CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 febbraio 2013
775.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526.

PROPOSTA DI PARERE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (atto n. 526);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2 e, al comma 3, di sostituire il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con il più congruo riferimento all'articolo 26 dello stesso decreto;
   b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di individuare più propriamente l'autorità competente nella Provincia, salvo diversa previsione della normativa regionale;
   c) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere la definizione di «gestore» quale persona fisica o giuridica che dispone del potere decisionale relativo all'installazione o all'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo n. 152 del 2006;
   d) all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia rispetto a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, in materia di autorizzazione di carattere generale;
   e) all'articolo 3, comma 1, lettera e), si valuti l'opportunità di inserire prima delle parole: «nulla osta» le seguenti: «comunicazione o»;
   f) all'articolo 3, commi 3 e 5, si valuti l'opportunità di fare riferimento esclusivamente alla figura del gestore;
   g) all'articolo 3, comma 6, si valuti l'opportunità di verificare la congruenza dei quindici anni quale durata dell'autorizzazione unica ambientale;
   h) all'articolo 4, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere la correttezza formale della domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalla vigente normativa di settore relativa agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è verificata dallo Sportello unico per le attività produttive, d'intesa con l'autorità competente, alla quale lo stesso Sportello avrà immediatamente trasmesso per via telematica la domanda medesima;Pag. 21
   i) all'articolo 4 si valuti l'opportunità di modificare il comma 2 nel senso di prevedere che, qualora l'autorità competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica allo sportello unico, precisando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni;
   j) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di integrare il comma 3 prevedendo che, nel caso di richiesta integrativa di documenti, qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, l'istanza si intende archiviata fatta salva la facoltà di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione richiesta. In tal caso, andrebbe prevista una sospensione del termine per il tempo della proroga concessa;
   k) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di inserire il comma 5-bis con la previsione che, nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti anche nell'ambito della Conferenza dei servizi;
   l) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di modificare il comma 6 prevedendo che, qualora si rendesse necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ai fini del rinnovo o dell'aggiornamento dei titoli abitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché in sede di prima applicazione del regolamento in esame, ai fini del rilascio dei medesimi titoli per gli impianti esistenti, lo sportello unico trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la Conferenza di servizi;
   m) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 5 nel senso di prevedere che, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite lo sportello unico, un'istanza completa della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4 comma 1; si valuti inoltre la possibilità di far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente, nel caso in cui le informazioni in essa contenute o le condizioni di esercizio siano rimaste immutate;
   n) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di modificare il comma 4 nel senso di prevedere che l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla normativa di settore;
   o) si valuti l'opportunità di coordinare quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, in tema di invarianza degli oneri relativi al monitoraggio, con la clausola generale di invarianza finanziaria recata dall'articolo 12;
   p) all'articolo 11, comma 4, lettere a), b) e c), numeri 1) e 2), si valuti l'opportunità di sostituire le parole «soppresso», «soppressi» e «soppresse» rispettivamente con le seguenti: «abrogato», «abrogati» e «abrogate».

Pag. 22

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (atto n. 526);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) all'articolo 3, comma 6, sia ridotta significativamente la durata dell'autorizzazione unica ambientale;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2 e, al comma 3, di sostituire il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con il più congruo riferimento all'articolo 26 dello stesso decreto;
   b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di individuare più propriamente l'autorità competente nella Provincia, salvo diversa previsione della normativa regionale;
   c) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere la definizione di «gestore» quale persona fisica o giuridica che dispone del potere decisionale relativo all'installazione o all'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo n. 152 del 2006;
   d) all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia rispetto a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, in materia di autorizzazione di carattere generale;
   e) all'articolo 3, comma 1, lettera e), si valuti l'opportunità di inserire prima delle parole: «nulla osta» le seguenti: «comunicazione o»;
   f) all'articolo 3, commi 3 e 5, si valuti l'opportunità di fare riferimento esclusivamente alla figura del gestore;
   g) all'articolo 4, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere la correttezza formale della domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalla vigente normativa di settore relativa agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è verificata dallo Sportello unico per le attività produttive, d'intesa con l'autorità competente, alla quale lo stesso Sportello avrà immediatamente trasmesso per via telematica la domanda medesima;Pag. 23
   h) all'articolo 4 si valuti l'opportunità di modificare il comma 2 nel senso di prevedere che, qualora l'autorità competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica allo sportello unico, precisando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni;
   i) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di integrare il comma 3 prevedendo che, nel caso di richiesta integrativa di documenti, qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, l'istanza si intende archiviata fatta salva la facoltà di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione richiesta. In tal caso, andrebbe prevista una sospensione del termine per il tempo della proroga concessa;
   j) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di inserire il comma 5-bis con la previsione che, nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti anche nell'ambito della Conferenza dei servizi;
   k) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di modificare il comma 6 prevedendo che, qualora si rendesse necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ai fini del rinnovo o dell'aggiornamento dei titoli abitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché in sede di prima applicazione del regolamento in esame, ai fini del rilascio dei medesimi titoli per gli impianti esistenti, lo sportello unico trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la Conferenza di servizi;
   l) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 5 nel senso di prevedere che, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite lo sportello unico, un'istanza completa della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4 comma 1; si valuti inoltre la possibilità di far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente, nel caso in cui le informazioni in essa contenute o le condizioni di esercizio siano rimaste immutate;
   m) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di modificare il comma 4 nel senso di prevedere che l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla normativa di settore;
   n) si valuti l'opportunità di coordinare quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, in tema di invarianza degli oneri relativi al monitoraggio, con la clausola generale di invarianza finanziaria recata dall'articolo 12;
   o) all'articolo 11, comma 4, lettere a), b) e c), numeri 1) e 2), si valuti l'opportunità di sostituire le parole «soppresso», «soppressi» e «soppresse» rispettivamente con le seguenti: «abrogato», «abrogati» e «abrogate».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528.

PROPOSTA DI PARERE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione gas ad effetto serra,
   ritenuto opportuno:
    assicurare anche per il settore dell'aviazione una procedura di gestione dei proventi delle aste analoga a quella prevista per il settore degli impianti fissi;
    precisare all'articolo 18 a quale autorizzazione prevista dal Codice ambientale si faccia riferimento;
    precisare – con riferimento alla ripartizione delle risorse provenienti dai proventi delle aste tra il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico, di cui al comma 3 dell'articolo 19 – l'esclusione da tale ripartizione del 50 per cento dei proventi già assegnati ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 ai crediti maturati dai nuovi entranti per il periodo 2008-2012, eliminando al contempo il riferimento alla verifica dell'entità delle quote restituite, in quanto il meccanismo di restituzione delle quote non è legato all'anno in cui le stesse vengono acquistate essendo libero il soggetto che acquista le quote di restituirle nell'arco del periodo 2013/2020;
   ritenuto auspicabile per gli operatori nuovi entranti, al comma 5 dello stesso articolo 19, stabilire tempi meno lunghi per il rimborso dei crediti con i proventi delle aste, anche tenendo conto che tali operatori del settore energetico e manifatturiero, spesso costituiti da imprese di dimensioni ridotte, hanno anticipato risorse consistenti, sostenendo condizioni discriminatorie rispetto ai propri concorrenti che hanno ricevuto quote gratuite;
   tenuto conto, con riferimento al comma 4 dell'articolo 29, che il Piano di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 ha generato un'ulteriore discriminazione e distorsione della concorrenza, a favore degli operatori proprietari di impianti o parti di impianti che hanno beneficiato delle quote a titolo gratuito, in quanto non ha reso possibile per gli operatori proprietari di impianti o parti di impianto nuovi entranti di utilizzare i crediti di tipo Clean Development Mechanism (CERs) e Joint Implementation (ERUs);
   ritenuto che, al comma 11 dell'articolo 36, appare più corretto il riferimento alla «revoca» piuttosto che al «ritiro» dell'accreditamento, che è anche l'istituto utilizzato nel Regolamento UE n. 600 del 2012 sull'accreditamento dei verificatori;
   ritenuto opportuno, con riferimento all'articolo 38, tenere conto della approvazione da parte della Commissione europea della proposta italiana intervenuta successivamente alla formulazione dello schema di decreto;Pag. 25
   tenuto conto che all'articolo 41 viene prevista l'emanazione di un decreto tariffe che determinerà un considerevole aumento dei costi per le imprese soggette al sistema Emissions Trading in Italia. La commisurazione delle tariffe dovrebbe tener conto di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare una ulteriore penalizzazione della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 6, dopo il comma 1, sia inserito il seguente comma: «1-bis. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato “TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System” (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati»;
   2) all'articolo 18 si specifichi a quale autorizzazione, tra quelle previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, si faccia riferimento;
   3) al comma 3 dell'articolo 19 si sopprimano le parole da «previa verifica» sino a «al comma 1», nonché si aggiunga, al medesimo comma, dopo le parole «si provvede» le parole «fatto salvo quanto previsto al comma 5»;
   4) al fine di assicurare che il credito vantato dai cosiddetti «nuovi entranti» venga liquidato con cadenza certa, secondo le previsioni del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, siano sostituite al comma 5 dell'articolo 19 le parole «con i decreti di cui al comma 3» con le seguenti «di norma ogni due mesi»;
   5) al comma 4 dell'articolo 29 sia sostituita la parola «possibilità» con la parola «valorizzazione» e al medesimo comma siano sostituite le parole «di utilizzare» con le parole «del mancato utilizzo di» e di conseguenza siano aggiunte alla fine del comma le seguenti parole: «alla luce delle impossibilità dell'utilizzo degli stessi»;
   6) si sostituisca il comma 11 dell'articolo 36 con il seguente: «Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di accreditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento.»;
   7) si sostituisca l'articolo 38 con il seguente: «Art. 38 – (Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti). – 1. A richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:
   a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente;
   b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;
   c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.

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  2. L'impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO2eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CEE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a).
  3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantità di emissione determinata:
   a) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE.
   b) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantità di emissioni che l'impianto può emettere a titolo gratuito non sia superiore al –21 per cento rispetto alle emissioni dell'impianto relative all'anno 2005 verificate da un verificatore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006.

  4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell'impianto in questione corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo all'anno precedente determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispondente quantità di quote di emissione valide per il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, la differenza resta nella disponibilità del gestore al fine dell'emissione a titolo gratuito.
  5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.
  6. Per il gestore dell'impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l'obbligo di:
   a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato;
   b) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche dell'identità del gestore;
   c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto;
   d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o riduzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.

  7. Al fine dell'attuazione del comma 6, il Comitato emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi:
   a) la modifica di cui al comma 6, lettera d), comporta la revisione della Pag. 27quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito a partire dall'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo;
   b) al fine del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 6, lettera a), sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni;
   c) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere svolta da un verificatore accreditato con attività «fuori sito»;
   d) nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere effettuata dal Comitato;
   e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è soggetto a verifica «in sito» da parte di un verificatore accreditato;
   f) l'impianto escluso ai sensi del comma 1 può richiedere la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 28, previo nulla osta della Commissione europea;
   g) è facoltà del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo.

  8. Ai fini dell'invio alla Commissione Europea dell'elenco degli impianti di cui all'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1».
   8) all'articolo 41 si aggiungano al comma 3, dopo le parole «prestazioni richieste», le parole «e di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare penalizzazioni della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei».

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 22, si valuti l'opportunità di assicurare certezza giuridica ai casi di assegnazione gratuita di quote agli impianti nuovi entranti per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013, stabilendo come verrebbero gestite le quote in caso di esaurimento della riserva comunitaria, al fine di evitare le criticità riscontrate, e tuttora in corso, a seguito dell'esaurimento della riserva nazionale per il periodo 2008-2012;
   b) si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 3, relativo alle definizioni, il concetto dedotto dalla definizione della «riduzione sostanziale di capacità», di cui all'articolo 26, riprendendo quanto previsto dall'articolo 3 co. j) della Decisione 2011/278/UE. Sarebbe auspicabile una particolare attenzione da parte del Governo in merito alle due definizioni di «ampliamento sostanziale della capacità» e di «riduzione sostanziale di capacità», allo scopo di evitare di penalizzare le aziende medie e piccole;
   c) l'articolo 27 contiene importanti disposizioni a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; tuttavia, per quanto riguarda il mix di combustibili europeo, la comunicazione della Commissione europea (C- 2012/3230) si riferisce al mix di combustibili «fossili»; si valuti l'opportunità di introdurre questa specificazione in modo da non favorire altri Paesi europei che possono contare sull'energia nucleare.

Pag. 28

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione gas ad effetto serra (atto n. 528);
   ritenuto opportuno:
    assicurare anche per il settore dell'aviazione una procedura di gestione dei proventi delle aste analoga a quella prevista per il settore degli impianti fissi;
    precisare all'articolo 18 a quale autorizzazione prevista dal Codice ambientale si faccia riferimento;
    precisare – con riferimento alla ripartizione delle risorse provenienti dai proventi delle aste tra il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico, di cui al comma 3 dell'articolo 19 – l'esclusione da tale ripartizione del 50 per cento dei proventi già assegnati ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 ai crediti maturati dai nuovi entranti per il periodo 2008-2012, eliminando al contempo il riferimento alla verifica dell'entità delle quote restituite, in quanto il meccanismo di restituzione delle quote non è legato all'anno in cui le stesse vengono acquistate essendo libero il soggetto che acquista le quote di restituirle nell'arco del periodo 2013/2020;
   ritenuto auspicabile per gli operatori nuovi entranti, al comma 5 dello stesso articolo 19, stabilire tempi meno lunghi per il rimborso dei crediti con i proventi delle aste, anche tenendo conto che tali operatori del settore energetico e manifatturiero, spesso costituiti da imprese di dimensioni ridotte, hanno anticipato risorse consistenti, sostenendo condizioni discriminatorie rispetto ai propri concorrenti che hanno ricevuto quote gratuite;
   tenuto conto, con riferimento al comma 4 dell'articolo 29, che il Piano di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 ha generato un'ulteriore discriminazione e distorsione della concorrenza, a favore degli operatori proprietari di impianti o parti di impianti che hanno beneficiato delle quote a titolo gratuito, in quanto non ha reso possibile per gli operatori proprietari di impianti o parti di impianto nuovi entranti di utilizzare i crediti di tipo Clean Development Mechanism (CERs) e Joint Implementation (ERUs);
   ritenuto che, al comma 11 dell'articolo 36, appare più corretto il riferimento alla «revoca» piuttosto che al «ritiro» dell'accreditamento, che è anche l'istituto utilizzato nel Regolamento UE n. 600 del 2012 sull'accreditamento dei verificatori;
   ritenuto opportuno, con riferimento all'articolo 38, tenere conto della approvazione da parte della Commissione europea Pag. 29della proposta italiana intervenuta successivamente alla formulazione dello schema di decreto;
   tenuto conto che all'articolo 41 viene prevista l'emanazione di un decreto tariffe che determinerà un considerevole aumento dei costi per le imprese soggette al sistema Emissions Trading in Italia. La commisurazione delle tariffe dovrebbe tener conto di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare una ulteriore penalizzazione della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 6, dopo il comma 1, sia inserito il seguente comma: «1-bis. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato “TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System” (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati»;
   2) all'articolo 18 si specifichi a quale autorizzazione, tra quelle previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, si faccia riferimento;
   3) al comma 3 dell'articolo 19 si sopprimano le parole da «previa verifica» sino a «al comma 1», nonché si aggiunga, al medesimo comma, dopo le parole «si provvede» le parole «fatto salvo quanto previsto al comma 5»;
   4) al fine di assicurare che il credito vantato dai cosiddetti «nuovi entranti» venga liquidato con cadenza certa, secondo le previsioni del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, siano sostituite al comma 5 dell'articolo 19 le parole «con i decreti di cui al comma 3» con le seguenti «di norma ogni due mesi»;
   5) al comma 4 dell'articolo 29 sia sostituita la parola «possibilità» con la parola «valorizzazione» e al medesimo comma siano sostituite le parole «di utilizzare» con le parole «del mancato utilizzo di» e di conseguenza siano aggiunte alla fine del comma le seguenti parole: «alla luce delle impossibilità dell'utilizzo degli stessi»;
   6) si sostituisca il comma 11 dell'articolo 36 con il seguente: «Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di accreditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento.»;
   7) si sostituisca l'articolo 38 con il seguente: «Art. 38 – (Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti). – 1. A richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:
   d) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente;
   e) gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato Pag. 30I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;
   f) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.

  2. L'impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO2eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CEE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a).
  3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantità di emissione determinata:
   c) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE.
   d) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantità di emissioni che l'impianto può emettere a titolo gratuito non sia superiore al –21 per cento rispetto alle emissioni dell'impianto relative all'anno 2005 verificate da un verificatore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006.

  4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell'impianto in questione corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo all'anno precedente determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispondente quantità di quote di emissione valide per il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, la differenza resta nella disponibilità del gestore al fine dell'emissione a titolo gratuito.
  5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.
  6. Per il gestore dell'impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l'obbligo di:
   e) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato;
   f) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche dell'identità del gestore;
   g) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto;
   h) comunicare al citato Comitato ampliamenti o riduzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.

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  7. Al fine dell'attuazione del comma 6, il Comitato emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi:
   h) la modifica di cui al comma 6, lettera d), comporta la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito a partire dall'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo;
   i) al fine del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 6, lettera a), sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni;
   j) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere svolta da un verificatore accreditato con attività «fuori sito»;
   k) nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere effettuata dal Comitato;
   l) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è soggetto a verifica «in sito» da parte di un verificatore accreditato;
   m) l'impianto escluso ai sensi del comma 1 può richiedere la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 28, previo nulla osta della Commissione europea;
   n) è facoltà del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo.

  8. Ai fini dell'invio alla Commissione Europea dell'elenco degli impianti di cui all'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1».
   8) all'articolo 41 si aggiungano al comma 3, dopo le parole «prestazioni richieste», le parole «e di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare penalizzazioni della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei»;
   9) siano recepite le osservazioni formulate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 22, si valuti l'opportunità di assicurare certezza giuridica ai casi di assegnazione gratuita di quote agli impianti nuovi entranti per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013, stabilendo come verrebbero gestite le quote in caso di esaurimento della riserva comunitaria, al fine di evitare le criticità riscontrate, e tuttora in corso, a seguito dell'esaurimento della riserva nazionale per il periodo 2008-2012;
   b) si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 3, relativo alle definizioni, il concetto dedotto dalla definizione della «riduzione sostanziale di capacità», di cui all'articolo 26, riprendendo quanto previsto dall'articolo 3 comma j) della Decisione 2011/278/UE. Sarebbe auspicabile una particolare attenzione da parte del Governo in merito alle due definizioni di «ampliamento sostanziale della capacità» e di «riduzione sostanziale di capacità», allo scopo di evitare di penalizzare le aziende medie e piccole;
   c) l'articolo 27 contiene importanti disposizioni a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; tuttavia, per quanto riguarda il mix di combustibili europeo, la comunicazione della Commissione europea (C- 2012/3230) si riferisce al mix di combustibili «fossili»; si valuti l'opportunità di introdurre questa specificazione in modo da non favorire altri Paesi europei che possono contare sull'energia nucleare.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 529.

PROPOSTA DI PARERE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale (atto n. 529);
  esprime
PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, lettera d), e comma 3, nonché all'articolo 5, comma 3, la parola: «salve» sia sostituita con le parole: «ivi incluse»;
   2) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole «valori limite di emissione applicabili nel rispetto del decreto legislativo n. 133 del 2005,» siano inserite le seguenti: «ivi incluse le deroghe consentite dal medesimo decreto,»;
   3) all'articolo 6 comma 10, siano sostituite le parole «direttiva 2000/75/UE» con le seguenti: «direttiva 2010/75/UE» e le parole «24 novembre 2000» con le seguenti: «24 novembre 2010».

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ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 529.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale (atto n. 529);
   ritenuto assolutamente necessario svolgere un approfondimento con adeguate forme di consultazione;
   valutata la rilevanza delle conseguenze del provvedimento sul funzionamento del sistema dei cementifici e della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti;
   ritenuto indispensabile il coinvolgimento delle Regioni;
   ritenuto quindi necessario rinviare alla prossima legislatura l'adozione del provvedimento in questione;
  esprime:

PARERE CONTRARIO