo in cui il

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Governo ha inteso intervenire in materia di giustizia civile, in quanto, anziché delineare un nuovo modello ispirato al principio del dovere di lealtà delle parti, si è preferito prevedere un meccanismo sanzionatorio diretto ad assicurare la lealtà delle parti ed a scongiurare gli intenti dilatori delle stesse. Il testo originario del disegno di legge è stato addirittura peggiorato su questo punto, sopprimendo il comma 11 dell'articolo 52, che prevedeva che l'articolo 88 del codice di procedura civile avrebbe dovuto sancire che le parti costituite devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero.
Non condivide, come gli stessi operatori del diritto, che siano state aumentate le competenze del giudice di pace senza prima procedere ad una riforma della magistratura onoraria. Dichiara di essere contraria al nuovo istituto della testimonianza scritta, sottolineando come non si possano introdurre nel nostro ordinamento istituti già previsti in altri ordinamenti senza tenere conto dei diversi contesti in cui tali istituti operano.
In un contesto come quello italiano, caratterizzato da un alto indice di criminalità organizzata e di corruzione, non si può introdurre un sistema di acquisizione della prova per il quale non siano previsti sufficienti sistemi di garanzia della verifica di validità della prova stessa.
La testimonianza scritta, così come disciplinata nel testo, determinerà enormi difficoltà per le persone che non hanno un certo livello di cultura e potrà essere utilizzata come strumento di condizionamento e mercimonio della prova. A tale proposito, sottolinea che per accelerare il processo civile non si deve perdere di vista l'esigenza di assicurare la veridicità delle prove.
Si sofferma quindi, sul filtro di ammissibilità per il ricorso in Cassazione, evidenziando come il nuovo istituto, introdotto attraverso un emendamento, sia stato disciplinato in maniera tale da eliminare di fatto il terzo grado di giudizio. Pur condividendo l'esigenza di porre un filtro di ammissibilità, ritiene che debba essere migliorata la disposizione approvata dalle Commissioni I e V, in quanto è attribuita una eccessiva discrezionalità al collegio, non essendo indicati criteri oggettivi quali parametri di ammissibilità.
Osserva che il nuovo istituto del filtro non è condiviso non soltanto dall'opposizione, ma anche dagli avvocati, per cui dichiara di non comprendere le ragioni di chiusura della maggioranza e del Governo rispetto alle proposte di modifiche non solo dell'opposizione ma anche da parte di deputati della maggioranza. Tutto ciò dimostra quanto non sia reale quella apertura all'opposizione che la maggioranza offre all'opposizione fuori dalle aule parlamentari per pervenire ad un dialogo costruttivo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene opportuno fare alcune precisazioni sull'intervento dell'onorevole Di Pietro circa l'asserita carenza di contraddittorio nel procedimento del filtro di ammissibilità per il ricorso in Cassazione. Ritiene che, in realtà, il contraddittorio sia garantito dal rinvio all'articolo 380-bis del codice di procedura penale contenuto nel terzo comma dell'articolo 360-bis introdotto dall'articolo 53-bis del testo. La norma richiamata, infatti, prevede espressamente il contraddittorio delle parti.

Luigi VITALI (PdL) osserva, in primo luogo, che l'opposizione, salvo che il gruppo Italia dei valori, ha tenuto dall'inizio dell'esame del provvedimento un atteggiamento di preconcetta contrarietà basata su ragioni politiche anziché tecniche. È convinto che se l'opposizione si fosse confrontata con spirito costruttivo, il Governo e la maggioranza avrebbero avuto un diverso atteggiamento verso le diverse proposte emendative dell'opposizione, le quali, di fatto, hanno finito per essere considerate tutte ostruzionistiche.
Condivide la scelta del Governo, basata su quanto accaduto nella scorsa legislatura, di non procedere ad una riforma organica del processo civile, che difficilmente il Parlamento sarebbe riuscito ad approvare definitivamente, quanto piuttosto

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a degli interventi specifici che non precludono ulteriori interventi futuri. Sul merito del provvedimento dichiara di condividere l'introduzione dell'istituto della testimonianza scritta, ritenendo, tuttavia, che potrebbe sussistere il rischio di un allungamento dei tempi del processo. Sul filtro del giudizio di ammissibilità in Cassazione ritiene che questo più che ridurre i tempi della giustizia sia uno strumento deflattivo, riferito a sentenze che comunque sono già esecutive. Proprio per finalità inflative, ritiene che occorrerebbe maggiormente scoraggiare gli atteggiamenti dilatori e pretestuosi, incidendo ulteriormente sulle spese del giudizio e sulla condanna per lite temeraria. Sull'ampliamento delle competenze del giudice di pace, sottolinea l'esigenza che il Governo presenti entro l'anno, come già il Governo stesso si è impegnato, la riforma organica della magistratura onoraria.
Dopo aver espresso un giudizio positivo sul testo nel suo complesso, sottolinea l'esigenza che le modifiche al giudizio civile in esso contenute siano accompagnate da riforme delle stesse strutture giudiziarie, come, ad esempio, quella della geografia giudiziaria e della riqualificazione del personale.

Cinzia CAPANO (PD) replica all'onorevole Vitali circa l'atteggiamento ostruzionistico che egli ritiene abbia tenuto l'opposizione, osservando che questi non avendo partecipato ai lavori delle Commissioni I e V non può esprimere valutazioni al comportamento dell'opposizione, la quale ha, in realtà, tenuto un atteggiamento di dialogo costruttivo. È stata piuttosto la maggioranza a tenere una posizione di preconcetta divisione per ogni proposta emendativa dell'opposizione.

Giulia BONGIORNO, presidente, interrompe l'onorevole Capano, avvertendo che sono imminenti le votazioni in Assemblea e che, pertanto, la discussione proseguirà nella seduta convocata al termine delle votazioni della seduta dell'Assemblea. Rinvia pertanto la seduta.

La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45 e dalle 12.30 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che è in corso l'esame del disegno di legge n. 1441-bis, come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni I e V. Prima di consentire all'onorevole Capano di proseguire il proprio intervento, interrotto in ragione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, ritiene utile far intervenire il relatore per illustrare la proposta di parere presentata (vedi allegato 1).

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, dopo essersi soffermato sulla circostanza che il testo trasmesso dalle Commissioni di merito è stato formulato sulla base di un contributo decisivo dei componenti di maggioranza ed opposizione della Commissione Giustizia, i quali hanno partecipato con spirito costruttivo ai lavori delle Commissioni I e V.

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Nell'illustrare la proposta di parere si sofferma sui due punti che considera di maggior rilievo, quali la testimonianza scritta e la previsione del filtro di ammissibilità in Cassazione. Sul primo punto osserva che nella prassi già oggi, in una situazione spesso caotica, gli avvocati scrivono direttamente nel verbale di udienza le testimonianze, per poi sottoporle al giudice. Con il nuovo istituto tale prassi viene meno per lasciare il posto ad un nuovo modo di assumere le testimonianze che comunque viene incontro all'esigenza di veridicità della prova richiamata da più parti.
Dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Di Pietro circa l'esigenza di assicurare il contraddittorio tra le parti. Tuttavia ritiene che il testo, come ha già sottolineato il rappresentante del Governo, già soddisfi tale esigenza. Esprime perplessità sulla eccessiva discrezionalità del collegio circa la valutazione di ammissibilità.
Condividendo l'ampliamento delle competenze del giudice di pace, sottolinea l'esigenza che la Commissione Giustizia senta quanto prima i rappresentanti della magistratura onoraria, anche alla luce delle nuove competenze attribuite ai giudici di pace.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come la partecipazione costruttiva dei deputati del PD appartenenti alla Commissione Giustizia ai lavori delle Commissioni riunite I e V sia stata praticamente inutile, dato l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che sostanzialmente non ha preso in considerazione gli emendamenti a firma dei deputati del gruppo del PD.
Esprime forti perplessità sulla testimonianza scritta. Nella prassi la testimonianza viene assunta in contraddittorio dagli avvocati ma questo è sempre meglio di ciò che accadrebbe applicando la norma in esame. È troppo elevato il rischio di raccogliere prove inattendibili e orientate: il potere di valutazione del giudice circa l'attendibilità della testimonianza appare troppo discrezionale; il sistema sanzionatorio appare invece troppo tenue e non è previsto l'accompagnamento coattivo; il principio del contraddittorio non appare adeguatamente applicato.
Quanto al filtro di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, non condivide quanto affermato dal sottosegretario Alberti Casellati, poiché il principio del contraddittorio non trova adeguata applicazione. Inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 360-bis, primo comma, lettere a) e b), sono assolutamente indeterminati, se non addirittura arbitrari.
Quanto al processo sommario di cognizione, pur essendovi una condivisa esigenza di accelerazione del processo, tuttavia la disciplina esaminata appare comprimere eccessivamente i diritti delle parti. Si assegna inoltre al giudice monocratico un potere troppo ampio di coniare a suo piacimento le regole del processo e, in particolare, le modalità di assunzione di informazioni.
Rileva inoltre che, mentre sul processo penale si registra una tendenza del Governo ad attribuire competenze al giudice collegiale, come sembra debba accadere in materia di intercettazioni, al contrario nel processo civile si registra l'erronea tendenza a lasciare tutti i poteri ordinatori nelle mani del giudice monocratico, riducendo quelli delle parti. Si sottraggono inoltri importanti risorse al giudizio civile rendendo in tal modo qualsiasi riforma sostanzialmente inefficace.

Lanfranco TENAGLIA (PD) sottolinea come il partito democratico consideri l'intervento sul processo civile una priorità, rammaricandosi del fatto che anche in questo caso la maggioranza non abbia adottato il metodo del confronto costruttivo sulle riforme possibili in materia di giustizia. La scelta di non fare svolgere l'esame in sede referente alla Commissione giustizia appare particolarmente grave e le premesse della proposta di parere del relatore sul punto dovrebbero essere ben più incisive.
Evidenzia inoltre come il provvedimento abbia una struttura analoga a quello in esame presso la Commissione Giustizia del Senato nella precedente legislatura.

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Il gruppo del partito democratico, ispirandosi a quel testo, ha presentato emendamenti contenenti formulazioni di norme allora condivise. Ritiene quindi inspiegabile che quegli emendamenti siano stati respinti dalle Commissioni I e V riunite. In particolare sarebbe stato opportuno introdurre l'udienza di programma, responsabilizzando in tal modo anche i magistrati sui tempi del processo, e prevedere adeguate misure volte a migliorare l'efficienza e l'organizzazione della macchina della giustizia, garantendo adeguate risorse umane e finanziarie. Il Governo invece sembra muoversi nella direzione opposta, tagliando le spese per la giustizia riducendo il personale e introducendo riforme che, senza adeguate risorse, non sono attuabili. Invita il relatore a riformulare la proposta di parere tenendo conto delle proposte emendative del partito democratico, che sono volte a rendere il testo migliore, più efficace e condiviso.
Esprime, in particolare, forti perplessità sull'articolo 53-bis, comma 1. Sul giudice di pace vi è ampia convergenza circa la necessità di ampliarne le competenze, ma sarebbe preferibile prevedere competenze per materia mitigate da limiti di valore. Quanto alla testimonianza, ritiene preferibile che la prova sia assunta de visu e, comunque, la disciplina che si intende introdurre rischia di creare fenomeni di distorsione e di decelerazione del processo. Potrebbe essere opportuno, quindi, prevedere una mera sperimentazione della testimonianza scritta, senza estenderne indiscriminatamente l'applicazione, ed eventualmente ricorrere all'ausilio di soggetti terzi quali, ad esempio, i notai, per l'assunzione della prova. Sottolinea come il filtro di ammissibilità dei ricorsi per cassazione ponga questioni estremamente delicate, che sono oggetto di discussione dottrinaria in tutta Europa. Occorre quindi estrema cautela, anche per evitare di alterare la funzione nomofilattica svolta dalla Cassazione, e la previsione di criteri di ammissibilità oggettivi, che limitino la discrezionalità del collegio. Anche la disciplina del giudizio sommario di cognizione non appare convincente e lascia aperte molte questioni. Sul giudizio di conciliazione, sottolinea che la mancanza di una sottostante struttura organizzativa rende improbabile il raggiungimento degli attesi risultati di deflazione e che le commissioni di conciliazione dovrebbero essere costituite presso strutture istituzionali.
Sottolinea, inoltre, come da notizie di stampa sembra che il Governo lasciare da parte la class action, la cui entrata in vigore è prevista per il 1o gennaio 2009, sottolineando come invece l'istituto sia importante anche nel contesto di una complessiva riforma del giudizio civile.
Auspica quindi che il relatore voglia tenere conto dei rilievi mossi dai deputati del gruppo del Partito democratico, anche perché la Commissione Giustizia, espropriata della sua naturale competenza ad esaminare in sede referente il provvedimento in oggetto, ha a disposizione solo il parere che si accinge ad esprimere per partecipare al procedimento legislativo.

Antonio DI PIETRO (IdV) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in relazione al secondo comma dell'articolo 360-bis, relativo al filtro di Cassazione nella parte in cui si prevede che qualora il collegio, anziché il relatore come sarebbe logico, ritenga inammissibile il ricorso, il relatore depositi in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Ritiene che sia del tutto illogico che il collegio si esprima più di una volta sulla inammissibilità del ricorso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene che la disposizione sia formulata correttamente. Tuttavia assicura l'onorevole Di Pietro che la questione da lui sollevata sarà oggetto di riflessione.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che il gruppo di Italia dei valori non ha intenzione di presentare una proposta di parere contrario sul testo in esame, ritenendo

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invece utile approvare un parere favorevole che sia corredato da una serie di condizioni volte a migliorare il testo trasmesso dalle Commissioni riunite I e V.
Sottolinea come il provvedimento contenga molte norme condivisibili, in parte tratte dal lavoro svolto nella precedente legislatura, ma anche alcune norme introdotte all'ultimo momento, che debbono essere necessariamente corrette. Le maggiori criticità sono rappresentate dalla formulazione della norma sul giudizio di ammissibilità dei ricorsi per cassazione e dalla testimonianza scritta. La testimonianza, in particolare, è un mezzo di prova molto delicato dove può essere rilevante anche il comportamento non verbale del testimone. Per quanto sia oggettivamente necessario alleggerire il giudice almeno dal carico rappresentato dall'assunzione di tale prova, non è tuttavia possibile delegarne l'assunzione interamente alle parti, essendo sempre necessario che sia un terzo ad assumere la testimonianza. Il meccanismo che si intende introdurre appare invece farraginoso e non idoneo ad assicurare un risultato probatorio affidabile.
Riconosce la necessità di introdurre un filtro di ammissibilità per i ricorsi in Cassazione, ma la disciplina dell'articolo 53-bis, comma 2, così come formulata pone seri dubbi di incostituzionalità, poiché non viene assicurata la garanzia del contraddittorio. Inoltre i criteri di ammissibilità sono del tutto arbitrari e sulla base di questi ultimi, il collegio potrebbe decidere dell'ammissibilità o inammissibilità solo in base alle proprie preferenze ed esigenze. Anche la funzione nomofilattica viene alterata ed assume contorni analoghi alla funzione normativa.
Invita quindi il relatore a riformulare il parere tenendo conto dei rilievi del gruppo dell'Italia dei valori, inserendovi anche la raccomandazione che nel corso dell'esame in Assemblea siano approvati gli emendamenti dell'opposizione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di non condividere le critiche mosse all'istituto della testimonianza scritta. Si tratta infatti di una modalità aggiuntiva di assunzione della prova, rispetto alla quale trovano applicazione gli articoli 254, 255 e 256 del codice di procedura civile, che rappresentano un'adeguata garanzia. Condivide l'introduzione del giudizio di cognizione sommario. Esprime perplessità sull'indiscriminata appellabilità di tutti i provvedimenti decisori di primo grado, ritenendo tuttavia necessario il filtro di ammissibilità sui ricorsi per cassazione, rispetto al quale non ritiene di poter condividere i dubbi espressi dall'onorevole Tenaglia e Di Pietro. Ritiene altresì necessario intervenire sulla modalità di nomina dei periti tecnici stabilendo un tetto massimo di perizie che possono essere affidate ai singoli professionisti. Potrà poi essere introdotta un'apposita clausola per consentire nei piccoli tribunali, che dispongono di pochi periti, di superare il predetto tetto.

Marilena SAMPERI (PD), considerato che le questioni tecnico-giuridiche sono state già approfondite nel corso del dibattito, ritiene opportuno soffermarsi sul metodo utilizzato dal Governo per intervenire su una materia tanto delicata quanto quella della giustizia civile. Il Partito Democratico è ben consapevole che l'accelerazione dei tempi del processo civile sia un presupposto per assicurare la competitività del Paese, tuttavia ciò che si contesta è l'utilizzazione dello strumento del disegno di legge collegato alla finanziaria come mezzo per modificare disposizioni del codice di procedura civile, introducendo peraltro istituti che incidono in maniera significativa sul diritto ad agire in giudizio, quale ad esempio il filtro di ammissibilità così come delineato dal testo in esame. Tale metodo ha di fatto comportato quasi l'azzeramento dell'esame parlamentare. Solo grazie all'atteggiamento non ostruzionistico del Partito Democratico è stato possibile, seppur in una sede diversa da quella naturale, quale è la Commissione giustizia, approfondire, anche se non in maniera sufficientemente adeguata, le tematiche oggetto del provvedimento in esame.

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Per quanto sia condivisibile l'esigenza di modificare le disposizioni processuali per raggiungere l'obiettivo dell'accelerazione e semplificazione del processo, sottolinea che tale obiettivo possa essere conseguito solamente quando si procederà ad una riforma della intera organizzazione giudiziaria, approvando ad esempio la riforma volta ad introdurre l'ufficio del processo e ristrutturando la stessa organizzazione degli uffici giudiziari. Occorre inoltre assicurare adeguate risorse finanziarie, anziché tagliarle come è avvenuto con il decreto legge n. 112. Ritornando al testo in esame, con rammarico rileva che la maggioranza ed il Governo non hanno preso in alcuna considerazione gli emendamenti presentati dall'opposizione con spirito di fattiva collaborazione. Auspica che almeno il relatore in Commissione giustizia tenga conto, nella predisposizione della proposta di parere, di tutti quei rilievi sul testo trasmesso dalle Commissioni I e V emersi dall'esame in sede consultiva.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente la proposta di parere del relatore. Ritiene opportuno che nell'articolo 53-bis, comma 2, capoverso 360-bis, laddove si richiama l'articolo 380-bis, siano anche precisati i lineamenti della procedura prevista da tale ultima norma, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del provvedimento in esame.
Con riferimento alla testimonianza scritta, ritiene che ad un minor controllo da parte dell'autorità giudiziaria dell'assunzione della prova, debba corrispondere una maggiore responsabilità delle parti, anche prevedendo l'applicazione degli articoli 479 e 372 del codice penale. Il teste, in ogni caso, deve sempre avere la possibilità di scegliere di comparire dinanzi al giudice.

Donatella FERRANTI (PD) nel ribadire le numerose critiche già mosse al provvedimento, sottolinea che il secondo comma dell'articolo 53-bis è formulato in modo ambiguo e improprio e che il richiamo ivi contenuto all'articolo 380-bis del codice di procedura civile non è conferente, in quanto si riferisce al procedimento in camera di consiglio ex articolo 375 del codice di procedura civile.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire sospende la seduta fino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle ore 14.45, riprende alle 16.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere (vedi allegato 2) e che sono state presentate proposte alternative di parere dagli onorevoli Ferranti (vedi allegato 3), Vietti (vedi allegato 4) e Di Pietro (vedi allegato 5).

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, illustra la propria proposta di parere, che tiene conto del dibattito svoltosi in Commissione giustizia.

Donatella FERRANTI (PD) illustra la proposta di parere da lei presentata ritenendo che la proposta del parere del relatore, anche nella nuovo formulazione non accolga tutte i rilievi sollevati nel corso dell'esame sia presso le Commissioni di merito che presso la Commissione giustizia. Per tale ragione ritiene che la Commissione giustizia debba esprimere un parere contrario.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la Commissione giustizia, qualora si limitasse ad approvare la proposta di parere presentata dal relatore, rinuncerebbe a svolgere il suo ruolo istituzionale, aderendo acriticamente al testo trasmesso dalle Commissioni I e V. Osserva che la parte motiva della proposta di parere del relatore appare contraddittorio rispetto alla parte dispositiva, la quale avrebbe dovuto contenere solo condizioni soppressive degli articoli del testo richiamati criticamente in premessa. Insiste per l'approvazione della sua proposta alternativa di parere.

Antonino LO PRESTI (PdL) osserva che il testo originario del disegno di legge

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presentato dal Governo contiene ulteriori disposizioni di competenza della Commissione giustizia rispetto a quelle esaminate, le quali sono state stralciate e assegnate alla Commissione lavoro, avendo ad oggetto il rito del lavoro.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore, avvertendo che in caso di sua approvazione saranno considerate precluse le proposte di parere alternative presentate.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vede allegato 2).

La seduta termina alle 16.20.