CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2008
20.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 giugno 2008. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Atto n. 2.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 giugno 2008.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che l'onorevole Consiglio ha svolto la relazione nella seduta dello scorso 17 giugno e che il 19 giugno si è aperta la discussione sul provvedimento. Avverte altresì che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 6 luglio, ma che - ai fini della pronuncia della Commissione - occorre attendere il previsto parere della Conferenza Stato-Regioni, che non risulta ancora pervenuto.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Sui lavori della Commissione.

Enrico FARINONE (PD) segnala che il prossimo giovedì 26 giugno si svolgerà presso la Commissione Affari costituzionali una audizione informale di diversi soggetti ed associazioni in ordine agli schemi di decreti legislativi in materia di sicurezza. Riterrebbe pertanto auspicabile un rinvio all'esito di tale incontro del seguito dell'esame dei successivi punti all'ordine del giorno.

Jean Leonard TOUADI (IdV) ritiene a sua volta opportuno attendere lo svolgimento della ricordata audizione, per procedere quindi alla discussione sugli schemi di decreto riguardanti il ricongiungimento familiare e lo status di rifugiato.

Gianluca PINI, presidente, osserva che - pur considerando particolarmente importante l'audizione programmata preso la Commissione Affari costituzionali - appare preferibile avviare sin dalla seduta odierna la discussione sugli schemi di decreto all'ordine del giorno; ciò tenuto conto della presenza autorevole del Governo, nella persona del sottosegretario Mantovano, e anche al fine di consentire ai colleghi che lo desiderino di intervenire.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
Atto n. 3.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 giugno 2008.

Sandro GOZI (PD) si sofferma, in particolare sulla compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, richiamando l'attenzione dei colleghi su due specifiche questioni. La prima riguarda l'età minima, fissata dal Governo in diciotto anni, del coniuge di cui si richiede il ricongiungimento. Premesso che appare chiaro l'obiettivo della disposizione, volta ad evitare che il ricongiungimento del coniuge possa essere utilizzato dai cittadini extracomunitari per finalità diverse da quelle effettivamente previste, tuttavia la direttiva 2003/86/CE non sembra consentire limitazioni di età in tal senso. Ricorda peraltro che anche l'ordinamento italiano individua l'età minima per il matrimonio in sedici anni di età.
Il secondo punto che appare problematico è quello relativo all'introduzione dell'esame del DNA al fine dell'accertamento dei rapporti di parentela, che il Governo - sebbene la formulazione non appaia del tutto chiara - sembra voler rendere obbligatorio. Rileva in proposito che la direttiva comunitaria di riferimento nulla prevede al riguardo e invita quindi il Governo a chiarire se si tratti o meno di una misura necessaria.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, rispondendo alle questioni sollevate dal deputato Gozi, osserva innanzitutto, con riferimento all'età del coniuge di cui si chiede il ricongiungimento, che la direttiva consente di limitare tale età, al fine di evitare che ci siano distorsioni nel ricorso al matrimonio, volte unicamente a consentire l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari minori.
Per quanto concerne invece il ricorso all'esame del DNA osserva come sia in gioco la necessità di pervenire alla certezza nell'identificazione dei cittadini extracomunitari e dei loro rapporti di parentela. Laddove infatti tale certezza sia raggiunta dalle competenti autorità mediante documenti ufficiali, non si procede a tale esame; viceversa, quando la documentazione in questione appaia inadeguata e non vi siano modalità di verifica alternative, l'esame è previsto quale onere,

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effettuato a spese degli interessati. Ad avviso del Governo si tratta di una previsione conforme alla normativa comunitaria e anche alla disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali. Richiama in proposito l'autorizzazione al trattamento dei dati genetici adottata dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 22 febbraio 2007, nonché il parere positivo della medesima autorità formulato lo scorso 5 giugno sul testo del provvedimento in esame. Ritiene pertanto, alla luce di tali indicazioni, superate le perplessità manifestate dall'onorevole Gozi.

Sandro GOZI (PD) precisa che il citato parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell'esprimere una valutazione favorevole in ordine al trattamento di dati genetici, specifica tuttavia che questo debba avvenire con determinate modalità, al fine di garantire il rispetto della privacy dei cittadini conformemente alle norme costituzionali e alla disciplina comunitaria. Invita quindi il Governo a specificare quali siano le modalità che intende adottare laddove si prevede il ricorso a tale strumento.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO nel precisare come appaia poco opportuno prevedere, in norme di rango primario, la descrizione minuta delle modalità di effettuazione degli esami genetici, evidenzia tuttavia come nulla vieti alla Commissione, nella formulazione del proprio parere, di invitare il Governo ad adottare specifici provvedimenti, che individuino una normativa di dettaglio nel settore.

Gianluca PINI, presidente, osserva che il richiamo formulato dall'onorevole Gozi potrebbe trovare posto tra le premesse della proposta di parere che il relatore si riserva di formulare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Atto n. 4.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 giugno 2008.

Sandro GOZI (PD) esprime perplessità in ordine alle disposizioni che prevedono che il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale comporti l'obbligo per il richiedente asilo di lasciare l'Italia, venendo meno, in tal modo, l'efficacia sospensiva del ricorso giurisdizionale eventualmente presentato. Si tratta di una misura che non appare compatibile con i diritti costituzionali di difesa e di asilo, né con l'articolo 39 della direttiva di riferimento che impone agli Stati membri di garantire che il richiedente asilo ricorrente abbia a disposizione un mezzo di impugnazione efficace. Tale possibilità verrebbe compressa con il provvedimento in esame prevedendo che il termine entro il quale lasciare il territorio sia coincidente con quello della consegna della decisione di rigetto e non più con quello per l'impugnazione.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO chiarisce come l'esigenza del Governo sia quella di garantire una adeguata tutela a coloro che soffrono di una effettiva persecuzione nel loro paese d'origine e, nel contempo, di evitare il ricorso strumentale alla richiesta di asilo. Ricorda infatti che, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, il numero di domande di asilo accolte si aggira intorno all'8 o 9 per cento annue, a dimostrazione dell'elevatissimo numero di richieste prive di fondatezza. Si può naturalmente discutere in ordine alla possibilità di prevedere, a seguito del rigetto della domanda di asilo, l'attivazione di una procedura accelerata

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per i ricorsi eventualmente presentati, ma occorre avere chiara l'esigenza - posta alla base delle norme in esame - di evitare che, nelle more del ricorso medesimo, il cittadino che ha fatto dolosamente richiesta di asilo si dilegui. Segnala peraltro che il provvedimento attribuisce al Prefetto ampia discrezionalità in ordine all'adozione del provvedimento di espulsione, che può dunque esercitare laddove ravvisi elementi di effettiva persecuzione del richiedente asilo. Le preoccupazioni emerse su tale specifica questione possono pertanto trovare soddisfazione in tale clausola di salvagurdia, individuata proprio al fine di evitare automatismi che possano essere lesivi del diritto di asilo, laddove propriamente invocato.

Gianluca PINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.