CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2008
25.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.
Doc. LVII, n. 1

(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o luglio 2008.

Gianluca PINI (LNP), relatore, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione e anche tenuto conto delle osservazioni svolte dai colleghi dell'opposizione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Sandro GOZI (PD), pur apprezzando la disponibilità dimostrata dall'onorevole Pini rispetto alle indicazioni dell'opposizione, ritiene non condivisibile la complessiva impostazione del provvedimento e preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Jean Leonard TOUADI (IdV) esprime il proprio dissenso in ordine al metodo seguito nell'esame del DPEF, registrando la compressione dei tempi dell'iter del provvedimento in Commissione. Formula un giudizio negativo anche sul merito del provvedimento, e preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario PESCANTE, presidente, nel convenire sulla limitatezza dei tempi di esame del provvedimento, sottolinea tuttavia l'ampiezza del dibattito svoltosi presso la Commissione.

Giacomo STUCCHI (LNP) rileva la completezza dell'istruttoria legislativa svoltasi in Commissione, che ha consentito di avere piena cognizione dei contenuti del provvedimento, anche al di là degli aspetti di compatibilità comunitaria; osserva pertanto che, anche alla luce delle specifiche competenze della XIV Commissione, appare opportuna la formulazione di un parere favorevole senza osservazioni e condizioni, sul quale preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega Nord Padania.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 luglio 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno, Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
Atto n. 3.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 giugno 2008.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Sandro GOZI (PD)presenta una proposta alternativa di parere, nella quale si formula parere contrario sullo schema di decreto legislativo in esame (vedi allegato 3).

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, esprime una valutazione negativa sulla proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Gozi, che ritiene dettata da un atteggiamento di fondo che giudica irresponsabile.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame si inserisce in un insieme di misure volte a portare ad un

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livello di maggiore serietà la vigente disciplina in materia di ingresso dei cittadini extracomunitari nel nostro Paese. Si sofferma quindi sui rilievi sollevati dall'onorevole Gozi nel corso dell'esame presso la XIV Commissione. Con riferimento innanzitutto all'età minima prevista per consentire il ricongiungimento del coniuge osserva come, sebbene l'articolo 84 del codice civile ammetta la possibilità di contrarre matrimonio anche per il minore di sedici anni, si tratta tuttavia di una disposizione subordinata alla autorizzazione del tribunale, in presenza di gravi motivi. Si tratta quindi di una norma che riveste carattere di eccezionalità e che non può pertanto essere invocata come regola generale.
Per quanto concerne poi i requisiti per il ricongiungimento di genitori e figli maggiorenni, la disposizione recata dallo schema di decreto è conforme alla direttiva europea, che consentirebbe addirittura di escludere tali categorie di familiari dal diritto al ricongiungimento.
In ordine, infine, all'esame del DNA, rileva che la direttiva europea prevede, all'articolo 5, paragrafo 2, che per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie. Precisa inoltre che non si tratta di un prelievo coattivo ma di una verifica cui il richiedente si sottopone di sua volontà, qualora manchino i documenti giustificativi del vincolo di parentela o sussistano fondati dubbi sulla loro autenticità.
Esprime quindi il proprio assenso sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) conferma la posizione contraria del suo gruppo all'approccio della maggioranza e del Governo sui temi affrontati, sottolineando come la sua posizione non possa essere imputata ad un atteggiamento irresponsabile, ma ad una totale diversità di impostazione. Nella sua visione, infatti, il ricongiungimento familiare non è un istituto destinato ad allargare le maglie dell'immigrazione clandestina ma un elemento fondamentale ai fini della piena integrazione sociale ed economica dei cittadini extracomunitari, in linea con lo spirito della normativa comunitaria. Osserva inoltre che alcune della condizioni restrittive recate dal provvedimento - quale ad esempio il limite di diciotto anni posto all'età del matrimonio, o anche la previsione della prova del DNA - rischiano di avere scarsa efficacia.

Jean Leonard TOUADI (IdV) rileva come occorra evitare su questi temi approcci di tipo ideologico. Sottoscrive la proposta di parere contrario formulata dal gruppo del Partito Democratico e preannuncia il voto contrario del gruppo dell'Italia dei Valori sulla proposta di parere dell'onorevole Garagnani. L'unico aspetto sul quale ritiene di dover fare una precisazione è quello relativo al limite posto all'età matrimoniale, poiché dal punto di vista antropologico, sedici anni in Italia non possono essere considerati equivalenti alla medesima età in altri paesi, quali ad esempio i paesi africani.

Giacomo STUCCHI (LNP) sottolinea come lo schema di decreto in esame vada nella direzione auspicata dai cittadini, intervenendo con le necessarie restrizioni al fine di dettare regole certe e attuabili e garantendo nei loro diritti tutti i cittadini stranieri che intendono vivere in Italia rispettando le leggi nazionali. Si tratta di un atto dovuto che il suo gruppo sostiene e auspica da tempo; preannuncia pertanto il voto favorevole della Lega Nord Padania sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO desidera precisare che il Governo è particolarmente attento all'istituzione familiare e che lo schema di decreto in esame non è affatto volto a limitare la possibilità del ricongiungimento al fine di diminuire il numero di cittadini immigrati, ma piuttosto a far sì che tale strumento non sia utilizzato con finalità diverse e volte all'elusione delle norme in materia di

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ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà di conseguenza preclusa la proposta alternativa di parere del deputato Gozi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Atto n. 4.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 giugno 2008.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra la propria proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Sandro GOZI (PD)presenta una proposta alternativa di parere, nella quale si formula parere contrario sullo schema di decreto legislativo in esame (vedi allegato 5). Osserva quindi come lo schema di decreto in esame dimostri da parte della maggioranza e del Governo l'atteggiamento di grave diffidenza nei confronti dei cittadini richiedenti asilo. Inoltre, la soppressione dell'effetto sospensivo della presentazione dei ricorso giurisdizionale nei casi di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, appare contraria a quanto previsto dall'articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali, con specifico riferimento al diritto del richiedente asilo ricorrente ad avere a disposizione un mezzo di impugnazione efficace.

Jean Leonard TOUADI (IdV), nel condividere la proposta di parere alternativo formulata dall'onorevole Gozi, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Approfitta quindi della presenza del Governo per sottolineare come occorra lavorare seriamente ad una programmazione dei flussi che sia efficace e pragmatica, rendendola uno strumento moderno per governare i fenomeni migratori. Inoltre, il fatto che l'Italia non abbia una legge organica sul diritto di asilo crea un vuoto legislativo che determina una grande confusione tra immigrazione generica e immigrazione determinata da richiesta di asilo, che può generare quegli episodi di uso strumentale delle norme cui alludeva il sottosegretario e che appare particolarmente grave in un momento nel quale i conflitti appaiono in aumento sullo scenario mondiale.

Giacomo STUCCHI (LNP), riferendosi a quanto sostenuto dall'onorevole Gozi, evidenzia come non vi sia da parte della maggioranza alcuna diffidenza nei confronti dei richiedenti asilo, ma piuttosto l'esigenza che tale richiesta sia motivata e non possa divenire un sistema per scavalcare la disciplina dei flussi. Si tratta di garantire regole certe e valide per tutti.

Gianluca PINI (LNP) concorda con quanto sottolineato dal collega Stucchi e osserva come la posizione dell'onorevole Gozi appare di natura strettamente ideologica, laddove insiste su di una ipotetica lesione del diritto di difesa recata dal provvedimento. Come già evidenziato, infatti, la discrezionalità attribuita ai prefetti in ordine all'allontanamento dei richiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta, consente di tutelare quei cittadini stranieri che sono effettivamente, o possono essere, oggetto di persecuzione nel loro Paese. La questione è peraltro richiamata

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nelle premesse del parere formulato dal relatore, sul quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) osserva preliminarmente come si ponga un problema di definizione del richiedente asilo e del rifugiato. Il rifugiato è infatti tale per motivi politici, ma è stata avanzata l'idea che potessero essere accolti come tali anche coloro che sono perseguiti per motivi economici, benché l'ipotesi sia stata ritenuta troppo ampia e non riconducibile alla tutela dei diritti umani riconosciuti. Richiama in tale quadro l'attenzione del Governo su un'ulteriore tipologia di rifugiati, ossia i rifugiati per calamità naturali. Riterrebbe infatti possibile sotto tale profilo rivisitare il concetto del richiedente asilo, poiché si tratta di una categoria definibile rigorosamente, e invita il Governo a valutare un intervento in questa direzione.
Si sofferma quindi su quanto previsto dalla relazione governativa in ordine all'assenza di nuovi oneri recati dal provvedimento. Si chiede come ciò sia possibile poiché dal momento in cui si prevede che vengano ampliati i casi di accoglienza e di trattenimento dei cittadini extracomunitari, occorre necessariamente ipotizzare un ulteriore aggravio di spesa.
Con riferimento infine alle questioni riguardanti il ricongiungimento familiare, richiama il dibattito attualmente in corso in Francia sulla definizione di coniuge e invita il Governo ad una precisazione normativa sul tema delle coppie poligamiche.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, con riferimento alla questione da ultimo sollevate dall'onorevole Buttiglione osserva che la questione della poligamia è oggetto di attenzione da parte del Governo al fine di inserire una disposizione che vieti il ricongiungimento di più mogli; segnala tuttavia che si tratta comunque di norme aggirabili poiché è facile ipotizzare che al ricongiungimento di una moglie segua quello delle successive, sotto altra forma.
Circa la questione dell'asilo per calamità naturale segnala come vi siano diverse Convenzioni internazionali in tal senso che trovano applicazione in Italia. Ricorda infatti che delle richieste che pervengono annualmente il 10 per cento sono richieste di riconoscimento dello status di rifugiato e il 35/40 per cento circa sono invece richieste di protezione umanitaria, anche determinate da eventi calamitosi.
Osserva in conclusione come il provvedimento in esame tenti di raggiungere un difficile equilibrio tra l'esigenza di assicurare adeguata tutela a coloro che hanno fondati motivi di chiedere protezione internazionale e la necessità di evitare un uso strumentale del ricorso a tale istituto, al fine di rimanere in Italia anche in assenza dei requisiti necessari al soggiorno. I poteri di valutazione attribuiti ai prefetti appaiono sotto tale profilo una soluzione equilibrata.
Segnala peraltro che, tenuto conto delle segnalazioni formulate sul punto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il Governo sta valutando l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo dello schema di decreto, con particolare riferimento all'obbligo fissato per il richiedente di lasciate il territorio nazionale a seguito del rigetto della domanda di riconoscimento di protezione internazionale. La soppressione dell'effetto sospensivo della presentazione del ricorso giurisdizionale potrebbe essere cioè mantenuta solo in specifici casi. In particolare, l'effetto automatico sospensivo del ricorso non opererebbe nei confronti dei richiedenti trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione, ossia di coloro che hanno presentato la domanda di asilo dopo essere destinatari di un provvedimento di espulsione i respingimento, né nei confronti dei richiedenti che hanno presentato la domanda dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare e dei richiedenti destinatari della decisione di rigetto per manifesta infondatezza. L'effetto sospensivo automatico opererebbe invece a favore del richiedente asilo che si presenta spontaneamente in frontiera o in questura e che è destinatario di una decisione di rigetto non manifestamente infondata.

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Mario PESCANTE, presidente, sottolinea l'importanza delle precisazioni testé fatte dal rappresentante del Governo, che ringrazia per l'approfondimento delle questioni emerse.

Sandro GOZI (PD) giudica particolarmente significative le ipotesi di modifica prospettate dal sottosegretario Mantovano e invita la maggioranza a valutare la possibilità di una revisione del parere formulato, alla luce di tali indicazioni.

Gianluca PINI (LNP) ritiene opportuno procedere alla votazione della proposta di parere già formulata dal relatore, anche tenuto conto del fatto che si è ormai in fase di dichiarazione di voto.

Roberto GIACHETTI (PD) desidera precisare che l'intervento del Governo, in qualsiasi fase dell'iter di esame di un provvedimento, riapre il dibattito, che non può pertanto considerarsi concluso.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà di conseguenza preclusa la proposta alternativa di parere del deputato Gozi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2008 - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
C. 1366 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo 9 luglio e che pertanto la Commissione è chiamata ad esprimersi nel corso della settimana corrente.

Sandro GOZI (PD) rileva come sia necessario consentire alla Commissione un tempo minimo di esame del provvedimento e sottolinea pertanto l'opportunità di proseguire anche nella seduta di domani l'esame del provvedimento.

Roberto GIACHETTI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Gozi.

Mario PESCANTE, presidente, alla luce di tali osservazioni e in considerazione della prevista programmazione dei lavori parlamentari, ritiene che la Commissione possa avviare oggi l'esame del provvedimento e concluderlo nella giornata di domani.

La Commissione concorda.

Nunziante CONSIGLIO(LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere relativo ai profili di compatibilità comunitaria delle disposizioni contenute nel decreto-legge n.92/2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, già approvato dal Senato e all'esame della Camera da parte delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia. Precisa che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio il prossimo 9 luglio e che la Commissione è quindi tenuta a concluderne l'esame nella settimana corrente.
Quanto al contenuto, ricorda che l'articolo 1 modifica diverse disposizioni del codice penale, introducendo: modifiche alla disciplina dell'espulsione dello straniero e dell'allontanamento del cittadino comunitario, tramite provvedimento giurisdizionale a titolo di misura di sicurezza personale non detentiva; un inasprimento

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delle sanzioni in materia di associazione di tipo mafioso; modifiche con riguardo ai delitti in materia di falsità personale con lo scopo di potenziare gli strumenti di identificazione e accertamento delle qualità personali; un inasprimento delle pene per il soggetto che abbia commesso un omicidio colposo o cagionato ad altri lesioni colpose, con particolare riferimento a quando ciò sia avvenuto come conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'introduzione di una nuova circostanza aggravante che consiste nell'«avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale»; una modifica in tema di circostante attenuanti generiche.
L'articolo 2 apporta modifiche al codice di procedura penale in materia di competenza degli uffici giudiziari, distruzione di cose sottoposte a sequestro, attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia, arresto obbligatorio in flagranza, disciplina del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, patteggiamento in appello, sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.
Gli articoli 2-bis e 2-ter, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano deroghe alla ordinaria disciplina del processo penale prevedendo, rispettivamente: la precedenza, nei ruoli d'udienza, per la trattazione dei processi di maggior allarme sociale; la corrispondente sospensione per un anno dei processi per reati ritenuti meno gravi, purché commessi entro il 30 giugno 2002.
L'articolo 3 sottrae alla competenza del giudice di pace le ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, quando si tratta di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L'articolo 4 reca modifiche al codice della strada in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti, comportamento in caso di incidente e sanzioni accessorie.
L'articolo 5 modifica il Testo unico sull'immigrazione, prevedendo alcune specifiche circostanze aggravanti del reato di agevolazione della permanenza illegale dello straniero, e introducendo una nuova fattispecie di reato, che sanziona la cessione a titolo oneroso ad uno straniero irregolarmente soggiornante, di un immobile di cui si abbia la disponibilità.
L'articolo 6 modifica l'articolo 54 del testo unico sugli enti locali ampliando i poteri di ordinanza del sindaco, esercitabili - in via ordinaria o con procedura di urgenza - per prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
L'articolo 6-bis introdotto dal Senato, consente alle giunte degli enti locali di variare l'importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti ed ordinanze comunali e provinciali.
L'articolo 7 disciplina la collaborazione tra polizia municipale e provinciale e Polizia di Stato nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio.
L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni riguardanti la possibilità di fare ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio.
Gli articoli 8 e 8-bis ampliano la possibilità di accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno da parte del personale, rispettivamente, della polizia municipale e delle Capitanerie di porto.
L'articolo 9 modifica la denominazione dei centri di permanenza temporanea ed assistenza con quella di «centri di identificazione ed espulsione».
L'articolo 10 rafforza i poteri della procura distrettuale e della direzione investigativa antimafia e introduce disposizioni volte a garantire una maggiore efficacia delle misure di prevenzione. In particolare è prevista la possibilità di applicare anche disgiuntamente le misure di prevenzione personali e patrimoniali e di disporre misure patrimoniali anche in caso di morte del soggetto interessato dal procedimento.

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L'articolo 10-bis reca disposizioni volte al potenziamento dell'istituto della confisca.
Gli articoli 11, 11-bis e 11-ter recano ulteriori disposizioni in materia di misure di prevenzione.
L'articolo 12 consente al procuratore nazionale antimafia di disporre l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.
L'articolo 12-bis stabilisce il termine dal quale decorre l'accentramento di competenza in capo alla procura distrettuale per determinati delitti di particolare allarme sociale.
L'articolo 12-ter apporta modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, in relazione alla disciplina del gratuito patrocinio.
L'articolo 12-quater esclude che, nell'ambito del processo minorile, il pubblico ministero possa procedere con rito direttissimo o chiedere il giudizio immediato, quando ciò possa recare grave pregiudizio alle esigenze educative del minore.
L'articolo 13 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.
Quanto ai profili di compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, ritiene opportuno approfondire se quanto recato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), riguardanti l'allontanamento dei cittadini comunitari, possa suscitare dei rilievi critici rispetto a quanto prevede la direttiva 2004/38/CE. L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva stabilisce, infatti, che la sola esistenza di condanne penali non giustifichi automaticamente l'adozione di provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari. Tale disposizione è ribadita dallo stesso articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 30/2007 che, nel recepire la direttiva, ha previsto che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di provvedimenti di allontanamento.
Con riguardo alle iniziative politiche in corso presso le istituzioni comunitarie, ricorda che il 18 giugno 2008 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, una proposta di direttiva, che stabilisce norme comuni in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in condizioni di soggiorno irregolare (COM(2005)391). Il testo adottato dal Parlamento europeo accoglie i contenuti del compromesso raggiunto in esito a negoziati a tre con il Consiglio e la Commissione, sull'originaria proposta presentata dalla Commissione il 1o settembre 2005. La proposta di direttiva intende stabilire norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali. Il testo di compromesso adottato dal Parlamento europeo prevede che si incoraggi il ritorno «volontario», stabilisce la durata massima di detenzione e definisce degli standard minimi comuni da garantire per le condizioni di vita, fra cui il diritto all'assistenza medica e all'istruzione dei bambini. Il testo prevede, inoltre, talune garanzie e la possibilità di ricorso a favore delle persone espulse. Viene regolato altresì il «trattenimento», che ha durata quanto più breve possibile (sei mesi al massimo, salvo proroga per altri dodici mesi in casi determinati) ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio. Si prevede inoltre la possibilità di imporre alla persona espulsa un periodo di «divieto di reingresso» durante il quale non potrà accedere nuovamente nel territorio dell'UE. Tale proposta di direttiva, nel testo di compromesso già approvato dal Parlamento europeo in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, è in attesa di essere sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Giacomo STUCCHI (LNP) ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta che consente di avere un quadro approfondito dei contenuti del provvedimento e attende di conoscere i contributi di approfondimento che potranno essere forniti dall'opposizione.

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Sandro GOZI (PD) sottolinea la necessità di rispettare le prerogative del Parlamento, che richiedono adeguati tempi di esame dei provvedimenti.

Lucio STANCA (PdL) alla luce del dibattito svoltosi, lamenta l'atteggiamento di superiorità morale assunto dai rappresentanti dell'opposizione, auspicando che, per il futuro, la discussione possa essere limitata alle questioni di merito.

Sandra ZAMPA (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Gozi in ordine al metodo di lavoro della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio STANCA (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla compatibilità comunitaria delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112/2008, contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Cercando di dar conto sinteticamente del contenuto complessivo del provvedimento, si sofferma prevalentemente su quelle disposizioni aventi particolare interesse sul piano comunitario.
L'articolo 1 chiarisce obiettivi del decreto-legge in esame, diretti a conseguire i risultati, in termini di indebitamento netto e di rapporto debito pubblico/PIL, definiti dal DPEF nonché a determinare una crescita del tasso di incremento del PIL attraverso una serie di interventi sinteticamente richiamati idonei a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese.
L'articolo 2 introduce norme di semplificazione per le installazioni di impianti di comunicazione con fibre ottiche, prevedendo per l'attuazione di tali lavori l'applicazione della procedura della denuncia di inizio attività, e disponendo che i soggetti pubblici non possano opporsi, nelle loro proprietà, alle opere necessarie per le installazioni stesse.
L'articolo 3 introduce un regime di esenzione per le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo e da enti non commerciali. Il beneficio fiscale è subordinato alla presenza di alcuni requisiti tra i quali, in particolare, l'impegno da parte del contribuente a reinvestire, entro due anni, le plusvalenze realizzate in società che svolgono la medesima attività della società partecipata. La norma pone un limite massimo all'importo delle plusvalenze esenti.
L'articolo 4 autorizza la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, all'interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate (anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali). Ricorda, in proposito, che le istituzioni dell'Unione europea hanno in più occasioni sottolineato che l'aumento degli investimenti in innovazione è uno degli elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi di crescita, sviluppo e occupazione previsti dalla strategia di Lisbona.
L'articolo 5 ridefinisce, in un quadro di semplificazione e snellimento procedurale, le funzioni del Garante per la sorveglianza

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dei prezzi, prevedendo specifici poteri conoscitivi e un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche. Ricorda, in proposito, che il 20 maggio 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione «Far fronte alla sfida dell'aumento dei prezzi alimentari. Linee d'intervento dell'UE», con la quale vengono analizzati i fattori congiunturali e strutturali all'origine dei rincari delle derrate alimentari. Il Consiglio europeo del 21 e 21 giugno 2008 ha accolto con favore la comunicazione sottolineando la necessità che le misure a breve termine adottate dagli Stati membri per attenuare le conseguenze del rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari sulle famiglie a basso reddito siano mirate e di breve durata per scongiurare effetti secondari di ampia portata sulle retribuzioni e sui prezzi.
L'articolo 6 interviene su alcune norme concernenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. In particolare il comma 1 dispone che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati al di fuori dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 approvato dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2006 e relativo ad aiuti di importanza minore Più specificamente, la disposizione opera un riassetto degli interventi a valere sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari.
L'articolo 7 è volto ad introdurre uno strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, contemplando anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare. In merito agli obiettivi sopra esposti segnala che le conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2007 trattano diffusamente dell'esigenza di una politica climatica ed energetica integrata.
A questo proposito, il Consiglio ha sottolineato che l'integrazione dovrebbe essere perseguita mediante una politica energetica per l'Europa che, rispettando pienamente il mix energetico scelto dagli Stati membri e la loro sovranità sulle fonti di energia primaria e sostenuta da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, persegua i tre obiettivi seguenti: aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento; garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di energia a prezzi accessibili; promuovere la sostenibilità ambientale e lottare contro i cambiamenti climatici.
Al riguardo, il Consiglio ha fissato obiettivi al 2020 con il cosiddetto pacchetto 3x20 come di seguito specificato: un obiettivo vincolante che prevede una quota del 20 per cento di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'UE entro il 2020 (nell'ambito di questo 20 per cento è incluso un obiettivo vincolante che prevede una quota minima del 10 per cento per i biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione); una riduzione dei consumi energetici del 20 per cento rispetto alle proiezioni per il 2020; una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai valori del 1990. Per l'attuazione delle conclusioni del Consiglio, a gennaio 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative, che includono una proposta di direttiva sulle fonti rinnovabili (inclusi i biocarburanti), due proposte relative ai gas serra e uno schema di direttiva in materia di cattura e sequestro dell'anidride carbonica. Fa parte del pacchetto il nuovo regolamento sugli aiuti di stato in materia di ambiente, definitivamente emanato a marzo 2008. Sul versante relativo all'efficienza energetica non si registrano ancora ulteriori proposte.
Il comma 3 del medesimo articolo autorizza il Governo ad avviare la stipula, di uno o più Accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi entro il 31 dicembre 2009, onde poter dare avvio al processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare al fine di ridurre le emissioni di CO2 garantendo la sicurezza e

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l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, dalla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, dalla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
L'articolo 8 è volto a riaprire, nel caso in cui si accerta la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali.
Il comma 1 dell'articolo 9 interviene sulla disciplina in materia di sterilizzazione fiscale degli aumenti del prezzo del petrolio rendendo automatico, in luogo di facoltativo, il meccanismo che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale di riduzione delle accise sugli oli minerali al fine di compensare il maggior gettito IVA derivante dall'aumento dei carburanti e degli altri prodotti petroliferi, qualora tale aumento risulti non inferiore al 2 per cento rispetto al indicato esclusivamente nel DPEF. I commi 2 e 3, al fine di fronteggiare la crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguenti all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, assegnano, tramite apposita convenzione e sino al 31 dicembre 2008, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A il compito di provvedere, utilizzando le proprie risorse, alle opportune misure finalizzate a mantenere i livelli di competitività dei suddetti settori.
L'articolo 10 inserisce le infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, individuate sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, tra i progetti di investimento considerati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.
L'articolo 11 prevede, al fine di contrastare il tema dell'emergenza abitativa, l'avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa. Tale piano è rivolto ad un'ampia platea di categorie sociali svantaggiate, tra le quali compaiono, per la prima volta, gli studenti fuori sede e gli immigrati regolari.
L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007, in materia di progetti di alta velocità ferroviaria, disponendo che le convenzioni stipulate il 15 ottobre 1991 e il 16 marzo 1992 da TAV S.p.A. con i contraenti generali, in relazione ai progetti concernenti le linee Milano-Verona, Verona-Padova, Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, proseguono, senza soluzione di continuità, con Rete Ferroviaria Italiana.
L'articolo 13, al fine della valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati e per favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, prevede che il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
L'articolo 14 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 1.486 milioni di euro nel periodo 2009-2015 per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015.
L'articolo 15, al fine di ridurre progressivamente i costi per le famiglie, stabilisce, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, nuove modalità di fruizione dei libri di testo attraverso la disponibilità dei medesimi nella rete Internet.
L'articolo 16 consente alle università pubbliche di trasformarsi in fondazioni di diritto privato.
L'articolo 17 prevede la soppressione della Fondazione IRI disponendo, da un lato, il trasferimento delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia,

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dall'altro, l'attribuzione del patrimonio storico e documentale ad una società a totale controllo statale.
L'articolo 18 prevede l'obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.
L'articolo 19 prevede la totale cumulabilità, a decorrere dal 1o gennaio 2009, tra pensioni dirette di anzianità e redditi da lavoro autonomo e dipendente. Si prevede, inoltre, a decorrere dalla medesima data, l'integrale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente per le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne. Si stabilisce altresì, sempre dalla medesima data, con riferimento alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro per le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché per le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
L'articolo 20 reca disposizioni in materia contributiva. Il comma 1 dispone che il secondo comma dell'articolo 6 della legge 138/1943 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione al medesimo Istituto. Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto siano tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai. Il comma 3 interviene a modifica dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge n. 223 del 1991, prevedendosi, nel caso di corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo. Con i commi da 4 a 6 si estende l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1o gennaio 2009. Il comma 10 prevede che l'assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale.
L'articolo 21 reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine. Tra le modifiche più rilevanti, si dispone che la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, nonché quella relativa alla precedenza nelle assunzioni possono essere derogate dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'articolo 22 modifica la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, al fine di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.
L'articolo 23 interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato, con modifiche che mirano alla piena valorizzazione dell'autonomia collettiva nella regolamentazione del rapporto di apprendistato. Con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si elimina il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina previgente. Nel caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante vengono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.

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L'articolo 24 dispone l'abrogazione di 3.574 atti normativi di rango primario riportati nell'allegato A al decreto-legge.
L'articolo 25 è finalizzato alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25 per cento, ottemperando all'impegno assunto in sede di Unione europea dallo Stato italiano. La disposizione in esame, come già accennato, fa seguito all'impegno assunto dagli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, in occasione del Consiglio europeo riunitosi l'8-9 marzo 2007.
L'articolo 26 delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia.
L'articolo 27 intende ridurre, dal 1o gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all'interno delle amministrazioni pubbliche, sostituendo altresì la documentazione cartacea in favore del documento informatico.
L'articolo 28 prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), cui sono trasferite le funzioni e le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM),
L'articolo 29 introduce disposizioni volte alla semplificazione di alcuni adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Per i soggetti che non trattano dati sensibili ovvero trattano i soli dati «sensibili» costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della diagnosi, è prevista una mera autocertificazione, in luogo del documento programmatico della sicurezza. Per tutti gli altri soggetti un decreto del Ministro della giustizia definisce modalità semplificate di redazione del documento programmatico sulla sicurezza. Ove tale decreto non sia adottato entro il termine prescritto, si applicano le norme sull'autocertificazione. In sede di notificazione obbligatoria del trattamento dei dati personali al Garante della privacy viene, poi, circoscritte le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire sull'apposito modulo informatico. Ricorda, in proposito, che il 13 novembre 2007 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2007)698) nel settore dei servizi di comunicazioni elettroniche che modifica alcune direttive, tra cui la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
L'articolo 30 semplifica i controlli amministrativi in materia ambientale rivolti alle imprese dotate di certificazione ambientale o di qualità, sostituendoli con i controlli periodici svolti dagli enti certificatori, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Ricorda che le certificazioni ambientali volontarie più diffuse sono quelle relative alla normativa internazionale ISO 14001 e al Regolamento comunitario EMAS n. 761/2001, che sono finalizzati al miglioramento del sistema di gestione ambientale di un'organizzazione al fine di prevederne e migliorarne continuamente gli impatti ambientali.
L'articolo 31 prolunga da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità (comma 1). I commi 1 e 2 dell'articolo 32 elevano da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore reintroducendo gli importi vigenti fino alla data del 29 aprile 2008. Viene inoltre eliminata l'imposta di bollo in misura pari a 1,50 euro per ciascun assegno non contenente la clausola «non trasferibile». Il comma 3 sopprime l'obbligo di tenuta di un conto corrente bancario o postale da utilizzare per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo (cosiddetta tracciabilità dei professionisti).

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Il comma 1 dell'articolo 33 dispone che a decorrere dal 2009 gli studi di settore approvati in un anno sono utilizzabili ai fini degli accertamenti fiscali per il medesimo anno se pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Inoltre, in via transitoria, dispone che per gli studi di settore approvati nel 2008, la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è anticipata al 31 dicembre 2008 (il testo novellato prevedeva tale scadenza al 31 marzo 2009). Il comma 3 dell'articolo 33 abroga le disposizioni relative alla comunicazione dei dati ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto mediante elenchi dei clienti e dei fornitori.
L'articolo 34 attribuisce ai comuni le competenze, ad oggi esercitate dalle camere di commercio, in materia di verifica degli strumenti metrici, stabilendo, a tale scopo, che ciascun comune individui un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica. In proposito ricorda che la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2007/13/CE relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri quanto alle disposizioni comuni sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico.
L'articolo 35 rimette a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, la semplificazione della disciplina concernente l'installazione di impianti all'interno degli edifici.
L'articolo 36 proroga di sei mesi (ovvero al 1o gennaio 2009) l'entrata in vigore della disciplina sulla «class action» ovvero l'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori.
L'articolo 37, al comma 1, rimette ad un decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione, previa intesa in sede di conferenza Unificata, l'individuazione di disposizioni da abrogare allo scopo di eliminare o ridurre le pratiche sanitarie obsolete. Il comma 2 dell'articolo 37 interviene sul testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), estendendone l'applicazione anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel caso in cui questo sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, mentre in precedenza l'applicazione ai cittadini comunitari era prevista in presenza di norme a loro più favorevoli.
Preliminarmente osserva che appare incongrua la collocazione del comma in esame all'interno dell'articolo 37 riguardante una materia diversa e la cui rubrica, recante Certificazioni e prestazioni sanitarie, non ne richiama neanche parzialmente il contenuto. Andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di riservare una collocazione autonoma alla disposizione in esame. Il testo unico emanato con il decreto legislativo 286/1998 si applica, come esplicitamente previsto dall'articolo 1, comma 1, esclusivamente ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. La condizione giuridica dei cittadini comunitari è invece regolata da una disciplina a parte, attualmente contenuta nel decreto legislativo 30/2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE. La sopra citata clausola di maggior favore, eliminata come detto dalla disposizione in esame, recepisce una condizione sovente contenuta nelle direttive comunitarie: anche la citata direttiva 2004/38/CE, all'articolo 37, prevede che le disposizioni in essa contenute non pregiudicano la disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno eventualmente più favorevoli nei confronti dei cittadini comunitari. Riguardo alla nuova formulazione introdotta dal provvedimento in esame, ossia l'esclusione dei cittadini comunitari dall'applicazione del testo unico salvo quanto previsto dalla norme di attuazione del diritto comunitario, rileva che il decreto legislativo n. 30 del 2007 contiene diverse disposizioni concernenti i cittadini comunitari che fanno rinvio al testo unico dell'immigrazione; tra queste si segnalano le seguenti: il cittadino dell'Unione che richiede l'iscrizione anagrafica in Italia deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri fissati dal testo unico (articolo 9,

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articolo 3, decreto legislativo 30/2007); le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del testo unico a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio (articolo 9, decreto legislativo 30/2007); in caso di decesso del cittadino dell'Unione viene esclusa la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e, si applica l'articolo 30, comma 5, del testo unico (articolo 11, articolo 3, decreto legislativo 30/2007); anche in caso di divorzio, in situazioni particolari si applicano le disposizioni del testo unico (articolo 12, articolo 4, decreto legislativo 30/2007); in presenza di un provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che è immediatamente eseguito dal questore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico (articolo 20, articolo 11, decreto legislativo 30/2007); se il destinatario del provvedimento di allontanamento sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del testo unico (articolo 20-bis, articolo 1, decreto legislativo 30/2007).
L'articolo 38 detta norme volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive.
L'articolo 39 è volto ad introdurre alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine si prevede l'istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce il libro matricola e il libro paga. Nel libro unico del lavoro, che deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
L'articolo 40 reca disposizioni in materia di tenuta dei libri ed altri documenti relativi al personale nonché di altri adempimenti formali.
L'articolo 41 reca varie modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro. In primo luogo si provvede a novellare le definizioni di lavoratore notturno e di lavoratore mobile. Si escludono dal campo di applicazione del decreto legislativo 66/2003, che ha dato attuazione alla direttiva n.93/104/CE, gli addetti ai servizi di vigilanza privata. Si prevede che il riposo giornaliero non debba necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Si dispone che il previsto periodo di riposo consecutivo settimanale (almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni) è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. In assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva, le disposizioni di cui agli articoli 7 (risposo giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno) del decreto legislativo 66/2003 possono essere derogate ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A fini di semplificazione, si elimina, per il datore di lavoro, nei casi di effettuazione di lavoro straordinario e di lavoro notturno, specifici obblighi di informare i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Si introducono modifiche a specifiche previsioni sanzionatorie per la violazione della disciplina in materia di orario di lavoro. L'articolo in esame provvede ad escludere il caso delle reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell'orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale, dalle fattispecie che legittimano l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Si prevede inoltre che al personale delle qualifiche dirigenziali degli enti e

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delle aziende del SSN, in ragione della qualifica posseduta e della necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità connessa all'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 66/2003, relativi rispettivamente alla durata massima dell'orario di lavoro e al riposo giornaliero.
Ricorda, in proposito, che la Commissione europea ha presentato, il 22 settembre 2004, una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'orario di lavoro. Il compromesso raggiunto dal Consiglio si fonda sui seguenti punti: viene ribadito il principio di una durata massima settimanale del lavoro pari a 48 ore, calcolata come media su un periodo di riferimento. Si prevede tuttavia la facoltà degli Stati membri di derogare a tale soglia a condizione di assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori e di acquisire il consenso esplicito, libero e informato del lavoratore in questione. Il ricorso a tale facoltà deve essere inoltre oggetto di un controllo rigoroso. In caso di deroghe alle regole fissate dalla direttiva per il riposo giornaliero, le pause, i periodi di riposo settimanali, la durata del lavoro notturno e i relativi periodi di riposo, i periodi di riposo compensativo dovranno essere garantiti entro un tempo ragionevole, determinato dalla legislazione nazionale o da un accordo collettivo, o un accordo concluso tra le parti sociali. Sono previste misure per rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per introdurre una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda il servizio di guardia e, più specificamente, i periodi inattivi durante il servizio di guardia, fermo restando l'obiettivo di migliorare il rapporto tra vita professionale e vita familiare.
L'articolo 42 interviene in tema di accesso agli elenchi dei contribuenti.
L'articolo 43 interviene in materia di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, prevedendo l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
L'articolo 44 prevede il riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria mediante un regolamento di delegificazione.
L'articolo 45, ai commi 1 e 2, sopprime il Servizio consultivo ed ispettivo tributario - SECIT, trasferendone le funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 dispone inoltre la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica.
L'articolo 46 reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali. Più specificamente, il comma 1 interviene sulla disciplina generale degli incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni, introducendo, in particolare, deroghe al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, introdotto dalla finanziaria 2008, per i contratti conclusi con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. È inoltre introdotta una nuova fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere funzioni ordinarie dell'amministrazione ovvero utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati. I commi 2 e 3 sostituiscono integralmente i commi 55 e 56 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, che recano una disciplina volta a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di collaborazione, provvedendo in particolare a ridefinire e ad uniformare il campo di applicabilità della disciplina introdotta dai articolo 55 e 56, che facevano riferimento a fattispecie non del tutto coincidenti.
L'articolo 47 introduce misure volte a rafforzare i controlli sul rispetto della

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disciplina in materia di incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti, attribuendo al Dipartimento della funzione pubblica il compito di disporre - per il tramite dell'Ispettorato della funzione pubblica - verifiche in ordine al rispetto alla disciplina delle incompatibilità prevista in via generale e con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento.
L'articolo 48 obbliga le amministrazioni statali ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip.
L'articolo 49 reca significative e incisive modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, concernente l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si prevede tuttavia la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Rispetto al testo previgente, inoltre, si sopprime la previsione del divieto di assunzione, per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui all'articolo 36, per il triennio successivo alla violazione stessa.
L'articolo 50 novella l'articolo 181, primo comma, del codice processuale civile relativo agli effetti della seconda mancata comparizione delle parti all'udienza dibattimentale. In particolare, la modifica prevede l'eliminazione del riferimento all'ordinanza del giudice sulla cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo come effetto della seconda mancata comparizione delle parti.
L'articolo 51 dispone che, nell'ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo e-mail fornito dal procuratore della parte processuale.
L'articolo 52 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, per introdurvi due nuove disposizioni volte a disciplinare - nell'ambito della riscossione delle spese di giustizia - le fasi della quantificazione dell'importo dovuto (articolo 227-bis) e della successiva riscossione a mezzo ruolo (articolo 227-ter). In particolare, nel disciplinare tale procedimento, il decreto legge sopprime la fase dell'adempimento spontaneo da parte del debitore. Conseguentemente, una volta accertato l'importo dovuto, si procede direttamente all'iscrizione a ruolo.
L'articolo 53 statuisce l'obbligo per il giudice, nell'ambito del processo del lavoro, di dare lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, fissando, per i casi più complessi, un termine per il deposito della sentenza, al fine di garantire una maggiore trasparenza e la certezza dei tempi.
L'articolo 54 contiene disposizioni volte a ridefinire alcuni aspetti del processo amministrativo.
L'articolo 55 reca disposizioni finalizzate all'accelerazione del processo tributario.
L'articolo 56, contenente norme transitorie.
L'articolo 57, comma 1, attribuisce alle Regioni alcune funzioni e i compiti attualmente esercitati dallo Stato.
L'articolo 58 prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali predispongano un «Piano delle Alienazioni immobiliari».
L'articolo 59 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione di Finmeccanica S.p.A. nel caso in cui la società deliberi, nel corso del corrente esercizio, aumenti di capitale finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo. I commi

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1 e 2 dell'articolo 60 dispongono un taglio delle dotazioni delle missioni di spesa del bilancio a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 per gli importi fissati in elenco 1 allegato. I commi 3, 4 e 5 introducono, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per il triennio 2009-2011, la possibilità, per i Ministri competenti, di rimodulare tra i relativi programmi le riduzioni delle missioni di spesa di cui sopra. Il comma 6 reca una norma di flessibilità del bilancio, che, fino alla riforma della legge di contabilità nazionale, consente di rimodulare «tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa». Il comma 8 integra il «Fondo per le esigenze gestionali» di 00 milioni per il 2009 e 4 di 300 milioni per ciascuno degli anni 2010-2011, da utilizzare per il reintegro dei programmi di spesa.
L'articolo 61 estende le possibilità di controllo contabile esercitabile nei confronti delle amministrazioni regionali.
L'articolo 62 reca, ai fini del contenimento dell'indebitamento di regioni ed enti locali, il divieto per gli enti territoriali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. Il divieto opera fino a che, con regolamento, non venga individuata la tipologia degli strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati dagli enti territoriali.
L'articolo 63, comma 1, incrementa di 90 milioni di euro per il 2008 la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. Il comma 2 esclude per l'anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, Il comma 3 incrementa di 200 milioni di euro, per l'esercizio 2008, il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Il comma 4 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per far fronte alle esigenze del gruppo Ferrovie dello Stato Spa. Il comma 5 reca una disposizione volta a consentire all'Anas S.p.A. di far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in accordi pregressi. Il comma 6 prevede un incremento di 700 milioni di euro per l'anno 2009 riguardante l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 148/1993. Il comma 7, prevede l'integrazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le politiche sociali. Il comma 8 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni per il 2009, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali. Il comma 9, estende al triennio 2009-2011 il contributo statale di 450 milioni di euro annui assegnato al CONI, per il quadriennio 2005-2008,. Il comma 10 prevede l'incremento delle disponibilità del «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica», nell'importo di 500 milioni di euro per il 2008, da destinare a copertura dell'anticipazione di tale importo concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al Comune di Roma, e di 2.740 milioni di euro a decorrere dal 2009. Il comma 11, autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008, comunque nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili. I commi 12 e 13 ricostituiscono la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale destinato all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico e allo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane. L'articolo 64 dispone la riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico.
Il comma 1 dell'articolo 65 stabilisce una riduzione del 7 per cento per il 2009

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e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione delle Forze armate.
L'articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e di altri enti pubblici non territoriali, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni.
L'articolo 67 reca disposizioni in materia di contrattazione integrativa.
L'articolo 68 reca disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino e contenimento degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione.
Il comma 1 dell'articolo 69 stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico si sviluppi in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1o gennaio 2009.
L'articolo 70, a decorrere dal 1o gennaio 2009, prevede l'esclusione, nei confronti dei dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, dell'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
L'articolo 71, allo scopo di riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato, introduce specifiche misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici.
L'articolo 72 reca disposizioni in ordine ai dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.
L'articolo 73 reca specifiche modifiche alla disciplina del lavoro a tempo parziale presso le pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 662/1996.
L'articolo 74 dispone che le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 31 ottobre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità.
L'articolo 75 reca disposizioni volte a contenere la spesa per il personale delle Autorità indipendenti.
L'articolo 76 reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali.
L'articolo 77 definisce gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in 3.150 milioni di euro nel 2009, 5.200 milioni di euro nel 2010 e in 9.200 milioni di euro nel 2011, in termini di fabbisogno e di indebitamento.
L'articolo 78 prevede la nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate in borsa, e della predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune.
L'articolo 79, ai commi 1 e 2, indica le risorse destinate alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi d finanza pubblica. La lettera a) del comma 1 conferma, per l'anno 2009, 102.683 milioni di euro, indica per l'anno 2010 103.945 milioni di euro e per l'anno 2011 106.265 milioni di euro. La lettera b) subordina ad una specifica Intesa tra Stato e regioni, da stipulare entro il 31 luglio 2008, l'accesso al finanziamento integrativo, per il 2010 e 2011, rispetto al dato economico previsto per il 2009. Il comma 2 incrementa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato per

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il biennio economico 2006-2007 ed anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria. Il comma 3 sopprime il secondo periodo dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159/2007 che prevede l'incompatibilità della nomina a commissario ad acta con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.
L'articolo 80 disciplina l'attuazione, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile.
L'articolo 81, commi da 1 a 7, introduce, a decorrere dal 1o gennaio 2008, una ulteriore aliquota di produzione (royalty), da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi. L'articolo 81, commi da 8 a 15, introduce per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi l'obbligo di versare, nel mese di novembre, a titolo di acconto del valore dell'aliquota (royalty) dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l'anno precedente. I commi da 16 a 18 dell'articolo 81 introducono un'addizionale all'IRES a carico di soggetti che operano nel settore dei prodotti petroliferi e dell'energia elettrica. I commi da 19 a 25 dell'articolo 81 intervengono sulla disciplina fiscale in materia di valutazione delle rimanenze di fine esercizio per le imprese operanti nei settori del petrolio e del gas non soggette agli studi di settore. L'articolo 81, commi da 26 a 28 prevede il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all'1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1o luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi. L'articolo 81, ai commi 29-31, istituisce e disciplina il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. I commi 32-38 istituiscono e disciplinano la carta acquisti, concessa, con onere a carico dello Stato, ai cittadini residenti richiedenti che versano in condizione di maggior disagio economico. I commi da 1 a 5 dell'articolo 82 introducono una parziale indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. I commi 6-8 dell'articolo 82 recano disposizioni in materia di deducibilità a fini IRES della variazione della riserva sinistri per le imprese di assicurazione. Il comma 9 dell'articolo 82 eleva, dal 70 per cento della attuale formulazione, al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi, la percentuale della somma da versare a titolo di acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. Il successivo comma 10 eleva, dal 12,5 per cento della formulazione attuale, al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi la percentuale della somma da versare annualmente a titolo acconto dell'imposta sulle assicurazioni. I commi da 11 a 13 dell'articolo 82 intervengono sulle modalità di deduzione delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti relativamente agli enti creditizi e finanziari. Il comma 14 dell'articolo 82 estende l'applicazione dell'imposta di registro in termine fisso ed in misura proporzionale alle locazioni immobiliari esenti da IVA poste in essere nell'ambito di gruppi bancari e assicurativi, nonché di società consortili e cooperative con funzioni consortili; attualmente l'imposta è corrisposta in caso d'uso ed in misura fissa. Il comma 15 reca disposizioni su modalità e termini degli adempimenti legati alle suddette modifiche. Il maggior gettito stimato dall'introduzione delle misure in esame è di 4 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010. L'articolo 82, comma 16 differisce al 1o gennaio 2009 - in luogo del 1o gennaio 2008, come originariamente previsto - la decorrenza delle norme - contenute nella legge finanziaria per il 2008 - che hanno assoggettato ad IVA alcune prestazioni di carattere ausiliario svolte nell'ambito di gruppi bancari, assicurativi e di imprese che compiono, in prevalenza, operazioni esenti, nonché nell'ambito

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di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi. I commi da 17 a 22 modificano la disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare. In proposito, ricorda che la Commissione europea ha pubblicato una relazione che analizza il mercato europeo dei fondi immobiliari aperti. In particolare, lo studio osserva che nella maggior parte degli stati membri i fondi immobiliari vengono considerati non assoggettabili a tasse o esentasse, al fine di permettere che gli investitori vengano trattati come se avessero direttamente investito in proprietà. Tuttavia uno dei problemi principali a livello transfrontaliero è che le autorità fiscali (eccetto che in Spagna e Olanda), non considerano non assoggettabili a imposte i fondi immobiliari esteri. Per quanto riguarda il regime fiscale relativo agli investitori, i sistemi di tassazioni dei redditi da fondo di investimento immobiliare differisce notevolmente tra gli Stati membri. Alcuni stati garantiscono trattamenti favorevoli solo agli investitori in fondi domestici e non agli investitori in fondi esteri. La relazione raccomanda l'adozione di disposizioni legislative comunitarie per facilitare la distribuzione transfrontaliera al dettaglio dei fondi immobiliari aperti.
I commi 23 e 24 dispongono l'assoggettamento al regime di tassazione ordinaria delle plusvalenze relative alle stock option con riferimento alle assegnazioni ai dipendenti effettuate a decorrere dal 25 giugno 2008. I commi 25 e 26 dell'articolo 82 dispongono - fissandone condizioni e modalità - l'obbligo per le società cooperative a mutualità prevalente di destinare il cinque per cento dell'utile netto annuale al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29-31. Ricorda, in proposito, che il 17 giugno 2008 la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire precisazioni in merito ai regimi fiscali preferenziali di cui attualmente usufruiscono le cooperative di consumo che operano nei settori della distribuzione e dei servizi bancari. Il comma 27 dell'articolo 82 eleva - dal 12,5 al 20 per cento - la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, in relazione ad alcune tipologie di prestiti. Il comma 28 dell'articolo 82 eleva - dal 30 al 55 per cento - la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che, per legge, concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi. Il comma 29 dispone l'applicazione della norma a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 giugno 2008, disciplinandone altresì le modalità attuative.
Il comma 4 dell'articolo 83 integra la normativa in tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale. I commi da 5 a 7 dell'articolo 83 prevedono l'incremento della capacità operativa destinata al contrasto delle frodi dell'IVA. I commi da 8 a 15 dell'articolo 83 recano un complesso di disposizioni eterogenee in materia fiscale. I commi 16 e 17 rafforzano la partecipazione dei Comuni all'attività di contrasto all'evasione fiscale. Il comma 18 dell'articolo 83, amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento concordato. I commi 19 e 20 dell'articolo 83 dispongono che, a decorrere dal 2009, gli studi di settore siano elaborati anche su base regionale o comunale. I commi 21 e 22 dell'articolo 83 recano disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dal debitore iscritto a ruolo. Il comma 23 reca disposizioni in materia rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo dovute per debiti tributari inerenti le imposte sui redditi. Il comma 24 dell'articolo 83 interviene in materia di vendita all'asta di immobili, triplicando il valore del prezzo base dell'incanto.
Le disposizioni previste ai commi da 25 a 28 sono volte ad istituire, nonché a disciplinare le attribuzioni, il funzionamento e la composizione del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia.

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L'articolo 84 reca la disposizione sulla copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Atto n. 5.