CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2008
40.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2008 - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini.
C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sugli aspetti di compatibilità comunitaria del decreto-legge n.97/2008, contenente norme in materia di spesa pubblica, di fiscalità generale e di proroga termini. Il reca alcune modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.
Si sofferma quindi sul contenuto degli articoli del provvedimento.

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L'articolo 1, che recava modifiche alla disciplina applicabile alla procedura di privatizzazione di Alitalia s.p.a., è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato; il contenuto è confluito nel decreto-legge 80/2008, convertito dalla legge n. 111 del 2008.
L'articolo 2 modifica la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, al fine di monitorare l'onere a carico della finanza pubblica.
L'articolo 3 reca una serie di proroghe, tra le quali quelle riguardanti i termini per la trasmissione di alcune tipologie di dichiarazioni dei redditi e i rimborsi fiscali. Vengono inoltre abrogate alcune disposizioni del decreto-legge 223/2006 (cosiddetto «decreto Bersani-Visco»), concernenti la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto. L'articolo interviene anche sulla disciplina del pagamento virtuale dell'imposta di bollo. Il comma 8-ter dell'articolo modifica le disposizioni in materia di quota minima di carburanti da fonti rinnovabili da immettere annualmente al consumo, aggiungendo alle tipologie di carburanti attualmente previste i «combustibili sintetici». Viene infine concesso ai comuni della Campania, in deroga alla normativa generale, la facoltà di deliberare, per l'anno 2008, variazioni della tassa o tariffa rifiuti anche dopo il 30 maggio 2008. La norma ha la finalità di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale della regione.
L'articolo 4 reca proroghe in materia di: conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; riordino della Fondazione «Il Vittoriale degli italiani»; normativa in materia di limitazione alla guida dei «neopatentati»; codice dei contratti pubblici; funzionamento della società ARCUS S.p.A. (istituita per il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo); termini di cessazione delle attività non consentite di società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti; codice delle assicurazioni private; disposizioni concernenti la valutazione del curriculum scolastico ai fini dell'accesso ad alcuni corsi universitari a numero chiuso; mandato del presidente del «Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"»; termine per il versamento dell'imposta sostitutiva. Il comma 9-quater introduce un comma 1-bis all'articolo 7 del decreto legislativo n. 161 del 2006, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria, volto a prorogare fino al 30 giugno 2009 il termine, originariamente fissato al 1o gennaio 2008, per la vendita al consumatore finale dei prodotti ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della disposizione. Si dispone inoltre la proroga del termine di conservazione in bilancio delle risorse relative ai contributi statali per la realizzazione di interventi di tutela ambientale e dei beni culturali e la proroga del comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità.
L'articolo 4-bis reca in massima parte disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 113 del 2008 («Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»). Si interviene, con disposizioni di proroga, in materia di consulenti finanziari, procedure di assunzione di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, procedure di reclutamento relative alla magistratura ordinaria, provvedimenti necessari per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato in nuove province, norme volte al contenimento delle spese per il finanziamento delle comunità montane, incentivi destinati alle fonti rinnovabili, contributi, da parte del Ministero dell'interno, ai Comuni delle aree individuate dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 con una popolazione superiore a 500.000 abitanti e

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con rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, esclusi i comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Vengono altresì disposte proroghe in materia di adempimenti riguardanti le misure di prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere; istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale; arbitrati nei contratti pubblici di lavori, appalti e servizi; contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua da parte del Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); riordino dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario da parte delle Regioni; termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A); termini entro i quali le università possono procedere al reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia; disposizioni relative alla definizione di un piano di assunzione straordinario di ricercatori nell'ambito delle università e degli enti pubblici di ricerca; reclutamento ordinario dei medesimi ricercatori; Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
L'articolo 4-ter contiene un pacchetto di misure volte a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della pesca a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia.
L'articolo 4-quater differisce alla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione, da adottare entro il 31 ottobre 2008, le disposizioni che introducono un tetto al trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.
L'articolo 4-quinquies modifica la procedura transitoria prevista dall'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione paesaggistica.
L'articolo 4-sexies autorizza la spesa di 18,91 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, nei giorni 29 e 30 maggio 2008.
L'articolo 4-septies reca disposizioni relative alla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze (SSEF).
L'articolo 4-octies vieta, fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania (31 dicembre 2009), il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani in altre regioni, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, facendo peraltro salve eventuali intese concluse in tal senso.
L'articolo 4-novies assimila, al comma 1, i rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti individuati dall'articolo 6 del decreto-legge 90/2008, recante misure straordinarie per risolvere l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati). Il comma 2 attribuisce al ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 (cosiddetti CIP 6), agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta, anche per i rifiuti non organici.
L'articolo 4-decies introduce una serie di modifiche in senso restrittivo al citato decreto-legge 90/2008, riguardanti la disciplina delle deroghe. Attribuisce inoltre al sottosegretario di Stato le funzioni di

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autorità competente di spedizione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), in deroga alle disposizioni ivi previste.
L'articolo 5 si limita a disporre l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.
Per quanto concerne, infine, i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, si segnala che, con riguardo all'articolo 4-ter, l'8 luglio 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2008)453) e una proposta di regolamento (COM(2008)454) recanti un pacchetto di misure di emergenza volte a promuovere la ristrutturazione delle flotte pescherecce europee maggiormente colpite dall'attuale crisi del carburante. Il 10 luglio 2008 la proposta di regolamento, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo. Il 15 luglio il Consiglio ha esaminato le proposte della Commissione raggiungendo un accordo politico sulla proposta di regolamento, secondo il quale, il regolamento verrà adottato formalmente in una prossima riunione e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
Atto n. 8.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 luglio 2008.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, anche tenuto conto della trasmissione da parte del Governo del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) anche a nome del gruppo del PdL annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani.
Atto n. 10.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 luglio 2008.

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Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, tenuto conto del parere favorevole espresso della Conferenza Stato-Regioni, ribadisce la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già formulata nella seduta del 10 luglio scorso. Ricorda altresì che il parere del Comitato per la legislazione, richiesto nell'ambito dell'esame dello schema di decreto da parte della Commissione Affari sociali, sarà espresso nella giornata di domani; si riserva sul punto di informare i colleghi dell'esito di tale approfondimento istruttorio.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
Atto n. 11.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 luglio 2008.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, preso atto del parere favorevole formulato sul provvedimento dalla Conferenza Stato-Regioni, sottolinea come lo schema di decreto non sembri recare disposizioni che presentano profili problematici sotto il profilo della compatibilità comunitaria. Rinvia al dibattito in corso presso le Commissioni riunite Affari sociali e Agricoltura per quanto riguarda invece le questioni relative al merito del provvedimento.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 CE.
Atto n. 12.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 luglio 2008.

Laura GARAVINI (PD) rileva che lo schema di decreto in esame non recepisce alcuni importanti rilievi della Commissione Europea, formulati nello scorso gennaio. Le disposizioni in esame continuano infatti a presentare profili di incompatibilità con la normativa comunitaria e quindi si corre il rischio che il provvedimento si presti a nuove censure da parte di Bruxelles. Ricorda che si tratta del terzo provvedimento correttivo del codice degli appalti e quindi sarebbe quanto mai opportuno dotarsi di uno strumento idoneo a legiferare in materia e compatibile con le direttive comunitarie.
Nello specifico: la Commissione ha rilevato che gli articoli 49 (paragrafi 6 e 7) e 50 del Codice, che prevedono limiti alla possibilità di avvalersi di terzi per l'espletamento di opere di particolare difficoltà, sono in contrasto con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici poiché appunto limitano il ricorso alla pratica del cosiddetto «avvalimento». Lo schema di decreto in esame non affronta per nulla la questione e i due articoli in oggetto non compaiono nel testo.
Non sono state inoltre recepite alcune rettifiche auspicate dalla Commissione nel paragrafo «Omissioni o riferimenti incrociati erronei» le quali, se non apportate, rischiano di compromettere la corretta

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applicazione delle direttive sugli appalti pubblici. La proposta di decreto in esame infatti lascia inalterato l'articolo 3 (paragrafo 8) del Codice che identifica l'appalto pubblico soltanto con «un appaltante o ente aggiudicatore», escludendo potenzialmente tutti i contratti conclusi da più amministrazioni che si vorrebbero aggiudicare l'appalto. Pur non trattandosi di una espressa violazione delle direttive comunitarie ritiene che sia opportuno tenere conto di tale segnalazione.
Intende con il proprio intervento sottolineare soprattutto il fatto che non si è recepito l'articolo 39 della direttiva 2004/17/CE, che prevede che chi si è aggiudicato l'appalto possa essere obbligato dallo Stato in cui si realizza la prestazione al rispetto delle norme locali di tutela ambientale e in materia di sicurezza e condizioni del lavoro. Osserva come si tratti di temi estremamente rilevanti e purtroppo la drammatica catena di morti bianche che hanno caratterizzato il Paese negli ultimi mesi rende proprio l'adozione ed il rispetto di norme di questo tipo estremamente necessario ed urgente.
Crede che sia ora di perseguire con coerenza la battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro passando dalle parole ai fatti, prevedendo anche nella importante legislazione in materia di contratti pubblici ed appalti, obblighi stringenti che garantiscano il rispetto delle basilari norme a tutela dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non tenere conto, in queste importanti materie, dei rilievi della Commissione Europea, oltre ad esporci ad ulteriori bacchettate da parte di Bruxelles, significa mantenere lo status quo e non impegnarci assolutamente per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per la riduzione delle morti sul lavoro.
Ritiene che sia quindi quanto mai opportuno prevedere, tra le osservazioni che la XIV Commissione potrà formulare, il recepimento dei rilievi della Commissione Europea in merito alle questioni illustrate.

Sandro GOZI (PD) richiama le osservazioni svolte dalla collega Garavini, soffermandosi in particolare sugli articoli 49 e 50 del 'Codice appalti', che sollevano problemi di compatibilità con le direttive cui lo schema di decreto in esame dovrebbe dare attuazione. Osserva come le questioni sollevate non rivestano carattere meramente formale, ma investano profili di tutela della concorrenza e di trasparenza delle procedure. L'articolo 49 del Codice limita infatti la possibilità per gli operatori che desiderano partecipare ad una gara d'appalto di avvalersi della capacità di altri soggetti, ammettendo tale possibilità solo quando ciò sia previsto dal bando di gara in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni. L'articolo 50 limita invece il ricorso all'avvalimento in sede di qualificazione SOA ad imprese appartenenti allo stesso gruppo. Si tratta di limitazioni che non sono previste nelle direttive comunitarie di riferimento e che si configurano come limitazioni al principio della concorrenza. Sottolinea peraltro come ad una prima lettura si tratti di disposizioni che appaiono penalizzanti nel confronti delle piccole e medie imprese, che sarebbero particolarmente esposte alle limitazioni di partecipazione alle procedure di avvalimento.
Rileva in conclusione che la scelta di non rimuovere tali restrizioni non appare comprensibile, anche tenuto conto del fatto che con lo schema di decreto in esame il Governo opera un intervento normativo ampio e ambizioso, che non si limita al recepimento della disciplina comunitaria ma intende riformare organicamente il codice degli appalti.

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI fa presente che, come ampiamente descritto nella relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di provvedimento in oggetto, le disposizioni ivi contenute costituiscono principalmente adeguamento della normativa nazionale in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture alla disciplina comunitaria. Lo schema di decreto legislativo, infatti, come evidenziato dal relatore nel suo intervento dello scorso 16

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luglio, tiene conto delle osservazioni della Commissione Europea nei confronti della Repubblica italiana di cui alla lettera di messa in mora n. 2007/2309, della sentenza della Corte di giustizia CE 15 maggio 2008 relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti sotto soglia, nonché delle osservazioni, relative alle norme primarie, formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007, reso sullo schema di regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice ex articolo 5.
Le disposizioni in questione, peraltro, sono frutto di una attività continua di scambio e confronto svoltasi tra i competenti Uffici di questa Amministrazione e i servizi della Commissione europea.
Con specifico riferimento alle valutazioni espresse in merito all'articolo 49 del Codice, si fa presente che il Governo intende recepire le osservazioni formulate dall'ANCI in sede Conferenza Unificata. Per quanto riguarda invece le considerazioni relative all'articolo 50, il Governo, in ragione della complessità della materia, si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti al fine di valutare le indicazioni e i rilievi della Commissione europea, assicurando che la tutela e la promozione delle piccole e medie imprese è un tema al quale il Governo è particolarmente sensibile.

Sandro GOZI (PD) prende atto di quanto specificato dal Governo in ordine all'articolo 49 del codice e ribadisce come l'articolo 50 meriti adeguata riflessione ed approfondimento, anche tenuto conto della delicatezza della materia. Auspica che tutti i profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria possano essere sanati prima che il Governo emani lo schema di decreto legislativo in esame.

Lorena MILANATO (PdL), relatore, auspica che la Commissione possa acquisire le valutazioni del Governo sulle questioni emerse nel corso del dibattito, anche al fine della formulazione della propria proposta di parere.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.