CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
   vista la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;
   ricordato che il 6 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, che individua nuovi strumenti di valutazione dell'azione delle istituzioni UE e degli Stati membri in materia, nonché gli interventi necessari per potenziare il contrasto alla corruzione nelle politiche interne ed esterne dell'UE (COM(2011)308), e che tale comunicazione è accompagnata da due relazioni rispettivamente dedicate alle modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) (COM(2011)307) e all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato (COM(2011)309);
   rilevato che tale Comunicazione sottolinea che l'impatto finanziario stimato della corruzione risulterebbe pari a 120 miliardi di euro ogni anno, ossia l'1 per cento del PIL dell'UE;
   evidenziato che, al fine di stimolare la volontà politica a combattere la corruzione, e di aumentare la coerenza fra le politiche e le azioni anti-corruzione intraprese dagli Stati membri, la Commissione intende predisporre un nuovo meccanismo, la «Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione», per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare di conseguenza un maggiore impegno politico; tale Relazione sarà pubblicata a partire dal 2013, con cadenza biennale e in essa saranno identificate le tendenze e le carenze che devono essere affrontate;
   ricordato infine che il 14 marzo 2012 il Parlamento europeo ha approvato la costituzione di una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (COM(2011)873 def.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (COM (2011) 873 def.);

  considerato che:
   la proposta intende consolidare e migliorare la disciplina relativa ad EUROSUR, strumento indispensabile per dotare gli Stati membri, le istituzioni e gli organismi specializzati dell'UE, a partire da Frontex, della concreta possibilità di monitorare efficacemente lo stato della situazione alle frontiere esterne dell'UE e, conseguentemente, la gestione di situazioni di crisi quali sono quelle che si sono ripetutamente verificate nel recente passato con riferimento al fenomeno dell'immigrazione clandestina;
   sempre più frequenti risultano i casi di attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione europea, soprattutto da soggetti provenienti dai paesi della sponda meridionale del Mediterraneo in direzione di Italia, Spagna, Grecia e Malta;
   le organizzazioni criminali che controllano e lucrano sulla tratta di esseri umani e sull'immigrazione clandestina favoriscono gli attraversamenti anche per il traffico di sostanze stupefacenti, di armi e nel sostegno ad attività terroristiche;
   il rafforzamento degli strumenti di conoscenza e il coordinamento delle attività poste in essere dagli stati membri e l'UE presuppone l'adozione di una disciplina europea, trattandosi di situazioni di emergenza che, come più volte è stato segnalato dall'Italia e dagli altri paesi più esposti al fenomeno dell'immigrazione clandestina, non possono essere demandate alle competenze dei singoli paesi;
   la proposta appare, quindi, pienamente rispondente al principio di sussidiarietà in quanto volta a rafforzare lo scambio di informazioni e il coordinamento delle iniziative tra gli Stati membri e con le istituzioni europee;
   al fine di rafforzare gli strumenti di conoscenza, operativi e di coordinamento, la proposta prevede, in particolare, l'istituzione di appositi Centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera;
   rilevato che l'articolo 12 stabilisce che FRONTEX è tenuta a facilitare l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, quali satelliti e sistemi di segnalazione delle navi, da parte degli Stati membri, fermo restando che la stessa agenzia può tuttavia respingere (paragrafo 4) una richiesta presentata da un centro nazionale a motivo di restrizioni tecniche e finanziarie e per altre ragioni giustificate;
   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto Pag. 314dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) verifichi la Commissione di merito se le funzioni che la proposta assegna ai centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera possano essere svolte dal Centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione, già operante presso la Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno al fine di evitare nuovi oneri;
   b) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 12 della proposta, se non sia opportuno precisare che non può essere interamente demandata alla discrezionalità di FRONTEX la possibilità di negare informazioni agli Stati membri, qualora si tratti di informazioni nella disponibilità dell'agenzia che potrebbero rivelarsi indispensabili per uno Stato membro le cui frontiere siano investite da tentativi di attraversamento irregolare.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (atto n. 461).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/109/CEE che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CEE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (atto n. 461);
   considerato che lo schema di decreto in esame, novellando l'articolo 2501-ter del codice civile, stabilisce che «il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione ovvero pubblicato nel sito internet della società»;
   rilevato che l'articolo 6 della direttiva 2011/35/UE, relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione) che riproduce l'articolo 6 della direttiva 78/855/CEE, come novellato dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/109/CE, prevede, al secondo comma, che gli Stati membri non subordinano l'esenzione dall'obbligo di deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese a requisiti e limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi;
   considerato che l'ultimo periodo del considerando 4 della direttiva 2009/109/CE precisa che «qualora sussista la possibilità di usare i siti web della società o altri siti web per la pubblicazione dei progetti di fusione e/o di scissione e di altri documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei creditori nel procedimento, dovrebbero essere soddisfatte le garanzie connesse con la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti»;
   rilevato che la previsione della pubblicazione del progetto di fusione nel sito web, in alternativa al deposito presso il registro delle imprese, quale prospettata dalla novella l'articolo 2501-ter del codice civile non contempla alcuna previsione idonea ad assicurare la sicurezza e l'autenticità dei documenti come richiesto dall'articolo 6 della direttiva 2011/35/UE;
   considerato che in base al terzo comma dell'articolo 6 della direttiva 2011/35/UE gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione del progetto sia effettuata, in deroga al richiamato secondo comma del medesimo articolo, tramite la piattaforma elettronica centrale sostitutiva del bollettino nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE ovvero in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo;
   rilevato che nel nostro ordinamento il registro delle imprese consente di assolvere agli adempimenti societari di tipo Pag. 316pubblicitario tramite utilizzo di una piattaforma elettronica che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE;
   valutata infine positivamente l'intenzione del Governo, richiamata nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, di avvalersi nello schema di decreto di tutte le opzioni previste nella direttiva al fine di consentire la massima semplificazione della disciplina di fusioni e scissioni, alla luce del vigente divieto di aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di loro recepimento (cd. divieto di gold plating, posto dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 183 del 2011 – legge di stabilità 2012),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
provveda il Governo a modificare l'articolo 2501-ter, terzo comma, del codice civile stabilendo che il deposito del progetto di fusione sia effettuato gratuitamente ed esclusivamente per via elettronica, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero mediante pubblicazione nel sito internet della società con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo e l'autenticità dei documenti.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (atto n. 465).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011);
   ricordato che il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2009/38/CE (procedura di infrazione n. 2011/0842), che fa seguito alla lettera di messa in mora del 18 luglio 2011;
   rilevato che lo schema di decreto in esame appare dare piena attuazione alla direttiva 2009/38/CE, e consente in tal modo di superare la procedura di infrazione avviata;
   preso atto del parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni espresso il 10 maggio 2012;
   visto l'avviso comune del 12 aprile 2011, sottoscritto dalle parti sociali (Confindustria, ABI, ANIA, Confcommercio, Imprese per l'Italia, CGIL, CISL, UIL), e le successive osservazioni congiunte formulate dai medesimi soggetti sullo schema di decreto;
   rilevato che la direttiva 2009/38/CE, all'articolo 8 par. 2 (Informazioni riservate), prevede la possibilità per la direzione centrale di non comunicare al Comitato aziendale europeo informazioni che risultino riservate sulla base di «criteri obiettivi», laddove l'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto fa riferimento a «elementi obiettivi»; tale formulazione introduce un irrigidimento rispetto al dettato della direttiva, rendendo maggiormente gravoso l'onere probatorio per le imprese,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
provveda il Governo a rivedere la formulazione dell'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto, al fine di renderlo maggiormente rispondente al dettato della direttiva.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (atto n. 466).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
   ricordato che il 30 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura d'infrazione n. 2011/1073) per mancato recepimento della direttiva 2009/52/CE;
   rilevato che lo schema di decreto in esame appare dare piena attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e consente in tal modo di superare la procedura di infrazione avviata;
   rilevato tuttavia che lo schema di decreto non reca alcuna disposizione riguardante la materia della responsabilità relativamente al subappalto, disciplinata dall'articolo 8 della direttiva, che prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la responsabilità della violazione possa essere estesa anche all'appaltante, sia per le sanzioni finanziarie sia per il pagamento degli arretrati;
   considerato che l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, prevede l'obbligazione in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
provveda il Governo a integrare lo schema di decreto al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva in materia di responsabilità relativamente al subappalto, anche alla luce della vigente disciplina di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003.