CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2008
20.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Emendamenti C. 1145-A/R Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che in data 19 giugno 2008 l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 17.200 della Commissione il quale prevede che la disposizione del comma 3-ter dell'articolo 17 si applichi anche alle somme destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. In proposito, ricorda che la disposizione in questione prevede che con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, siano definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Al riguardo, nel parere reso nella seduta del 18 giugno 2008, la Commissione aveva rilevato che la disposizione non presentava profili problematici di carattere finanziario, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui la stessa si deve intendere di carattere programmatico e nel presup

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posto che l'acquisizione al bilancio dello Stato di quota parte delle entrate derivanti dalla riscossione della tassa o della tariffa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni che risultino inadempienti agli obblighi relativi alla raccolta sarà disciplinata in termini tali da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti interessati. Ritiene comunque opportuno che il Governo chiarisca se analoghe considerazioni possano valere anche per l'emendamento in esame, che estende la portata della disposizione di cui al comma 3-ter ad altre fattispecie. Segnala poi che, in data 24 giugno 2008, l'Assemblea ha altresì trasmesso l'emendamento 17.201 della Commissione il quale integra la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), come modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16.8, si provvede a valere della parte corrente del fondo di protezione civile come rideterminato dalla tabella C della legge 27 dicembre 2007 n. 244, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In proposito ricorda che sull'emendamento 16.8, il quale consente al Dipartimento della protezione civile di usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato con concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato senza tuttavia provvedere alla copertura dei relativi oneri, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento all'emendamento 17.201, rileva che opportunamente, trattandosi di oneri correnti, viene utilizzata a copertura la parte corrente degli stanziamenti previsti dalla tabella C per la protezione civile. Segnala inoltre che in base all'interrogazione effettuata in data 24 giugno 2008, la parte corrente del fondo, iscritta nel capitolo n. 2184 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una disponibilità di 68.844.000 euro. Ritiene comunque opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse in questione e la loro utilizzabilità senza pregiudicare altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che gli emendamenti 17.200 e 17.201 non presentano profili problematici di carattere finanziario. Precisa poi, con riferimento all'emendamento 17.101, su cui peraltro la Commissione ha già espresso, con avviso conforme del Governo, un parere di nulla osta nella seduta del 18 giugno 2008, che, in base agli approfondimenti compiuti, risulterebbe opportuno sostituire, sul piano tecnico, le parole: «rimangono acquisite al» con le parole: «sono versate all'entrata del». Inoltre, la disposizione andrebbe integrata prevedendo l'esclusione dell'applicazione della tariffa da parte delle competenti strutture commissariali a carico degli enti interessati, al fine di evitare duplicazioni di spese da parte di questi ultimi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'emendamento 17.101 è stato ritirato nel corso dell'esame in Assemblea. Rileva tuttavia che considerazioni simili a quelle svolte dal rappresentante del Governo con riferimento all'emendamento 17.101 possono essere svolte con riferimento all'emendamento 17.200. Infatti in caso di comuni che risultino inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti viene prevista in primo luogo, ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 17, la riduzione dei trasferimenti in misura pari all'importo riscosso con la tariffa. In tal caso, poiché la tariffa risulta parametrata ai costi sostenuti che, in caso di comuni inadempienti, sono sostenuti da parte dello Stato, la riduzione dei trasferimenti risulta pari agli aiuti ricevuti dallo Stato. In secondo luogo, l'emendamento 17.200 prevede l'obbligo dell'ulteriore riduzione dei trasferimenti in misura pari agli aiuti ricevuti dallo Stato. Rileva pertanto la possibilità di un'evidente duplicazione degli importi delle somme da restituire da parte dei comuni allo Stato, con il rischio di compromettere l'equilibrio finanziario degli enti in questione.

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Maino MARCHI (PD) rileva che effettivamente dovrebbe essere precisato se le due disposizioni risultano alternative tra di loro, oppure si rappresenti una duplicazione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che è necessario compiere approfondimenti sulla questione. Rileva inoltre che sull'emendamento 17.201 è ancora aperto il termine per la presentazione dei subemendamenti, che scadrà alle ore 12.30. Sospende pertanto l'esame, che riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea

DL 95/2008: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
C. 1212-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo e degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, illustra il provvedimento, il quale dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 95 del 2008, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura ordinaria ed alla proroga nell'esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari.
Con riferimento ai profili finanziari di interesse della Commissione, rileva, per quanto concerne l'articolo 1-bis, che la norma, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, stabilisce che i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. La norma in esame è stata introdotta durante l'esame in Commissione di merito. In relazione alla discussione dell'emendamento recante la disposizione in esame, il rappresentante del Governo ha affermato che il provvedimento in esame consente all'amministrazione della giustizia «... di avvalersi ancora del magistrati onorari, divenuti assolutamente indispensabili anche per la vacanza di molti uffici di giudici ordinari, in vista di una riforma organica della magistratura onoraria medesima» e che «... il provvedimento riguarderà un numero di circa 210 magistrati onorari e lo stesso non comporta costi aggiuntivi» Al riguardo, osserva che la norma dispone l'utilizzo di un contingente aggiuntivo di personale cui spettano le indennità e gli altri diritti attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario . Si tratta, peraltro, di personale che non avrebbe avuto titolo, in base alla legislazione vigente, a svolgere l'attività di magistrato onorario oltre l'attuale scadenza del mandato. Ritiene, pertanto, necessario che siano forniti gli elementi quantitativi riguardo ai possibili maggiori oneri da sostenere nonché alle risorse con le quali farvi fronte.
Avverte inoltre che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene i soli emendamenti 1.1 ed 1-bis.1, i quali tuttavia non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO segnala che l'articolo 1-bis non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'utilizzo di tale personale fino al 31 dicembre 2009 non è configurabile come contingente aggiuntivo, potendo lo stesso, in assenza di specifica norma di proroga, essere sostituito da nuovi giudici onorari, nell'ambito comunque del contingente massimo previsto dalle vigenti disposizioni. Evidenzia altresì che le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica sono iscritte annualmente

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nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo n. 1362 che dispone degli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi più circostanziati in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie del provvedimento.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre gli elementi di chiarimento richiesti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Emendamenti C. 1145-A/R Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione avverte che l'Assemblea ha trasmesso cinque subemendamenti riferiti all'emendamento 17.201 della Commissione. In proposito, rileva che risultano profili problematici dal punto di vista finanziario i subemendamenti 0.17.201.3, 0.17.201.4 e 0.17.201.7, i quali incidono sulla clausola di invarianza per il bilancio dello Stato recata dall'emendamento 17.201 nel senso di attenuarne la portata. Rileva che invece i restanti subemendamenti sembrano avere contenuto formale e comunque non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le valutazioni del presidente sui subemendamenti. Rileva poi, ad integrazione di quanto dichiarato nella seduta antimeridiana, che sarebbe opportuno, all'emendamento 17.201 inserire un limite di spesa con riferimento alla possibilità conferita al Dipartimento della protezione civile di assumere personale specializzato con ruolo dirigenziale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere, che intende anche individuare una soluzione ai profili problematici evidenziati nella seduta antimeridiana con riferimento all'emendamento 17.200:

«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti e i subemendamenti in oggetto;
considerato che:
l'emendamento 16.8, già approvato, consente al Dipartimento della protezione civile di assumere personale a tempo determinato e che la previsione di tale facoltà deve essere corredata di una puntuale clausola di invarianza, quale è quella configurata nell'emendamento 17.201 della Commissione, onde evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri non adeguatamente coperti;
con riferimento all'emendamento 17.200, risulta opportuno prevedere che le modalità di rimborso allo Stato vengano definite in termini tali da non determinare un aggravio eccessivo per l'equilibrio finanziario degli enti locali interessati, aggravio che potrebbe determinarsi in conseguenza

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del combinato disposto tra il contenuto attuale dell'emendamento e la disposizione del comma 3-ter dell'articolo 17;
esprime:
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 17.200, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo le parole: «in relazione alle somme» inserire la seguente: «già»;
conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi»;

NULLA OSTA

sull'emendamento 17.201;

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.17.201.3, 0.17.201.4, 0.17.201.7.»

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti sulla portata della condizione inserita nell'emendamento 17.200, paventando il rischio che una situazione di mancato equilibrio finanziario da parte di un ente locale possa giustificare il mancato adempimento degli obblighi della raccolta differenziata.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che la finalità della condizione è solo quella di assicurare ai comuni in cui vige il sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti il combinato disposto del comma 3-ter dell'articolo 17 e dell'emendamento 17.200 non comporti una duplicazione dell'importo delle somme da restituire allo Stato.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che la condizione potrebbe avere il paradossale effetto di far sì che i comuni interessati non adempiano all'obbligo di riscuotere la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti non ricevano alcuna ulteriore penalizzazione quale quella che poteva essere rappresentata dalla duplicazione dell'importo da restituire allo Stato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che già la normativa vigente prevede comunque l'obbligo del passaggio al sistema tariffario. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.35.