CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. (Atto n. 505).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE;
   premesso che:
    il presente schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) che delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari;
    lo schema di decreto legislativo, in particolare, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;
    tali inchieste non sono dirette ad accertare colpe o responsabilità, ma a individuare le cause degli incidenti e inconvenienti, al fine di migliorare la sicurezza aerea e prevenire in futuro il verificarsi di analoghi incidenti e inconvenienti;
   rilevato che:
    l'articolo 3, prevedendo che, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, disciplinato con delibera del Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), sono valutati gli eventuali accordi di cooperazione stipulati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del citato regolamento – cioè conclusi tra l'ANSV e le altre autorità coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza – potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi con conseguenti effetti negativi sullo stesso procedimento sanzionatorio;
    l'articolo 4, comma 1, lettera a), dovrebbe essere opportunamente riformulato, sia al fine di adeguarne il contenuto al tenore letterale dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 996/2010 che stabilisce che le comunicazioni da parte delle persone coinvolte devono avvenire «immediatamente» e non «tempestivamente» – delimitando comunque l'arco temporale in cui esse devono essere effettuate in sessanta minuti – sia al fine di stabilire che le segnalazioni stesse possano essere effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 direttamente o attraverso l'organizzazione di cui fanno parte;
    l'articolo 4, comma 1, lettera d), n. 2), non appare conforme all'articolo 13, comma 2, del predetto regolamento, in quanto prevede la punizione dei soggetti coinvolti nel caso in cui essi, prima dell'arrivo degli investigatori dell'Agenzia, Pag. 15prelevino «campioni del relitto dell'aeromobile», anziché prevedere tale punizione nel caso in cui gli stessi prelevino «campioni dal luogo dell'incidente», creando in tal modo una duplicazione della fattispecie di cui al successivo n. 3);
    l'articolo 4, comma 1, lettera d), n. 4), fa impropriamente riferimento allo spostamento o alla rimozione del solo relitto dell'aeromobile e non allo spostamento o alla rimozione «dell'aeromobile o del suo relitto», come invece correttamente previsto dal precedente n. 3) nel caso di movimenti o campionamenti;
    l'articolo 4, comma 1, lettera e), prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da diecimila a quarantamila euro, nei confronti dei soggetti che si rifiutino di fornire agli investigatori dell'ANSV registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza, occultandoli, alterandoli o distruggendoli, che appare esigua rispetto alla gravità dei comportamenti sanzionati;
    si dovrebbe prevedere, per le organizzazioni di cui fanno parte i soggetti di cui all'articolo 2, la possibilità di effettuare le segnalazioni, anche in forma cumulativa, conformemente ad un apposito modello pubblicato dall'Agenzia sul proprio sito internet;
   preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, nella seduta del 10 ottobre 2012;
   valutata, tuttavia, l'opportunità di sopprimere, all'articolo 6, la disposizione che prevede la riassegnazione dal bilancio dello Stato a quello dell'Agenzia degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, in modo da evitare potenziali conflitti di interesse nell'applicazione delle sanzioni stesse,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3;
   2) all'articolo 4, comma 1, sia sostituita la lettera a) con la seguente: a) i soggetti di cui all'articolo 2 che, avuta conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, del verificarsi di un incidente o di un inconveniente grave, non ne informino l'Agenzia immediatamente, ossia entro 60 minuti, direttamente o attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, sono puniti con una sanzione pecuniaria da tremila a dodicimila euro;
   3) all'articolo 4, comma 1, lettera d), sia sostituito il numero 2) con il seguente: 2) prelevano campioni dal luogo dell'incidente;
   4) all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 4), siano sostituite le parole: spostano o rimuovono il relitto dell'aeromobile con le seguenti: spostano o rimuovono l'aeromobile o il suo relitto;
   5) all'articolo 4, comma 1, lettera e), siano sostituite le parole: da diecimila a ventimila con le seguenti: da ventimila a ottantamila;
   6) all'articolo 4, dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente: 1-bis. Nel caso di segnalazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, l'obbligo di segnalazione può essere assolto dall'organizzazione medesima, anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei citati soggetti, conformemente ad un apposito modello pubblicato dall'Agenzia sul proprio sito internet;
   7) all'articolo 6, comma 1, siano soppresse le parole: per essere fino alla fine del comma; conseguentemente, al medesimo articolo 6, sia soppresso il comma 2.