CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 maggio 2012
658.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Atto n. 461.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAI RELATORI

  Le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (Atto n. 461);
   tenuto conto dei rilevi espressi dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) su alcuni aspetti dello schema di decreto;
   rilevato come la direttiva 2009/109/CE intenda opportunamente ridurre alcuni obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione;
   sottolineata al tempo stesso l'esigenza di garantire l'integrità e autenticità dell'informativa societaria nelle ipotesi, particolarmente delicate sotto questo profilo, di fusioni e scissioni;
   rilevata, al riguardo, l'esigenza di salvaguardare, con particolare riferimento alle società quotate, l'adeguatezza del patrimonio informativo relativo alle società, in particolare quelle quotate, a disposizione dei soggetti terzi, nonché delle Autorità di vigilanza;
   segnalata l'urgenza di completare in tempi brevi il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/109/CE, il cui termine di recepimento è già scaduto il 30 giugno 2011,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 3, dello schema di decreto legislativo, i quali modificano, rispettivamente, gli articoli 2501-ter, 2501-quater e 2501-quinquies del codice civile, prevedendo che il progetto di fusione redatto dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione possa essere pubblicato sui siti Internet delle società invece che nel registro delle imprese, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale progetto possa essere depositato al registro delle imprese anche attraverso modalità elettroniche;
   b) sempre con riferimento alle previsioni di cui al predetto articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 3, che consentono la pubblicazione sui siti Internet delle società delle informazioni relative alle fusioni/scissioni, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i siti societari in cui sono pubblicate le predette informazioni siano dotati di adeguati presidi di sicurezza, e che assicurino l'autenticità dei documenti ivi pubblicati;
   c) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera b), dello schema di decreto, la quale, modificando il secondo comma dell'articolo 2501-quater del codice civile, introduce una specifica disciplina per le società quotate in mercati regolamentati, Pag. 27prevedendo che, in caso di fusione, la situazione patrimoniale potrà essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento alle «leggi speciali» con quello al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in quanto la relazione finanziaria semestrale è prevista dall'articolo 154-ter, comma 2, del medesimo TUF;
   d) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera c), dello schema, il quale inserisce nell'articolo 2501-quater del codice civile un nuovo terzo comma, ai sensi del quale, in caso di fusione, la situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinuncino all'unanimità i soci delle società partecipanti alla fusione, valuti il Governo se l'esclusione della redazione della situazione patrimoniale possa determinare riflessi negativi sul patrimonio informativo a disposizione di soggetti terzi (possibili investitori, creditori, autorità di vigilanza), e se tale previsione non contrasti inoltre con il dettato dell'articolo 125-ter, comma 1, del TUF, il quale stabilisce l'obbligo, per l'organo di amministrazione delle società quotate, di mettere a disposizione del pubblico una relazione su tutte le materie all'ordine del giorno;
   e) ancora con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera c), dello schema, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione, in quanto la dizione «soci» può prestarsi ad alcuni dubbi applicativi, nonché in ragione del fatto che l'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto ii), della direttiva 2009/109/CE prevede che la redazione della situazione contabile non sia obbligatoria se vi rinuncino «tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione»;
   f) con riferimento all'articolo 1, comma 3, dello schema, il quale modifica l'articolo 2501-quinquies del codice civile, che, al primo comma, impone agli amministratori delle società partecipanti alla fusione di predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e il rapporto di cambio delle azioni o quote, valuti il Governo l'opportunità di specificare che la predetta relazione deve essere scritta e particolareggiata;
   g) con riferimento al nuovo quarto comma del predetto articolo 2501-quinquies, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema, in base al quale si può rinunciare alla predisposizione della predetta relazione in presenza del consenso dell'unanimità dei soci delle società partecipanti alla fusione, valuti il Governo, anche in questo caso per le ragioni già esposte relativamente all'articolo 1, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, l'opportunità di prevedere che la rinuncia possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione;
   h) con riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera b), la quale integra l'ottavo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile, escludendo la presentazione della relazione di stima di cui all'articolo 2343 e all'articolo 2465 del codice civile, richiesta in occasione di conferimenti di beni in natura o di crediti, nel caso in cui sia redatta la predetta relazione degli esperti, facendo comunque salva la previsione, contemplata dal settimo comma del medesimo articolo 2501-sexies, secondo cui tale relazione di stima ai sensi degli articoli 2343 e 2465 è comunque richiesta per le fusioni di società di persone con società di capitali, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio l'intento di tale modifica, in quanto, in riferimento alle fusioni, la relazione di stima, di cui ai predetti articoli 2343 e 2465, è prevista solamente nelle ipotesi di Pag. 28fusione tra società di persone con società di capitali, non comprendendosi pertanto in quali casi si possa verificare l'esclusione prevista dalla novella;
   i) ancora con riferimento all'ottavo comma dell'articolo 2501-sexies, modificato dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1, valuti anche in questo caso il Governo l'opportunità di prevedere che la rinuncia alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, ivi prevista, possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Atto n. 461.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (Atto n. 461);
   tenuto conto dei rilevi espressi dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) su alcuni aspetti dello schema di decreto;
   rilevato come la direttiva 2009/109/CE intenda opportunamente ridurre alcuni obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione;
   sottolineata al tempo stesso l'esigenza di garantire l'integrità e autenticità dell'informativa societaria nelle ipotesi, particolarmente delicate sotto questo profilo, di fusioni e scissioni;
   rilevata, al riguardo, l'esigenza di salvaguardare, con particolare riferimento alle società quotate, l'adeguatezza del patrimonio informativo relativo alle società, in particolare quelle quotate, a disposizione dei soggetti terzi, nonché delle Autorità di vigilanza;
   segnalata l'urgenza di completare in tempi brevi il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/109/CE, il cui termine di recepimento è già scaduto il 30 giugno 2011,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 3, dello schema di decreto legislativo, i quali modificano, rispettivamente, gli articoli 2501-ter, 2501-quater e 2501-quinquies del codice civile, prevedendo che il progetto di fusione redatto dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione possa essere pubblicato sui siti Internet delle società invece che nel registro delle imprese, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale progetto possa essere depositato al registro delle imprese anche attraverso modalità elettroniche;
   b) sempre con riferimento alle previsioni di cui al predetto articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 3, che consentono la pubblicazione sui siti Internet delle società delle informazioni relative alle fusioni/scissioni, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i siti societari in cui sono pubblicate le predette informazioni siano dotati di adeguati presidi di sicurezza, e che assicurino l'autenticità dei documenti ivi pubblicati;
   c) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera b), dello schema di decreto, la quale, modificando il secondo comma dell'articolo 2501-quater del codice civile, introduce una specifica disciplina per le società quotate in mercati regolamentati, Pag. 30prevedendo che, in caso di fusione, la situazione patrimoniale potrà essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento alle «leggi speciali» con quello al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in quanto la relazione finanziaria semestrale è prevista dall'articolo 154-ter, comma 2, del medesimo TUF;
   d) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera c), dello schema, il quale inserisce nell'articolo 2501-quater del codice civile un nuovo terzo comma, ai sensi del quale, in caso di fusione, la situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinuncino all'unanimità i soci delle società partecipanti alla fusione, valuti con la massima attenzione il Governo se l'esclusione della redazione della situazione patrimoniale possa determinare riflessi negativi sul patrimonio informativo a disposizione di soggetti terzi (possibili investitori, creditori, autorità di vigilanza), e se tale previsione non contrasti inoltre con il dettato dell'articolo 125-ter, comma 1, del TUF, il quale stabilisce l'obbligo, per l'organo di amministrazione delle società quotate, di mettere a disposizione del pubblico una relazione su tutte le materie all'ordine del giorno;
   e) ancora con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera c), dello schema, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione, in quanto la dizione «soci» può prestarsi ad alcuni dubbi applicativi, nonché in ragione del fatto che l'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto ii), della direttiva 2009/109/CE prevede che la redazione della situazione contabile non sia obbligatoria se vi rinuncino «tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione»;
   f) con riferimento all'articolo 1, comma 3, dello schema, il quale, tra l'altro, inserisce nell'articolo 2501-quinquies del codice civile un nuovo terzo comma, con cui si prevede che l'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società, ovvero pubblicato nel sito Internet di quest'ultima, e la data della decisione sulla fusione, valuti il Governo l'opportunità di ricollocare più opportunamente tale nuova previsione nel corpo dell'articolo 2502 del codice civile, laddove si disciplina la decisione in ordine alla fusione;
   g) ancora con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, il quale modifica l'articolo 2501-quinquies del codice civile, che, al primo comma, impone agli amministratori delle società partecipanti alla fusione di predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e il rapporto di cambio delle azioni o quote, valuti il Governo l'opportunità di specificare che la predetta relazione deve essere scritta e particolareggiata;
   h) con riferimento al nuovo quarto comma del predetto articolo 2501-quinquies, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema, in base al quale si può rinunciare alla predisposizione della predetta relazione in presenza del consenso dell'unanimità dei soci delle società partecipanti alla fusione, valuti il Governo, anche in questo caso per le ragioni già esposte relativamente all'articolo 1, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, l'opportunità di prevedere che la rinuncia possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea Pag. 31generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione;
   i) con riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera b), la quale integra l'ottavo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile, escludendo la presentazione della relazione di stima di cui all'articolo 2343 e all'articolo 2465 del codice civile, richiesta in occasione di conferimenti di beni in natura o di crediti, nel caso in cui sia redatta la predetta relazione degli esperti, facendo comunque salva la previsione, contemplata dal settimo comma del medesimo articolo 2501-sexies, secondo cui tale relazione di stima ai sensi degli articoli 2343 e 2465 è comunque richiesta per le fusioni di società di persone con società di capitali, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio l'intento di tale modifica, in quanto, in riferimento alle fusioni, la relazione di stima, di cui ai predetti articoli 2343 e 2465, è prevista solamente nelle ipotesi di fusione tra società di persone con società di capitali, non comprendendosi pertanto in quali casi si possa verificare l'esclusione prevista dalla novella;
   l) ancora con riferimento all'ottavo comma dell'articolo 2501-sexies, modificato dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1, valuti anche in questo caso il Governo l'opportunità di prevedere che la rinuncia alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, ivi prevista, possa essere disposta con l'unanimità non dei soli soci, ma anche dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'Assemblea generale in ciascuna delle società partecipanti alla fusione.