CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 febbraio 2013
774.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. (Atto n. 535).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

   La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 535);
   considerato che l'obiettivo è quello di fare riferimento alle scuole del sistema nazionale di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1. all'articolo 2, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di sostituire le parole «nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale» con le parole «nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e nei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale»;
   2. all'articolo 4, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di chiarire se il riferimento temporale utile per l'iscrizione a uno dei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei titoli sia comunque la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 249/2010, ovvero l'arco temporale compreso tra quella data e la data di avvio dei nuovi percorsi. In tale secondo caso, la locuzione «alla» deve essere sostituita con la locuzione «dalla»;
   3. si valuti l'opportunità che il comma 16-bis dell'articolo 15 del decreto ministeriale 249/2010, nel rinviare ai requisiti previsti dal comma 1-ter, specifichi che si tratta solo del requisito di servizio triennale e non anche dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 15, citati nello stesso comma 1-ter ma, evidentemente, riferibili solo ai soggetti che aspirano all'insegnamento nella scuola secondaria;
   4. con riguardo alla possibilità di istituire ed attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 249/2010, strutture di servizi comuni o centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo ovvero, in caso di impossibilità o di difficoltà ad attivare i percorsi formativi «relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento», di stipulare convenzioni con le scuole e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti Pag. 58tecnici superiori, si valuti l'opportunità di chiarire se quest'ultima previsione riguardi solo l'attivazione dei percorsi abilitanti speciali, ovvero l'attivazione di tutti i percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione;
   5. si valuti l'opportunità di un chiarimento sul richiamo al D.P.R. n. 89 del 2009, relativo al primo ciclo, contenuto nella tabella 11-bis;
   6. con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera j), si consideri se sia necessario richiamare solo l'articolo 402 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e non, invece, gli articoli 399 e seguenti dello stesso decreto legislativo.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. (Atto n. 535).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI ZAZZERA E GRANATA

  La VII Commissione,
   in sede di esame dello schema di decreto in titolo;
   considerato che il provvedimento modifica il decreto ministeriale n. 249 del 2010 sui seguenti aspetti:
    sul piano della programmazione degli accessi alla professione insegnante, che non avverrà più solo in base ai posti vacanti in organico, bensì tenendo conto anche dei posti di fatto disponibili ancorché non vacanti;
    sul piano della istituzione di un percorso abilitante speciale per coloro i quali abbiano svolto supplenze con contratto a tempo determinato per almeno tre anni nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1999-2000 e l'anno scolastico 2011-2012;
   manifestate perplessità sottese alla definizione dei parametri di accesso al TFA speciale;
   in particolare, si dispone che, ai fini del raggiungimento del triennio di servizio necessario per essere ammessi ai Tfa speciali, è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
   la succitata disposizione, con i nuovi requisiti di servizio, non trova riscontri nella normativa italiana né in quella europea, infatti durante gli ultimi anni i corsi abilitanti riservati sono stati organizzati prima dai Provveditorati agli Studi e poi dalle Università, chiedendo al personale precario 360 giorni di servizio svolto;
   inoltre, lo schema di regolamento all'esame, all'articolo 4 comma 1, lettera i), modifica l'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale 10 settembre 2012, n. 249, che istituisce «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria»; infatti dispone che sono ammessi al suddetto percorso formativo, senza sostenere la prova di accesso, i soggetti in possesso dei requisiti, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria, i servizi prestati nella scuola dell'infanzia valgono anche ai fini del Tfa speciali nella primaria e viceversa, fermo restando che l'aspirante ha l'obbligo di optare per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria;
   nonostante la modifica intervenuta, la disposizione continua ad essere incoerente Pag. 60con la delega conferita dall'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto finalizzato a conferire una «abilitazione» a personale docente già, per legge, abilitato, e certamente non necessitate di una «formazione iniziale», giacché trattasi di personale che ha completato un corso di studio professionalizzate concluso con un esame di stato avente sia funzione di conseguimento del titolo di studio di «maturità» sia della qualifica professionale di «abilitazione» magistrale e che, in molti casi presta da anni servizio nelle scuole primarie statali o paritarie;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabile al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, pertanto appare immotivata qualunque forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani in possesso di titolo definito per legge abilitante e cittadini di altri Stati membri in possesso di titolo analogo e definiti anch'essi abilitati nei rispettivi Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l'accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest'ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami;
   considerato che sarebbe stata opportuna l'attivazione dei TFA speciali per gli insegnamenti afferenti all'AFAM ed in particolare per strumento musicale e cioè a chi è in possesso di diploma di conservatorio vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico per la classe A077;
   considerato ingiustificabile il ritardo con cui l'atto giunge in Parlamento, dato che i TFA speciali dovrebbero aver luogo contestualmente ai TFA ordinari,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. che sia modificato il parametro numerico, necessario per accedere ai TFA speciali, orientandolo verso i cosiddetti «360 giorni» di servizio prestato, anziché ai 540 richiesti;
   2. che sia preso in debita considerazione il pieno valore abilitante dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-98 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-02;
   3. che ci si attivi affinché anche per gli insegnamenti afferenti all'AFAM ed in particolare per strumento musicale e cioè a chi è in possesso di diploma di conservatorio vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico per la classe A077, siano attivati i TFA speciali.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. (Atto n. 535).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
    esaminato lo schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 535);
    considerato che l'obiettivo è quello di fare riferimento alle scuole del sistema nazionale di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale;
    considerato che giungono molte richieste di portare a trecentosessanta giorni il termine per accedere al TFA speciale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. occorre differenziare attraverso i punteggi da attribuire, la condizione di coloro che sosterranno il TFA speciale, da quella di coloro che stanno partecipando al TFA ordinario, onde evitare che la mera anzianità possa valere più del merito;
   2. sia chiaramente riconosciuto nel provvedimento governativo il pieno valore abilitante dei diplomi di istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-02;
   3. siano attivati anche i TFA speciali per gli insegnanti di strumento musicale e cioè per chi è in possesso di diploma di conservatorio vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico per la classe A077;
   4. sia considerato valido per il raggiungimento dei cinquecentoquaranta giorni il servizio scolastico prestato nell'anno scolastico 2012/2013;
   5. si prevedano adeguate forme di compensazione nella determinazione del contingente di tutor anche attraverso appositi accordi con la CRUI affinché non si verifichi un aggravio della contribuzione a carico dei tirocinanti;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di sostituire le parole «nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale» con le parole «nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e nei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale»;
   b) all'articolo 4, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di chiarire se il Pag. 62riferimento temporale utile per l'iscrizione a uno dei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei titoli sia comunque la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 249/2010, ovvero l'arco temporale compreso tra quella data e la data di avvio dei nuovi percorsi. In tale secondo caso, la locuzione «alla» deve essere sostituita con la locuzione «dalla»;
   c) si valuti l'opportunità che il comma 16-bis dell'articolo 15 del decreto ministeriale 249/2010, nel rinviare ai requisiti previsti dal comma 1-ter, specifichi che si tratta solo del requisito di servizio triennale e non anche dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 15, citati nello stesso comma 1-ter ma, evidentemente, riferibili solo ai soggetti che aspirano all'insegnamento nella scuola secondaria;
   d) con riguardo alla possibilità di istituire ed attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 249/2010, strutture di servizi comuni o centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo ovvero, in caso di impossibilità o di difficoltà ad attivare i percorsi formativi «relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento», di stipulare convenzioni con le scuole e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori, si valuti l'opportunità di chiarire se quest'ultima previsione riguardi solo l'attivazione dei percorsi abilitanti speciali, ovvero l'attivazione di tutti i percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione;
   e) si valuti l'opportunità di un chiarimento sul richiamo al D.P.R. n. 89 del 2009, relativo al primo ciclo, contenuto nella tabella 11-bis;
   f) con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera j), si consideri se sia necessario richiamare solo l'articolo 402 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e non, invece, gli articoli 399 e seguenti dello stesso decreto legislativo;
   g) si valuti infine l'opportunità che abbiano la possibilità di sostenere l'esame finale senza dover partecipare all'intero percorso formativo, posto che ne hanno già superato uno, i docenti che hanno partecipato al corso abilitante speciale indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ex lege n. 143 del 2004 – decreto ministeriale 85 del 2005, giusto provvedimento del giudice amministrativo, essendo stati inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, poiché al momento della presentazione della domanda di partecipazione al corso (22 dicembre 2005), non avevano maturato i 360 giorni di servizio, come previsto dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2009, n. 14, ma li avevano maturati successivamente e comunque prima dell'inizio dei corsi, e che pur essendo stati ammessi con riserva, hanno frequentato i corsi, per un totale di 600 ore, suddivise in moduli di didattica frontale e laboratori.

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