CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2008
16.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Nuovo testo C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2008.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in risposta ai chiarimenti richiesti, rileva preliminarmente in linea generale che le risorse assegnate vanno considerate quale tetto di spesa, stante l'impossibilità allo stato di stimare puntualmente il costo di tutte le singole voci di intervento previste. Nel corso dello stato di emergenza, che per l'appunto viene protratto fino al 31 dicembre 2009, una volta impostati gli interventi da realizzare, potrà essere disposta dal sottosegretario incaricato una puntuale ricognizione delle effettive necessità, correlata alle risorse assegnate.
Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, fa presente che la nomina a Sottosegretario non rientra tra quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 400 del 1988 espressamente derogato dalla presente disposizione, escludendo pertanto l'eventualità della costituzione di una struttura di staff. Inoltre, considerato che l'onere per il trattamento al Sottosegretario si configura quale tetto di spesa, gli emolumenti da corrispondere rientrano necessariamente negli importi indicati nella disposizione. Si conferma che le risorse saranno versate nella contabilità speciale nel corso dell'anno 2008, nel rispetto della copertura individuata, all'articolo 17, per lo stesso anno. Tuttavia, ai relativi pagamenti si potrà far fronte nel limite delle autorizzazioni di spesa specificatamente indicate.
Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, segnala che allo stato si è ritenuto di utilizzare le risorse attualmente disponibili delle gestioni esistenti. Tuttavia, qualora si dovessero manifestare

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maggiori necessità, al momento non prevedibili, in relazione allo sviluppo degli interventi, si dovrà far fronte con le disponibilità del Fondo per la protezione civile preordinato alle emergenze sul territorio.
Con riferimento al comma 7 dell'articolo 2, segnala che gli eventuali trattamenti dovuti per il maggior impegno richiesto al personale vanno ricompresi tra quelli previsti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15. Pertanto i relativi oneri sono ricompresi nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17.
Per quel che concerne il comma 12 del medesimo articolo, segnala che per il diretto conferimento di incarichi, nel caso di indisponibilità da parte dei soggetti gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, si potranno utilizzare le risorse derivanti dalle tariffe che i Comuni versano alla struttura Commissariale.
Con riferimento ai successivi comma 12-bis e all'articolo 19, condivide l'opportunità della relazione di cui al comma 12-bis, da presentare entro due mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, che assume la veste di rendiconto delle attività svolte con le risorse assegnate. Quanto invece, alla relazione semestrale di cui all'articolo 19-bis, si tratta di una sorta di monitoraggio in corso d'opera delle iniziative svolte anche per verificare lo stato di utilizzo delle risorse connesse ai fabbisogni.
Con riferimento all'articolo 3, evidenzia che gli oneri relativi ad eventuali trattamenti di trasferimento dovuti ai magistrati ed al personale amministrativo, determinati nella misura media pro capite di 3000 euro, trasferiti presso la Procura della Repubblica di Napoli, nonché eventuali spese di funzionamento, possono essere ampiamente fronteggiati nell'ambito dell'importo residuale del Fondo di cui all'articolo 17, ammontante ad euro 2.740.500, qualificato come spesa corrente.
Per quel che concerne l'articolo 4, conferma che alla disposizione in esame si può dare attuazione con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
Con riferimento agli articoli 5 e 12, segnala che l'importo necessario per il pagamento diretto ai soggetti subappaltatori non è al momento stimabile. Pertanto, si è ritenuto che il complessivo importo di euro 40.000.000, necessario per il completamento del termovalorizzatore, fosse sufficiente per soddisfare le finalità delle disposizioni in parola.
Per quel che concerne il successivo comma 2 dell'articolo 6, rileva che la previsione dell'adozione di «procedure accelerate» è suscettibile di determinare un contenzioso comunitario, per violazione del decreto legislativo n. 163 del 2003 recante il Codice dei contratti pubblici. In proposito rappresenta che le risorse stanziate all'articolo 17 costituiscono comunque, allo stato, un tetto di spesa.
Con riferimento al comma 2 dell'articolo 7 fa presente che lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente - che, in attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, prevede la soppressione di uno dei due posti di prima fascia utilizzati dal presente decreto per compensare l'istituzione del Segretario generale - non è ancora stato emanato. Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso dello schema citato, l'amministrazione interessata dovrà attuare la lettera a) del citato comma 404 con riferimento a posti diversi rispetto a quelli oggetto del presente comma. Ad ogni modo, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente, attualmente in itinere, deve dare attuazione all'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, prevedendo la necessaria riduzione di posti dirigenziali di prima fascia o di seconda fascia. La norma in esame, che non può vanificare gli effetti derivanti dall'applicazione del citato comma 404, dovrà comportare l'ulteriore riduzione di 2 posti di funzione dirigenziale generale ovvero di 4 posti di funzione dirigenziale non generale,

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effettivamente coperti, per la compensazione necessaria all'istituzione della figura del Segretario generale.
Con riferimento all'istituzione dell'IRPA, contenuta nel comma 3 dell'articolo 7, segnala il parere favorevole espresso dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento alla prevista nomina di un commissario transitorio per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali del nuovo istituto, fino alla sua effettiva operatività, conferma che ad eventuali nuovi oneri si provvede mediante i fondi di bilancio degli enti soppressi. In via valutativa, inoltre, il Governo ritiene necessario prevedere, al fine di evitare che nell'immediato sussistano nuovi o maggiori oneri, che uno dei vertici degli organismi in via di soppressione sia nominato commissario per il periodo transitorio necessario. Pertanto, rileva che alla fine dell'ultimo periodo devono essere aggiunte le seguenti parole: «tra uno dei vertici degli organismi soppressi ed un collegio dei revisori composto di tre membri il cui presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze». Quanto all'opportunità di mantenere la prescrizione di gratuità del segretario generale alla commissione di cui al comma 1, fa presente che nel nuovo testo del comma 3, dell'articolo 7, non è più prevista la partecipazione di tale organo alla Commissione. Inoltre rappresenta l'opportunità di richiamare la normativa vigente e il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca, in riferimento alle procedure per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nei seguenti termini: dopo le parole «l'utilizzo del personale» si dovrebbe pertanto aggiungere «nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e della normativa vigente». Con riferimento al decreto di trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie al costituendo istituto, segnala la necessità che lo stesso venga assunto di concerto con il Ministro dell'economia. Pertanto, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», devono essere inserite la parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Con riferimento al successivo comma 3-bis, conferma che resta fermo il disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, che disponeva la riduzione della spesa complessiva degli organismi di cui al suddetto provvedimento del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Pertanto, precisa che alla fine del comma devono essere inserite le seguenti parole: «dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Con riferimento agli articoli 8 e 9, richiama le valutazioni generali sulla copertura del provvedimento. Per quel che concerne in particolare il comma 7-bis, precisa che dal comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Con riferimento al comma 2 dell'articolo 10, concorda con la richiesta della Commissione di integrare il comma 2 aggiungendo, dopo le parole «senza maggiori oneri», le parole «per la finanza pubblica» e, dopo la parola «compenso», le parole «né rimborsi spese».
Per quel che concerne all'articolo 11, segnala che la maggiorazione del comma 1 è equiparabile ad una sanzione nei confronti del Comune che non raggiunga l'obiettivo di raccolta differenziata assegnato. Alla stessa l'ente potrà far fronte nell'ambito delle risorse disponibili del proprio bilancio (ad esempio individuandole in sede di approvazione del bilancio preventivo) ovvero incrementando l'importo della tassa a carico della cittadinanza. Con riferimento ai commi 4 e 6, conferma che alle attività che i sindaci devono svolgere ai sensi delle citate disposizioni si potrà far fronte solamente con le risorse disponibili nel bilancio del Comune interessato. In ogni caso, si ritiene condivisibile una più puntuale formulazione delle norme, richiesta nella nota di verifica in esame, inserendo nei predetti commi, dopo la parola «disponibili», le parole «dell'ente locale interessato» ovvero concludendo gli stessi commi con la clausola

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«senza oneri per la finanza pubblica». Per quel che concerne il comma 9, rileva che le risorse dell'accordo ANCI-CONAI vanno devolute all'apposita contabilità. In ogni caso, valgono le stesse considerazioni svolte nella parte generale. Con riferimento al comma 12, premesso che con l'utilizzo delle risorse di che trattasi non si compromettono interventi eventualmente già avviati o finanziati a valere sulle medesime risorse, conferma che la prevista copertura è autonoma da quella recata dall'articolo 17 e si concorda sull'opportunità di indicazione della norma di riferimento del Fondo per le aree sottoutilizzate inserendo, nella disposizione, dopo la parola «sottoutilizzate», le parole: «, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,». Si conferma, infine, la sussistenza, nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate, di risorse disponibili già destinate a scopi di compensazione ambientale nell'ambito dell'attuale programmazione, nella misura di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Con riferimento al comma 12 dell'articolo 11 conferma che si tratta di un limite di spesa (47 milioni di euro), nell'ambito del quale devono realizzarsi le attività di bonifica inserite nella norma in esame. Con riferimento all'articolo 13, premette che le attività di informazione ambientale e di consultazione del pubblico risultano già disciplinate, da ultimo, con il decreto legislativo n. 195 del 2005. Inoltre, rappresenta che, ai fini di maggiore chiarezza, la disposizione potrà essere integrata prevedendo, dopo la parola «oneri», le seguenti: «per il bilancio dello Stato.». Con riferimento al comma 2, osserva che si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisca, con proprio provvedimento, le iniziative di informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti. Va da sé che le modalità e gli impegni dei soggetti partecipanti, anche di carattere finanziario, saranno esplicitati nel predetto provvedimento. Pertanto è sufficiente la clausola di salvaguardia finanziaria così come è formulata.
Con riferimento all'articolo 15, precisa che l'ammontare delle spese di parte corrente del presente articolo, pari a 12.000.000 di euro, costituisce quota parte dei 15.000.000 di euro indicati nella disposizione di copertura all'articolo 17. Pertanto a dette risorse devono aggiungersi, al fine di quadrare l'importo complessivo, quelle indicate all'articolo 1, pari a 259.500 euro e quelle residuali, pari a 2.740.500 euro. Inoltre, rileva che le risorse indicate nella relazione tecnica, alla cui copertura si fa fronte con il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge, affluiranno sulla apposita contabilità speciale nell'anno 2008. Al pagamento degli emolumenti al personale interessato si provvederà sia nell'esercizio 2008 che nell'anno 2009, al momento dell'insorgenza del relativo credito, con imputazione alla predetta contabilità, trattandosi di risorse fuori bilancio.
Per quel che concerne il comma 1, lettera a) dell'articolo 16, fa presente che le posizioni soprannumerarie previste dalla disposizione sono eventuali («...anche in soprannumero») ed in ogni caso riguardano personale già in servizio. Va, comunque, sottolineato che la posizione soprannumeraria, qualora prevista, fatta salva diversa previsione, è da considerarsi riassorbibile a seguito delle successivo verificarsi di cessazioni dal servizio. Con riferimento al comma 3, conferma che l'utilizzo delle disponibilità recate dalla disposizione non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente e condivide l'esigenza di prevedere una specifica clausola di salvaguardia, proprio in considerazione della natura degli oneri.
Assicura quindi, con riferimento all'articolo 17, assicura che il capitolo di bilancio che sarà istituito e nella cui denominazione avrà la menzione di Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania sarà di conto capitale; concorda, inoltre, con le opportunità rappresentate nella nota di verifica di prevedere espressamente che il trasferimento delle risorse avvenga nell'esercizio 2008 e di escludere, al comma

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1, oltre che l'articolo 16, anche l'articolo 11, comma 12, in quanto dotato di autonoma copertura.

Marco MARSILIO (PdL) pone l'attenzione sulla disposizione introdotta dalla Commissione Ambiente all'articolo 8-bis in materia di estensione degli incentivi CIP 6 anche ad altri termovalorizzatori oltre quello di Acerra. Ritiene che si tratta di una disposizione problematica, sia sotto il profilo degli oneri che può determinare a carico della finanza pubblica, sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria. Rileva altresì che le agevolazioni in questione dovrebbero essere esclusivamente destinate al sostegno delle energie rinnovabili, mentre sono per la maggior parte finalizzate ad altre energie.

Francesco BOCCIA (PD) pur ritenendo condivisibile l'impostazione generale del provvedimento, rileva che sono necessari alcuni chiarimenti su questioni di particolare importanza. In primo luogo evidenzia che non si chiarisce come saranno utilizzate le risorse attribuite al commissario liquidatore né si indica come si farà fronte agli ingenti debiti contratti nei quattordici anni precedenti. Ribadisce l'esigenza di chiarimenti in merito all'estensione delle agevolazioni CIP 6. Osserva altresì che è ancora in corso il processo di costruzione dei termovalorizzatori e, a questo proposito, è necessario acquisire le intenzioni del Governo in merito alla estensione degli incentivi CIP 6. Ricorda che tali incentivi dovrebbero essere finalizzati a sostenere le energie rinnovabili, mentre sono utilizzati per finalità diverse e che gran parte di tali incentivi è destinata agli impianti collocati nelle regioni settentrionali. Ribadisce infine l'esigenza di chiarire i profili di copertura finanziaria.

Bruno TABACCI (UDC), nel richiamare ancora una volta i gravi danni per l'immagine del Paese derivanti dall'emergenza rifiuti, invita il rappresentante del Governo a fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla questione degli incentivi CIP 6. Infatti tutta la vicenda relativa a tali incentivi può essere considerata una truffa nei confronti, da un lato, dei consumatori, in quanto il costo di tali incentivi si riversa sulle bollette elettriche, e, dall'altro lato, della Comunità europea, in quanto l'Italia utilizza in gran parte gli incentivi CIP 6 non per la produzione di energie rinnovabili ma per la produzione di energie assimilate a quelle rinnovabili, come quella prodotta con i termovalorizzatori. Si tratta di una modalità di erogazione di incentivi che ha avvantaggiato in particolare importanti imprenditori del settore petrolifero realizzatori di impianti di termovalorizzazione in project financing nelle regioni settentrionali e pertanto si dovrebbe prestare attenzione a tale aspetto ora che il ministro dell'economia parla di «Robin Hood tax» da far pagare ai petrolieri. Segnala quindi l'esigenza di revisionare tutto il sistema di incentivazione, distinguendo tra il sostegno alle energie rinnovabili ed il sostegno a quelle cosiddette assimilate. Si tratta di una distinzione che è necessario compiere, anche perché la presente confusione tra energie rinnovabili ed assimilate si ripercuote anche sui dati presentati dall'Italia in sede comunitaria per quel che concerne il rispetto degli obiettivi di produzione di energia da affidare a fonti rinnovabili.

Lino DUILIO (PD) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi in ordine all'effettiva possibilità di rispettare il tetto di spesa, in particolare per quel che concerne gli indennizzi per le espropriazioni che dovranno essere compiute in attuazione del provvedimento. Ricorda peraltro che la spesa per indennizzi costituisce una spesa obbligatoria non comprimibile. Chiede inoltre chiarimenti con riferimento alle modalità con cui è stata effettuata la quantificazione dei compensi per il sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti per l'anno 2008. Infatti per tale anno è stato previsto un compenso pari alla metà di quello annuale nonostante che, dal momento che il decreto è entrato in vigore il 23 maggio, nel

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2008 il sottosegretario sarà in carica per un periodo superiore a sei mesi.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala l'esigenza, con riferimento alla valutazione degli effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla realizzazione degli impianti in project financing di cui agli articoli 8 e 9, di acquisire ulteriori elementi sulle indagini di mercato che sono alla base delle considerazioni svolte nella relazione tecnica. Tali elementi risultano infatti indispensabili per valutare se la quantificazione sia corretta o se piuttosto vi sia stata una sottovalutazione.

Maino MARCHI (PD) rileva che il rappresentante del Governo non ha fornito elementi di risposta per quel che concerne i chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento all'articolo 9, comma 7-bis. Si associa quindi ai chiarimenti richiesti dal collega Duilio sul compenso del sottosegretario. Più in generale ritiene che rimanga elusa la richiesta di un chiarimento complessivo sull'effettiva possibilità di rispettare i limiti di spesa previsti per l'attuazione del provvedimento, che prevede, da un lato, spese di investimento al momento quantificabili solo in termini di stima e, dall'altro, spese di carattere obbligatorio quali quelle per indennizzi. In tal senso attribuisce molta importanza alla disposizione, inserita dalla Commissione, di cui all'articolo 19-bis, che prevede la presentazione di una relazione al Parlamento entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, con cadenza semestrale, sull'attuazione del provvedimento, in quanto in sede di discussione parlamentare su tale relazione si dovrà effettuare il necessario monitoraggio sugli oneri del provvedimento. Segnala infine che, se sicuramente il decreto-legge riveste un carattere di necessità e di urgenza, alcune disposizioni in esso contenute, ed in particolare quelle di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, sicuramente non hanno tale carattere.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che molte delle osservazioni compiute nel corso dell'esame, pur rivestendo un indubbio interesse, rinviano a valutazioni che spettano alla Commissione di merito. Ciò vale in particolare con riferimento alla questione degli incentivi «CIP 6», rispetto ai quali l'esigenza di un approfondimento segnalata dall'onorevole Tabacci risulta sicuramente condivisibile. Sul punto rimette all'apprezzamento del relatore l'opportunità di inserire un riferimento alla questione nelle premesse del parere. Con riferimento ai dubbi avanzati sulla copertura del provvedimento, ribadisce il carattere di limite inderogabile delle autorizzazioni di spesa presenti nel provvedimento, fermo restando che per le attività che dovessero manifestare ulteriori oneri in sede di attuazione del provvedimento si dovrà provvedere con appositi provvedimenti. Con riferimento alla richiesta di chiarimento del deputato Borghesi, segnala che la realizzazione in project financing dei termovalorizzatori di S. Maria La Fossa e di Salerno implica che il rendimento degli impianti costituisca idoneo prezzo per l'espletamento del servizio stesso.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e degli elementi emersi nel corso della discussione, con particolare riferimento alle osservazioni in merito al sistema di finanziamento delle agevolazioni CIP 6 a carico degli utenti, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
la dotazione del Fondo di cui all'articolo 17 deve intendersi come limite massimo di spesa e, qualora gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, caratterizzati da

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un elevato grado di indeterminatezza nel loro ammontare, si rivelino superiori allo stanziamento complessivo, agli interventi medesimi sarà data attuazione solo previa adozione di un nuovo provvedimento legislativo che individui le necessarie risorse finanziarie;
l'indicazione, per gli anni 2008 e 2009, di due distinte autorizzazioni di spesa per il trattamento economico del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, previsto dall'articolo 1, comma 2, costituirà un limite massimo di spesa per i relativi pagamenti, ma in conformità alla copertura finanziaria di cui all'articolo 17 limitata all'anno 2008, le suddette risorse saranno versate nella apposita contabilità speciale, per l'importo complessivo di 259.500 euro, nel corso del suddetto esercizio finanziario;
agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4, si farà fronte a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sulle risorse del Fondo per la protezione civile, limitatamente alla parte preordinata alla gestione delle emergenze;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, e 15, commi 1 e 2, si provvederà nel limite massimo di 12 milioni di euro;
alle disposizioni di cui all'articolo 4 si può dare attuazione con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente;
la realizzazione dei termovalorizzatori di cui all'articolo 5 sarà assicurata in regime di «project financing»;
la previsione di procedure accelerate per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere di cui all'articolo 6, comma 2, potrebbe dare luogo ad un contenzioso a livello comunitario, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, si provvederà nell'ambito delle risorse di cui all'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, che saranno a tale scopo trasferite all'apposita contabilità speciale;
nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 11, comma 12, sussistono risorse disponibili già destinate alle finalità di compensazione ambientale;
le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 15 affluiranno sull'apposita contabilità speciale di cui all'articolo 17 nell'anno 2008, per essere utilizzate per il pagamento degli emolumenti al personale interessato negli esercizi 2008 e 2009;
la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 e all'articolo 3, comma 89, della legge n. 244 del 2007, previste dall'articolo 16, comma 2, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;
il capitolo di bilancio con il quale si provvederà all'istituzione del Fondo per l'emergenza rifiuti Campania di cui all'articolo 17 avrà natura di conto capitale;

nel presupposto che:
alla previsione di cui all'articolo 6, comma 2, ai sensi della quale gli impianti di selezione e trattamento possano essere convertiti oltre che in impianti per il compostaggio, anche in impianti per la produzione di combustibili da rifiuti di qualità, sarà data attuazione nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17;
la previsione di cui all'articolo 7, comma 2, concernente la copertura finanziaria relativa all'istituzione del Segretario generale del Ministero dell'ambiente, non pregiudicherà la realizzazione dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006;
i diversi requisiti richiesti ai componenti della Commissione istruttoria di cui

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all'articolo 7, comma 3-bis, non incideranno sulle spese derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione e non determineranno una riduzione dei risparmi di spesa ascritti complessivamente alla suddetta norma ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007;
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, che prevede l'estensione ai termovalorizzatori localizzati nei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa dei finanziamenti e incentivi pubblici previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 1992 anche in deroga all'articolo 1, commi 1117 e 1118 della legge finanziaria per il 2007 e successive modificazioni (CIP 6), non deriveranno effetti negativi a carico della finanza pubblica e la procedura di attribuzione delle suddette agevolazioni non presenterà profili di incompatibilità con la normativa comunitaria; sarebbe peraltro opportuna una revisione generale del sistema di finanziamento delle agevolazioni in questione, al fine di evitare aggravi di oneri a carico degli utenti, in assenza di una chiara distinzione delle finalità di sostegno alle energie rinnovabili rispetto alle cosiddette energie assimilate;
dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, che prevede che il gruppo di lavoro previsto dal comma in esame provveda anche alla pianificazione di monitoraggi continui ai fini della valutazione degli effetti derivanti dal funzionamento degli impianti di depurazione, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
il differimento dei termini relativi al raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata e la riduzione della misura della maggiorazione della tariffa di smaltimento di rifiuti indifferenziati in caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, non comprometteranno il finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti dei comuni della regione Campania interessati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
1) all'articolo 1 comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle attività di cui al presente comma si provvederà a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze.»;
articolo 2, comma 12, dopo le parole: «a valere sulle risorse» inserire le seguenti: «dei comuni interessati»;
2) all'articolo 5, sopprimere il comma 4;
conseguentemente, all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere le parole: «per l'importo massimo di quaranta milioni di euro»;
sostituire il comma 3 con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.»,
3) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «senza oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
4) all'articolo 6, comma 2, sopprimere le parole: «e con procedure accelerate» e aggiungere in fine: «entro un limite di spesa di euro 10.900.000»;
5) all'articolo 7, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente ricoperto di cui all'articolo

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1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 nonché mediante la soppressione di posti di funzione di livello dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa.»;
6) all'articolo 7, comma 3, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;
dopo le parole: «l'utilizzo del personale», inserire le seguenti: «nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente,»;
7) all'articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma, compresa l'attività del commissario di cui al precedente periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
8) all'articolo 9, comma 7-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
9) all'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: «senza maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e le parole: «non spetta alcun compenso» con le seguenti: «non spetta alcun compenso, emolumento o rimborso spese»;
10) all'articolo 11, commi 4 e 6, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse del bilancio disponibili» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
11) all'articolo 11, comma 12, sostituire le parole: «per l'importo di 47 milioni» con le seguenti: «nel limite massimo di 47 milioni di euro» e dopo le parole: «del Fondo per le aree sottoutilizzate» ) aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,»;
12) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «senza maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
13) all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: «senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
14) all'articolo 15, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sopprimere le parole: «Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente»;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2, si provvede a valere sulle risorse destinate ad interventi di parte corrente di cui all'articolo 17, nei limiti di 12 milioni di euro.»;
15) all'articolo 16, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in soprannumero,»;
16) all'articolo 16, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.»;
17) all'articolo 17, sostituire il comma 1 con il seguente: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione

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degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilità speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al dieci per cento, è destinata a spese di parte corrente.»;
18) all'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.»;

e con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente saranno versate, nell'anno 2008, nella contabilità speciale di cui all'articolo 17.»;
2) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni» aggiungere le seguenti: «, in relazione alla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al presente decreto,».

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, preannuncia l'astensione del proprio gruppo. Ricorda che il gruppo Lega Nord Padania aveva presentato presso la Commissione Ambiente un emendamento volto a modificare la formulazione della copertura finanziaria, prevedendo che le risorse individuate nel provvedimento in esame fossero considerate un prestito a favore della regione Campania che sarebbe stata obbligata a restituirlo in un periodo non superiore a venti anni. Pur riconoscendo che tale emendamento presentava alcune incongruenze sotto il profilo tecnico, ritiene che sia necessario prevedere che gli oneri del provvedimento in esame siano sostenuti dagli enti dei territori interessati. Il fatto che tale proposta non sia stata accolta motiva l'astensione del proprio gruppo. Preannuncia infine che un emendamento analogo a quello già proposto in Commissione, anche se rivisto per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sarà di nuovo presentato dal proprio gruppo nel corso dell'esame in Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che su numerosi interventi inclusi nel provvedimento vi siano condizioni di scarsa chiarezza, in particolare per quanto concerne i profili finanziari. Ribadisce l'esigenza di aumentare le risorse stanziate. In particolare richiama la disposizione di cui all'articolo 9, comma 7-bis che esclude il trasferimento dei rifiuti in altre regioni, ma non esclude la possibilità di trasferirli all'estero; ritiene che a fronte di tale disposizione non sia sufficiente prevedere, come si ripete in numerose condizioni contenute nella proposta di parere del relatore, che non dovranno determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica. Preannuncia pertanto l'astensione del proprio gruppo per quanto concerne il parere sui profili finanziari, mentre ribadisce l'assoluta contrarietà all'istituzione della cosiddetta «superprocura». In conclusione preannuncia che sugli aspetti del decreto-legge che il proprio gruppo ritiene carenti o incongrui saranno presentati dal gruppo stesso emendamenti in Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che sulle misure del decreto-legge in esame permangono numerosi perplessità e problemi. Osserva che il proprio gruppo attribuisce notevole importanza alla disposizione

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introdotta all'articolo 19-bis dalla Commissione Ambiente, che prevede una puntuale e tempestiva informazione al Parlamento, in particolare per quanto concerne i profili finanziari. Tuttavia sottolinea che il proprio gruppo non intende fare opposizione in modo pregiudiziale, come la dichiarazione di voto del rappresentante del gruppo Lega Nord potrebbe indurre a fare. Pertanto preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

Amedeo CICCANTI (UdC) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, in quanto condivide l'adozione di misure straordinarie per risolvere un'emergenza grave, che si protrae da troppo tempo. Osserva che la perplessità più grave sul provvedimento in esame riguarda l'accentramento delle competenze giudiziarie presso il procuratore della Repubblica del tribunale di Napoli. Fatta eccezione per tale profilo, il gruppo UdC condivide l'impostazione del decreto-legge in esame. Ritiene altresì importante che il relatore abbia accolto nel parere le sollecitazioni avanzate dal collega Tabacci in merito al sistema di finanziamento delle agevolazioni CIP 6. Auspica infine che il provvedimento in esame possa davvero concorrere al superamento dell'emergenza rifiuti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.