CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 luglio 2008
36.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Mercoledì 16 luglio 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, sulle linee programmatiche.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Mario PESCANTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Andrea RONCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mario PESCANTE, presidente, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e avverte che il seguito dell'audizione si svolgerà nella seduta del prossimo 29 luglio.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
Atto n. 11.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sugli aspetti di compatibilità comunitaria relativi allo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/88/CE, recante disposizioni in materia di condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
La citata direttiva 2006/88/CE abroga, a decorrere dal 1o agosto 2008, le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE, recanti, rispettivamente, le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, le misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci e le misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi. Lo schema di decreto è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), essendo la direttiva 2006/88 inclusa nell'Allegato B (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo) della legge medesima.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 60 articoli e 7 allegati, ed è suddiviso in 10 Capi.
Il Capo I (articoli 1-3) individua l'oggetto, il campo di applicazione del provvedimento e le definizioni recate dallo stesso, richiamando quelle contenute nell'articolo 3 e nell'allegato I della direttiva 2006/88.
Il Capo II (articoli 4-11) stabilisce le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle regioni e gli obblighi a cui le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono soggiacere. In particolare, l'articolo 5 istituisce l'anagrafe informatizzata delle aziende di acquacoltura presso la banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il Capo III (articoli 12-22), diviso in 5 sezioni disciplina le norme di polizia sanitaria riguardanti l'immissione sul mercato degli animali di acquacoltura e dei relativi prodotti. Più in particolare, la Sezione I contiene le disposizioni generali circa l'immissione sul mercato, le operazioni di trasporto e la certificazione sanitaria, la Sezione II prevede norme particolari riguardanti gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento, la Sezione III detta disposizioni relative agli animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano, la Sezione IV disciplina l'immissione in zone e compartimenti indenni da malattia, di animali acquatici allo stato selvatico, la Sezione V disciplina l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali.
Il Capo IV (articoli 23-25) disciplina l'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti da Paesi Terzi prevedendo anche le necessarie certificazioni.
Il Capo V (articoli 26-40), che si articola in 7 sezioni, disciplina la procedura di denuncia di malattia e le misure minime di lotta contro le malattie degli animali acquatici. La Sezione I disciplina la denuncia

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della malattia prevedendo obblighi informativi, anche agli altri Stati membri, alla Commissione europea e ai paesi membri dell'Efta, e obblighi di denuncia a carico di determinati soggetti. La Sezione II stabilisce le misure di lotta in caso di sospetta presenza di una delle malattie comprese nell'elenco di cui all'allegato III. La Sezione III e la Sezione IV stabiliscono, rispettivamente, le misure minime di lotta nei confronti di malattie esotiche e non esotiche degli animali di acquicoltura. La Sezione V stabilisce le misure di lotta contro le malattie di cui all'allegato III, parte II, negli animali acquatici selvatici. La Sezione VI stabilisce le misure di lotta in caso di malattie emergenti. La Sezione VII detta disposizioni per limitare l'impatto di malattie non comprese nell'elenco dell'allegato III, parte II.
Il Capo VI stabilisce regole generali in tema di programmi di lotta e vaccinazione e si articola in 3 Sezioni. La Sezione I disciplina la formazione, il contenuto e l'applicazione dei programmi di sorveglianza ed eradicazione. La Sezione II disciplina il contenuto necessario e l'aggiornamento del programma di intervento per malattie emergenti ed esotiche. La Sezione III definisce i limiti all'utilizzazione di vaccinazioni.
Il Capo VII stabilisce le condizioni per ottenere e mantenere lo status di indenne da malattia.
Il Capo VIII individua gli obblighi delle autorità competenti e disciplina l'istituzione ed i compiti del laboratorio nazionale di referenza.
Il Capo IX disciplina la gestione elettronica delle informazioni e le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per le violazioni del provvedimento.
Il Capo X contiene le disposizioni transitorie e finali, disciplinando le abrogazioni, la clausola di invarianza finanziaria, la clausola di cedevolezza e l'entrata in vigore del provvedimento.
Come sopra già ricordato lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 2006/88/CE, che abroga, a decorrere dal 1o agosto 2008, le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE. La direttiva citata aggiorna la normativa comunitaria relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o maggio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva. Le medesime disposizioni si applicano dal 1o agosto 2008 (articolo 65). La direttiva è entrata in vigore il 14 dicembre 2006.
Osserva in conclusione che, nel complesso, lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria presupposta.
In merito ai documenti all'esame delle istituzioni europee ricorda che il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2006)864) relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri. Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato un regolamento di esenzione per categorie per il settore della pesca, che esenta dalla notificazione e approvazione preventiva alcune categorie di aiuti di Stato, concessi alle piccole e medie imprese nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP), a condizione che rispettino le regole stabilite per simili aiuti dal FEP stesso.
Rileva infine come lo schema di decreto legislativo in esame meriti alcuni approfondimenti, anche sulla base delle osservazioni formulate dagli operatori del settore; si riferisce, in particolare, all'impatto del provvedimento sulla situazione dei laghetti di pesca sportiva, rispetto ai quali vengono introdotti adempimenti particolarmente gravosi per le imprese di piccole dimensioni, a conduzione prevalentemente familiare, che operano nel comparto.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Atto n. 12.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Lorena MILANATO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sugli aspetti di compatibilità comunitaria relativi allo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, contenente il codice dei contratti pubblici. Nella relazione illustrativa al decreto in esame l'emanazione delle disposizioni correttive è motivata dalla necessità di tenere conto dei rilievi formulati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con la lettera di messa in mora n. 2007/2309, come anche della sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008 relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti sotto soglia nonché delle osservazioni, relative alle norme primarie, formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007 reso sullo schema di regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice ex articolo 5.
Il provvedimento si compone di tre articoli.
L'articolo 1 reca le modifiche rese indispensabili a seguito dei citati rilievi comunitari.
La lettera a) dell'articolo 1, con una novella al comma 8 dell'articolo 3, è volta a correggere la definizione di «lavori», estendendola a tutte le attività previste all'allegato 1.
Le lettere b) e c) recepiscono due disposizioni comunitarie che non erano state ancora trasposte, riguardanti rispettivamente le modalità di comunicazione delle specifiche tecniche e i contratti aggiudicati in base a norme internazionali.
La lettera d) reca disposizioni in materia di appalti misti.
La lettera e) fa riferimento agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi.
La lettera f) riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di costruire.
Attraverso la sostituzione della lettera g), viene modificata la procedura di project financing in linea con quanto previsto dal nuovo articolo 153. Vengono cioè ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche gli operatori economici costituiti secondo la legislazione di altri Stati membri.
La lettera h) prevede il ricorso al subappalto per lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica che i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare.
La lettera i) integra le disposizioni relative all'iscrizione di fornitori e prestatori di servizi in elenchi ufficiali.
La lettera j), attraverso la sostituzione del termine «imprese» con quello di «operatori economici» nell'articolo 47, risolve la censura in merito ad una possibile esclusione di operatori comunitari.
La lettera k) disciplina la verifica dei requisiti della capacità dei candidati nei casi di procedure di aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati.
La lettera l) estende le disposizioni relative all'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento, anche agli appalti nei settori speciali (disciplinati nella parte III del Codice).
La lettera m) sopprime il comma 13 dell'articolo 58 relativo ai criteri di valutazione nel dialogo competitivo.
Le lettera n) e o) recano due modifiche meramente formali.
La lettera p) elimina la possibilità di ridurre il termine per introdurre la domanda di partecipazione al dialogo competitivo, in caso di urgenza.
La lettera q) aggiunge, tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute

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a comunicare ai candidati e agli offerenti, anche quelle relative alla decisione di non aggiudicare l'appalto o di non concludere l'accordo quadro.
La lettera r) sopprime l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 83 in cui viene disposto che la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire i punteggi. Al contrario, le direttive comunitarie 2004/17CE e 2004/18/CE prevedono che tali criteri siano indicati nel bando o nei documenti di gara.
La lettera s) include, tra gli affidatari dei servizi di architettura e di ingegneria, anche le società costituite conformemente alla legislazione di altri Stati membri.
Le lettere t) e u), includono rispettivamente: tra gli affidatari degli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro, anche le società costituite conformemente alla legislazione di altri Stati membri; per i concorsi di progettazione, anche i prestatori di servizi di architettura e di ingegneria costituiti conformemente alla legislazione di altri Stati membri.
La lettera v) reca alcune modifiche all'articolo 122 del Codice. La prima prevede che per le opere di urbanizzazione a scomputo non si applichi più l'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che consentiva al titolare del permesso di realizzare direttamente dette opere. La seconda modifica, attraverso la soppressione del comma 9 dell'articolo 122, elimina la disposizione che mantiene una residua possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori sotto soglia.
La lettera w) elimina, anche negli appalti di forniture e servizi sotto soglia, la disposizione che mantiene una residua possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale.
La lettera x) apporta alcune modifiche all'articolo 140 relativo alle procedure di affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
Le lettere y), z) e aa) apportano modifiche sostanziali alla disciplina della finanza di progetto, snellendo la procedura vigente ed adeguandola, di fatto, alle osservazioni formulate dalla Commissione europea. Si ricorda, infatti, che la censura più significativa mossa dalla Commissione in questi ultimi anni, ha riguardato l'articolo 154 del Codice sul project financing, nella parte in cui prevedeva un diritto di prelazione in favore del promotore, il quale nella procedura negoziata poteva adeguare la sua proposta a quella giudicata più conveniente dall'amministrazione e risultare, pertanto, aggiudicatario della concessione. Nonostante l'abrogazione del diritto di prelazione del promotore disposta con il decreto legislativo n. 113 del 2007 la Commissione ha sottolineato la permanenza di una indebita posizione di vantaggio del promotore.
Le disposizioni recate dalla lettera y) riformulano integralmente, all'interno dell'unico nuovo articolo 153, la disciplina della finanza di progetto. In ottemperanza alle osservazioni della Commissione, si prevede la sostituzione dell'attuale procedura negoziata in due fasi per la selezione del concessionario con una gara unica. Sostanzialmente, la nuova procedura prevede che l'amministrazione (commi 3 e 11): ponga a base di gara uno studio di fattibilità; rediga una graduatoria tra le offerte presentate ritenute di pubblico interesse; nomini promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; approvi il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato su richiesta dell'amministrazione stessa; stipuli direttamente la concessione con il promotore nel caso in cui il progetto non necessiti di modifiche progettuali. Qualora il promotore non accetti le modifiche progettuali, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla negoziazione con i concorrenti successivi in graduatoria, sulla base del progetto del promotore come modificato a seguito della fase approvativa. A seguito della nuova disciplina, vengono modificate anche alcune norme relative alla finanza di progetto per le infrastrutture strategiche recate dall'articolo 175 del codice.

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Le lettere bb), cc), ee) e ff) modificano alcuni articoli del Capo IV relativo alla disciplina delle infrastrutture strategiche. La lettera bb) modifica l'articolo 172 in materia di società pubblica di progetto. La lettera cc) abroga il comma 5 dell'articolo 174, che prevede, per le concessioni relative alle infrastrutture strategiche, la deroga agli artt. 56 e 57 del Codice, che stabiliscono i casi in cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara. La lettera ee), attraverso una novella al comma 6 dell'articolo 176, sottopone anche i contraenti generali ai principi ed alle disposizioni comuni del Codice recate dalla parte I. La lettera ff), con la sostituzione del comma 7 dell'articolo 179 relativo alle regole applicabili alle infrastrutture strategiche nel settore dell'energia, prevede che siano solo gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 207, vale a dire coloro che esercitano una delle attività relative ai settori speciali, ad essere soggetti alle disposizioni di cui alla parte III.
Le lettere gg) e hh) correggono due rinvii erronei all'interno dell'articolo 225, comma 7 e dell'articolo 232, comma 4. Infine, la lettera ii), con una novella all'articolo 237, modifica una norma di rinvio per i concorsi di progettazione nei settori speciali.
Da ultimo osserva che nella decisione della Commissione europea del 30 gennaio 2008 sono presenti ulteriori disposizioni del Codice che, secondo la Commissione, sollevano problemi di compatibilità con le due direttive sugli appalti pubblici, ma non compaiono nello schema di decreto. Tra esse si segnalano: l'articolo 49, commi 6 e 7, sulla limitazione dell'istituto dell'avvalimento; l'articolo 50 sulla limitazione del ricorso all'avvalimento in sede di qualificazione SOA ad imprese appartenenti allo stesso gruppo.
Tra le «Omissioni o riferimenti incrociati erronei», per i quali la Commissione europea auspica l'emendabilità al fine di assicurare la necessaria certezza giuridica, non appare recepita l'osservazione relativa all'articolo 3, comma 6, del Codice ove la definizione di appalto pubblico al singolare (appalti aggiudicati da una stazione appaltante o ente aggiudicatore) non sembrerebbe coprire i contratti conclusi da più amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano insieme lo stesso appalto. Infine, tra le «Disposizioni non trasposte», segnala quelle relative all'articolo 39 della direttiva 2004/17/CE riguardante gli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro, e segnatamente l'obbligo dì domandare ai concorrenti di tener conto di tali disposizioni.
L'articolo 2 reca una lunga serie di modifiche, tra loro anche eterogenee, in quanto - come riporta anche la relazione illustrativa - sono state apportate al fine non solo di recepire alcuni rilievi del Consiglio di Stato espressi nel parere n. 3262/2007 sullo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, ma anche di coordinare il testo vigente con alcune disposizioni legislative approvate nel frattempo e, infine, di espungere alcuni errori materiali. Tra le principali modifiche si segnalano: l'introduzione dell'istituto della locazione finanziaria; l'elevazione a norma di rango primario del sistema sanzionatorio nei confronti delle SOA; per la qualificazione delle imprese, la considerazione del periodo di attività documentabile non più riferita agli ultimi cinque anni ma ai migliori cinque anni del decennio antecedente; l'introduzione di disposizioni in merito ai contratti a corpo e misura; l'eliminazione della possibilità per le amministrazioni di escludere automaticamente le offerte anomale; l'integrazione della normativa sul collaudo.
L'articolo 3 stabilisce che tutte le disposizioni inserite nel codice dei contratti pubblici non hanno riflessi finanziari.
Ricorda, infine, che la delega relativa allo schema in esame è recata dall'articolo 25, comma 3, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004). Tale disposizione autorizza il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 (attuativi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ad adottare

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disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della stessa legge n. 62 del 2005.

Sandro GOZI (PD) osserva come lo schema di decreto in esame rivesta particolare importanza e meriti adeguato approfondimento. Riterrebbe a tal fine opportuna, nel corso del successivo esame del provvedimento, la presenza del Governo. Ricorda infine che prima che la Commissione si esprima occorrerà attendere il parere della Conferenza Unificata, che non risulta ancora pervenuto.

Mario PESCANTE, presidente, rileva che il provvedimento all'esame della Commissione presenta alcuni profili di particolare delicatezza sotto il profilo della conformità alla normativa comunitaria; richiama in proposito gli articoli 49 e 50 del codice degli appalti pubblici, che - ad avviso della Commissione europea - sollevano problemi di compatibilità con le due direttive sugli appalti pubblici, ma non compaiono nello schema di decreto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.