CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 maggio 2008
3.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 13 maggio 2008. - Presidenza del presidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marino ZORZATO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sui lavori della Commissione.

Marino ZORZATO, presidente, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti ai provvedimenti in esame (C. 5, C. 6, C. 7 e C. 8) sia fissato alle ore 17 di oggi e che il relativo esame abbia luogo a partire dalle ore 17,30.

La Commissione concorda.

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Marino ZORZATO, presidente, avverte che, in virtù di quanto testè convenuto, avrà ora luogo l'esame preliminare dei provvedimenti all'ordine del giorno, al termine del quale sarà convocata una nuova seduta per le ore 17,30.

DL 49/2008: Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.
C. 5 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simone BALDELLI (PdL), relatore, osserva che il decreto-legge 1o aprile 2008, n. 49, emanato poco prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali politiche del 13 e 14 aprile 2008, è finalizzato a rafforzare le misure a tutela della segretezza del voto, riducendo i rischi di controllo e condizionamento dell'esercizio del diritto di voto che l'ampia disponibilità di strumenti - quali i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici - hanno negli ultimi anni accresciuto, e prevenendo al contempo la commissione dei reati elettorali indicati con la denominazione di «voto di scambio». Il disegno di legge di conversione è accompagnato dalla sola relazione illustrativa; non sono presenti la relazione tecnica, poiché dal provvedimento - secondo quanto afferma la relazione governativa - non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né le relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Nella premessa del decreto-legge l'emanazione dello stesso è legata alla straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista della scadenza elettorale del 13 e 14 aprile 2008, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie.
Ritiene opportuno far precedere l'illustrazione dei contenuti del decreto-legge in esame da una valutazione in ordine alla corrispondenza della materia in esso trattata con quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione in ordine al riparto della competenza legislativa tra lo Stato e le regioni.
Osserva in proposito che la relazione governativa rimette l'intero contenuto del provvedimento, in quanto finalizzato a prevenire la commissione di reati, nell'ambito competenziale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. In proposito rileva che il provvedimento reca disposizioni, sia penali sia procedurali, in materia elettorale. La previsione penale è inquadrabile nell'ambito della materia «ordinamento penale», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Le disposizioni procedurali (articolo 1, commi 2 e 3), in quanto applicabili alle elezioni politiche e a quelle amministrative, afferiscono rispettivamente alle materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali» e «legislazione elettorale [...] di comuni, province e città metropolitane» (articolo 117, secondo comma, lettere f) e p), della Costituzione), anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Quanto alla loro applicabilità anche alle elezioni regionali, fa presente che potrebbe peraltro rilevare l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «Il sistema di elezione [...] del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». Per altro verso, osserva che la disciplina in esame è direttamente finalizzata a garantire il rispetto di un fondamentale valore costituzionale, per la cui tutela si potrebbe ritenere indispensabile una disciplina legislativa uniforme sull'intero territorio nazionale.
Per quanto concerne l'esame del contenuto del provvedimento, osserva che esso è composto di due articoli. L'articolo 1 contiene la parte sostanziale della disciplina. In particolare, il comma 1 stabilisce

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il divieto per chiunque (e in primo luogo, ovviamente, per gli elettori) di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o di registrare immagini. Ancorché disposta in occasione delle recenti elezioni politiche, la formulazione generale del comma, che fa riferimento alle «consultazioni elettorali o referendarie», fa sì che la disciplina recata dal provvedimento trovi applicazione in occasione di tutte le elezioni - politiche, regionali, amministrative, europee - nonché dei diversi tipi di referendum popolare, a livello nazionale o locale, previsti dalla Costituzione e dalle leggi. La sanzione per la contravvenzione di questa disposizione è stabilita dal successivo comma 4, che correda tale divieto con una sanzione di natura penale per i contravventori, che sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e (congiuntamente) con l'ammenda da 300 a 1.000 euro. La violazione del divieto integra dunque una specifica fattispecie di reato (più precisamente, una contravvenzione), che si aggiunge al novero dei cosiddetti reati elettorali previsti dall'ordinamento vigente. I commi 2 e 3 prevedono, ai fini dell'applicazione del divieto, specifici adempimenti a carico dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, i quali sono tenuti ad invitare l'elettore che si presenta al seggio per votare a depositare, prima di entrare in cabina, il telefono cellulare dotato di funzioni fotografiche o l'analoga apparecchiatura di cui si trovi eventualmente in possesso. Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente medesimo unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale presentati dall'elettore, per essere a questi restituite dopo l'espressione del voto. La norma pone l'obbligo di annotare la presa in consegna e la successiva restituzione dell'apparecchio in un apposito registro, che viene implicitamente istituito. L'articolo non reca ulteriori disposizioni attuative o comunque finalizzate a garantire il rispetto del divieto. Secondo la relazione illustrativa, infatti, devono ritenersi sufficienti a tale fine i normali poteri attribuiti alle Forze di polizia e alla polizia giudiziaria. Sono ritenuti sufficienti i poteri attribuiti al presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'interno del seggio dall'articolo 44 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ai sensi del primo comma del citato articolo 44, «il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato».
Fa quindi presente che il decreto-legge in esame affronta a livello legislativo una questione che, già emersa in occasione di precedenti tornate elettorali, è stata sin qui affrontata dal Governo mediante il ricorso ad apposite circolari del ministro dell'interno. Ad esempio, nella circolare 76/2003 del 15 maggio 2003 del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi elettorali, tra l'altro, si osserva che, nonostante le garanzie poste dalla legge elettorale a tutela del principio di segretezza del voto, «non è possibile escludere a priori l'eventuale utilizzazione, da parte dell'elettore votante, di strumenti di videoregistrazione che, grazie alla moderna tecnologia, hanno ormai raggiunto dimensioni molto ridotte e, pertanto, sono facilmente occultabili», e si esclude che i presidenti di seggio possano effettuare perquisizioni personali nei confronti degli elettori o procedere a eventuali sequestri mancando, in materia elettorale, specifiche disposizioni che consentano l'effettuazione di tali operazioni presso gli uffici elettorali di sezione. Peraltro, «in considerazione della necessità di assicurare, in ogni caso, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la genuina espressione della manifestazione di voto», la circolare prescrive che i presidenti di seggio affiggano, all'interno di ogni sezione elettorale, un «avviso contenente il divieto di utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all'interno

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delle cabine elettorali», oltre alla precisazione che, «qualora si verifichino fenomeni di condizionamento del voto, questi potranno essere perseguiti dalla competente autorità giudiziaria penale».
L'articolo 2 reca la clausola in ordine all'entrata in vigore del decreto, che è stabilita nel giorno medesimo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In conclusione reputa opportuno soffermarsi brevemente sulle motivazioni che suggeriscono di procedere ad una tempestiva approvazione del decreto-legge in esame, che non si fermano alla opportunità di stabilizzare nel tempo la disciplina in esso contenuta, consentendone così l'applicazione alle successive consultazioni elettorali, ma si estendono alla necessità di fornire una base giuridica ai procedimenti giudiziari avviati a seguito di denunce presentate nei confronti di soggetti che avessero violato la disciplina in questione nel corso delle scorse elezioni politiche. Infatti, nel caso in cui il decreto-legge in esame non dovesse essere convertito, troverebbe applicazione il primo periodo del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, secondo cui «i decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione». In tale caso, dunque, le eventuali denunce a persone che avessero violato le disposizioni contenute nel decreto legge in esame non potrebbero avere seguito.

Il sottosegretario Luigi CASERO dichiara un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea l'opportunità di individuare, anche in provvedimenti successivi, misure più efficaci rispetto alle sanzioni previste dal provvedimento in esame, per garantire l'effettività del divieto di uso di apparecchiature di riproduzione audio e video all'interno delle cabine elettorali, nel rispetto della segretezza del voto.

Marino ZORZATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che, come già convenuto, sarà convocata per le ore 17,30 odierne.

DL 59/2008: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 6 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, osserva che il decreto-legge in esame si compone i 12 articoli. I primi due articoli contengono disposizioni finalizzate ad agevolare l'adempimento, da parte del Governo, dell'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dunque illegittimi, ed altresì dichiarati incompatibili con il mercato interno con decisione della Commissione europea.
In particolare, l'articolo 1 è diretto a rendere più agevole e spedito il procedimento di recupero degli aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile. A fronte di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, e del conseguente atto dell'autorità nazionale volto a dare efficacia esecutiva alla decisione comunitaria, la disposizione individua i presupposti per la concessione da parte del giudice civile di provvedimenti cautelari di sospensione di tale efficacia e, quanto all'esame nel merito, disciplina uno specifico procedimento dai tempi processuali particolarmente serrati.
L'articolo 2 reca una speciale forma di tutela cautelare sospensiva nel corso del giudizio innanzi agli organi della giustizia tributaria, introduce termini ristretti per la definizione della controversia e detta a tal fine disposizioni procedurali di accelerazione del giudizio di merito, sia in primo sia in secondo grado.

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L'articolo 3 modifica l'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (che disciplina l'individuazione ed il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE) al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea. Le nuove disposizioni riproducono infatti, in maniera più fedele rispetto al testo previgente, quelle recate dai paragrafi 4, 5 e 7 dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE (cosiddetta direttiva acque).
L'articolo 4 modifica ed integra disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di agenzie di affari e di vigilanza privata provvedendo all'adeguamento di norme relative al recupero stragiudiziale dei crediti e alla regolamentazione dei servizi privati di vigilanza che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
L'articolo 5 obbliga le amministrazioni pubbliche italiane a valutare, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nel territorio di altri Stati dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle acquisite nell'ambito dell'ordinamento italiano, quando le amministrazioni stesse richiedano il possesso di tali esperienze e anzianità quale requisito per lo svolgimento di un determinato servizio o incarico.
L'articolo 6, al comma 1, aggiunge due commi all'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, recante disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento delle discariche di rifiuti, fissando al 1o ottobre 2008 il termine ultimo per la conclusione dei lavori di adeguamento, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo il 16 luglio 2001 e fino all'entrata in vigore del citato decreto legislativo. Il comma 2 elimina la definizione di «apparecchiature elettriche ed elettroniche usate», prevista dal decreto legislativo n. 151 del 2005, di recepimento della direttiva 2002/96/CE in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti elettrici, poiché tale definizione non è contemplata dalla direttiva.
L'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea. Le disposizioni introdotte attengono all'obbligo, per gli operatori economici, di istituire sistemi di raccolta delle parti usate derivanti dalla riparazione dei veicoli.
L'articolo 8 novella numerose disposizioni in materia di pesca marittima allo scopo di adeguare il relativo apparato sanzionatorio alle disposizioni comunitarie, introducendo nuove fattispecie di infrazione e nuove o più severe sanzioni amministrative.
L'articolo 9 prevede il trasferimento a titolo gratuito della proprietà della Chiesa Russa Ortodossa di Bari alla Federazione russa; esso dispone che alla consegna dell'immobile provveda il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio.
L'articolo 10 prevede che sia la struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sia le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio, possano proseguire la loro attività fino al trentesimo giorno successivo alla data del giuramento del nuovo Governo; decorso tale termine le stesse strutture, qualora non vengano riconfermate, cesseranno la loro attività.
L'articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea, contenute nell'articolo 5.
L'articolo 12, infine, dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

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Il sottosegretario Luigi CASERO dichiara un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Luciano DUSSIN (LNP), pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, fa presente che il suo gruppo si riserva di approfondire in altra sede gli aspetti connessi alla tematica della vigilanza privata.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) sottolinea che gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni in materia di recupero degli aiuti di Stato, meriterebbero un maggiore approfondimento, poiché incidono su una materia particolarmente delicata. Rileva altresì l'anomalia insita nel fatto che gli altri temi affrontati nel disegno di legge in titolo non abbiano trovato soluzione nell'ambito dei passati disegni di legge comunitaria. Segnala infine la necessità di approfondire, eventualmente anche nel corso dell'esame in Assemblea, alcuni aspetti delle norme contenute negli articoli 9 e 10 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO dichiara che il Governo terrà conto degli elementi emersi nel corso della discussione, alcuni dei quali, peraltro, travalicano l'oggetto del provvedimento in titolo.

Sandro GOZI (PD), dopo aver osservato che, nel caso del provvedimento in esame, appare chiara la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, invita il Governo a proseguire sulla strada della riduzione del contenzioso comunitario e del sollecito recepimento della normativa europea, intrapresa dal precedente Esecutivo.

Marino ZORZATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che, come già convenuto, sarà convocata per le ore 17,30 odierne.

DL 60/2008: Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.
C. 7 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano DUSSIN (LNP), relatore, osserva che il decreto-legge in esame reca - all'articolo 1, comma 1 - un'autorizzazione di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2008, al fine di garantire, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio - essendo i precedenti contratti giunti a scadenza il 31 dicembre 2007 - la prosecuzione degli attuali servizi di trasporto ferroviario regionale in concessione a Trenitalia s.p.a.. La somma stanziata verrà corrisposta direttamente a quest'ultima società. Ricorda, in proposito, che le funzioni in tema di servizi ferroviari di interesse regionale sono di competenza delle regioni e degli enti locali, a seguito del conferimento attuato dal decreto legislativo n. 422 del 1997. In particolare, l'articolo 9 di tale provvedimento fa riferimento alle funzioni e ai compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. (oggi Trenitalia s.p.a.) di interesse regionale e locale.
L'esercizio di tali servizi viene attuato attraverso la stipula di contratti di servizio, che - ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto n. 422 del 1997 - devono assicurare la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, e definiscono: il periodo di validità; le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse; la struttura tariffaria adottata; l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti

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conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria.
Per lo svolgimento dei servizi di cui al citato articolo 9, le regioni provvedono a stipulare direttamente con Trenitalia s.p.a. i relativi contratti di servizio. A tal fine sono state attribuite alle regioni - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre del 2000 - risorse finanziarie per 2.286,9 miliardi di lire annue (pari a 1.181,1 milioni di euro).
Rammenta inoltre che, con l'articolo 1, commi 295 e seguenti, della legge finanziaria per il 2008, è stata recentemente introdotta una complessiva riforma del finanziamento del trasporto pubblico locale, sostituendo il precedente sistema di trasferimenti dallo Stato alle regioni, con l'attribuzione alle regioni di risorse proprie, derivanti dalla compartecipazione a quote del gettito delle accise. Per quanto riguarda in particolare i servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, il comma 302 del citato articolo 1 prevede che per gli anni dal 2008 al 2010 continuino ad essere corrisposte le risorse attualmente previste e che a decorrere dal 2011 tali risorse saranno anch'esse sostituite con l'attribuzione alle regioni di mezzi propri; a tal fine, entro il 15 febbraio 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dovrà emanare un decreto con il quale verrà individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario.
Quanto poi all'autorizzazione di spesa disposta dal decreto in esame, rileva che la relazione tecnica non fornisce le ipotesi e i parametri posti alla base della quantificazione degli oneri relativi alla corresponsione a Trenitalia delle somme necessarie per la prosecuzione dei servizi ferroviari regionali. Non risulta neppure chiaro quanta parte del fabbisogno 2008 tale finanziamento aggiuntivo valga a soddisfare, atteso che nella relazione di accompagnamento al provvedimento si fa testualmente riferimento ai «primi mesi del 2008».
Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame stabilisce che alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Ricorda, a tale proposito, che il fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito per agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esso affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle specifiche disposizioni di legge. Tale fondo, ai sensi dell'articolo 29, comma 10-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, cosiddetto «decreto-legge mille proroghe», è stato integrato dell'importo di 96,9 milioni di euro per l'anno 2008. Peraltro, atteso che tali risorse non sembra siano state ancora trasferite al pertinente capitolo di bilancio, sarebbe opportuno che ne fosse confermata l'effettiva disponibilità ai fini della copertura della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 1, del decreto. Il comma 3 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio.

Il sottosegretario Luigi CASERO dichiara un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) invita il Governo a monitorare il livello degli standard qualitativi dei servizi ferroviari regionali, con particolare riferimento a quelli relativi ai viaggiatori pendolari.

Michele Pompeo META (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, specie alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge finanziaria per il 2008, e invita il Governo a intervenire con urgenza sulla problematica del trasporto pendolare.

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Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) desidera sottolineare un passaggio della relazione svolta dal collega Dussin, dove si rileva che la relazione tecnica al provvedimento in titolo non specifica le ipotesi e i parametri posti alla base della quantificazione finanziaria.

Marino ZORZATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che, come già convenuto, sarà convocata per le ore 17,30 odierne.

DL 61/2008: Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.
C. 8 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, il quale contiene due specifiche disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile. Si tratta, in particolare, di due norme dirette a risolvere problemi sorti in una fase successiva all'adozione di talune disposizioni della legge finanziaria 2008.
In tal senso, l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 incrementa di 48,8 milioni di euro il finanziamento ordinario per il 2008 a favore del Fondo della protezione civile previsto dalla Tabella C della legge finanziaria 2008, in modo da adeguare gli stanziamenti necessari allo svolgimento delle attività di protezione civile, considerato anche che una parte dei fondi destinati alla protezione civile era stata utilizzata per la copertura di altri interventi previsti in sede di conversione del cosiddetto decreto-legge «milleproroghe» (decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008). Pertanto, relativamente all'anno 2008, lo stanziamento complessivo risulterebbe ora pari a 267,6 milioni di euro (dato che lo stanziamento iniziale recato dalla Tabella C della legge finanziaria 2008 era pari a 218,8 milioni di euro). All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: 9,903 milioni di euro per il Ministero della giustizia; 29,850 milioni di euro per il Ministero della pubblica istruzione; 3,057 milioni di euro per il Ministero per i beni e le attività culturali; 1,331 milioni di euro per il Ministero dei trasporti; 4,659 per il Ministero dell'università e della ricerca.
A sua volta, l'articolo 2 prevede una autorizzazione di spesa aggiuntiva per la copertura di alcune agevolazioni nella restituzione dei versamenti fiscali e tributari sospesi da una serie di ordinanze dei soggetti colpiti dal sisma del 1997 in Umbria e Marche, già prevista dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 109). Tali agevolazioni consistono nella restituzione del 40 per cento dei tributi e contributi sospesi, senza aggravi di sanzioni o interessi, e mediante una rateizzazione operante in dieci anni. Pertanto, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal citato articolo 2, comma 109, della legge finanziaria 2008, viene autorizzata un'ulteriore spesa - rispetto a quella già disposta dallo stesso comma 109 - di 17,82 milioni di euro per il 2008, 51,73 milioni di euro per il 2009 e 39,51 milioni di euro per il 2010. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

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finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti definiti per il triennio 2008-2010 secondo la tabella allegata all'articolo stesso (che interessa, nello specifico, gli accantonamenti dei ministeri della giustizia, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali, dei trasporti e dell'università e ricerca).
Con riferimento agli aspetti di merito, segnala anzitutto che la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione specifica che i citati interventi, di natura sostanzialmente finanziaria e contabile, trovano fondamento nell'esigenza di prevedere - per entrambi i problemi affrontati dal decreto-legge n. 61 - risorse aggiuntive destinate a fronteggiare l'insufficienza dei fondi originariamente stanziati dalla manovra finanziaria per il 2008.
Per quanto concerne i profili di ordine finanziario, inoltre, fa presente che, con riferimento all'articolo 1, risulterebbe opportuna una precisazione formale in merito all'imputazione dello stanziamento aggiuntivo disposto dalla norma, in ragione delle due distinte autorizzazioni di spesa, esposte in Tabella C della legge finanziaria in corrispondenza del decreto-legge n. 142 del 1991 (la prima relativa al reintegro del fondo per la protezione civile, la seconda relativa ai provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa). Riguardo all'articolo 2, rileva altresì l'opportunità, ai fini di una esaustiva verifica dei dati riportati nella relazione tecnica allegata al testo, di acquisire ulteriori elementi in ordine a taluni profili. Andrebbe in particolare precisato come sia stata calcolata la perdita di gettito da coprire, sia per la parte tributaria che per la parte contributiva, nonché la relativa distribuzione annua ed il periodo complessivo di durata dell'onere. Fa inoltre presente che andrebbe precisato se tali elementi siano stati ricavati a partire da dati relativi alla situazione effettiva dei versamenti effettuati e delle somme dovute ovvero, come sembrerebbe plausibile, sulla base di valori medi, indicando in tal caso le relative modalità di determinazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, sempre per quanto concerne l'articolo 2, ricorda che l'autorizzazione di spesa è finalizzata ad incrementare la dotazione dello stanziamento, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, già destinato alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007. Segnala che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati a fini di copertura presentano le necessarie disponibilità. Rileva, tuttavia, che l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica reca, per l'anno 2009, le necessarie disponibilità solo a condizione che si intendano revocati i pareri e le conseguenti prenotazioni relative a provvedimenti esaminati nel corso della precedente legislatura, peraltro non approvati in via definitiva dal Parlamento. Evidenzia pertanto l'opportunità di procedere alla revoca formale delle prenotazioni effettuate nella XV legislatura con riferimento ai provvedimenti non approvati in via definitiva.
Infine, con riferimento alla formulazione delle clausole di copertura finanziaria presenti sia nell'articolo 1 che nell'articolo 2, segnala l'opportunità di eliminare il riferimento al programma e alla missione nel quale sono iscritte le risorse del Fondo speciale, in quanto si tratta di voci interne alla classificazione del bilancio.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel concordare con il relatore sulla necessità di chiarire taluni profili relativi agli aspetti finanziari, dichiara un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede chiarimenti in ordine ai criteri applicati per la quantificazione della spesa aggiuntiva in 50 milioni di euro. Ritiene altresì opportuno potere conoscere le modalità secondo le quali il beneficio sarà applicato, considerato che le stesse non sono indifferenti ai fini della quantificazione dell'onere complessivo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), pur condividendo l'opportunità di stanziare delle

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risorse da destinare alle finalità perseguite dal provvedimento in esame, auspica che il Governo reintegri al più presto i fondi che sono stati aggrediti per assicurare copertura finanziaria al decreto-legge in titolo, considerato che essi attengono a settori di rilievo strategico per il Paese.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel fornire talune risposte ai quesiti posti, segnala che il provvedimento in esame si fonda su quantificazioni e stime effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze e che il metodo applicato per il calcolo della restituzione parte dal presupposto del ricorso da parte dei beneficiari della massima rateizzazione possibile. Per quanto concerne la questione segnalata dal deputato Formisano, conferma l'intenzione del nuovo Governo di assicurare ai settori, che in questa occasione hanno subito un sacrificio di risorse, stanziamenti adeguati al loro indiscusso valore strategico.

Marino ZORZATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che, come già convenuto, sarà convocata per le ore 17,30 odierne.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 maggio 2008. - Presidenza del presidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 17.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marino ZORZATO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 49/2008: Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.
C. 5 Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta odierna.

Marino ZORZATO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marino ZORZATO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 59/2008: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 6 Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta odierna.

Marino ZORZATO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

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Marino ZORZATO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 60/2008: Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.
C. 7 Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta odierna.

Marino ZORZATO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marino ZORZATO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 61/2008: Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.
C. 8 Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta odierna.

Marino ZORZATO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marino ZORZATO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.50.