CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2012
692.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  La Commissione giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, che, nel dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, sopprime complessivamente 37 tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica (oltre alla Procura della Repubblica di Giugliano in Campania) e tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;
   considerati i principi e i criteri direttivi di delega, tra i quali si richiama espressamente la lettera b) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita’ territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
  rilevato che:
   la relazione governativa che illustra lo schema di decreto dà conto della metodologia seguita ed in particolare dell'elaborazione del gruppo di lavoro incaricato appositamente dal Ministro della Giustizia, nonché degli ulteriori approfondimenti effettuati dall'amministrazione giudiziaria, da cui risulta, tra l'altro, che i parametri di riferimento per il mantenimento dei tribunali sono stati individuati in un bacino di utenza minimo di 200.000 abitanti e in una estensione media del territorio pari a 2.169 kmq, nell'intento di «individuare un modello ideale di ufficio giudiziario attraverso il ricorso a standard oggettivi in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati»;
   i predetti parametri sono stati necessariamente derogati al fine di rispettare due principi di delega, secondo cui devono comunque essere mantenute le sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lett. a) del citato comma 2) e deve essere garantito che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lett. g) del citato comma 2);
  considerato che:
   la scelta di fondo del legislatore delegante di mantenere i Tribunali sede di capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, come da lettera a) dell'articolo 1, seppur ancorata ad un criterio obbiettivo, presta il fianco a critiche nel momento in cui è in atto un processo di razionalizzazione delle province italiane e, quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento; Pag. 58
   anche l'attuazione della regola di mantenimento in ogni distretto di Corte di Appello di non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica (la cosiddetta regola del tre) crea, alla luce dello schema di decreto in esame nel suo complesso, irragionevoli discriminazioni, che non trovano nemmeno adeguata giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e razionalità, come ha rilevato in senso critico anche il CSM nel suo parere rilevando che «la previsione si ancora ad un principio aritmetico che mal si concilia con un'analisi delle specifiche esigenze dei distretti»;
   al riguardo la Camera dei deputati ha approvato il 3 luglio 2012 l'ordine del giorno n. 9/05273-A/063, sottoscritto da parlamentari di tutti gruppi, con cui si impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, comprese anche quelle normative eventualmente d'urgenza, affinché sia soppresso o, comunque, non trovi attuazione, il principio di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n 148 (la cosiddetta regola del tre).
   richiamata l'istruttoria effettuata in Commissione al fine di verificare la completa ed adeguata attuazione dei principi e dei criteri di delega e, quindi, gli effetti sul risparmio di spesa nonché il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario che dovrebbe essere conseguente alla razionalizzazione delle risorse umane e materiali ed a una più equilibrata distribuzione sul territorio dei vari tribunali;
   considerato che la Commissione nell'intento di verificare l'attuazione dei criteri concorrenti della delega, in ordine alla soppressione di Tribunali subprovinciali, ha tratto elementi di valutazione rilevanti oltre che dalla documentazione trasmessa sia da organi ed enti pubblici anche di natura giudiziaria nonché da operatori del diritto interessati alla riforma, e dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitive, tra le quali si ricordano quelle dei procuratori distrettuali, anche dall'esame delle osservazioni richieste ai Consigli Giudiziari al fine di avere un quadro delle diverse situazioni locali filtrato da istanze particolaristiche;
   sottolineato che nel corso dell'istruttoria sono state trasmesse alla Commissione diverse osservazioni da parte di operatori della giustizia che hanno messo in evidenza gravi questioni attinenti all'attuale assetto della geografia giudiziaria, come ad esempio quelle relative agli ambiti territoriali dei distretti di Corte d'appello, che non possono essere affrontate dal provvedimento in esame in quanto non riconducibili ai principi e criteri direttivi di delega;
  rilevato che dalla istruttoria compiuta sono stati individuati:
   1) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, tenuto conto anche della specificità territoriale del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale:
    a) per il distretto di Bari, si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Lucera, accorpandovi il territorio della sezione di San Severo, non solo per consentire un riequilibrio finalizzato all'efficienza dei due tribunali, ma soprattutto per garantire un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, ricordando che da una nota depositata in Commissione risulta che il Procuratore della Repubblica di Lucera ha segnalato al procuratore generale di Bari l'impatto eccezionale sul territorio di Lucera della mafia di san Nicandro Garganico, con chiari collegamenti con la mafia foggiana;
    b) per il distretto di Catania si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Caltagirone (151.000 abitanti), che potrebbe accorpare i comuni di Ramacca, Castel di Judica, Raddusa, e Niscemi in considerazione della estrema difficoltà di collegamento tra i comuni che ricadono nel circondario e dell'alto tasso di impatto della criminalità organizzata nella zona, nella quale operano, come risulta dalla relazione del Procuratore distrettuale Pag. 59depositata, due famiglie appartenenti a Cosa nostra (La Rocca a Caltagirone e Oliva a Ramacca) oltre ad esservi infiltrazioni dei clan Cappello e Laudani di Catania;
    c) per il distretto di Catanzaro, si è rilevata la necessità di mantenere i Tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano, stante la particolare conformazione del territorio, che si sviluppa per 300 km e attraversa la dorsale appenninica che separa il versante ionico da quello tirrenico con a nord il massiccio del Pollino e al centro la Sila e rende estremamente difficili i collegamenti all'interno della Regione, nonché il grave impatto del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, come rappresentato dal Procuratore distrettuale Lombardo. Qualora non sia possibile mantenere tutti i predetti tribunali si ritiene in subordine necessario di non sopprimere quei Tribunali che per la distanza chilometrica dalla sede provinciale, il carico di lavoro, il bacino d'utenza, la particolare difficoltà dei collegamenti stradali e con i mezzi pubblici e l'incidenza della criminalità organizzata garantiscono nel territorio di riferimento presidi di legalità necessari per il funzionamento della giustizia;
    d) per il distretto di Palermo, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Sciacca, non solo per l'inadeguatezza dei collegamenti tra i comuni del circondario-zona occidentale della provincia di Agrigento e il capoluogo di provincia (inesistenza di rete ferroviaria e di autoservizi urbani), ma anche e soprattutto perché insiste in contesti territoriali caratterizzati da un'alta densità criminale (a 30 km da Sciacca vi è il comune di Castelvetrano, residenza della famiglia di Messina Denaro) come avvalorato dalla audizione del Procuratore distrettuale, dott. Messineo;
    e) per il distretto di Roma, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Cassino (59 comuni, di cui 5 campani, 225.000 abitanti, superficie 1.885 kmq) cui potrebbe essere accorpata la sezione di Gaeta, che ha un bacino di 105.000 abitanti con nove comuni situati ad una distanza da Cassino inferiore della metà rispetto a Latina, in considerazione dell'alto tasso di impatto della criminalità organizzata derivante dalle infiltrazioni camorristiche. Sul punto è significativa la relazione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012.
   2) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche:
   la Commissione ha inoltre proceduto a verificare l'attuazione del principio di delega volto a realizzare risparmi di spesa oltre che incremento di efficienza degli Uffici giudiziaria e ha individuato all'esito dell'indagine conoscitiva strutture di recente costruzione e realizzazione, specificatamente destinate a ospitare Tribunali sub Provinciali, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche a carico del Ministero della Giustizia, e la cui mancata utilizzazione, in caso di soppressione del relativo ufficio Giudiziario, è sicuramente contraria ai principi della delega oltre che ai principi di buona amministrazione, come è il caso:
    a) del Tribunale di Chiavari, ove è stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della Giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio;
    b) del tribunale di Bassano del Grappa, costituito da una superficie di 3500 mq, per il quale l'erario ha speso 12. milioni di euro destinati al completamento della cittadella della giustizia. In tal caso si potrebbe procedere anche all'accorpamento di territori limitrofi omogenei, quale, ad esempio, Cittadella;Pag. 60
    c) del tribunale di Castrovillari dove sono presenti due palazzi di giustizia, uno di nuova costruzione, con un'aula bunker collegata con un tunnel alla casa circondariale, l'unica con sezione femminile nel distretto.
   3) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto necessari per decongestionare le aree metropolitane:
   la Commissione ha altresì rilevato, sempre alla luce degli elementi acquisiti nel corso della indagine conoscitiva, che il criterio di delega secondo cui la ridefinizione della geografia giudiziaria doveva essere realizzato, anche mediante trasferimento di territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, non è stato adeguatamente attuato. In particolare si è rilevato che:
    a) nel distretto del Piemonte e Valle d'Aosta è necessario – come sostenuto dal Consiglio giudiziario di Torino e, nel corso dell'audizione presso la Commissione Giustizia dal rappresentante della procura della Repubblica – il mantenimento del Tribunale di Pinerolo, cui dovrebbero essere accorpati i territori di Moncalieri e Susa, per mantenere unicità di giurisdizione nelle due valli. Val di Susa e Val Chisone. Si ricorda peraltro che la linea ferroviaria Torino-Pinerolo è stata recentemente soppressa, per cui l'accorpamento realizzato dallo schema di decreto creerebbe agli utenti notevoli difficoltà di collegamento;
    b) sempre nel medesimo distretto, è necessaria la rimodulazione geografica del circondario del Tribunale di Torino nel cui territorio si deve prevedere l'accorpamento del territorio dell'aeroporto di Caselle, nonché dei comuni di Leinì e Rivarolo, facenti parte della sezione distaccata di Ciriè, i cui consigli comunali sono stati entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose, nonché della sezione distaccata di Chivasso, per il quale è stata avviata la procedura per un eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul punto, è significativa l'audizione del Procuratore aggiunto distrettuale di Torino che ha rappresentato anche la posizione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Torino;
    c) nel distretto di Milano la sezione distaccata di Rho, che integra l'area metropolitana di Milano con cui ha efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale, non può ragionevolemente essere accorpata al tribunale di Busto Arsizio, geograficamente ed economicamente estraneo al suo territorio e raggiungibile con difficoltà.
    d) nel distretto di Napoli, la istituzione del tribunale di Napoli Nord, che sostituisce quello di Giugliano istituito nel 1999 e mai realizzato, è assolutamente inadeguata a decongestionare il Tribunale di Napoli, in quanto, come rilevato dal Consiglio Giudiziario di Napoli, dall'Anm e dal CSM, non è prevista una procura ad esso specificamente collegata, è privo anche dell'ufficio GIP, ha un organico esiguo rispetto ad un bacino di utenza pari a 690.000 abitanti ed all'alta densità criminale. Diversa la valutazione potrebbe avere, proprio per garantire la funzionalità degli uffici e un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, la istituzione di un secondo tribunale sub provinciale dotato di proprio ufficio di procura circondariale, che possa decongestionare Napoli ma anche riaffermare un presidio di legalità in zone ad alta densità camorristica, comprendendo oltre ai comuni delle sezioni di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli (680.000 abitanti) anche il territorio della sezione distaccata di Aversa (244.000 abitanti).
   4) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in ragione della grande estensione territoriale del Circondario, come è il caso:
    a) in Piemonte, della provincia di Cuneo, che si estende per 6.903 kmq (più ampia dell'intera Liguria, che misura 5.402 kmq nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e dove il Tribunale di Mondovì è quello con la maggiore estensione territoriale fra quelli aventi sede in Pag. 61Comuni «non capoluogo» della Corte d'Appello di Torino, con 1.666 kmq. Provincia nella quale si articola un tessuto produttivo costituito da 80.000 piccole e medie imprese, come risulta dalla nota del Presidente Provincia depositata, e per la quale lo schema di decreto prevede, in maniera non razionale, la soppressione di tutti i tre tribunali (Alba, Mondovì e Saluzzo) e il mantenimento del solo tribunale provinciale di Cuneo. Si propone il mantenimento almeno di un Tribunale sub provinciale attraverso l'attribuzione ad un attuale circondario di una ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 Kmq;
    b) in Calabria, il circondario del Tribunale di Castrovillari ha una estensione di 2.029,3 Kmq;
    c) in Puglia, il circondario del Tribunale di Lucera ha una estensione di 2.813,7 Kmq.
   5) Incongruità di alcuni accorpamenti che possono avere incidenza negativa, comportando forti disagi organizzativi e funzionali sia per gli utenti che per il servizio giustizia quali:
    a) nel distretto di Salerno, il tribunale di Sala Consilina, viene assegnato addirittura al circondario del più piccolo tribunale di Lagonegro, del distretto di Potenza, nella regione Basilicata. Il Procuratore distrettuale, il Consiglio Giudiziario e l'Anm hanno rappresentatola necessità che il tribunale di Sala Consilina sia accorpato a quello di Vallo della Lucania, in modo da consentire la creazione di un tribunale di medie dimensioni con un territorio omogeneo di circa 200.000 abitanti, situato sempre nel distretto di Salerno;
    b) nel distretto di Perugia la sezione distaccata di Todi è stata erroneamente accorpata a Terni o Spoleto, mentre geograficamente deve essere accorpata a Perugia, data la breve distanza e la facilità di comunicazione lungo la direttrice nord-sud (E45 e rinnovata Flaminia).
    c) nel distretto di Ancona, il Tribunale di Urbino, è stato accorpato al Tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di Provincia (Pesaro Urbino) in base al RD 22.12.1860 n. 4495, per cui doveva essere escluso dalla secca soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 1 della lettera a) della legge delega, tanto più che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazioni che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud, sia nelle zone appenniniche. Il Consiglio giudiziario segnala l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano di 111.719 collocato in zona pedemontana Urbino, anziché a Pesaro, anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti;
    d) nel distretto di Venezia, i territori di Arqua Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Monselice e Montegrotto Terme per omogeneità territoriale, devono essere accorpati al tribunale di Padova anziché, come risulta dallo schema governativo, al tribunale di Rovigo; così come la sezione di Legnago è omogenea in gran parte al territorio di Verona anziché a quello di Rovigo, il cui vecchio palazzo di giustizia, tra l'altro è appena sufficiente a ospitare l'attuale personale e le attività in essere, come evidenziato dall'ANM;
    e) nel distretto della Corte d'Appello di Potenza, l'ottemperanza alla regola dei tre tribunali suggerisce unitamente agli altri criteri concorrenti di valutare adeguatamente la individuazione del terzo del terzo tribunale, in aggiunta a quelli di Potenza e Matera, tenendo conto dei principi e criteri di delega;
   rilevato che intende esercitare la delega provvedendo alla soppressione di tutte le sezioni distaccate in quanto sostanzialmente rappresentano un residuato delle vecchie preture mandamentali sopravvissute sia all'introduzione delle preture circondariali Pag. 62della legge n. 30/1989, sia alla riforma del giudice unico di primo grado, introdotta dal D.lgs. 19/2/1998 n. 51. Tale scelta, in linea di massima condivisibile, nella fase di prima attuazione può creare disagio per i cittadini, che vedranno perdere una prossimità con l'Ufficio giudiziario, in attesa di un sicuro miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione giudiziaria che deve rappresentare il principale obiettivo della riforma della geografia giudiziaria. Anche al fine di superare l'eccessiva discrezionalità o casualità insita nella disposizione transitoria di cui all'articolo 7 dello schema di decreto che prevede «che il Ministro della Giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse senza che lo Stato debba corrispondere ai Comuni alcun rimborso spese», questa valutazione determina:
   a) il mantenimento dei tribunali sub provinciali soppressi, quali «presidi territoriali di giustizia» dei Tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, anche in attesa del completamento della informatizzazione degli Uffici giudiziari e della realizzazione degli «sportelli telematici della giustizia»;
   b) il mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, di quelle sole Sezioni distaccate, anche previo accorpamento, attualmente esistenti che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l'insularità, risultano oggettivamente necessarie per ovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, disagi organizzativi e funzionali eccessivi per la popolazione e il servizio giustizia, così come peraltro segnalato dai Consigli Giudiziari;
  rilevato che:
   l'articolo 1, comma 2, lett. i) della legge delega stabilisce che con decreto del ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura sono determinate le piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il Tribunale e che tale previsione è riportata nell'articolo 4 comma 3 dello schema di decreto legislativo. Ciò è rilevante in quanto se da un lato non si dà per scontato che gli Uffici accorpanti siano la sommatoria di quelli accorpati, ma si esige che la revisione della geografia giudiziaria sia accompagnata da una rimodulazione delle piante organiche in ragione delle oggettive esigenze dimensionali e territoriali delle nuove aree organizzative, che debbono essere riferite quindi non solo al rapporto tra popolazione e numero dei magistrati, ma alla qualità del contenzioso (pendenze, sopravvenienze, definizioni) che tenga conto delle specificità territoriali sociali, economici e della criminalità organizzata;
   è necessario comunque che il decreto legislativo fissi un termine per l'adozione delle nuove piante organiche che deve essere comunque precedente alla sua efficacia e che come segnalato dall'ANM dovrà riguardare anche gli uffici di sorveglianza che a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali potrebbero mutare le proprie competenze;
   osservato che il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, previsto dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo per stabilirne l'efficacia appare troppo rigido ed eccessivamente lungo, in quanto il termine congruo può essere di sei mesi, eventualmente prorogabile con decreto, previo parere del CSM, per una sola volta e per un pari periodo;
  rilevato che:
   lo schema di decreto non procede all'attuazione de principio di delega previsto dalla lettera b) del citato articolo 1, comma 2, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto Pag. 63territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuato secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto anche della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
   la necessità di razionalizzazione del servizio giustizia è particolarmente sentita nelle grandi aree metropolitane di Roma, Milano e Palermo;
   in riferimento al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto, che differisce di tre anni l'efficacia delle disposizione relative agli uffici giudiziaria de L'Aquila e di Chieti, osservato che:
   occorre evidenziare che il grave terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 ha determinato gravi danni anche alle strutture giudiziarie: gli uffici giudiziari siti in L'Aquila sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici siti in un comune non ricompreso tra quelli del cratere sismico, in forza di OPCM n. 3916 del 10/1/2011, sono stati ammessi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma;
   la legge delega n. 148/2011 ha previsto all'articolo 1 comma 5 bis (norma introdotta dall'articolo 1 comma 3 della legge n. 14/2012) che «in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L'Aquila e di Chieti è differito di tre anni»;
   la predetta norma ha inteso rinviare ogni valutazione in ordine al riassetto della geografia giudiziaria in Abruzzo in quanto non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell'economia, sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni che, ferma restando la fissazione dei criteri di esercizio della delega come stabiliti nella bozza di decreto delegato, potrà essere effettuata con piena cognizione solo successivamente quando la situazione in Abruzzo dovrà essere comunque avviata a soluzione, con particolare riferimento alle infrastrutture,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

Pag. 64

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  La Commissione giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui alla lettera l), comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 volta a prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;
  rilevato che:
   la delega in esame si colloca nell'ambito della delega più ampia prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
   la delega relativa alla riduzione degli uffici del giudice di pace deve essere operata, secondo quanto previsto espressamente dalla richiamata lettera l), tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
   il legislatore delegante ha quindi ritenuto di prevedere per la delega relativa agli uffici del giudice di pace il criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro nonché di mantenere i medesimi criteri e principi direttivi, di cui alla lettera b), previsti per la delega relativa agli uffici giudiziari, secondo cui l'assetto territoriale deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
   non appare condivisibile la scelta di attuare separatamente le deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, in quanto non sembra tener conto dell'esigenza di riorganizzare la geografia giudiziaria configurando un servizio giustizia omogeneo sul territorio che veda integrarsi la giurisdizione ordinaria con quella dei giudici di pace al fine di garantire la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;
   sarebbe stato comunque opportuno precisare nella relazione illustrativa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpare adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circondario possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale;
   per quanto la stessa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto, richiami espressamente, in merito alla delega relativa agli uffici del giudice di pace, i criteri e principi direttivi di cui alla lettera b), risulta tuttavia evidente dalle scelte effettuate in merito agli uffici da sopprimere che i predetti criteri e principi non sono stati tenuti in debito conto, subordinandoli piuttosto al criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, ritenuto erroneamente prevalente;
   non viene fornito alcun dato circa i criteri utilizzati nel considerare i carichi Pag. 65di lavoro complessivi, oltre alla sopravvenienze intervenute, nel valutare la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, nonché nell'individuare nella popolazione residente di almeno 100.000 il parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario;
   il predetto parametro che, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sembra collocarsi al di fuori dei principi e criteri di delega, è stato peraltro derogato in alcuni casi senza dare neanche in questo caso alcuna giustificazione;
   non risultano essere stati presi in considerazione tra i criteri individuati dalla legge delega alla richiamata lettera b), il tasso di criminalità organizzata, le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che quindi sarebbero stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei tribunali con le relative procure;
   nell'ambito del procedimento di formazione dello schema di decreto in esame si sarebbero dovute coinvolgere le Regioni, considerata la eventuale competenza delle Regioni in materia di organizzazione della giustizia di pace sul territorio ai sensi dell’ articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
   il principio di cui alla lettera o) secondo il quale gli enti locali interessati possono ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia deve essere interpretato come una extrema ratio piuttosto che come una clausola di chiusura, ponendosi comunque a carico della finanza pubblica gli oneri di funzionamento di uffici, la cui efficienza va pertanto valutata in se ed indipendentemente da chi provvede al loro sostegno finanziario;
   sarebbe opportuno che la revisione territoriale degli uffici del giudice di pace sia accompagnata dalla riforma organica della magistratura onoraria, affinché il nuovo assetto territoriale di tali uffici tenga conto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, dell'eventuale nuovo status dei magistrati onorari;
   ritenuto comunque necessario assicurare l'applicazione del principio della giustizia di prossimità, al fine di garantire in concreto l'accesso alla giustizia da parte degli utenti che ne abbiano diritto, per cui occorre comunque garantire il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano attuate congiuntamente le deleghe relative agli uffici di pace ed agli uffici giudiziari, onde poter verificare la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;
   2) siano valutati attraverso parametri oggettivi, ai fini dei carichi di lavoro, i procedimenti penali, civili e quelli di natura amministrativa;
   3) non si tenga conto del parametro non previsto da alcun principio e criterio di delega relativo ad un numero minimo di centomila abitanti per ciascun circondario;
   4) sia integralmente attuata la delega sulla base dei criteri di cui alla lettera b), alcuni dei quali non presi in considerazione, tenendo conto delle peculiarità e dell'estensione del territorio e delle infrastrutture, con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità ed ai più consistenti nuclei abitati storicamente beneficiari di un presidio giudiziario di prossimità o di cui si evidenzia l'opportunità alla luce della situazione socio-economica Pag. 66nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata;
   5) sia comunque garantito il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il testo unificato in oggetto,
  rilevato che:
   l'articolo 3 prevede una forma di certificazione del credito che l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio competente per territorio in caso di ritardo di pagamento, consistente in un certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito;
   sulla base del certificato, secondo l'articolo 4, l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento;
   i commi da 3 a 8 dell'articolo 4 prevedono peraltro una procedura per la richiesta e l'ottenimento del certificato che appare particolarmente complessa ed articolata;
  osservato che:
   secondo la normativa vigente, il creditore può comunque ottenere una ingiunzione di pagamento sulla base delle «prove scritte» indicate dall'articolo 634 del codice di procedura civile, fra le quali, secondo la giurisprudenza costante, rientra anche la «fattura commerciale»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il rapporto tra le disposizioni del provvedimento in oggetto e la disciplina vigente in materia di procedimento di ingiunzione (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e di verificare se, al fine di fornire all'impresa strumenti realmente utili, più rapidi ed efficaci per il recupero dei crediti, sia preferibile mantenere la disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del provvedimento in oggetto ovvero, anche per ragioni di coerenza sistematica, modificare direttamente l'articolo 634 del codice di procedura, aggiornando l'elenco delle prove scritte idonee a fondare la pronuncia di ingiunzione e la relativa disciplina.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELL'ONOREVOLE VITALI

  La Commissione esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,
   esprimendo apprezzamento per la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 2 della legge delega;
   criticando la originaria scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado e, dall'altro, alla revisione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace;
   ritenendo che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle «specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale» e del «tasso di impatto della criminalità organizzata» e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il nequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati dal rilevante differente di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;
   ritenendo che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante;
   ritenendo non conforme ai criteri di delega la decisione governativa di procedere alla totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e dall'altro però si dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio;
   ritenendo che appare non in linea con il criterio dell'efficienza la soppressione delle sezioni distaccate che abbiano un bacino d'utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2010, di oltre Pag. 694000 sopravvenienze, anche in considerazione della negativa incidenza che la loro soppressione determinerebbe a carico dell'attività del tribunale accorpante non solo per problemi di edilizia giudiziaria come segnalati da diversi Consigli giudiziari;
   ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Porto Ferraio è necessario che non siano soppresse in considerazione dell'impossibilità per i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi l'attività giudiziaria attraverso l'applicazione di magistrati;
   ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane sia indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;
   ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Imola e di Chioggia è necessario che non siano soppresse avuto riguardo in relazione alla prima delle due del carico antropico pari a 133.144 residenti, alla media delle sopravvenienze di poco inferiore ai 4.000 affari annui, alla necessità di ridurre il carico di lavoro particolarmente gravoso del tribunale di Bologna in applicazione del criterio di cui alla lettera e); mentre per quanto concerne la seconda delle due, previo accorpamento della sezione distaccata di Dolo, avente numeri maggiori ma popolazione residente nel capoluogo significativamente inferiore, così raggiungendosi una popolazione di 182.686 residenti e un carico di sopravvenienze di 3.885, in considerazione dell'elevato tasso di criminalità come segnalato dal consiglio giudiziario e la elevata concentrazione di attività economiche specializzate di comparto;
   ritenendo che ai fini della soppressione non si sia tenuto in adeguato conto né del rapporto tra i costi attuali relativi a ciascun ufficio di primo grado e quelli eventualmente necessari per modificare o ricollocare le sedi di destinazione, né della effettiva disponibilità ed idoneità delle strutture immobiliari delle sedi accorpanti, né delle gravi diseconomie derivanti dalla mancata utilizzazione conseguente alla soppressione e all'accorpamento di strutture già realizzate e che resterebbero prive di specifico utilizzo;
   ritenendo che sia necessario prevedere, nella stesura definitiva del decreto legislativo l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;
   ritenendo che sia necessario provvedere alla correzione di errori materiali che inficiano il testo del provvedimento governativo causando incertezza e confusione applicative;
   ritenendo che in ordine alla destinazione dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici soppressi o accorpati e dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, condividendo il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia necessario limitare la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;
   ritenendo che appare opportuno espungere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto, in considerazione che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia;
   ritenendo che, a parte l'immediata entrata in vigore, sia necessario prevedere Pag. 70un termine assai più breve rispetto a quello previsto e non oltre la fine del corrente anno per l'efficacia di tutte le norme stabilite previa ridefinizione degli organici coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate;

  esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:
   con riguardo ai tribunali siano apportate al decreto le seguenti modifiche:
    1. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata i seguenti tribunali:
     a) Caltagirone;
     b) Sciacca;
     c) Lamezia Terme;
     d) Rossano;
     e) Castrovillari;
     f) Paola;
    2. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:
     a) Lucera (vanno accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione di 328.240. Il tribunale di Foggia rimane con popolazione di 356210). (La necessità di mantenimento ditale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e avendo competenza su tutto il territorio del Gargano evita costi eccessivi per i cittadini se fossero costretti ad avere come punto di riferimento giudiziario solo Foggia);
     b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di Gaeta per una popolazione di 372.224). Le infiltrazioni della criminalità organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziari 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i comuni distano da Latina oltre 100 km;
     c) Vigevano (vanno accorpati i comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543, per cui il circondano di Vigevano avrà una popolazione di 362.010. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, ha una popolazione di 419.052). Si deve tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese come testimoniata anche da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.
    3. Siano mantenuti, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:
     a) Bassano del Grappa (accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224, riducendo nel contempo la popolazione del circondano di Padova che è di oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale che è costato oltre 12 milioni di euro). D'altronde il sindaco di Bassano ha confermato al ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.
     b) Pinerolo, che accorpa le sezioni distaccate di Moncalieri e Snsa, per una popolazione di 570.652, come suggerito dal Consiglio giudiziario.
     c) Chiavari (ampliare la competenza territoriale fino a Genova. Trattasi Pag. 71di una sede con un tribunale nuovo che è costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti).
     d) Crema (accorpa la sezione distaccata di Treviglio, raggiungendo così la popolazione di 380.794. L'accorpamento proposto di Crema con Cremona dà luogo a un circondano con popolazione complessiva di 355.088. La previsione della legge delega della lettera e) ossia di «prioritaria linea di intervento... in riequilibrio delle attuali competenze territoriali... tra uffici limitrofi della stessa area provinciale» non esclude la possibilità di tener conto di soluzioni migliori con la creazione di tribunali omogenei nonché dei benefici derivanti dalla sottrazione al circondano di Bergamo che vanta 1.087.401 abitanti, di 230.788.
     e) Sanremo, che ingloba la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 330 detenuti, di cui 182 stranieri.
     f) Urbino in quanto, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino) e quindi dovendo essere escluso dalla soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 2 lett. a) della legge delega è stato accorpato al Tribunale di Pesaro. Confortano tale previsione il fatto che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazione che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud sia nelle zone appenniniche. Si segnala inoltre l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano con 111.719 residenti e collocata in zona pedemontana ad Urbino anziché a Pesaro anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti.
     g) Sala Consilina prevedendosi che sia mantenuto nel distretto di corte d'appello di Salerno con eventuale accorpamento di alcuni comuni finitimi facenti parte attualmente della sezione distaccata di Eboli così riducendone in parte l'elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.
     h) Lagonegro accorpando al relativo circondano i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23,063 residenti, ritenuto che la scelta di detto tribunale è giustificata dalla distanza da Potenza, dalla popolazione residente e dalle sopravvenienze, nonché dal territorio vasto e orograficamente disagevole.
    4. In subordine a quanto previsto dalla lettera g) della condizione precedente (sub 3), sia istituito, in considerazione della particolarità della provincia per la quale sono previsti due capoluoghi, il tribunale di Pesaro-Urbino, con sede in entrambi i capoluoghi e con unica pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo. Con le tabelle giudiziarie sarà prevista l'attività che si svolgerà ad Urbino e quella che si svolgerà a Pesaro.
    5. Si pone in Piemonte il caso della provincia di Cuneo (che si estende per 6.903 kmq su una superficie più ampia dell'intera regione Ligunia che misura 5.402 kmq e nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e nella quale si trova anche il tribunale di Mondovì che fra quelli aventi sede in comuni non capoluogo della Corte d'appello di Torino è quello con la maggiore estensione territoriale con 1.667 kmq. Trattasi, tra l'altro, di provincia caratterizzata da un tessuto produttivo di rilievo internazionale e nazionale con oltre 80.000 grandi, piccole e medie imprese e non appare condivisibile il decreto governativo che in modo del tutto contraddittorio ed illogico prevede la soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo), mantenendosi solo quello di Cuneo. Si ritiene quindi necessario il mantenimento di almeno un tribunale subprovinciale attraverso Pag. 72l'attribuzione ad un attuale circondario di un'ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondano congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 kmq.
    6. Siano apportate anche, in considerazione delle previsioni che precedono le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali da sopprimere ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:
     a) la sezione distaccata di Casale Monferrato sia scorporata dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpata al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;
     b) che la sezione distaccata di Chivasso sia mantenuta nel circondano del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa sono state accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondano del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;
     c) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390), in luogo della sezione di Cassano d'Adda, i cui comuni sono collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi propri, con Lodi. Si verifichi altresì, la possibilità di accorpare qualche comune della sezione di Cassano d'Adda per accorpamento al tribunale di Crema o di Cremona.
     d) che nel distretto di Corte di appello di Perugia, a correzione dell'errore materiale rilevabile dalla consultazione delle schede tecniche allegate al decreto, vengano inseriti nel circondario di Spoleto i comuni della Sezione distaccata di Todi, (erratamente inclusi nel circondano di Terni), secondo una corretta applicazione del prioritario criterio di cui alla lettera e) della legge delega.
     e) la sezione distaccata di Palmanova deve essere mantenuta nel circondano del Tribunale di Udine e non accorpata al Tribunale di Gorizia per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale.
    7. Sia valutata l'opportunità di mantenere il tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. Trattasi di tribunale, che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a «Cosa Nostra».
    8. Prevedere che nelle sedi dei tribunali che dovessero essere soppressi siano istituite sezioni distaccate.
    9. Sopprimere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuta nella tabella A allegata al decreto.

Pag. 73

   con riguardo alle sezioni distaccate:
    1. siano mantenute le seguenti sezioni:

ID Sede Magistrati assegnati Popolazione residente 2011 Media sopravvenuti 2006- 2010 Personale amministrativo Sedi accorpate Nuovo bacino Nuove sopravvenienze
1 ALBANO LAZIALE 2,0 141.871 3.665 26 Anzio 237.561 6.287
2 ALBENGA 5,0 116.996 4.074 24 Può essere accorpata a Imperia  
3 ALTAMURA 2,0 114.661 2.710 19 Acquaviva delle fonti, Bitonto e
Modugno
386.768 8.626
4 AVERSA 6,0 269.912 8.945 32      
5 AVOLA 3,0 102.655 2.417 19 Augusta e
Lentini
219.827 5.147
6 CASARANO 3,0 119.057 2.965 16 Maglie e
Nardò
298.492 6.910
7 CASERTA 5,0 120.502 8.511 38      
8 CASORIA 4,0 132.252 4.013 18 Afragola e
Frattamaggiore
378.796 17.549
9 CESENA 7,0 205.942 5.964 22      
10 DESIO 7,0 399.434 8.242 32      
11 EBOLI 6,0 201.729 11.140 35      
12 EMPOLI 2,0 157.090 4.838 25      
13 FRANCAVILLA FONTANA 3,0 100.972 2.169 17 Ostuni e
Fasano
206.229 4.480
14 GALLARATE 4,0 216.413 5.476 22 parere positivo
all'accorpamento
 
15 LEGNAGO 3,0 157.360 3.293 16 Soave 276.538 5.392
16 LEGNANO 2,0 215.839 4.640 19 Sezione di Busto
Arsizio
 
17 MARANO DI NAPOLI 8,0 301.822 6.222 20      
18 MARCIANISE 4,0 159.789 5.197 22      
19 MARTINA FRANCA 2,0 48.483 1.610 12 Grottaglie e Ginosa(?) 194.575 4.803
20 GIARRE   80.863 2.141   Acireale 210.445 5.269
21 MONCALIERI 3,0 236.173 4.867 24 Sezione Pag. 74 distaccata di
Pinerolo
 
22 OLBIA 3,0 78.606 3.671 12 La
Maddalena
94.670 4.080
23 OSTIA 3,0 228.252 4.264 29      
24 PONTEDERA 4,0 203.291 5.610 30      
25 POZZUOLI 6,0 169.669 7.255 18      
26 RHO 4,0 302.834 5.804 22 Sezione di Milano  
27 MONOPOLI 3,0 63.075 1.502 15 Putignano e Rutigliano 312.823 6.516
28 SAN DONÀ
DI PIAVE
3,0 126.146 3.076 19 Portogruaro 222.054 5.123
29 SCHIO 4,0 243.393 4.092 23      
30 TREVIGLIO 3,0 230.788 4.240 13 Sezione distaccata di Crema  
31 VIAREGGIO 5,0 165.362 5009 38      
32 CECINA   76.235   23 Piombino 132.137 4.029
33 PATERNÒ   77.769 1.716   Adrano, Bronte e
Belpasso
206.001 4.523
34 CARBONIA   76.061 1.453   Iglesias e
Salluri
276.564 4.779
35 ISCHIA 9,0 61.490 2.783 18      
36 PORTOFERRAIO 3,0 31.543 1.115 9      
37 LIPARI 1,0 14.343 609 10      
38 IMOLA   145.996 3.706 10      
39 CHIOGGIA   70.536 1.353 26 Dolo 182.686 3.885

    2. per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane è indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;
    3. sia prevista, nella stesura definitiva del decreto legislativo, l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondati di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;Pag. 75
    4. sia limitata la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;
    5. sia prevista che tutte le norme stabilite assumano efficacia non oltre la fine del corrente anno, previa ridefinizione degli organici dei Tribunali, delle Procure e degli Uffici di Sorveglianza, coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELL'ONOREVOLE RIA

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui all'articolo 1, commi 2 e 4 della legge 14 settembre 2011, n. 148, relativo alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero;
  rilevato che:
   la distribuzione degli Uffici Giudiziari sul territorio deve ritenersi fondamentale nel rapporto giustizia, territorio, cittadino e non può essere attuata senza tenere in considerazione tutti i criteri posti dalla legge delega;
   pertanto, qualsiasi revisione della Geografia Giudiziaria, non può prescindere dal garantire il diritto dei cittadini ad una giustizia realmente accessibile, da ritenersi bisogno primario della collettività, e deve essere finalizzata a ridistribuire in misura proporzionale l'attuale territorio tra gli Uffici già esistenti, così da creare presidi contermini realmente omogenei;
   in base all'articolo 1 della legge delega, il Governo dovrà, ai sensi della lettera b) ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
   nel determinare i criteri per la riorganizzazione degli uffici giudiziari, la delega aveva individuato, quale criterio prioritario, quello della ridefinizione territoriale (lett. b); tale riequilibrio doveva essere eseguito con attribuzione di porzioni di territorio limitrofi (lett e) secondo «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri, tutti irrinunciabili e correlati tra loro: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata;
  preso atto che:
   lo spirito della delega, finalizzato a razionalizzare i circondari, rischia di essere vanificato qualora, come è riscontrabile nello schema di decreto legislativo in esame, si privilegiasse il concetto della soppressione a quello della ridistribuzione, sul presupposto, di una sussidiarietà del criterio della lettera e);
   si assisterebbe, infatti, alla soppressione di 37 Tribunali non aventi sede in Comuni capoluogo di Provincia, 38 Procure della Repubblica e tutte le 220 sezioni distaccate;
   la riduzione è da ritenersi, al contrario, criterio eventuale, sussidiario e da attuarsi solo qualora, con l'applicazione di quanto previsto ai punti b) ed e) non si fosse raggiunta una omogenea ridistribuzione degli uffici contermini esistenti, infatti, il «riequilibrio delle attuali competenze territoriali» viene individuato come «prioritaria linea di intervento»;
   per le sezioni distaccate la delega, alla lettera d), prevede la soppressione Pag. 77ovvero la loro riduzione, sempre però nel rispetto dei criteri indicati e cioè quelli ritenuti oggettivi ed omogenei in sede di distribuzione territoriale;
   non si può ritenere che il legislatore volesse annullare interamente la giustizia di prossimità, già fortemente interessata dal provvedimento sui Giudici di Pace, tant’è che la relazione aveva ritenuto sopprimibili 160 sezioni tra le attuali 220;
   la proposta in esame ha invece ritenuto di sopprimere tutte le sezioni sul presupposto che sarebbe venuto meno la loro necessità, anche per la scarsa efficienza mostrata;
   se tale impostazione fosse accolta l'effetto sarebbe quello di privare territori talvolta di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili, del presidio giudiziario: effetto che appare estremamente penalizzante per i cittadini;
   per evitare, con una generalizzata soppressione, di vanificare investimenti già attuati in risorse umane ed economiche e soprattutto di annullare definitivamente la Giustizia di prossimità, patrimonio indiscutibile e insostituibile del nostro sistema, è possibile valorizzare, attraverso gli stessi criteri indicati per i Tribunali minori, anche le Sezioni distaccate, in territori di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili;
   si sarebbero potuti adottare criteri oggettivi finalizzati ad una redistribuzione omogenea degli uffici giudiziari sul territorio, che rispetti il diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini, prevedendo almeno una sezione distaccata in quei circondari di tribunale che superino i parametri del numero di abitanti superiore a 363.769 e dell'estensione territoriale superiore a 2.169 kmq, entrambi valori soglia indicato dal Governo, con esclusione delle grandi aree metropolitane richiamate all'articolo 1, co. 2, lett. b) della delega;
   vi sarebbe stata la possibilità di applicare l'ulteriore parametro della distanza lineare dal tribunale di riferimento, per posizionare l'ipotetica sezione distaccata laddove il circondario presenti i requisiti per mantenerne almeno una (la misura della distanza lineare, in assenza di parametri già indicati dal Governo, dovrebbe essere calcolata facendo riferimento ad una distanza utile per il cittadino medio, ad esempio, 50 km);
   era necessario considerare anche la possibilità di ridefinire i confini di competenza territoriale, attraverso un accorpamento dei comuni ad oggi confinanti tra le attuali competenze territoriali di sezione, per adattare le nuove distanze al rinnovato assetto della geografia giudiziaria, la localizzazione della sezione distaccata potrebbe dipendere da una valutazione di maggiore o minore isometria rispetto ai confini territoriali (ovvero, scegliere quella più centrale in riferimento ai nuovi confini territoriali di sezione);
   per garantire il raccordo tra uffici giudiziari, nella stessa sede in cui, all'esito dell'applicazione degli indicati parametri, si fossero allocate le sezioni distaccate, era necessario prevedere anche l'Ufficio del Giudice di Pace,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

PARERE APPROVATO

  La Commissione giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui alla lettera l), comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 volta a prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;
  rilevato che:
   la delega in esame si colloca nell'ambito della delega più ampia prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
   la delega relativa alla riduzione degli uffici del giudice di pace deve essere operata, secondo quanto previsto espressamente dalla richiamata lettera l), tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
   il legislatore delegante ha quindi ritenuto di prevedere per la delega relativa agli uffici del giudice di pace il criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro nonché di mantenere i medesimi criteri e principi direttivi, di cui alla lettera b), previsti per la delega relativa agli uffici giudiziari, secondo cui l'assetto territoriale deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
   non appare condivisibile la scelta di attuare separatamente le deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, in quanto non sembra tener conto dell'esigenza di riorganizzare la geografia giudiziaria configurando un servizio giustizia omogeneo sul territorio che veda integrarsi la giurisdizione ordinaria con quella dei giudici di pace al fine di garantire la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;
   sarebbe stato comunque opportuno precisare nella relazione illustrativa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpare adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circondario possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale;
   per quanto la stessa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illutrativa dello schema di decreto, richiami espressamente, in merito alla delega relativa agli uffici del giudice di pace, i criteri e principi direttivi di cui alla lettera b), risulta tuttavia evidente dalle scelte effettuate in merito agli uffici da sopprimere che i predetti criteri e principi non sono stati tenuti in debito conto, subordinandoli piuttosto al criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, ritenuto erroneamente prevalente;Pag. 79
   non viene fornito alcun dato circa i criteri utilizzati nel considerare i carichi di lavoro complessivi, oltre alla sopravvenienze intervenute, nel valutare la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, nonché nell'individuare nella popolazione residente di almeno 100.000 il parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario,
   il predetto parametro che, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sembra collocarsi al di fuori dei principi e criteri di delega, è stato peraltro derogato in alcuni casi senza dare neanche inquesto caso alcuna giustificazione;
   non risultano essere stati presi in considerazione tra i criteri individuati dalla legge delega alla richiamata lettera b), il tasso di criminalità organizzata, le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che quindi sarebbero stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei tribunali con le relative procure;
   nell'ambito del procedimento di formazione dello schema di decreto in esame si sarebbero dovute coinvolgere le Regioni, considerata la eventuale competenza delle Regioni in materia di organizzazione della giustizia di pace sul territorio ai sensi dell’ articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
   il principio di cui alla lettera o) secondo il quale gli enti locali interessati possono ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia deve essere interpretato come una extrema ratio piuttosto che come una clausola di chiusura, ponendosi comunque a carico della finanza pubblica gli oneri di funzionamento di uffici, la cui efficienza va pertanto valutata in se ed indipendentemente da chi provvede al loro sostegno finanziario;
   sarebbe opportuno che la revisione territoriale degli uffici del giudice di pace sia accompagnata dalla riforma organica della magistratura onoraria, affinché il nuovo assetto territoriale di tali uffici tenga conto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, dell'eventuale nuovo status dei magistrati onorari;
   ritenuto comunque necessario assicurare l'applicazione del principio della giustizia di prossimità, al fine di garantire in concreto l'accesso alla giustizia da parte degli utenti che ne abbiano diritto, per cui occorre comunque garantire il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano attuate congiuntamente le deleghe relative agli uffici di pace ed agli uffici giudiziari, onde poter verificare la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;
   2) siano valutati attraverso parametri oggettivi tenuto conto delle unità dei giudici di pace effettivamente in servizio e non solo di quelli in organico, ai fini dei carichi di lavoro, i procedimenti penali, civili e quelli di natura amministrativa;
   3) non si tenga conto del parametro non previsto da alcun principio e criterio di delega relativo ad un numero minimo di centomila abitanti per ciascun circondario;
   4) sia integralmente attuata la delega sulla base dei criteri di cui alla lettera b), alcuni dei quali non presi in considerazione, tenendo conto delle peculiarità e dell'estensione del territorio e delle infrastrutture, Pag. 80con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità ed ai più consistenti nuclei abitati storicamente beneficiari di un presidio giudiziario di prossimità o di cui si evidenzia l'opportunità alla luce della situazione socio-economica nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata;
   5) sia comunque garantito il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse.