CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. (Atto n. 465).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (Atto n. 465);
   osservato che esso propone una trasposizione sostanzialmente fedele della citata direttiva comunitaria;
   acquisite le valutazioni emerse nell'ambito delle consultazioni del Governo con le parti sociali e, in particolare, le scelte compiute per valorizzare l'Avviso comune del 12 aprile 2011 per il recepimento della direttiva;
   giudicato utile suggerire talune ipotesi di modifica del testo che possano accogliere preoccupazioni e spunti emersi anche a seguito delle predette consultazioni, nella fase di valutazione del testo dello schema di decreto alla luce del complesso delle proposte modificative formulate dalle stesse parti sociali;
   acquisito il parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato-regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, si segnala l'esigenza di sostituire il generico riferimento alla «dimensione della forza lavoro» con un riferimento al «numero di dipendenti»;
   b) all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 4 con un comma del seguente tenore: «Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta, compresi i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione»;
   c) all'articolo 9, comma 2, lettera c), risulterebbe utile premettere il riferimento a «competenze e materie della procedura d'informazione e di consultazione del CAE», secondo quanto già previsto nel citato Avviso comune del 12 aprile 2011;
   d) all'articolo 10, comma 1, si invita a valutare il possibile inserimento di un periodo finale del seguente tenore: «In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati»;
   e) al medesimo articolo 10, si evidenzia che il comma 2 configura un evidente Pag. 270irrigidimento rispetto alla formulazione contenuta nel testo della normativa europea di riferimento (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/38/CE);
   f) con riferimento all'articolo 14, comma 1, si segnala che le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori chiedono di chiarire in modo più esplicito l'esigenza di cumulare – e non considerare come alternative – le condizioni (modifiche significative della struttura dell'impresa o del gruppo di imprese; assenza di disposizioni negli accordi in vigore o contrasto tra le disposizioni di due o più accordi) necessarie ad attivare la procedura di negoziazione per l'adeguamento della struttura del CAE;
   g) rispetto, infine, all'articolo 17, si raccomanda al Governo di valutare nel modo più adeguato le osservazioni formulate dalle parti sociali in relazione all'apparato sanzionatorio, allo scopo di definire in modo condiviso il regime delle sanzioni, in particolare assicurando la proporzionalità tra sanzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.