CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 giugno 2008
17.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo PDL, entra a far parte della Commissione il deputato Annagrazia Calabria.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, dopo aver ricordato l'articolazione dei lavori della Commissione per la settimana corrente, svolge alcune considerazioni sugli esiti del referendum svoltosi in Irlanda in merito alla ratifica del Trattato di Lisbona. Con specifico riferimento ai lavori parlamentari osserva che proseguiranno le procedure di ratifica previste, come anche gli incontri internazionali, quali ad esempio le riunioni della Conferenza degli organismi specializzati per gli affari comunitari dei Parlamenti europei e il Consiglio europeo. Proprio in vista della riunione di tale organismo, prevista per il 19 e 20 giugno prossimi, ricorda ai colleghi che mercoledì 19 alle ore 8.30 si svolgerà presso il Senato, dinnanzi alle Commissioni riunite Estere e Politiche comunitarie della Camera e del Senato, un audizione di un rappresentante del Ministero degli Esteri.

Giacomo STUCCHI (LNP) valuta positivamente il confronto con il Ministero degli esteri, peraltro previsto da una disposizione di legge, che si tiene subito prima della riunione del Consiglio europeo. Evidenzia quindi la complessità delle questioni connesse con il processo di ratifica del Trattato di Lisbona, che impone certamente una valutazione approfondita.

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Con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, riterrebbe utile prevedere adeguati tempi di esame dei provvedimenti, fatte salve le situazioni di particolare emergenza legate all'avvio della discussione in Assemblea dei provvedimenti medesimi.

Mario PESCANTE, presidente, conferma che sarà sua cura far sì che ai provvedimenti assegnati alla Commissione siano garantiti congrui tempi di esame.

Enrico FARINONE (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in ordine ai tempi dell'istruttoria legislativa.

Mario PESCANTE, presidente, segnala ai colleghi di aver ricevuto dall'onorevole Gozi una nota riguardante le possibili iniziative della XIV Commissione. Invita tutti i componenti della Commissione a far pervenire le proprie indicazioni al riguardo, anche al fine di costruire un agenda di lavoro condivisa.

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in titolo reca disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
In particolare, l'articolo 1 dispone la totale esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ivi compresi gli immobili delle cooperative edilizie, gli alloggi assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica. L'esenzione non opera invece per gli immobili signorili, le ville ed i castelli. Il minor gettito derivante dai benefici introdotti è quantificato in 1700 milioni di euro a decorrere dal 2008, e si dispone il rimborso ai comuni della minore imposta, demandandone l'attuazione ad un decreto del Ministro dell'interno. L'articolo dispone infine la sospensione - a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla «definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale» - del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi con legge dello Stato.
L'articolo 2 introduce in via transitoria un regime fiscale agevolato per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito non superiore a 30.000 euro. Ai lavoratori, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. Il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi. La nuova disciplina ha natura sperimentale ed è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico. L'articolo dispone inoltre l'ampliamento, in via permanente, della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente. Vengono incluse nella formazione del reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze (attualmente escluse entro il limite di 258 euro annui) e altri sussidi attualmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti inclusi quelli del settore pubblico.
Segnala quindi che tra gli obiettivi fondamentali per la crescita e lo sviluppo individuati dalla strategia di Lisbona, vi è l'aumento della produttività del lavoro, che costituisce uno degli elementi essenziali per incrementare e migliorare l'occupazione. L'11 dicembre 2007 la Commissione ha presentato, nell'ambito delle iniziative relative al nuovo ciclo di governance

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della Strategia di Lisbona, la proposta di raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione per il periodo 2008-2010 (COM(2007)803, parte V), che comprende la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti a favore dell'occupazione. In particolare, la proposta di decisione comprende l'orientamento 17 «Attuare strategie volte alla piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul posto di lavoro e a potenziare la coesione sociale e territoriale» e l'orientamento 22, «Assicurare un'evoluzione del costo del lavoro e meccanismi di determinazione dei salari favorevoli all'occupazione», nel quale si sottolinea l'esigenza di esaminare l'incidenza che i costi del lavoro diversi dalla retribuzione esercitano sull'occupazione e, se necessario, di adeguare la struttura e il livello di tali costi, specialmente per ridurre l'onere fiscale sui bassi salari. Il 20 maggio 2008 il Parlamento europeo ha esaminato tale proposta di decisione che, insieme alla raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, forma gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione. Il Consiglio adotterà la proposta di decisione presumibilmente entro luglio 2008.
L'articolo 3 prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell'economia e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006. L'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e dovrà essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato. Ove invece si registrassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio. Si tratta in sostanza di un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario.
Segnala in proposito che il tema del credito ipotecario è all'attenzione della Commissione europea. Lo scorso 18 dicembre 2007 è stato infatti presentato un Libro Bianco sull'integrazione dei mercati UE del credito ipotecario, con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli ancora esistenti che limitano il livello di attività transfrontaliere nel settore, e di individuare un insieme di misure volte a rafforzare la competitività e l'efficienza di tali mercati, nonché di garantire una miglior tutela per i consumatori, gli erogatori dei mutui stessi e gli investitori.
L'articolo 4 precisa i termini contabili del prestito-ponte ad Alitalia e del relativo rimborso. Si tratta di una disposizione nota alla Commissione, poiché è stata inserita, sotto forma di emendamento, nel decreto-legge n. 80 del 2008, sul quale la Commissione ha già espresso il proprio parere. Ricorda che il decreto-legge è stato approvato dalla Camera ed è attualmente all'esame del Senato.
Sottolinea al riguardo che, sulla questione, lo scorso 11 giugno la Commissione europea ha deciso di aprire una inchiesta formale. Il Governo italiano avrà 15 giorni lavorativi di tempo per presentare le proprie osservazioni a Bruxelles e saranno raccolte le opinioni di terze parti. La Commissione europea avrà quindi 18 mesi di tempo per assumere una decisione.
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento attraverso la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa. A fini di copertura finanziaria degli oneri vengono altresì utilizzate le risorse destinate a opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.363,5 milioni di

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euro), originariamente stanziate per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Segnala peraltro l'introduzione di un meccanismo di flessibilità nella gestione del bilancio statale, che consente di rimodulare le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i programmi a questa appartenenti. Complessivamente, gli oneri ammontano a 2.449 milioni di euro per il 2008, 2.201 per il 2009, 1.760 per il 2010.

Giacomo STUCCHI (LNP) ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta, nella quale emergono gli effetti positivi recati dal provvedimento. Benché il relatore non sia ancora pervenuto alla formulazione di una proposta di parere, dichiara sin d'ora la posizione favorevole del suo gruppo sui contenuti del decreto-legge in esame.

Laura GARAVINI (PD) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, che dispongono l'esenzione dall'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, osserva come non siano presi in considerazione gli immobili di proprietà degli italiani residenti all'estero. Ritiene che tale omissione sia discriminatoria e rischi di determinare gravi disomogeneità sul territorio nazionale, poiché il comma 2 dell'articolo 1 prevede che siano i regolamenti comunali vigenti a stabilire l'eventuale assimilazione degli immobili alla categoria delle abitazioni principali. In alcuni comuni, quali ad esempio Roma o Bologna, le abitazioni degli italiani residenti all'estero sono già considerate abitazioni principali, e ad esse sarebbe quindi applicabile l'esenzione dall'ICI, ma così non è nella maggioranza dei restanti comuni, con evidenti disparità di trattamento.

Mario PESCANTE, presidente, nel ritenere di particolare rilievo la questione sollevata dalla collega Garavini, osserva che dovranno essere valutate le modalità dell'eventuale inserimento di tale indicazione nel parere, anche alla luce delle competenze della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 giugno 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Atto n. 2.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, recante una serie di modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2007, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2006/121/CE (che modifica la precedente direttiva 67/548/CE). La direttiva citata è finalizzata ad assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006, precedentemente emanato, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH, acronimo di Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

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Lo schema di decreto si compone di 13 articoli e di un allegato che, di volta in volta, modificano, sostituiscono od abrogano alcuni articoli ed allegati del decreto legislativo n. 52 del 1997.
In particolare, gli articoli 1 e 2 individuano, rispettivamente, un nuovo campo di applicazione del provvedimento ed una nuova definizione di sostanze e preparati.
L'articolo 3 delinea particolari modalità di effettuazione delle prove relative ai prodotti chimici, conformemente alla prescrizioni del citato regolamento comunitario.
L'articolo 4 riguarda le modalità di imballo ed etichettatura delle sostanze e dei preparati che le contengono.
L'articolo 5, in tema di etichettatura delle sostanze pericolose, introduce nuove informazioni sulle «frasi R», rischi specifici e «frasi S» relative ai consigli di prudenza.
In tema di etichettatura delle piccole confezioni, in relazione a sostanze non esplosive ma tossiche, di quantitativo estremamente ridotto, l'articolo 6 semplifica l'iter autorizzatorio, rimesso ad un decreto del ministro della salute, invece che ad un decreto interministeriale.
L'articolo 7 dispone sulla vigilanza in relazione all'immissione sul mercato ed alla commercializzazione delle sostanze pericolose, rimettendo ad un decreto del ministro della salute (da adottarsi di concerto con altri ministeri), la definizione delle tariffe per la copertura dei costi dei controlli.
L'articolo 8, in tema di analisi dei campioni, modifica le modalità di presentazione dell'istanza di revisione di analisi da parte degli interessati.
L'articolo 9 ridisegna l'apparato sanzionatorio stabilito per le violazioni in materia, aggiornando l'importo dell'ammenda ed escludendo la pena dell'arresto.
L'articolo 10 introduce limitate modifiche circa le modalità di recepimento delle ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati.
L'articolo 11 dispone l'abrogazione di una serie di allegati ed articoli del decreto legislativo n. 52/1997, la necessaria corrispondenza tra gli allegati del citato decreto legislativo con gli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006, la sostituzione dell'allegato VI del medesimo decreto legislativo con l'allegato I del provvedimento in esame.
L'articolo 12 reca la clausola di invarianza degli oneri, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di competenza con le risorse disponibili.
L'articolo 13 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento fissata al 1o giugno 2008. Come già ricordato il provvedimento in esame si compone anche di un allegato riguardante i requisiti generali per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.
Come ricordato, lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 2006/121/CE, che, a sua volta, ha modificato la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967. Le nuove disposizioni sono dirette ad assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. A tal fine, la direttiva 2006/121/CE sopprime, tra l'altro, le norme della direttiva 67/548/CEE relative alla notifica delle sostanze, allo scambio di informazioni sulle sostanze notificate ed alla valutazione dei rischi che le stesse possono presentare per l'uomo e per l'ambiente.
Gli Stati membri devono garantire, altresì, che le sostanze immesse sul mercato siano imballate ed etichettate nel rispetto delle disposizioni sancite dalla stessa direttiva 67/548/CEE (articoli da 22 a 25 ) e, per le sostanze registrate, sulla base delle informazioni acquisite mediante l'applicazione delle disposizioni del regolamento REACH (articoli 12 e 13).
Tra le altre novità di rilievo segnala che i test relativi alle sostanze chimiche contemplati nella direttiva 67/548/CEE devono essere effettuati conformemente alle prescrizioni del regolamento REACH (articolo 13).

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Sono infine coordinate le indicazioni contenute negli allegati della direttiva con quelle contenute negli allegati del citato regolamento.
Osserva poi che, come evidenziato anche nella relazione tecnico-normativa, lo schema di decreto legislativo appare complessivamente conforme alla direttiva comunitaria.
Per quanto riguarda i documenti all'esame dell'Unione europea, ricorda che è attualmente in discussione una proposta di regolamento (COM (2007)355) che si prefigge di modificare la legislazione in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, introducendo il sistema generale armonizzato (Globally Harmonised System - GHS) di classificazione ed etichettatura delle sostanze messo a punto a seguito della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile del 1991 e adottato nel 2003 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Una volta che tale proposta sarà stata approvata, si renderà necessario modificare alcune previsioni dell'attuale regolamento REACH (Reg. 1907/2006).

Sandra ZAMPA (PD) chiede alcuni chiarimenti in ordine alla efficacia retroattiva delle norme del provvedimento.

Giacomo STUCCHI (LNP) ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta, osservando come la XIV Commissione sia chiamata a valutare i profili di compatibilità comunitaria dei provvedimenti al suo esame.

Mario PESCANTE, presidente, sottolinea l'importanza della questione sollevata dall'onorevole Zampa in ordine all'efficacia retroattiva del provvedimento, che potrà essere approfondita dalla Commissione di merito, anche alla luce dei principi generali sull'efficacia della legge nel tempo.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.