CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 novembre 2012
741.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (atto n. 511).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (atto n. 511);
   preso atto che il predetto regolamento è stato trasmesso alle Camere in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2010, n. 162 (recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria), a sua volta adottato dal Governo esercitando la delega recata dalla legge n. 85 del 2009, sul cui schema si è già pronunciata, il 29 luglio 2010, la XI Commissione;
   ricordato che il citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 162 ha previsto, recependo un'apposita condizione posta nel parere a suo tempo reso dalla XI Commissione sul relativo schema di decreto legislativo, l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
   rilevato che lo schema di regolamento in esame, composto da un unico articolo, individua (nella allegata Tabella A) i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, per l'espletamento delle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;
   preso atto che sullo schema è stato acquisito anche il parere del Consiglio di Stato, le cui osservazioni sono state sostanzialmente recepite nel testo successivamente trasmesso alle Camere;
   ritenuto, pertanto, che la natura tecnica del provvedimento non presenti profili di criticità per quanto concerne gli aspetti di competenza della XI Commissione;
   osservato, peraltro, che lo schema di regolamento – al pari di quanto rilevato in occasione del parere espresso sullo schema di decreto legislativo in precedenza citato – riguarda esclusivamente i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e non tutti gli altri ruoli, per cui non risulta possibile, con tale strumento normativo, intervenire per un più complessivo riordino del Corpo medesimo;
   auspicato, in ogni caso, che la fase finale della legislatura consenta quanto meno di proseguire un confronto in sede parlamentare per la discussione delle diverse proposte di legge, all'esame della XI Commissione, che si prefiggono il riordino del Corpo di polizia penitenziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 157

ALLEGATO 2

Riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il progetto di legge, approvato dal Senato, recante la riforma della legislazione in materia portuale (C. 5453);
   considerato che il provvedimento mira a introdurre misure dirette a rivedere il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni, anche alla luce del Titolo V della Costituzione, rivalutando conseguentemente i profili della classificazione dei porti, dei requisiti per l'istituzione delle autorità portuali, nonché delle diverse norme procedurali, organizzative e finanziarie a queste afferenti;
   preso atto che tutti i gruppi rappresentati presso la Commissione di merito hanno rinunciato a presentare proprie proposte emendative, in vista di un possibile trasferimento del provvedimento alla sede legislativa;
   posta specifica attenzione alle diverse disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione;
   osservato, in particolare, che l'articolo 9, comma 1, disciplinando la composizione del comitato portuale, prevede opportunamente la presenza in seno ad esso di sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale;
   rilevato, inoltre, che l'articolo 17 prevede, al comma 10, che le imprese che intendono partecipare alla procedura per il rilascio della concessione di aree e banchine devono documentare, tra l'altro, di essere in possesso di un organico di lavoratori adeguato in relazione al programma di attività presentato, nonché di un apparato tecnico e organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato, per conto proprio o di terzi;
   ritenuta, dunque, condivisibile – per quanto di competenza – l'impostazione del progetto di legge trasmesso dal Senato;
   auspicato, in ogni caso, che – ove si procedesse al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa e la Commissione di merito intendesse, in quella sede, introdurre eventuali modifiche al testo – sia comunque richiesto un nuovo parere alla XI Commissione, qualora vi fossero interventi relativi a materie di suo più diretto interesse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 158