CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2008
59.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.
C. 1551 Governo e C. 267 Mecacci.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Franco NARDUCCI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

Fabio EVANGELISTI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge in esame che rappresenta un atto di spiccato valore simbolico e formale, più che sostanziale, considerato che l'ordinamento italiano è già conforme con il dettato del Protocollo n. 13. Ritiene opportuno sottolineare che il provvedimento è esaminato in un momento in cui

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vi sono Paesi, con cui l'Italia intrattiene rapporti politici ed economici, che continuano a comminare la pena di morte. Si tratta di Stati con cui affrontare la questione è fonte di imbarazzo, come la Cina o gli Stati Uniti. Ritiene altresì opportuno richiamare il fatto di cronaca nera, verificatosi quest'oggi in Finlandia, e che, malgrado non sia attinente al tema della pena di morte, testimonia il diffondersi in Europa di una cultura della violenza e del farsi giustizia da sé.

Paolo CORSINI (PD), anticipando osservazioni che saranno ribadite nel corso del dibattito presso l'Assemblea, rileva che il provvedimento esprime il clima positivo instauratosi a seguito dell'approvazione della proposta di risoluzione presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007 e approvata con 104 voti a favore. Si tratta di elementi che confermano sempre più l'identità dell'Europa quale spazio condiviso di diritti in un mondo sconvolto da guerre, terrorismo e episodi di pulizia etnica.
Ricorda quindi l'evoluzione in Italia del dibattito sulla pena di morte, a partire dal contributo rivoluzionario di Cesare Beccaria, dall'abolizione disposta dal Granducato di Toscana di Leopoldo II prima e dal ministro Zanardelli poi, nel 1889, e quindi nuovamente ripristinata dal regime fascista. Nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea che il Protocollo n. 13 ha un significato pregnante rispetto a tutta la riflessione sul diritto alla vita che trova in alcune lettere di Aldo Moro di recente pubblicazione illuminanti approfondimenti. Sottolinea quindi che il voto favorevole mette in risalto la piena condivisione tra maggioranza e opposizione e tra il Governo attuale e il precedente Governo di centro sinistra dei valori insiti nel provvedimento.

Marco ZACCHERA (PdL) rileva che il provvedimento segna un nuovo passo avanti compiuto dal nostro Paese sul tema e sottolinea che il diritto alla vita deve essere affermato nei confronti di tutti e quindi anche nei confronti di personalità discusse quali quelle di Saddam Hussein o di Tarek Aziz. Osserva inoltre che mentre è semplice trovare consenso sui principi in materia di pena di morte non è altrettanto scontato ottenere coesione circa le opportune pressioni da esercitare nei confronti di singoli Paesi che applicano la pena di morte. Nell'osservare che il tema dei diritti non deve andare disgiunto da quello sui doveri dei cittadini, osserva che l'intervento del collega Evangelisti chiama in causa la questione del diritto alla sicurezza. Ribadisce quindi la propria contrarietà alla pena di morte ed esprime l'auspicio che in generale non siano tollerate situazioni in cui, sulla spinta dell'emotività, si possano verificare cedimenti alla violenza e alla giustizia privata.

Paolo GUZZANTI (PdL) preannuncia il proprio voto di astensione sul disegno di legge in titolo al fine di segnalare che l'iniziativa italiana presso le Nazioni Unite si è rivelata del tutto inutile, non avendo prodotto conseguenze sul piano politico ed essendo essenzialmente servita a lavare le coscienze di una parte della comunità internazionale. Sottolinea che il fatto che la pena di morte sia praticata dai cosiddetti «Stati canaglia» costituisce un dato sul piano politico prima che sul quello morale e che in base al diritto internazionale non è possibile intervenire sul diritto interno di Paesi in cui la legislazione è approvata nel rispetto dei principi democratici, come negli Stati Uniti o in Israele. Nel ricordare che in particolare in quest'ultimo Paese la pena di morte è stata comminata una sola volta, sottolinea l'inefficacia di ogni divisione del mondo in buoni e cattivi, mentre sarebbe più utile prendere posizione nei confronti di Stati, come la Cina o l'Iran, in cui quotidianamente vengono eseguite sentenze capitali, anche nei confronti di minori che magari hanno trascorso anni nel braccio della morte in attesa del compimento della maggiore età. Ritiene che il voto che il Parlamento si accinge ad esprimere rappresenti un'ipocrisia che viene preferita ad un vero atto di coraggio da assumere nei confronti degli Stati non abolizionisti. Sottolinea

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infine che il voto di astensione, che impedisce di acquisire l'unanimità dei consensi sul provvedimento, è in particolare finalizzato a lanciare un segnale su tale aspetto della questione.

Enrico PIANETTA (PdL) sottolinea che l'Italia ha sempre mantenuto una posizione di avanguardia sul tema dei diritti umani e della pena di morte e condivide il riferimento, operato dal collega Corsini, ai capisaldi della nostra evoluzione filosofica e giuridica, a conferma che si tratta di un processo lungo e complesso in cui il voto delle Nazioni Unite nel 2007 rappresenta una tappa del cammino verso l'abolizione definitiva. Sottolinea che in particolare la storia del Parlamento italiano offre un'ampia casistica di strumenti predisposti al fine di un'azione specifica sul tema della pena di morte, come nel caso del Comitato contro la pena di morte, istituito presso il Senato nel corso della XIII Legislatura e presieduto dall'allora vicepresidente del Senato, la senatrice Ersilia Salvato, o ancora la Commissione straordinaria per i diritti umani e i Comitati permanenti sui diritti umani del Senato e della Camera istituiti nella precedente e nell'attuale legislatura. Tali strumenti testimoniano la presenza di una sorta di «diplomazia parlamentare» dei diritti umani che ha contribuito ai progressi maturati dal nostro Paese sul tema. Nel sottolineare che il disegno di legge di ratifica è presentato a sei anni dalla sigla del Protocollo n. 13, avvenuta nel 2002, rileva che si tratta di un ulteriore contributo e che occorre perseverare ricordando che a fianco di casi come Cina, Cuba o gli Stati Uniti, è in crescita il numero dei Paesi abolizionisti. Per tali ragioni il provvedimento in titolo contribuisce a valorizzare il lavoro che il nostro Paese ha compiuto fino ad oggi e a rafforzare ogni nuovo impegno sulla questione dell'abolizione della pena di morte.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI osserva che ci sono provvedimenti che qualificano un percorso svolto e che, come nel caso del disegno di legge in titolo, coronano uno sforzo coerente compiuto dal nostro Paese. Rileva che il Ministero degli affari esteri non cessa di porre la questione dei diritti umani nei suoi contatti con i cosiddetti «Stati canaglia», nel convincimento che la ragion di Stato non è l'unico criterio guida nelle relazioni internazionali ma anche i principi e i valori svolgono un ruolo determinante. Nel riferire della liberazione da parte del regime della Birmania di circa nove mila detenuti, sottolinea che i progressi nel campo dei diritti umani sono possibili ma soltanto se sussiste un impegno costante e condiviso. In merito a quanto ricordato dal deputato Corsini, esprime compiacimento per il riferimento ad Aldo Moro che è stato vittima dell'ideologia perdente che ha anteposto lo Stato all'individuo e considera tale citazione come la conferma che tale ideologia è da considerarsi del tutto superata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Nirenstein, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 1626 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Franco NARDUCCI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Attività produttive.

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Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Nicolucci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.
C. 1627 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Franco NARDUCCI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Attività produttive e Lavoro.

Fabio EVANGELISTI (IdV) ricorda al rappresentante del Governo la richiesta di elementi informativi ulteriori, formulata nel corso della seduta precedente.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione, riferisce che il Governo italiano ha siglato un accordo analogo a quello in titolo con gli Stati Uniti e che sono stati raggiunti accordi con l'Argentina, il Perù e la Turchia. Sono inoltre avviati negoziati con l'Australia, il Brasile e il Canada.

Marco ZACCHERA (PdL) osserva che, essendo il disegno di legge in titolo destinato a produrre effetti nei confronti di un numero esiguo di persone, appare inadeguato che alla soluzione delle diverse questioni oggetto del provvedimento non sia possibile provvedere per via amministrativa e senza il coinvolgimento del Parlamento.

Fabio EVANGELISTI (IdV) osserva che sul piano della correttezza e dei diritti dei lavoratori un accordo siglato con la Nuova Zelanda o con gli Stati Uniti hanno pari dignità. Ritiene singolare che il centrodestra esprima una posizione poco rigorosa quando è in questione il tema del rispetto delle regole.

Marco ZACCHERA (PdL) precisa che non sono in discussione il principio di correttezza o i diritti dei lavoratori e sottolinea che l'intera materia potrebbe, a suo avviso, essere oggetto di una riflessione finalizzata ad una semplificazione delle procedure.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Fedi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.
C. 1628 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Franco NARDUCCI, presidente e relatore, comunica che il Governo ha trasmesso materiale informativo, a disposizione dei commissari, in risposta ad alcuni quesiti sorti nel corso della scorsa seduta

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e relativi al processo di ratifica in corso presso gli altri Paesi firmatari, di cui dà lettura. Comunica altresì che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Bilancio e Affari sociali.

Marco ZACCHERA (PdL) rileva con soddisfazione che appaiono del tutto chiarite le modalità di utilizzo dell'emblema aggiuntivo, ovvero il cristallo rosso, rispetto agli altri simboli ad oggi in uso.

Fabio EVANGELISTI (IdV), nel concordare con l'osservazione svolta dal collega Zacchera, sottolinea che il rappresentante del Governo ha portato a conoscenza della Commissione elementi informativi utili, tra l'altro, a consolidare un rapporto pienamente collaborativo tra Governo e Parlamento.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ribadisce che l'emblema aggiuntivo è utilizzato solo se ritenuto opportuno nel singolo contesto e che proprio la sua introduzione ha facilitato l'adesione delle società nazionali israeliane e palestinesi nel sistema della Croce Rossa internazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI, indi del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta termina alle 14.05.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pererquazione tributaria.
C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte che le Commissioni I e V non hanno ancora trasmesso il nuovo testo del disegno di legge alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Di conseguenza, sospende la seduta che sarà ripresa al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, non appena sarà pervenuto il nuovo testo del disegno di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 17.50.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo osservando che per quanto riguarda le norme di competenza della III Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserito un nuovo articolo 25-bis, recante misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari e sono state inoltre state introdotte nuove disposizioni all'articolo 33, relativo in materia di cooperazione allo sviluppo internazionale.
Segnala che, per quanto concerne l'articolo 25-bis, la norma prevede, al comma 1, che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro

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dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri: semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimento finanziari all'estero e alla loro gestione; semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa. Il comma 2 dello stesso articolo 25-bis provvede quindi ad abrogare espressamente talune norme vigenti, vale a dire: l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali; gli articoli 1 (Finalità e ambito di applicazione), 2 (Funzioni amministrative e contabili preso gli uffici all'estero), 3 (Spese degli uffici all'estero), 4 (Fluidità del flussi finanziari), 8 (Semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero), 9 (Attuazione per via regolamentare) e 10 (Abrogazioni), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307, recante Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246; l'articolo 1, commi 1318 (Istituzione di un fondo speciale presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari), 1320 (Finanziamento del Fondo speciale) e 1321 (Finanziamento e rendicontazione del Fondo) della legge dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, recante Norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero a norma dell'articolo 20, coma 8, della legge n. 59 del 1997.
Sottolinea che, come si legge in una nota di accompagnamento predisposta dal Ministero degli affari esteri, l'articolo in questione rappresenta un intervento di delegificazione per consentire allo strumento regolamentare di intervenire sulle norme vigenti al fine di semplificare la gestione del bilancio delle sedi all'estero, anche rideterminandone la struttura, e al fine di semplificare i procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione. In generale la norma si inserisce nel quadro della prima fase del processo di revisione degli assetti organizzativi, avviata con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 per il contenimento e la razionalizzazione delle spese delle Amministrazioni.
Per quanto concerne l'articolo 33, in materia di cooperazione allo sviluppo internazionale, sottolinea che esso reca disposizioni volte a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale o economica in altre aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di semplificare le modalità di svolgimento di tali procedure amministrative e contrattuali, il Ministro degli affari esteri emani un decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Gli

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interventi di cooperazione interessati dalla norma sono innanzitutto gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali. Al riguardo osserva che dal contenuto della disposizione, di cui alla lettera a) in esame, sembra possibile evincere che i Paesi a cui la disposizione stessa si riferisce siano quelli indicati al solo articolo 2 del decreto-legge n. 8 del 2008, che, infatti, disciplina gli «Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione». Poiché, tuttavia, il rinvio testuale non è sufficientemente specifico, può sussistere un dubbio interpretativo circa la applicabilità della portata della nuova disposizione anche a tutti i paesi ai quali fa riferimento l'intero decreto-legge n. 8 (o per lo meno a quelli di cui al Capo I dello stesso decreto, dedicato a tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo). Segnala, inoltre, che ove il rinvio si intendesse riferito al solo articolo 2 del decreto legge n. 8, sembrerebbe corretto ritenere che i Paesi interessati siano solo quelli citati nei commi 1 e 3, ovvero Somalia, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Iraq e Afghanistan. Ritiene quindi opportuno che nella lettera a) dell'articolo 33, comma 1, in esame sia inserita l'indicazione degli articoli del decreto-legge n. 8 del 2008 cui si intende fare riferimento.
Segnala quindi che gli ulteriori interventi sono quelli volti a fronteggiare emergenze di carattere umanitario, sociale o economico in aree che saranno di volta in volta individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Il comma 2 specifica i contenuti del decreto del Ministro degli esteri, che, ai sensi del successivo comma 2-quater, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro il termine di 30 giugno. Tale previsione, inserita nel corso dell'esame in sede referente appare assai opportuna considerato che il decreto ministeriale in questione può apportare delle deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato.
Segnala quindi che l'articolo 33 reca un nuovo comma 2-bis che dispone che, oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. Sottolinea che si tratta di una norma di rilevo cruciale che è volta a consentire al nostro Paese di assumere un ruolo leader nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo in determinate aree di crisi. I finanziamenti sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri. Al riguardo è opportuno segnalare che, dal punto di vista della normativa europea, l'articolo 163 del Regolamento CE n. 1650 del 2002 prevede le azioni esterne possono essere eseguite anche in maniera concorrente o decentrata ed eventualmente con il concorso di organizzazioni internazionale. Gli stanziamenti «possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto». Per l'esecuzione delle azioni estere, soggette al controllo preventivo e successivo da parte della Commissione, si richiede tra l'altro la stipula di un contratto, ovvero di una convenzione di sovvenzione, tra la Commissione e organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale (articoli 165-166), tra i quali potrebbero rientrare le nostre sedi all'estero. Ai sensi poi dell'articolo 168, «la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati».
Infine sottolinea che l'articolo 33 reca un nuovo comma 2-ter che prevede che, nella definizione delle aree di intervento, di cui al comma 1, lettera b), è data

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priorità a quei Paesi che abbiano sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina.
Alla luce di quanto fin qui illustrato, auspica una considerazione positiva da parte della Commissione sul provvedimento in esame e preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole riservandosi di accogliere contributi che potranno emergere nel corso del dibattito.

Paolo CORSINI (PD) esprime la piena condivisone da parte del suo gruppo sugli obiettivi, perseguiti con il provvedimento in titolo, sul piano della semplificazione delle procedure, trattandosi di un'esigenza largamente condivisa. Tuttavia, rileva che sarebbe stato preferibile procedere in tale direzione seguendo un metodo lineare facendo tesoro del lavoro già svolto, e in buona parte condiviso dall'allora maggioranza e opposizione, sul tema della cooperazione allo sviluppo nel corso della XV legislatura. Nel sottolineare le posizioni dei gruppi di opposizione favorevoli ad una «deburocratizzazione» della materia, fa presente talune perplessità, innanzitutto in merito allo strumento del decreto ministeriale, previsto dall'articolo 33, commi 1 e 2, per la definizione delle modalità semplificate di svolgimento delle procedure. In proposito osserva che sarebbe stato preferibile optare per lo strumento della delega legislativa al fine di non compromettere la funzione di controllo esercitata dal Parlamento. Condividendo i rilievi del relatore sulla necessità di esplicitare il riferimento normativo ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, sottolinea la necessità di riformulare le criticità, cui fa riferimento il comma 2, lettera b), dell'articolo 33, al fine di scongiurare il rischio della genericità e di prevedere il riferimento preciso a criteri emergenziali o di natura umanitaria.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che le nuove disposizioni si inscrivono nel contesto dell'azione di razionalizzazione, semplificazione e di innovazione delle strutture, degli assetti organizzativi e delle procedure che il Ministero degli affari esteri, già da tempo avviato, in coerenza con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 e dal «Piano industriale per la Pubblica Amministrazione», con l'obiettivo di approntare strumenti e meccanismi per utilizzare al meglio la rete delle sedi all'estero al servizio del Paese. Si intende in tal modo dare un contributo concreto al secondo ed al terzo degli obiettivi enunciati dal DPEF, ovvero l'efficienza e la semplificazione. Le nuove disposizioni si rendono necessare per non far venire meno i presupposti, in termini di flessibilità, efficienza, trasparenza della spesa, del cammino di rinnovamento che è stato intrapreso.
Sottolinea altresì che in tema di riassetto normativo della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, si è posta altresì l'esigenza di introdurre una norma di delegificazione che consenta la piena ed effettiva attuazione della disposizione che statuisce il principio dell'autonomia finanziaria e gestionale delle sedi all'estero. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati con la legge finanziaria 2007 e in particolare per dare attuazione alle disposizioni relative al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, il Ministero degli affari esteri ha avviato e compiuto nel 2007 la prima fase del processo di revisione dei propri assetti organizzativi. La medesima legge n. 296 del 2006 ha previsto l'istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di un fondo destinato al finanziamento delle attività di istituto, dei contratti di servizio e alla manutenzione degli immobili nel quale confluiscono anche le somme provenienti da atti di liberalità e donazioni, nonché quelle derivanti da contratti di sponsorizzazioni stipulati con soggetti pubblici e privati. Si tratta di una prima importante apertura verso un modello nuovo di gestione, che schiude nuove opportunità di finanziamento e di azione alle sedi all'estero, in un contesto di risorse

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pubbliche decrescenti. Proprio al fine dare completezza al nuovo assetto finanziario e gestionale della rete all'estero sono intervenute le disposizioni previste all'articolo 18, comma 2-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222, che hanno attribuito alle rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria autonomia gestionale e finanziaria. La definizione delle modalità attuative di tale importante principio di autonomia è demandato ad un regolamento. Tuttavia, al fine di dare compiuta attuazione alla norma in termini di effettiva razionalizzazione della spesa, per semplificare la gestione del bilancio delle sedi all'estero, anche rideterminandone la struttura, per semplificare i procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione, si è manifestata l'esigenza di poter intervenire in senso modificativo anche su norme di legge. Si è pertanto ravvisata la necessità di disporre di una norma di delegificazione che, sulla base del rigoroso rispetto dei criteri e dei principi in essa indicati, possa consentire una effettiva e compiuta innovazione della disciplina. Più in particolare, per tradurre in modalità operative il principio della autonomia gestionale e finanziaria, si rende necessario costruire un nuovo modello di gestione che richiede una modifica ed un riordino dell'attuale assetto organizzativo delle strutture e delle funzioni attribuite alle figure professionali operanti negli uffici all'estero (definite con norme di rango primario), con particolare riferimento alla definizione ed alla attribuzione della responsabilità della individuazione degli obiettivi, alla conseguente programmazione, alla gestione delle procedure amministrative e contabili relative alla acquisizione delle risorse ed alla erogazione delle spese degli Uffici all'estero. Ciò comporta la necessità di intervenire principalmente sui tre provvedimenti di rango primario che attualmente disciplinano la materia, prevedendone altresì l'abrogazione al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Per quanto concerne il nuovo comma 2-bis dell'articolo 33, sottolinea che tale norma trova fondamento nella recente adozione, nel maggio del 2007, da parte dell'Unione europea, del «Codice di condotta sulla divisione del lavoro», vale a dire un meccanismo che, in attuazione dei principi sanciti in occasione della Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia dell'aiuto, è volto ad armonizzare e razionalizzare l'aiuto allo sviluppo degli Stati membri dell'Unione europea. Il Codice prevede, tra l'altro, la necessità di ridurre il numero dei donatori presenti nei Paesi beneficiari e la contestuale identificazione di Paesi leader che dovranno gestire per conto degli altri donatori e della stessa Unione europea, gli interventi di cooperazione allo sviluppo nel Paese beneficiario. Tale nuovo meccanismo - già in vigore nei Paesi membri - implica la necessità di delegare l'utilizzo di fondi di cooperazione ad altri Paesi nonché quella di gestire fondi provenienti da deleghe di Paesi membri o della stessa Unione europea. L'Unione europea sta già procedendo ad individuare i Paesi leader che - dovendo operare nei Paesi destinatari dell'aiuto allo sviluppo - dovranno essere in grado di applicare la divisione del lavoro prevista dallo stesso Codice. La norma pertanto mira a dare «giustificazioni» ad eventuali fondi assegnati da altri Governi alle nostre rappresentanze, operanti nei Paesi destinatari dell'aiuto allo sviluppo, da parte della Unione europea e di altri Paesi membri. Le predette somme - non provenienti dal bilancio dello Stato italiano e non ricollocabili nel suo ambito - dovranno essere gestite e rendicontate sulla base della normativa comunitaria ed in particolare mediante un regolamento che la Commissione europea sta già predisponendo. La norma riveste anche un carattere di urgenza in quanto l'Unione europea sta procedendo ad individuare i Paesi leader delle diverse aree geografiche i quali dovranno realizzare gli interventi di cooperazione per suo conto e di altri Paesi donatori, ricevendone i relativi finanziamenti. Sottolinea che in assenza di tale previsione normativa il nostro Paese correrebbe il rischio di essere escluso dalla possibilità di svolgere un ruolo di paese leader in Paesi nei quali - anche in forza di consolidati

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rapporti bilaterali politici - ha costruito una significativa presenza nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.
Passando al comma 2-ter dello stesso articolo 33, ricorda che l'articolo 1 della cosiddetta legge «Bossi-Fini» già prevede che il Governo nell'identificazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo, con esclusione degli aiuti umanitari, tenga conto della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali. La disposizione ora inserita estende tale principio anche agli aiuti umanitari e appare pertanto di difficile applicazione nei casi previsti dal comma 1, lettera b), che contempla interventi in Paesi in cui si sono verificate determinate criticità di natura umanitaria, sociale ed economica. Appare infatti problematico, tenuto conto della specificità di tali situazioni, prospettare preventivamente delle priorità di fronte a situazioni di emergenza umanitaria che si dovessero porre in un Paese. Al tempo stesso, un Paese che fornisce assistenza umanitaria non può condizionare troppo rigidamente il proprio aiuto, ancorché la collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina sia un aspetto da tenere in conto e possibilmente rafforzare nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo con cui l'Italia intrattiene relazioni di cooperazione allo sviluppo.
Infine, segnala che nel corso dell'esame in sede referente è stato ritirato un emendamento volto ad apportare una deroga al vincolo del frazionamento della spesa in dodicesimi, previsto dall'articolo 60, comma 15, della legge 6 agosto 2008, n. 133, per permettere di dar corso ai finanziamenti alle rappresentanze diplomatico-consolari e agli istituti di cultura in grado di garantirne il corretto funzionamento, e, più in prospettiva, ad assicurare l'effettiva e compiuta realizzazione della loro autonomia finanziaria e gestionale, ed altresì per assicurare le misure di emergenza a tutela dei cittadini italiani all'estero.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, ringraziando i colleghi intervenuti al dibattito, condivide il riferimento svolto dal deputato Corsini alla necessità, più volte richiamata nel corso dei lavori della Commissione, di provvedere ad una riforma complessiva della legge n. 49 del 1987 al fine di tenere conto del nuovo contesto internazionale e delle nuove dimensioni della cooperazione allo sviluppo. Nel richiamare le valutazioni allarmanti svolte in questi giorni presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite circa la realizzazione del primo Obiettivo di Sviluppo del Millennio, sottolinea che il provvedimento in titolo consente di semplificare le procedure e di dare un contributo alla capacità di gestione degli interventi di cooperazione. Tale intervento non pregiudica la possibilità per il Parlamento di considerare un ulteriore strumento per una riforma organica del settore. In riferimento a quanto osservato dal collega Corsini, sottolinea che il nuovo comma 2-quater dell'articolo 33 prevede la trasmissione del decreto ministeriale alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto ministeriale, che sarà sicuramente finalizzato a dirimere questioni di natura tecnica e procedurale adeguati alla natura di tale strumento. Concorda con le considerazioni in ordine all'opportunità di meglio definire le criticità di cui al comma 1 dell'articolo 33, lettera b), in modo da riferirle a criteri di carattere emergenziale o di natura umanitaria.
Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, di cui dà lettura (vedi allegato).

Fabio EVANGELISTI (IdV), confermando la valutazione complessivamente negativa nei confronti del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo in considerazione delle osservazioni apposte alla proposta di parere, testé presentata dal relatore, che mostrano di tenere in considerazione i rilievi mossi nel corso del presente dibattito.

Mario BARBI (PD) preannuncia il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico che, pur non condividendo il

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merito complessivo del provvedimento in esame, ha positivamente registrato l'attenzione e l'ascolto, manifestati dalla maggioranza, sulle proprie considerazioni. In particolare, ritiene positivo che il lavoro svolto dal Parlamento in questa occasione sia riuscito ad incidere in modo efficace consentendo un riavvicinamento delle posizioni tenute da maggioranza e opposizione. Rileva, tuttavia, che a fronte di questi dati positivi, permangono le distanze sul tema della cooperazione internazione con particolare riferimento alla questione dei fondi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 17.45.

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi.
C. 1665 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Ambiente e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pianetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.50.