CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° luglio 2008
24.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 1o luglio 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che il deputato Mariarosaria Rossi ha cessato di far parte della Commissione.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.
Doc. LVII, n. 1.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura MOLTENI (LNP), relatore, ricorda che il documento di programmazione economica-finanziaria svolge una funzione di programmazione degli interventi legislativi in materia di bilancio e di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Con la risoluzione di approvazione del DPEF, il Parlamento può indirizzare il Governo sulla determinazione delle grandezze di bilancio, nonché sui criteri di carattere economico e finanziario. La risoluzione parlamentare sul DPEF costituisce, pertanto, il quadro di riferimento generale per la manovra di finanza pubblica, in cui si collocano i successivi strumenti normativi finanziari, tra cui, in particolare, la legge finanziaria.
Nel caso di specie, va evidenziato che il DPEF 2009-2013 è stato approvato contestualmente al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che di fatto rappresenta il primo strumento normativo con cui il Governo intende dare attuazione agli

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obiettivi della programmazione economica-finanziaria in titolo. Significativo, in particolare, che il decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisca all'articolo 1 il livello di indebitamento netto ed il rapporto tra debito pubblico e PIL, in conformità con quanto già stabilito nel DPEF in esame. L'obiettivo generale perseguito dal documento in titolo - e quindi dallo stesso decreto-legge n. 112 del 2008 - è una stabilizzazione della finanza pubblica ai fini della riduzione del deficit e del debito pubblico per un valore complessivo pari a 35 miliardi, leggermente superiore a quello di 25-30 miliardi indicato nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) pubblicata nel marzo scorso. In linea generale, è importante evidenziare che tale manovra di stabilizzazione della finanza pubblica sarà realizzata essenzialmente attraverso un'azione di contenimento della spesa pubblica, per un valore percentuale dell'1 per cento annuo, mentre l'azione sulle voci di entrata non prevede l'introduzione di nuove o maggiori imposte, ad eccezione degli interventi di perequazione tributaria già contenuti nel decreto-legge n. 112 del 2008.
Nel DPEF si conferma peraltro l'intento programmatico del governo di procedere entro la sessione di bilancio 2008 ad approvare la riforma del federalismo fiscale attraverso l'adozione di un disegno di legge delega destinato a dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione, è necessario evidenziare come il comparto di spesa sanitario sia direttamente coinvolto nell'obiettivo del contenimento della spesa pubblica sopra evidenziato. Considerato, infatti, che la spesa sanitaria occupa - da sola - l'80 per cento circa dei bilanci regionali, si comprende agevolmente l'obiettivo di conseguimento di risparmi nel settore della sanità per circa 3 miliardi a partire dal 2010. Tale obiettivo di riduzione della spesa corrente va, tuttavia, letto alla luce della previsione dell'articolo 79 del decreto-legge n. 112 del 2008, che conferma l'ammontare complessivo del trasferimento statale per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, pari a 102 miliardi circa per il 2009. La revisione del livello dei trasferimenti statali per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale viene infatti rinviata dallo stesso decreto-legge n. 112 ad un'intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni, confermando così quella prassi di rapporti di leale collaborazione tra il centro e la periferia che fin dal 2000 ha informato l'individuazione del fabbisogno sanitario a livello nazionale.
Va evidenziato, quindi, che l'obiettivo programmato di conseguimento di risparmi a partire dal 2010 nel settore sanitario non verrà realizzato attraverso una riduzione delle risorse destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza; piuttosto, l'azione correttiva presuppone l'avvio di un progetto di informatizzazione, incentrato sulla prescrizione telematica delle prestazioni e sulla relativa diffusione sempre in via digitale delle informazioni sanitarie relative ai cittadini. In sostanza, la manovra correttiva è destinata ad essere realizzata attraverso il consolidamento di un percorso virtuoso di monitoraggio della spesa pubblica e di promozione dell'appropriatezza delle cure prescritte. In questa prospettiva di intervento, si prevede l'istituzione di un tavolo permanente per l'armonizzazione delle politiche dell'e-health, preordinato alla realizzazione - pur nel rispetto delle regole sulla privacy - del fascicolo sanitario elettronico del cittadino.
In riferimento alle politiche sociali, è importante evidenziare che l'intera manovra macro-economica è stata formulata al fine di fornire una risposta concreta ed attuale ai problemi del caro vita avvertiti direttamente dalle famiglie. Un'implicita conferma di tali problemi si rinviene dal dato indicato nello stesso DPEF per cui la spesa delle famiglie è prevista in forte decelerazione rispetto al 2007, con una crescita pari allo 0,3 per cento; anche l'incremento stimato del reddito disponibile reale è atteso in rallentamento, anche a causa del forte incremento dei prezzi al consumo.

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La politica perseguita al riguardo dal governo prevede l'impegno a mantenere invariato il tasso di inflazione programmato all'1,7 per cento anche per il 2008, contenendo la dinamica salariale ed adottando piuttosto misure perequative per alleviare l'impatto negativo sui redditi più bassi. Va inoltre ribadito l'impegno programmatico del documento in titolo nell'incentrare l'azione correttiva sui saldi di finanza pubblica attraverso interventi sulla spesa, evitando conseguentemente di varare nuove imposte destinate ulteriormente ad aggravare la già elevata pressione fiscale ricadente sulle famiglie.
Con riguardo alle politiche previdenziali, si prevede un'azione correttiva sulla spesa pubblica, da realizzarsi principalmente attraverso l'attivazione di piani straordinari di verifica del diritto al beneficio delle misure per l'invalidità civile.
Alla luce di quanto sinteticamente esposto, preannuncia una proposta di parere favorevole, con la seguente osservazione: l'azione correttiva da realizzarsi a partire dal 2010 nel settore sanitario sia perseguita esclusivamente attraverso interventi di monitoraggio della spesa, al fine di promuoverne l'appropriatezza e di contenerne le inefficienze, escludendo l'introduzione di nuovi o maggiori forme di compartecipazione alla spesa, a carico degli utenti del servizio.

Anna Margherita MIOTTO (PD) stigmatizza il taglio pari a 3 miliardi di euro delle spesa sanitaria, ricordando come tale settore sia caratterizzato, anche per effetto del progresso tecnologico, da costi crescenti, che rendono impossibile il raggiungimento di tale obiettivo. In proposito ricorda altresì come nella precedente legislatura fosse stato siglato con le regioni un Patto per la salute, che rappresentava a suo avviso un ottimo punto di equilibrio. Esprime inoltre forti perplessità sulla scelta, contenuta nel documento in esame, di ridurre di quasi un terzo le spese per investimento. Al riguardo, si chiede quali conseguenze tale scelta possa avere sugli investimenti in ambito sanitario. Ritiene inoltre che la dichiarata volontà di contrastare la perdita di potere d'acquisto delle famiglie sia contraddetta dalla scelta di fissare all'1,7 per cento l'inflazione programmata per l'anno in corso. Stigmatizza quindi l'assenza di riferimenti a risorse aggiuntive per la non autosufficienza e per il sostegno alla disabilità.

Paola BINETTI (PD) esprime forti perplessità per il fatto che gli interventi di riduzione della spesa contemplati nel documento di programmazione economico-finanziaria gravano in modo pressoché esclusivo sulle regioni. Rileva altresì che in materia di tutela del potere di acquisto delle famiglie il documento si limita ad una presa d'atto dei problemi esistenti. Stupisce altresì che gli unici investimenti rilevanti, nelle politiche di competenza della Commissione, siano quelli relativi all'informatizzazione e alla razionalizzazione dei modelli gestionali, quasi a lasciare intendere che l'attuale gestione dei servizi socio-sanitari sia fonte di sprechi ingenti. Tale impostazione denota, a suo avviso, una considerevole distanza tra i bisogni dei cittadini e le iniziative del Governo. Stigmatizza altresì il fatto che il documento in esame non contenga riferimenti significativi ai servizi a sostegno delle giovani famiglie, agli investimenti per la ricerca, specie in campo sanitario, e alla politiche di integrazione, senza le quali non sarà possibili garantire la sicurezza dei cittadini. Per le ragioni esposte, esprime, conclusivamente, il proprio dissenso dalla logica economicistica che caratterizza, a suo giudizio, il documento in titolo.

Donato Renato MOSELLA (PD) dichiara di aver ascoltato con attenzione la relazione sui contenuti del DPEF 2009-2013 e di non potersi esimere dal muovere alcuni rilievi critici in ragione della natura del documento all'esame della Commissione e del contesto generale a cui esso fa riferimento. Si limiterà quindi a tre ordini di riflessione. Innanzitutto, vi è un profilo di impostazione generale del documento. Il DPEF, presentato dal Governo al Parlamento, definisce la manovra di finanza

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pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Come si sa, la funzione è di consentire al Parlamento di conoscere, con un congruo anticipo, le linee di politica economica e finanziaria dell'esecutivo. Nei fatti, il DPEF di ogni anno traccia le linee principali intorno alle quali il Governo varerà il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. In base alle norme vigenti, la sessione di bilancio si articola su regole precise: entro il 30 giugno viene presentato il DPEF e il disegno di legge di assestamento di bilancio per l'anno in corso; entro il 30 settembre vengono presentati il disegno di legge di bilancio e contestualmente il disegno di legge finanziaria. Di regola, quindi, l'approvazione del DPEF da parte delle Camere impegna il Governo sui contenuti della successiva manovra di bilancio. Al contrario, con il DPEF attualmente all'esame del Parlamento si assiste ad una inversione della procedura: è la manovra finanziaria che, di fatto, anticipa e vincola il DPEF. Procedere ad una riforma della sessione di bilancio - in linea di principio giusta per limitare i tempi lunghi dell'approvazione della legge finanziaria - senza, però, provvedere alla riforma dei regolamenti parlamentari, oltre a violare la normativa esistente, svilisce il ruolo del Parlamento e delle Commissioni che sono chiamati ad esaminare un documento semplicemente interlocutorio, visto che le attenzioni del Governo sono state riservate solo alla manovra di bilancio. Osserva che, se si tiene conto del fatto che quello in esame è il primo DPEF dell'attuale Governo, era lecito attendersi che esso contenesse le linee sostanziali di un programma di politica economica di legislatura. Invece si tratta di un documento meramente interlocutorio, perché ai dati che testimoniano le criticità del nostro Paese non corrispondono le misure per farvi fronte, soprattutto sui capitoli della competizione internazionale, della tenuta dei redditi delle famiglie, delle politiche sociali e della salute. Rileva, in secondo luogo che sembra opportuno inquadrare il contenuto del DPEF, con particolare riguardo ai temi di competenza della Commissione, nello scenario macroeconomico italiano. I dati che emergono offrono il quadro di un Paese stanco, nel quale gli indicatori fondamentali della ricchezza risultano essere deboli. Le previsioni di crescita sono estremamente contenute, anche in ragione dell'effetto trascinamento delle situazioni di incertezza internazionale, a partire dall'andamento dell'economia degli USA: il Fondo Monetario Internazionale stima per l'Italia una crescita dello 0,3 per cento, la Commissione Europea e l'OCSE dello 0,5 per cento. Debole sarà la crescita della spesa per le famiglie, che aumenterà solo dello 0,3 per cento.Fa presente che nei primi mesi del 2008 i consumi hanno subito sensibili contrazioni, sia per i beni durevoli che per quelli non durevoli. Ad incidere, e in maniera determinate, su questi dati sono stati due fattori: l'andamento crescente dei prezzi delle materie prime energetiche ed alimentari e la caduta della fiducia delle famiglie che ha generato una forte contrazione della domanda interna. Rilevante, inoltre, è il dato dell'inflazione, che, che più di ogni altro, riflette lo stato del Paese. Nelle sue stime preliminari l'ISTAT ha rilevato che è al 3,8 per cento, mai così alta dal 1996, con i prezzi dell'energia che crescono dell'14,8 per cento su base annua, i generi alimentari di prima necessità che aumentano mediamente del 6,1 per cento con punte di oltre il 20 per cento per la pasta. Il dato appare sconcertante, soprattutto se lo si paragona all'inflazione programmata prevista nel DPEF, fissata all'1,7 per cento per il 2008 e all'1,5 per cento negli anni successivi. Una inflazione programmata sottostimata del 50 per cento rispetto a quella reale è devastante per il reddito delle famiglie e rischia di generare tensioni sociali forti laddove, in base ad essa, si dovessero rinegoziare i contratti delle lavoratrici e dei lavoratori. Infine, il giudizio sul DPEF per quanto riguarda le materie di stretta pertinenza della Commissione è negativo perché non offre indirizzi sostanziali sugli intendimenti del Governo. Si parla genericamente di un fondo destinato agli acquisti di generi alimentari e al pagamento della bollette per le categorie

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più disagiate. C'è una logica di elemosina, adatta ad un paese uscito da una guerra più che una misura strutturale degna di un moderno sistema di welfare. Osserva che sulla sanità cala la scure, peraltro genericamente annunciata, dei risparmi per circa 3 miliardi di euro dal 2010. Non sono chiare le modalità con cui verranno operati i tagli, e ciò preoccupa non poco visto che si parla del diritto alla salute, che è un diritto costituzionalmente garantito. L'unica proposta in tema è quella di un progetto di digitalizzazione mirato a monitorare la spesa pubblica e a misurare l'appropriatezza delle cure. Rileva che come primo DPEF del Governo Berlusconi era legittimo attendersi un documento di legislatura che tracciasse gli indirizzi pluriennali in tema di politiche sociali e della salute. Si è ben lontani dal piano di azione per la famiglia, per la salute, per le pari opportunità tracciato due anni fa nel primo DPEF del governo Prodi, in cui venivano indicati obiettivi puntualmente ripresi e declinati nelle relative leggi finanziarie. Osserva che i temi oggi in agenda sono molti: dal recupero dal gap strutturale e tecnologico tra la sanità del Sud e quella del Nord al sostegno alle classi deboli e ai non autosufficienti; dalle malattie rare allo sviluppo della medicina territoriale; dalla promozione della ricerca e della innovazione in campo medico-sanitario all'attenzione per il disagio giovanile, a partire da droga ed alcol. Su questi argomenti molto è stato fatto nel biennio del Governo Prodi e continuare su questa strada sarebbe il doveroso contributo al consolidamento di un moderno sistema di welfare. Al contrario, i primi atti che provengono dal Governo Berlusconi sono di segno opposto. La soppressione del ministero della salute, la mancanza di prospettive su tematiche sensibili per le quali sono richiesti interventi strutturali e la disattenzione sui diritti fondamentali degli individui non lasciano prevedere nulla di buono. Dichiara di voler terminare il suo intervento con le illuminanti conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla famiglia, svolta la scorsa legislatura dalla Commissione, nella quale si segnalava l'esigenza di «evitare interventi sporadici» e di procedere «a politiche integrate e coordinate, capaci di modificare la condizione e la sostenibilità della famiglia». Queste linee guida dovrebbero ispirare l'impegno del Governo e del Parlamento nel corrispondere alle esigenze e alle aspettative della gente comune.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime profondo disagio per la sostanziale esautorazione del Parlamento che, a suo avviso, deriva dalla necessità di esaminare, in tempi assolutamente insufficienti, il documento di programmazione economico-finanziaria, il decreto-legge n. 112 del 2008, che ha quasi l'ampiezza di una legge finanziaria, e il decreto-legge n. 92 del 2008 in materia di pubblica sicurezza. Stigmatizza inoltre la scarsa partecipazione dei deputati della maggioranza ai lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, pur comprendendo il disagio espresso dalla collega Livia Turco, fa presente che, com'è noto, i tempi per l'esame di ciascun provvedimento sono stabiliti tenendo conto di quanto deciso dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Carlo CICCIOLI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che l'intervento testé svolto dal deputato Mosella dimostra la scarsa volontà, da parte dell'opposizione, di confrontarsi in modo sereno e costruttivo con la maggioranza ed il Governo. Ciò spiega, a suo giudizio, di fatto che alcuni colleghi della maggioranza non partecipino assiduamente ai lavori della Commissione. Rileva inoltre che l'adozione di decreti-legge e l'accelerazione che il Governo cerca di imprimere ai lavori parlamentari nascono dall'esigenza di affrontare rapidamente alcuni gravi problemi del Paese, come gli stessi gruppi di opposizione ebbero modo di constatare quando, nella scorsa legislatura, sostenevano l'azione del Governo.

Marco CALGARO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di ritenere

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offensivi i tempi riservati alla Commissione per l'esame di provvedimenti tanto significativi e di ritenere ancor più offensivo che il deputato Ciccioli abbia sostanzialmente accusato di faziosità il collega Mosella, che legittimamente ha espresso rilievi critici sull'operato del Governo.

Silvana MURA (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni della collega Livia Turco e dichiara di ritenere faziosi gli argomenti portati dal deputato Ciccioli. Chiede altresì che siano garantiti tempi congrui per l'esame di argomenti tanto complessi e significativi.

Lucio BARANI (PdL) invita i colleghi dell'opposizione a riconoscere che i problemi da loro sollevati sull'ordine dei lavori si presentavano, in modo pressoché identico ma a parti invertite, anche nella passata legislatura. Ritiene inoltre, passando al merito del documento di esame, che molti dei problemi di natura economica segnalati dai colleghi dell'opposizione rappresentino la conseguenza di due anni di un'azione di Governo incerta e scarsamente efficace. Ritiene altresì che il relatore abbia correttamente evidenziato le parti del documento rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione e abbia giustamente ricordato come, insieme al documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo abbia approvato il decreto-legge n. 112 del 2008, il quale contiene molti degli interventi di cui l'opposizione denuncia la mancanza nel documento medesimo. Sottolinea quindi che l'importo complessivo della manovra correttiva è solo leggermente superiore a quello indicato nella relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica del marzo scorso. Evidenzia altresì che il relatore ha correttamente precisato come i risparmi previsti in ambito sanitario siano accompagnati dalla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza e come, in generale, le pur opportune riduzioni di spesa non vadano a detrimento delle politiche sociali o degli investimenti necessari.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 92/2008: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
C. 1366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), relatore, la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e II il parere di competenza sul disegno di legge n. 1366, recante conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2008: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» per quanto concerne le parti di competenza della nostra Commissione, nello specifico relativamente all'inasprimento delle pene per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope (articoli 1, comma 1, 3 e 4, comma 1, 2, 3 e 4 ) e relativamente agli infortuni sul lavoro (articolo 2-bis). Per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, si ricorda l'articolo 1, comma 1, lettere c), c-bis), d) ed e).
Al riguardo, si segnala che le lettere c), d) ed e) corrispondono all'articolo 1, comma 1, lettere h), i) ed l) del disegno di legge n. 3241 della XV legislatura, recante «Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena», presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della giustizia il 13 novembre 2007. Tale disegno di legge era stato assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, che non ne aveva iniziato l'esame.
In particolare, la lettera c) interviene sull'articolo 589 del codice penale, inasprendo le pene per il delitto di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione degli infortuni. A seguito di una modifica approvata dal

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Senato, il massimo edittale è portato a sette anni (anziché a sei anni), in luogo degli attuali cinque anni.
La ratio di tale innalzamento è quella di consentire l'applicabilità del fermo di polizia, quando sussiste il pericolo di fuga.
La stessa lettera c) aggiunge poi un nuovo quarto comma all'articolo 589 del codice penale, in forza del quale si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada (ossia un soggetto al quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infine, intervenendo sul comma terzo dell'articolo 589, viene innalzato da dodici a quindici anni di reclusione il limite massimo di pena per il caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.
La lettera c-bis), introdotta nel corso dell'esame in Senato, apporta una modifica all'articolo 157, sesto comma, del codice penale, relativo all'istituto della prescrizione, strettamente consequenziale a quanto disposto nella lettera c) appena descritta. Infatti, in conformità all'inserimento nell'articolo 589 del codice penale di un nuovo quarto comma, si prevede che il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157, sesto comma, si applichi anche alle fattispecie di cui al suddetto quarto comma dell'articolo 589 del codice penale.
La lettera d) apporta modifiche analoghe alla disciplina delle lesioni personali colpose gravi e gravissime, aggiungendo al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale un nuovo periodo, ai sensi del quale, nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona ad altri lesioni personali gravi, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni; se invece il medesimo soggetto cagiona ad altri lesioni personali gravissime, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Infine, la lettera e) introduce nel codice penale un nuovo articolo 590-bis, rubricato «Computo delle circostanze», ai sensi del quale, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma (morte di più persone) ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo (periodo, relativo all'ebbrezza alcolica, aggiunto dal presente decreto-legge), le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste (divieto di bilanciamento) e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. Tale regola non si applica per le circostanze di cui agli articoli 98 (minore età del colpevole) e 114 del codice penale. In proposito, si ricorda che l'articolo 114 citato prevede che il giudice possa diminuire la pena: se ritiene che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato stesso; per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato da qualcuno che esercitava nei suoi confronti un'autorità o una vigilanza; per la persona in stato di infermità o deficienza psichica; per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato da un genitore.
Sempre con riferimento alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si ricorda che l'articolo 3 modifica l'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di competenza del giudice di pace. In particolare, sono sottratte alla competenza del giudice di pace le ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale (come modificato dal presente decreto-legge), commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, quando si tratta di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica - ossia un soggetto al quale sia stato accertato un valore corrispondente

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ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro - ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si ricorda altresì che l'articolo 4, comma 1, reca modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool.
In particolare, il comma 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di patente a punti, recando una disposizione di mero coordinamento con la normativa vigente. È infatti previsto che, nella tabella allegata all'articolo 126-bis del codice della strada (patente a punti), tra le norme violate del suddetto codice, cui consegue la sottrazione dei punti alla patente, vi sia l'articolo 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) non più con riferimento ai commi 7 ed 8, bensì con riferimento ai commi 1 ed 8. La necessità di tale modifica deriva dall'abrogazione del comma 7 del suddetto articolo, da parte dell'articolo 5 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 186, comma 2, lettera b), elevando da tre a sei mesi il massimo edittale della pena dell'arresto, irrogabile a chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro.
Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 186, comma 2, lettera c), prevedendo: l'elevazione fino ad un anno (in luogo di sei mesi) del massimo edittale della pena dell'arresto, per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (viene altresì fissato a tre mesi il minimo della pena); che alla sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta della parti consegua la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato; che il veicolo sottoposto a sequestro possa essere affidato in custodia al trasgressore. In base ad una modifica apportata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è escluso l'affidamento in custodia qualora risulti che il trasgressore abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma. L'applicazione della descritta procedura riguardante la confisca e l'affidamento in custodia è estesa anche al caso di incidente stradale provocato dal conducente in stato di ebbrezza (articolo 186, comma 2-bis).
Il comma 1, lettera b-bis), interviene sull'articolo 186, comma 2-bis, con una norma di coordinamento. Il comma 2-bis stabilisce attualmente che, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pene di cui al comma 2 sono raddoppiate. In tali casi è inoltre applicato il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato. La lettera b-bis) lascia immutata la norma, specificando però che è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), riferendosi evidentemente ai casi di confisca del veicolo.
Il comma 1, lettera c), inserisce un nuovo comma 2-quinquies all'articolo 186 prevedendo che, salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2 dell'articolo 186, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia; le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
Il comma 1, lettere d), e) ed f), modifica il comma 7 dell'articolo 186, ripristinando la rilevanza penale della condotta di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico. La misura della sanzione è determinata tramite il rinvio al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 186 - come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 - il quale, come precedentemente illustrato, prevede: l'arresto da tre mesi ad un anno; l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000. In conseguenza della modifica dell'articolo 186,

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comma 7, la rilevanza penale della condotta di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e le relative sanzioni si applicano anche in caso di accertamenti relativi all'uso di sostanze stupefacenti. L'articolo 187, comma 8, che disciplina tali ipotesi rinvia infatti, per le sanzioni, all'articolo 186, comma 7.
L'articolo 4, comma 2, reca modifiche all'articolo 187 del codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.
Il comma 2, lettera a), modifica l'articolo 187, comma 1, elevando: la misura dell'ammenda irrogabile, che viene stabilita in un minimo di 1.500 euro (in luogo degli attuali 1000 euro) ed un massimo di 6.000 euro (in luogo degli attuali 4.000 euro); la pena dell'arresto, determinata in almeno tre mesi e fino ad un anno (attualmente il massimo irrogabile è tre mesi).
Il comma 2, lettera b), aggiunge un periodo all'articolo 187, comma 1, disponendo, mediante rinvio all'articolo 186, comma 2, lettera c), del medesimo codice della strada (così come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge): la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato; che il veicolo sottoposto a sequestro possa essere affidato in custodia al trasgressore, sempre che questi non abbia precedentemente compiuto violazioni della stessa norma. Il medesimo comma 2, lettera b), opera un rinvio all'articolo 186, comma 2-quinquies, del codice - introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto-legge - prevedendo che: salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 186, comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia; le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 187, comma 1-bis - che disciplina l'ipotesi di incidente stradale provocato da soggetto sotto effetto di sostanze stupefacenti - richiamando l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 1, come modificato dal comma 2, lettera b). Tale ultimo periodo prevede a sua volta il rinvio al comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché al comma 2-quinqies dell'articolo 186. In conseguenza di tale rinvio, si applicano anche all'ipotesi di incidente stradale causato da soggetto sotto effetto di sostanze stupefacenti: la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato; l'affidamento in custodia del veicolo sottoposto a sequestro al trasgressore, sempre che questi non abbia precedentemente compiuto violazioni della stessa norma; la possibilità, salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 186, comma 2, che il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, sia fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia; la disposizione per cui le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
Il comma 3 dell'articolo 4 reca modifiche all'articolo 189 del codice della strada in materia di comportamento in caso d'incidente. Il comma 3, lettera a), modifica l'articolo 189, comma 6, elevando da tre a sei mesi il minimo della pena della reclusione, irrogabile all'utente della strada che, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, nel quale vi siano danni alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi; resta fermo il limite superiore di pena, pari a tre anni.
Il comma 3, lettera b), modifica l'articolo 189, comma 7, elevando da sei mesi ad un anno il minimo della pena della

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reclusione, irrogabile all'utente della strada che non presta assistenza alle persone ferite in caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, nel quale vi siano danni alle persone; resta fermo il limite superiore di tre anni.
Il comma 4 aggiunge infine un periodo all'articolo 222, comma 2, del codice della strada, disponendo che il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente quando dall'incidente derivi un omicidio colposo e sia stato causato da soggetto in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si ricorda altresì che l'articolo 2-bis, aggiunto nel corso dell'esame in Senato, riformula l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989), che attualmente prevede che, nella formazione dei ruoli di udienza, venga assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.
La norma riformulata elenca i reati per i quali è introdotta una «corsia preferenziale» nella trattazione dei relativi procedimenti penali stabilendo, tra l'altro, che nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi il giudice debba assicurare priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nel riservarsi di formulare una proposta di parere al termine del dibattito, chiede al presidente di invitare i colleghi ad osservare un atteggiamento più rispettoso nei confronti del relatore e di chiunque intenda intervenire, essendo molto difficile concentrarsi su provvedimenti di questa complessità mentre i colleghi parlano tra loro.

Silvana MURA (IdV) desidera chiarire che la scarsa attenzione prestata alla relazione della collega Saltamartini era evidentemente dovuta al fatto che, com'è noto, il provvedimento in esame rischia, per risolvere i problemi giudiziari di una sola persona, di compromettere migliaia di processi penali, ivi compresi quelli relativi ai reati connessi a violazioni del codice della strada, per i quali, contemporaneamente, si inaspriscono le pene. Osserva inoltre che, al fine di garantire realmente la sicurezza stradale, sarebbero necessari maggiori controlli delle forze dell'ordine, mentre le politiche del Governo si muovono in senso contrario. Dichiara pertanto di abbandonare in segno di protesta l'aula della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene estremamente difficile esaminare un provvedimento tanto complesso senza disporre, con congruo anticipo, di un dossier specifico sulle parti di competenza della Commissione e del testo scritto della relazione della collega Saltamartini.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il testo della relazione svolta della collega Saltamartini è in distribuzione. Per quanto riguarda la richiesta di un dossier specifico sulle parti di competenza della Commissione, avverte che gli uffici, di norma, predispongono tali dossier solo in presenza di provvedimenti molto complessi ed articolati, che investono in modo assai rilevante le competenze di più Commissioni.

Mariella BOCCIARDO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che già nella passata legislatura la Commissione si trovava a lavorare in condizioni di emergenza e che molto spesso i dossier sui provvedimenti erano disponibili solo nell'imminenza dell'inizio dell'esame da parte della Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che i problemi evidenziati dai colleghi dell'opposizione hanno caratterizzato già la XIV e la XV legislatura e che le determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo hanno sempre condizionato pesantemente i lavori

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delle Commissioni. Dichiara infine che, se necessario al fine di assicurare tempi di esame più congrui, la Commissione può sempre convocarsi anche al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Gero GRASSI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera precisare che la scarsa attenzione dimostrata da alcuni colleghi durante la relazione dell'onorevole Saltamartini non voleva essere una mancanza di riguardo nei suoi confronti, ma era dovuta semplicemente allo sconcerto per la scarsa partecipazione ai lavori della Commissione da parte dei deputati della maggioranza e alla scarsa attenzione dagli stessi prestata, in più occasioni, alle discussioni che in Commissioni hanno luogo.

Dopo brevi interventi dei deputati Livia TURCO (PD), Donato Renato MOSELLA (PD) e Anna Margherita MIOTTO (PD), i quali annunciano che anche il gruppo del Partito democratico abbandonerà l'aula della Commissione per protesta, Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI

Martedì 1o luglio 2008. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Maurizio Sacconi sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Carlo CICCIOLI (PdL).

Dopo un breve intervento del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio SACCONI, intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Lucio BARANI (PdL), Domenico DI VIRGILIO (PdL) e Laura MOLTENI (LNP).

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Atto n. 2

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2008 e del calendario dei lavori per il periodo 2 luglio-11 luglio 2008.