CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2008
40.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. - Interviene il sottosegretario di Stato del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Stefano SAGLIA, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno, nel senso di esaminare, in primo luogo, gli atti del

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Governo, in modo da consentire la partecipazione del rappresentante del Governo a tale seduta, per poi passare ai restanti punti all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Proposta di nomina del dottor Antonio Mastrapasqua a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Nomina n. 11.

Proposta di nomina dell'avvocato Paolo Crescimbeni a Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
Nomina n. 12.

Proposta di nomina del dottor Marco Fabio Sartori a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Nomina n. 13.

Proposta di nomina del dottor Giancarlo Morcaldo a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Nomina n. 14.

Proposta di nomina del professor Sergio Trevisanato a Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Nomina n. 15.

(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina in titolo.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, precisa, con riferimento alle nomine dei presidenti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'INAIL, che negli ultimi mesi dell'anno 2007 sono scaduti i mandati dei presidenti in carica, prorogati fino alla scadenza dei rispettivi consigli di amministrazione (i quali, essendo stati tutti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2004, sono scaduti il 4 giugno 2008) dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Quanto all'INPS, fa presente che il Governo ha avviato la procedura di nomina a presidente dell'Istituto del dottor Antonio Mastrapasqua, il quale presenta un curriculum di elevato profilo professionale anche alla luce della carica che andrebbe a rivestire. Egli infatti, oltre ad aver conseguito la laurea in Economia e commercio con una tesi su «Aspetti matematici ed economici dei Fondi pensione» all'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», vanta diversi titoli, tra cui la nomina ad amministratore delegato di Italia Previdenza - Società italiana di Servizi per la previdenza integrativa s.p.a. e la carica di consigliere INPS.
Per l'INPDAP il Governo propone la nomina a presidente dell'Istituto dell'avvocato Paolo Crescimbeni, che vanta una vasta e consolidata esperienza nel capo del diritto civile, con particolare riferimento agli aspetti giuslavoristici e della previdenza sociale. Già componente del Consiglio di amministrazione dell'INPS dal 2004, l'avvocato Crescimbeni si è dedicato allo studio e alla trattazione, in sede processuale e dottrinaria, di importanti questioni giuslavoristiche e previdenziali.
Per l'INAIL, il Governo propone la nomina a presidente dell'Istituto del dottore Marco Fabio Sartori, già deputato nella XI e nella XII legislatura e presidente della XI Commissione nella XII legislatura. Il candidato presenta un curriculum con requisiti corrispondenti a quelli necessari per lo svolgimento dell'incarico a cui sarebbe chiamato: ricordo che il dottor Sartori è stato capo della segreteria del Ministro del lavoro e che nel 2005 è divenuto presidente di Italia Lavoro s.p.a.
Quanto poi alla COVIP, fa presente che il Governo ha trasmesso la richiesta di nomina del dottor Giancarlo Morcaldo a componente della Commissione. Al riguardo, ricorda che - ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - il Ministero del lavoro vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare,

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mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare. La COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il curriculum del dottor Morcaldo è perfettamente rispondente alle prescrizioni normative sopra riportate se si considera che egli, dopo essere stato assunto alla Banca d'Italia, ha svolto una brillante carriera all'interno dell'istituto, ricevendo a partire dal 2006 l'incarico di alta consulenza al Governatore in materia economica. Il candidato è' uno dei massimi esperti italiani dei problemi della spesa e del bilancio pubblici e dei suoi rapporti con l'economia e vanta numerose pubblicazioni in materia di spesa pubblica, di sistemi pensionistici, di politica di bilancio, di debito pubblico.
Infine, con riferimento alla nomina del presidente dell'ISFOL, i cui organi di vertice sono scaduti alla fine di giugno 2008, precisa che il Governo propone la riconferma del presidente uscente, professore Sergio Trevisanato, a presidente dell'Istituto. Il professor Trevisanato vanta infatti un profilo professionale pienamente aderente alle funzioni che ha svolto e che continuerebbe a svolgere, se si considera anche la sua esperienza nel campo della formazione già a livello regionale, e precisamente nella Regione Veneto.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello e C. 1279 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio scorso.

Teresio DELFINO (UdC), relatore, dopo aver ringraziato per i contributi forniti durante il dibattito, fa presente la necessità di colmare il vuoto legislativo esistente per i lavoratori che assistono familiari con disabilità gravi. Con riferimento a quanto emerso nel corso delle audizioni informali svolte, dichiara di condividere tre aspetti: 1) l'inderogabile urgenza di un intervento a favore dei lavoratori con familiari disabili; 2) la necessità di un'oculata individuazione dei soggetti aventi diritto ai benefici previdenziali, anche alla luce della ristrettezza delle risorse finanziarie; 3) la necessità di un potenziamento dei servizi alla persona in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 104 del 1992.
Nell'ottica di un tempestivo intervento in un ambito di particolare delicatezza, fa presente l'opportunità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, a cui affidare il compito di elaborare un testo

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unificato da sottoporre all'esame della Commissione ai fini dell'adozione del testo base.

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato che possa essere adottato come testo base per il prosieguo dell'esame.

Stefano SAGLIA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007 (C. 1416 Governo).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008 (C. 1417 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

Stefano SAGLIA, presidente, nessun chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto. Avverte quindi che, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 1417 è fissato alle ore 15 della giornata odierna.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 97/08: Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, illustrando il provvedimento, evidenzia, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione XI, le disposizioni di seguito richiamate.
L'articolo 4, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2008 al 31 ottobre 2008 il termine previsto dal comma 359 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 per il conferimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di non più di quattro incarichi di livello dirigenziale generale con contratto a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche derogando ai limiti quantitativi previsti dalla legislazione vigente. Secondo quanto espressamente indicato dalla disposizione in esame, la proroga si rende necessaria al fine di consentire all'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane di cui al citato comma 359, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica.
A seguito delle modifiche introdotte dal Senato in sede di conversione del decreto-legge in esame, viene inoltre precisato che i dirigenti generali debbano essere destinati in misura omogenea ai quattro dipartimenti (Dipartimento del tesoro; Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; Dipartimento delle finanze; Dipartimento

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dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi) in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il secondo periodo del comma 1, anch'esso introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, autorizza il completamento del programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità da assegnare alla Ragioneria generale dello Stato, previsto dall'articolo 1, comma 481, della legge finanziaria 2007 ed attuato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 aprile 2007, attraverso il completo utilizzo della graduatoria approvata per tale concorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'utilizzo della graduatoria si farà fronte anche attraverso l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria 2007, destinato alle assunzioni da parte di amministrazioni statali sottoposte a limitazioni della possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009.
La disposizione motiva l'autorizzazione con l'impossibilità di concludere entro il 31 maggio 2008 - riferimento di cui non appare peraltro chiara la provenienza - le procedure di reclutamento previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 aprile 2007 in considerazione dell'esigenza di completare le attività di verifica conoscitiva necessarie all'allocazione del personale in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica.
L'articolo 4, ai commi 2 e 2-bis, differisce l'applicazione di alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, il comma 2 differisce al 1o gennaio 2009 l'applicazione delle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008: l'articolo 18, comma 1, lettera r), riguardante le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro, che prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.; l'articolo 41, comma 3, lettera a), riguardante le visite mediche, che stabilisce il divieto di visite mediche preassuntive.
Dal momento che le disposizioni di cui viene differita l'applicazione al 1o gennaio 2009 rientrano tra quelle già entrate in vigore il 15 maggio 2008, fa presente l'opportunità di chiarire gli eventuali effetti retroattivi del comma 2 in esame, anche con riguardo alle sanzioni amministrative già irrogate e ai procedimenti sanzionatori in corso.
Il comma 2-bis invece novella l'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 - che differisce l'efficacia di alcune specifiche disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 81/2008 al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale - al fine di differire ulteriormente (al 1o gennaio 2009) l'efficacia di tali specifiche disposizioni.
Pertanto, ai sensi del comma in esame, l'applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 viene differita dal 29 luglio 2008 (novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo decreto) al 1o gennaio 2009.
L'articolo 4-bis, comma 16 - introdotto dal Senato - novella le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 248 del 2007 (cosiddetto decreto milleproroghe), in materia di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, introducendo una proroga dei termini ivi previsti, entro i quali gli organi accademici delle università possono indire le procedure di valutazione comparativa, sulla base della disciplina di cui alla legge n. 210/1998.
La norma in esame riproduce il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 113/2008,

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gli effetti del quale sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. Per effetto della novella, le disposizioni sul reclutamento di cui alla legge n. 210/1998 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 (il termine originario era il 31 dicembre 2008) e le università possono indire le relative procedure entro il 30 novembre 2008 (in precedenza il termine era il 30 giugno 2008).
Secondo quanto evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113/2008, nell'ambito del quale sono state dapprima introdotte le disposizioni in esame, la proroga si rende necessaria, poiché, a seguito della crisi di governo e della fine anticipata della XV legislatura, si è verificato un considerevole ritardo, sia nella definizione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie alle università, destinate anche all'assunzione del personale docente, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, sia nella definizione dei relativi piani proposti dagli atenei.
Con il terzo periodo del comma in esame si specifica che ai concorsi indetti dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. Tale disposizione introduce una differenza rispetto ai concorsi indetti entro il 30 giugno 2008, i cui relativi bandi possono invece prevedere due idoneità.
L'articolo 4-bis, al comma 17, dispone la disapplicazione, per l'anno 2008, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge finanziaria per il 2007, che hanno previsto un piano di assunzione straordinario di ricercatori nell'ambito delle università e degli enti pubblici di ricerca, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (ora, dell'istruzione, dell'università e della ricerca).
La norma in esame riproduce il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 113/2008, gli effetti del quale sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.
La ratio della disposizione è data dalla impossibilità di adottare i regolamenti di attuazione del piano di assunzione straordinario - previsti dalle norme disapplicate - in tempo utile per utilizzare le somme stanziate per il 2008.
Parallelamente alla disapplicazione delle due norme della legge finanziaria per il 2007, si prevede che le somme stanziate per il 2008 ai fini delle assunzioni straordinarie ivi previste (pari a 40 milioni di euro per le università e 30 milioni di euro per gli enti di ricerca), al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, siano comunque utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università e degli enti di ricerca, da svolgere mediante le procedure ordinarie.
In particolare, per le assunzioni dei ricercatori nelle università, si applica la disciplina di cui alla legge n. 210/1998, mentre nell'ambito degli enti di ricerca, si seguono le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente.
Le assunzioni dei ricercatori presso gli enti di ricerca sono autorizzate anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni previsto dall'articolo 1, comma 643, della citata legge finanziaria per il 2007 che autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. In base al comma in esame, questo secondo limite non trova applicazione.
Infine, il comma in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, che ha provveduto a disapplicare le norme sulla

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definizione del piano straordinario di assunzione dei ricercatori per l'anno 2007.
L'articolo 4-ter contiene un pacchetto di misure volte a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della pesca a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia. Tra tali misure, già contenute nel decreto-legge n. 114/2008 (gli effetti del quale sono fatti salvi dall'articolo 2, comma 4, del disegno di legge di conversione), figura una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati in virtù di un fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca concesso per le imbarcazioni a strascico o a volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi. L'indennità giornaliera per i membri dell'equipaggio dovrà garantire a ciascun membro dell'equipaggio il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
Lo stesso articolo 4-ter, commi 7-10, del decreto-legge, prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro destinati alla concessione, per l'anno 2008, di ammortizzatori sociali «in deroga» per il settore della pesca, secondo la disciplina prevista al riguardo dall'articolo 2, comma 521, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).
Evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, corrispondono sostanzialmente alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 114/2008, di cui vengono fatti salvi - dall'articolo 1, comma 4 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame - gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti.
In particolare, il comma 7, novellando il primo periodo del menzionato comma 521, stanzia ulteriori 10 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali «in deroga» (il limite complessivo di spesa diventa quindi pari a 470 milioni di euro), destinando integralmente tali ulteriori risorse finanziarie al settore della pesca.
Il successivo comma 8, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del precedente comma, dispone un differimento, per il solo settore della pesca, dei termini entro cui provvedere, con riferimento ai programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali anche mediante la ricollocazione dei lavoratori coinvolti, agli adempimenti procedurali previsti dal primo periodo del menzionato comma 521. Al riguardo, si stabilisce quindi che, per il settore della pesca, tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 settembre 2008 (anziché entro il 15 giugno 2008), che recepiscono intese già stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro entro il 15 settembre 2008 (anziché entro il 20 maggio 2008).
Infine, i commi 9 e 10 recano la clausola di copertura finanziaria. Al riguardo, si dispone che, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 7, pari a 10 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante una corrispondente riduzione, con riferimento al bilancio triennale 2008-2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l'accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.
L'articolo 4-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge un comma 52-bis all'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007). Il nuovo comma modifica ed integra la disciplina di cui ai precedenti commi 44-52, che introducono un tetto al trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, e ne differisce l'efficacia alla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione, da adottare entro il 31 ottobre 2008.
Il comma 52-bis introdotto dall'articolo in esame dispone che la disciplina sopra descritta trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione che dovrà essere adottato entro il 31 ottobre 2008 con decreto del Presidente della Repubblica ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

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Il comma prevede quali criteri per l'adozione del regolamento: a) esclusione della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza, nonché del trattamento di pensione, dal computo che concorre alla definizione del limite; b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile: quest'ultima disposizione si riferisce alla rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni; c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all'incarico medesimo; d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità; e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della disciplina.
Va rilevato che alcuni tra i criteri elencati non sembrano limitarsi a predefinire le modalità applicative della disciplina, ma apportano ad essa sostanziali modifiche. In particolare, alla lettera a), l'esclusione dal computo, ai fini del raggiungimento del tetto retributivo, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza sembra innovare rispetto alla dizione del citato comma 44, ove si parla di «trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni [...]»; analogamente può dirsi con riguardo alla lettera b), tenuto conto del fatto che il medesimo comma 44: al terzo periodo, esclude dalla disciplina le «attività di natura professionale e [i] contratti d'opera [...] aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza», mentre la lettera b) in esame si riferisce a quelli aventi «natura non continuativa»; al secondo periodo, include espressamente tra i destinatari i «presidenti e componenti di collegi e organi di governo [...] di società non quotate» (a totale o prevalente partecipazione pubblica), senza escludere gli emolumenti di cui all'articolo 2389, comma 3o, codice civile. Quanto alla lettera c), l'obbligo di motivare e dare pubblicità al conferimento, nel medesimo anno allo stesso soggetto, di incarichi che superino il limite massimo sembra incidere sul disposto del penultimo periodo del comma 44, che escluderebbe tout court, in via generale, la stessa possibilità di superare il limite in tale circostanza.
Poiché l'articolo in esame non reca modifiche testuali al comma 44 dell'articolo 3, atte a coordinarne le disposizioni con i nuovi criteri da esso introdotti, è da presumere che tale coordinamento potrà aver luogo in esito alle abrogazioni disposte dal previsto regolamento di delegificazione (al regolamento medesimo appare infatti implicitamente rimessa, nel silenzio della norma, la ricognizione delle disposizioni da intendersi abrogate all'atto della sua entrata in vigore).
L'articolo 4-septies, introdotto al Senato, reca disposizioni relative alla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze - SSEF. In particolare, il comma 2 dell'articolo aggiuntivo sopprime il ruolo dei professori ordinari incaricati non temporanei della SSEF di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 301 del 2000. Il comma 2 abroga altresì le disposizioni in materia di assegnazione degli incarichi di ricercatore presso la SSEF, recate dall'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
Con finalità di coordinamento, la norma in commento abroga il comma 4-bis dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 che reca disposizioni in materia di trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che partecipano alle procedure di trasferimento tra università e mantengono l'esercizio di funzioni presso la Scuola. Al medesimo scopo, è altresì abrogato il

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comma 5-bis dell'articolo 5 e dunque è eliminato il ruolo appositamente costituito dei ricercatori assegnati alla SSEF.
Infine, il comma 2 autorizza la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze a continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.
Il comma 3 dell'articolo in esame, modificando l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, limita a due anni il periodo per cui la SSEF può stipulare convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.
Il comma 4 reca disposizioni relative ai professori ordinari ed ai ricercatori investiti dalle soppressioni recate ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame. In particolare, i professori ordinari incaricati non temporanei ed i ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento.
Si demanda infine, al comma 5, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'adeguamento del decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 alle disposizioni introdotte.

Stefano SAGLIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.