CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 febbraio 2012
614.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 100

ALLEGATO 1

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. (C. 4945 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4945 Governo, recante «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 101

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto Port Louis il 9 dicembre 2010 (C. 4946 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4946 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto Port Louis il 9 dicembre 2010»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 102

ALLEGATO 3

5-06284 Zaccaria ed altri: Sui rapporti tra l'Italia e la Libia in materia di immigrazione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, On.li Deputati,
con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'onorevole Zaccaria ed altri Deputati chiedono di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere in relazione alla recente sentenza con la quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per il respingimento in mare di alcuni migranti.
I fatti relativi alla pronuncia fanno riferimento all'operazione con la quale, il 6 maggio 2009, un gruppo di cittadini stranieri, intercettato in acque internazionali da unità navali della Guardia di Finanza e della Guardia costiera italiana, fu trasferito a bordo delle navi militari italiane e condotto a Tripoli.
Va preliminarmente evidenziato che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) - nei riconoscere che l'immigrazione clandestina e i cosiddetti «flussi misti» di migranti e richiedenti asilo rappresentano una gravosa sfida per i paesi di approdo - ha rimarcato il significativo impegno dell'Italia nelle operazioni di ricerca e di salvataggio in mare, nonché la professionalità degli operatori impegnati nelle attività di soccorso, che hanno consentito di salvare numerosissime vite umane.
Nel trattamento riservato a migranti e profughi messi in salvo l'Italia si è sempre conformata al principio di salvaguardia dei diritti umani ed agli obblighi sanciti dalle convenzioni internazionali.
In merito alla decisione della Corte Europea, il Ministro dell'interno ha già dichiarato che la stessa, in quanto sentenza proveniente da un alto organo giurisdizionale europeo, deve essere rispettata.
È stato prontamente avviato ed è in corso un esame approfondito della sentenza della Corte per definire una puntuale linea operativa che dovrà comunque tenere conto dei principi fissati dalla medesima pronuncia.
Il Governo si sta confrontando con i mutati scenari che - come è noto - hanno interessato la Libia da un anno a questa parte.
In questo contesto sono in corso serrati contatti con la nuova dirigenza libica al fine di riavviare la collaborazione operativa fra i due Paesi.
Anche nel riprendere le fila di tale collaborazione saranno considerate, come importante punto di riferimento, le statuizioni della Corte europea.
Ogni iniziativa che verrà in tal senso intrapresa sarà, quindi, improntata all'assoluto rispetto dei diritti umani ed alla salvaguardia della vita degli uomini in mare.
Il Governo continuerà a mantenere elevato l'impegno nella lotta all'immigrazione irregolare e nel rafforzamento delle frontiere esterne, ma sempre nel rispetto della tutela dei diritti umani con la consapevolezza del ruolo significativo che dovrà assumere l'Unione Europea, soprattutto nei confronti dei Paesi dell'area mediterranea.
In questo quadro il Ministro della Giustizia danese ha illustrato, lo scorso 13 gennaio, ai Ministro Cancellieri il programma di Presidenza dell'Unione Europea

Pag. 103

evidenziando la specifica attenzione che viene riservata alla situazione degli Stati membri sottoposti a particolari pressioni migratorie.
Il cambiamento del clima politico nei paesi del Nord Africa sta favorendo il dialogo con gli stessi sulle questioni di interesse comune, aprendo la strada anche ad un approfondimento delle tematiche migratorie.
Nei corso dei contatti bilaterali con le Autorità libiche, il Governo ha avuto conferma della volontà di costruire una nuova Libia. Tale determinazione si riflette nella Tripoli Declaration - sottoscritta in occasione della recente visita del 21 gennaio 2012 del Presidente del Consiglio a Tripoli - con la quale il Governo libico si è impegnato alla costruzione di uno Stato fondato sulla democrazia ed il rispetto dei diritti umani.
Nel medesimo incontro è stata annunciata una missione del Ministro Cancellieri in Libia, programmata per le prossime settimane, per affrontare con le nuove Autorità di quel Paese, tra l'altro, le tematiche migratorie.
In particolare, verrà riavviata la collaborazione operativa, tenendo conto dell'esigenza di contrasto all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani e dell'obbligo di garantire la concreta attuazione - nel pieno rispetto della tutela della vita in mare - dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo.
Parimenti il Governo sta concentrando la propria azione su un altro rilevante fattore di criticità, ovvero l'attuale permeabilità dei confini terrestri e marittimi della Libia, elemento potenzialmente destabilizzante per l'intera regione mediterranea. È stato offerto aiuto alla Libia per l'attuazione di programmi per il potenziamento del controllo delle frontiere e si sta svolgendo un'intensa azione di sensibilizzazione presso la Commissione europea per la rapida ripresa dei progetti nel settore dell'accoglienza dei migranti e dei rifugiati.
L'Italia, anche nell'ambito dell'Unione europea, intende inoltre continuare a svolgere un ruolo molto attivo, insieme ai principali partner mediterranei ed alle Agenzie internazionali (in particolare l'UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - e l'OIM - Organizzazione internazionale per le migrazioni) per promuovere nuove iniziative per la gestione del fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti: sostegno allo sviluppo socio-economico delle regioni più depresse, mobilità legale, contrasto all'immigrazione illegale e protezione e accoglienza dei migranti.

Pag. 104

ALLEGATO 4

5-06283 Tassone e D'Ippolito Vitale: Atti di intimidazione nei confronti della popolazione calabrese.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, On. li Deputati,
con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'onorevole Tassone pone nuovamente all'attenzione di questa Commissione la questione delle manifestazioni delinquenziali verificatesi in Calabria, che incidono sulla tranquillità sociale di quel territorio.
Lo scorso 16 febbraio ho già risposto ad analoga interrogazione dello stesso onorevole Tassone, riguardante atti intimidatori posti in essere ai danni di amministratori locali ed esponenti della società civile calabresi, riferendo dei dispositivi operativi, nonché delle iniziative di prevenzione e di contrasto poste in essere dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Per quanto riguarda i due recenti episodi indicati nell'interrogazione, verificatisi in Lamezia Terme, riferisco a questa Commissione sulla base degli accertamenti disposti dal Prefetto di Catanzaro e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Il primo riguarda l'atto criminoso perpetrato ai danni della casa famiglia «Dopo di noi», ospitata in una palazzina confiscata ad un'organizzazione mafiosa. L'Associazione fornisce assistenza a soggetti svantaggiati per il tramite di «Progetto Sud Onlus», di cui è legale rappresentante il sacerdote Don Giacomo Panizza.
Nella notte di sabato scorso, l'esplosione di un proiettile ha colpito il vetro di una finestra dell'immobile ove ha sede la comunità «Progetto Sud».
Precedentemente, nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno, altri atti intimidatori avevano riguardato la struttura e beni delle associazioni ivi ospitate.
Anche l'ultimo episodio ha formato oggetto di immediata attenzione da parte del Prefetto di Catanzaro che, nella mattinata di domenica 26 febbraio, si è recato, unitamente al Questore, presso la sede della comunità per verificare quanto accaduto e, soprattutto, per esprimere solidarietà e vicinanza a Don Giacomo Panizza ed ai suoi collaboratori, ai quali è stato assicurato il massimo impegno delle Forze dell'Ordine per individuare i responsabili dell'atto violento.
Il Prefetto ha, quindi, immediatamente disposto nei confronti del Sacerdote l'intensificazione dei dispositivi di sicurezza già in atto. La posizione di Don Giacomo Panizza viene, inoltre, costantemente monitorata ai fini di ulteriori iniziative sotto il profilo della sicurezza personale.
Il secondo episodio riguarda il danneggiamento commesso ai danni dell'istituto Comprensivo Statale «Saverio Gatti» di Lamezia Terme. In questo caso, nella notte del 20 febbraio scorso, ignoti hanno riversato sul pavimento il contenuto di alcuni estintori presenti nella struttura. Sono stati, inoltre, frantumati i vetri delle finestre del piano terra.
Gli accertamenti svolti dalle Forze di Polizia hanno consentito di ricondurre l'episodio a meri atti vandalici.
Infatti, all'esito delle indagini sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria sette minorenni di età compresa tra i 14 e i 15 anni, ritenuti responsabili di vari danneggiamenti all'edificio scolastico.

Pag. 105

In tutto il territorio provinciale, lo scorso anno, sono stati registrati 40 atti intimidatori: 27 nei confronti di amministratori locali, 12 verso le Forze di Polizia e 1 ha riguardato Magistrati.
Nel territorio del comune di Lamezia Terme sono stati consumati 13 atti intimidatori di cui 6 nei confronti di amministratori locali e 7 nei confronti delle Forze di Polizia.
Voglio sottolineare, comunque, che il territorio di Lamezia Terme è oggetto di un'attenta strategia di prevenzione e di contrasto da parte delle Forze di Polizia, che hanno ulteriormente potenziato gli sforzi in tale direzione.
Anche rispetto agli episodi che hanno interessato altre località della regione vi è la massima attenzione da parte delle Autorità di pubblica sicurezza, per il contrasto alle organizzazioni criminali che tentano di condizionare, anche con atti dimostrativi, il fisiologico funzionamento dell'economia e l'ordinato svolgimento dei rapporti sociali.
In tale contesto, sono particolarmente esposte ad atti intimidatori quelle personalità della società civile e dell'economia che si distinguono fino ad assurgere, talora, ai ruolo di simboli - per il concreto impegno antimafia.
Ed è anche dalla società civile che possono giungere segnali positivi in grado di poter sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della legalità. Proprio oggi si svolge a Lamezia Terme una manifestazione contro la 'ndrangheta, denominata «Il giorno che non c'è», con un corteo che partirà proprio dall'istituto «Gatti».
Questo impegno della società civile, unitamente all'attività svolta quotidianamente dall'Autorità di pubblica sicurezza, è fondamentale per contrastare e sradicare le organizzazioni criminali che operano nel territorio calabrese; occorre però il coinvolgimento di tutti creando e consolidando un vero e proprio «fronte antimafia». Per questo motivo, come ho ricordato nel corso della seduta di questa Commissione del 16 febbraio 2012, ho convocato presso la Prefettura di Reggio Calabria il Tavolo tecnico per il coordinamento delle Forze di Polizia, con la partecipazione di tutti i Prefetti delle province calabresi che hanno avviato un'attività congiunta di monitoraggio del territorio concentrando l'attenzione sulle possibili matrici comuni degli atti intimidatori fino ad oggi riscontrati. Tale attività sarà oggetto di ulteriore verifica congiunta in una prossima riunione che convocherò coinvolgendo anche i rappresentanti del mondo economico e della società civile.

Pag. 106

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).

NUOVA PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, trasmesso ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (atto n. 425);
verificato che il richiamo ad entrambi i citati articoli della legge n. 42 del 2009 comporta che lo schema in esame sia sottoposto: sia al procedimento e ai principi e criteri delineati in generale dall'articolo 2, ai cui fini sono richieste l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e la piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, sia a quanto stabilito in particolare dall'articolo 24 che, a fini procedurali, richiede che i decreti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 siano adottati sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma;
considerato che, in attuazione di tali disposizioni di delega, è stato già emanato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale transitorio di Roma capitale, che definisce il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni attribuite dalla legge delega e specificate nello schema di decreto legislativo in titolo;
premesso che:
ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, «Roma è la capitale della Repubblica» e il provvedimento in esame dovrebbe concorrere ad una prima attuazione, a distanza di undici anni dall'emanazione della legge costituzionale citata, della richiamata previsione costituzionale che riconosce la specialità dell'ordinamento di Roma in quanto capitale della Repubblica;
le disposizioni recate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 hanno carattere transitorio in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane che, ex articolo 23 della stessa legge n. 42 del 2009, sarà determinata con apposito decreto legislativo, con la cui entrata in vigore l'assetto delineato dall'articolo 24 e dalle disposizioni delegate non perderà efficacia, ma assumerà carattere di assetto a regime, da intendere riferito alla città metropolitana di Roma capitale;
il richiamato articolo 114, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legge dello Stato il compito di disciplinare l'ordinamento di Roma capitale e, in conformità a tale previsione, l'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009 ha previsto l'attribuzione a Roma capitale, con lo strumento del decreto legislativo,

Pag. 107

oltre che delle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma, di ulteriori funzioni amministrative;
tuttavia, l'articolo 1 dello schema in esame delinea un duplice concorso di fonti normative, statale e regionale, ai fini del conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale, restando invece «i compiti» oggetto di conferimento da parte della sola fonte statale, con l'effetto che:
con l'atto in esame, è conferita solo una parte delle funzioni previste dall'articolo 24, cioè, concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico, protezione civile in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;
mentre il conferimento delle altre funzioni previste dall'articolo 24 - sviluppo urbano e pianificazione territoriale (lettera c)), edilizia pubblica e privata (lettera d)), organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità (lettera e)) - nonché la definizione delle modalità per il trasferimento all'ente delle risorse umane e dei mezzi necessari (lettera a)) sono demandati a legge della regione Lazio da adottarsi nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, in conformità a quanto concordato, con il Protocollo d'intesa concluso il 20 ottobre 2011, tra la Regione Lazio e il Comune di Roma;
in ogni caso, la distinzione tra funzioni e compiti oggetto di conferimento, contenuta nell'articolo 1, comma 1, nella rubrica dell'articolo 6, nella rubrica e nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9, e 10, non è riscontrabile nell'articolo 24 della legge di delega;
rilevato che:
risulta invece del tutto non attuata la delega stabilita dall'articolo 24, comma 5, lettera b) della legge n. 42 del 2009, relativa all'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti proprio dal ruolo di capitale della Repubblica, né quella stabilita dal comma 7 del medesimo articolo 24, relativa all'attribuzione di un proprio patrimonio a Roma capitale e al trasferimento a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale;
il testo in esame non reca una quantificazione degli oneri che potranno derivare dalle funzioni e dai compiti peculiari di capitale, ai cui fini appare opportuna una stima trasparente ed imparziale;
constatato che:
in conformità all'articolo 24, comma 6, della legge n. 42 del 2009, l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo istituisce come sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti ordinamentali un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata, il cui scopo è quello di assicurare il «raccordo istituzionale» tra Roma Capitale, Stato, regione Lazio e provincia di Roma, alle cui sedute, in tutti i casi in cui questa debba esprimersi su materie e compiti di interessi di Roma Capitale, partecipa il sindaco di Roma Capitale in qualità di componente;
l'articolo 2 prevede un ulteriore raccordo istituzionale costituito dalla Conferenza delle Soprintendenze, la cui finalità è indicata, dall'incipit del comma 3, nel concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici: tuttavia, mentre tale finalità è conforme alle previsioni di delega contenute nell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009, il medesimo comma si riferisce alle funzioni di coordinamento della Conferenza richiamando l'intera categoria dei beni culturali, ben più ampia, ai sensi della legislazione vigente, come più avanti specificato, dei beni storici e artistici;
non è peraltro prevista la partecipazione del sindaco di Roma capitale alle sedute di altri organismi come il CIPE, sede in cui si definiscono la politica nazionale

Pag. 108

per le infrastrutture, in primo luogo quelle di trasporto, e le relative risorse, ove l'intervento del Sindaco di Roma permetterebbe di evidenziare le specifiche esigenze infrastrutturali di Roma capitale;
nello schema in esame gli articoli 3 e 4 utilizzano una variegata terminologia che si riferisce a beni culturali, storici e artistici per riferirsi, il primo, a funzioni di valorizzazione e, il secondo, a funzioni di concorso alla valorizzazione, invece l'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge di delega prevede che sia attribuita a Roma capitale la sola funzione di concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, oltreché di quelli ambientali e fluviali comportando che:
da un lato, i beni storici, artistici e paesaggistici sono una parte dei beni culturali come definiti dalla legislazione vigente;
dall'altro, in sede di attuazione della delega, sono da conferire le funzioni di concorso alla valorizzazione e non di valorizzazione tout court dei soli beni espressamente indicati dal citato articolo 24;
l'articolo 5 dispone il conferimento a Roma capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, senza precisare puntualmente quali siano le funzioni trasferite;
il medesimo articolo 5 - che per il finanziamento delle funzioni conferite a Roma capitale relative al Teatro dell'Opera di Roma, stabilisce una specifica procedura per la determinazione delle risorse annualmente spettanti, prevedendo che sia «concordata» senza peraltro indicare le modalità attraverso le quali il relativo accordo deve essere raggiunto - appare meritevole di valutazione alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sentenza n. 255 del 2004) secondo la quale, «nell'attuale sistema costituzionale l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, contempla la materia della «promozione ed organizzazione di attività culturali» senza esclusione alcuna» e questo riparto di materie «evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore»; ne discende, secondo il citato orientamento che «le disposizioni concernenti le funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 118 della Costituzione; in particolare, dunque, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» e «dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni»;
l'articolo 10 conferisce a Roma Capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti agli eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a condizione che essi si verifichino nell'ambito del proprio territorio e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma senza alcun riferimento alla collaborazione tra istituzioni prevista dalla specifica disposizione di delega;
l'articolo 11 reca disposizioni in materia di organizzazione e personale, da attuare, dopo l'emanazione dello Statuto e in conformità ad esso, con regolamenti di Roma capitale, anche in materia di ordinamento del personale delle polizie locali e relativi uffici sulla base delle norme di

Pag. 109

indirizzo recate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI:
all'articolo 1, qualora si confermi la previsione del concorso di fonti, statale e regionale, per il trasferimento delle funzioni amministrative, si consideri l'opportunità di un termine molto più ampio di quello stabilito nel testo;
all'articolo 2 si valuti l'opportunità di introdurre, a titolo di ulteriori raccordi istituzionali, la previsione della partecipazione del sindaco di Roma capitale alle sedute di altri organismi come il CIPE, ove l'intervento del Sindaco di Roma permetterebbe di evidenziare specifiche esigenze infrastrutturali di Roma capitale;
all'articolo 2, comma 4, si valuti l'opportunità di semplificare, per renderne più efficace il ruolo di coordinamento, la composizione della Conferenza delle Soprintendenze;
agli articoli 3 e 4 appare opportuna una verifica della terminologia usata, sia quanto alle categorie dei beni oggetti di disciplina, sia quanto alle funzioni conferite, alla luce delle relative disposizioni di delega;
all'articolo 3, comma 4, ove si escludono dalle funzioni conferite a Roma capitale le attività connesse alla tutela e valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC) - con l'effetto che, mentre i compiti relativi ai beni amministrati dal FEC sono esclusi dal conferimento a Roma capitale, per gli altri beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose sembra restare ferma la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice dei beni culturali - si valuti l'opportunità di chiarire la motivazione del riferimento ad attività di tutela, non contemplate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009;
all'articolo 5, comma 2, quanto alla specifica procedura per la determinazione delle risorse annualmente spettanti per il finanziamento del Teatro dell'Opera di Roma, il riferimento alla determinazione «concordata» della quota delle risorse a valere sul FUS da attribuire al Teatro dell'Opera di Roma non appare idoneo a soddisfare l'indirizzo indicato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 255 del 2004 risultando opportuno contemplare l'intesa con la Conferenza unificata;
al medesimo articolo 5 appare opportuno precisare i compiti attinenti alle funzioni culturali relative al Teatro dell'Opera che vengono conferite a Roma capitale, valutando anche l'opportunità di introdurre analogamente una specifica disposizione per l'Accademia di Santa Cecilia;
all'articolo 10 si preveda, in conformità all'articolo 24, comma 3, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che per le funzioni attribuite a Roma Capitale in materia di protezione civile, ci si avvalga della collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
si valuti l'opportunità di introdurre nel testo: disposizioni finalizzate a delineare un procedimento caratterizzato da imparzialità e terzietà per la stima dei costi di Roma capitale per la gestione del territorio e la prestazione dei servizi in relazione ai compiti peculiari di capitale, e ad attribuire le conseguenti determinazioni per l'assegnazione delle risorse finanziarie ad un atto successivo, quale la legge di stabilità annuale; nonché previsioni che permettano il trasferimento a Roma capitale di beni patrimoniali dello Stato che non siano destinati all'esercizio di funzioni istituzionali statali;
in conformità a quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni, si valuti l'opportunità di prevedere le disposizioni vigenti da abrogare ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 42 del 2009; inoltre appare auspicabile una revisione della disciplina dettata dalla citata legge

Pag. 110

n. 396 del 1990, non più finanziata, ma tuttora vigente, per definire efficaci procedure di finanziamento coordinate con le disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di realizzazione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale connessi al ruolo di Roma capitale, eventualmente rinviando alla legge di stabilità per la determinazione dell'entità delle risorse finanziarie;
appare opportuno ricondurre la formulazione dell'articolo 1, comma 1, della rubrica dell'articolo 6, della rubrica e del comma 1 degli articoli 7, 8, 9, e 10 dello schema di decreto, nei quali si distingue tra funzioni e compiti oggetto di conferimento, a quanto previsto dall'articolo 24 della legge di delega che, ai fini del conferimento, si riferisce esclusivamente alle funzioni;
all'articolo 11, comma 1, appare opportuno chiarire il richiamo del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che attribuisce alla legge statale sia la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di competenza esclusiva statale dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale, sia la disciplina di forme di intesa e coordinamento nella specifica materia della tutela dei beni culturali.

Pag. 111

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

La I Commissione Affari costituzionali,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, trasmesso ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
verificato che il richiamo ad entrambi i citati articoli della legge 42/2009, di seguito legge delega, comporta che lo schema in esame sia sottoposto:
sia al procedimento e ai principi e criteri delineati in generale dall'articolo 2, ai cui fini sono richieste l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e la piena collaborazione con le regioni e gli enti locali;
sia a quanto stabilito in particolare dall'articolo 24 che, a fini procedurali, richiede che i decreti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 siano adottati sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma;
considerato che, in attuazione di tali disposizioni di delega, è stato già emanato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale transitorio di Roma capitale, che definisce il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni attribuite dalla legge delega e specificate nello schema di decreto legislativo in titolo;
premesso che:
ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, «Roma è la capitale della Repubblica» e il provvedimento in esame dovrebbe concorrere ad una prima attuazione, a distanza di undici anni dall'emanazione della legge costituzionale citata, della richiamata previsione costituzionale che riconosce la specialità dell'ordinamento di Roma in quanto capitale della Repubblica;
le disposizioni recate dall'articolo 24 della legge delega hanno carattere transitorio in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane che, ex articolo 23 della stessa legge delega, sarà determinata con apposito decreto legislativo, con la cui entrata in vigore l'assetto delineato dall'articolo 24 e dalle disposizioni delegate non perderà efficacia, ma assumerà carattere di assetto a regime, da intendere riferito alla città metropolitana di Roma capitale;
l'articolo 24, comma 1, della legge delega espressamente precisa infatti che le norme sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale hanno carattere transitorio e sono previste solo in sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane;

Pag. 112

il richiamato articolo 114, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legge dello Stato il compito di disciplinare l'ordinamento di Roma capitale e, in conformità a tale previsione, l'articolo 24, comma 3, della legge delega ha previsto l'attribuzione a Roma capitale, con lo strumento del decreto legislativo, oltre che delle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma, di ulteriori funzioni amministrative;
tuttavia, l'articolo 1 dello schema in esame delinea un duplice concorso di fonti normative, statale e regionale, ai fini del conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale, ricomprendendo arbitrariamente in tale conferimento anche un richiamo «ai compiti amministrativi» che esulano invece dall'alveo normativo delineato dalla legge delega, prevedendo peraltro che «i compiti» siano oggetto di conferimento da parte della sola fonte statale, con l'effetto che:
con l'atto in esame, è conferita solo una parte delle funzioni previste dall'articolo 24, cioè, concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali (lettera a); sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico (lettera b), protezione civile in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio (lettera f);
mentre il conferimento delle altre funzioni previste dall'articolo 24 - sviluppo urbano e pianificazione territoriale (lettera c)), edilizia pubblica e privata (lettera d)), organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità (lettera e)) -, nonché il conferimento delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della regione è effettuato con legge della regione Lazio da adottarsi nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;
tale procedura appare ridondante rispetto a quanto previsto dal vigente assetto costituzionale in quanto il comma terzo dell'articolo 114 della Costituzione, che affida alla legge la disciplina dell'ordinamento di Roma in quanto capitale della Repubblica, letto in modo coordinato con le previsioni di cui all'articolo 118, permetterebbe comunque di procedere direttamente con atto legislativo statale a conferire a Roma capitale tutte le funzioni ad essa spettanti;
constatato che:
in conformità all'articolo 24, comma 6, della legge delega, l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo istituisce come sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti ordinamentali un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata, il cui scopo è quello di assicurare il «raccordo istituzionale» tra Roma Capitale, Stato, regione Lazio e provincia di Roma, alle cui sedute, in tutti i casi in cui questa debba esprimersi su materie di interesse di Roma Capitale, partecipa il sindaco di Roma Capitale in qualità di componente;
l'articolo 2 prevede un ulteriore raccordo istituzionale costituito dalla Conferenza delle Soprintendenze, la cui finalità è indicata, dall'incipit del comma 3, nel concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici: tuttavia, mentre tale finalità è conforme alle previsioni di delega contenute nell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009, il medesimo comma si riferisce alle funzioni di coordinamento della Conferenza richiamando l'intera categoria dei beni culturali, ben più ampia, ai sensi della legislazione vigente, come più avanti specificato, dei beni storici e artistici;
alla suddetta Conferenza partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, che la convoca su motivata richiesta, la regione Lazio e Roma capitale, con i rispettivi uffici territorialmente competenti in materia di beni culturali e la medesima, nel rispetto del principio di leale collaborazione e ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, promuove, favorisce, armonizza e integra

Pag. 113

le attività di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica presente sul territorio di Roma, anche con accordi in materia di programmazione economica e al fine di definire obiettivi, fissare i tempi e le modalità di attuazione di strategie comuni, piani e attività;
nello schema in esame gli articoli 3 e 4, per indicare la funzione attribuita a Roma capitale del concorso alla valorizzazione, utilizzano una variegata terminologia che si riferisce, nel primo caso, a beni storici, artistici, ambientali e fluviali, come esattamente indicato nella legge delega all'articolo 24, comma 3, mentre, nel secondo caso, genericamente, a beni culturali, nozione più ampia e non prevista dalla medesima legge delega; per riferirsi, quindi il primo articolo citato, a funzioni di valorizzazione e, il secondo, a funzioni di concorso alla valorizzazione, comportando che:
da un lato, i beni storici, artistici e paesaggistici sono una parte dei beni culturali come definiti dalla legislazione vigente;
dall'altro, in sede di attuazione della delega, sono da conferire le funzioni di concorso alla valorizzazione e non di valorizzazione tout court dei soli beni espressamente indicati dal citato articolo 24;

Pertanto è da ritenersi indispensabile sostituire la locuzione «Beni Culturali» ove occorra con la locuzione «beni storici ed artistici» al fine di uniformare il testo dello schema alla legge delega.
Inoltre parte del testo, come l'articolo 4 comma 2 lettera b) prevede il concorso di Roma capitale nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, mentre le previsioni della legge delega hanno riguardo solo alle attività inerenti il concorso alla valorizzazione, non anche a quelle di tutela del patrimonio culturale.
l'articolo 5 dispone il conferimento a Roma capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, senza precisare puntualmente quali siano le funzioni trasferite;
il medesimo articolo 5 - che per il finanziamento delle funzioni conferite a Roma capitale relative al Teatro dell'Opera di Roma, stabilisce una specifica procedura per la determinazione delle risorse annualmente spettanti, prevedendo che sia «concordata» senza peraltro indicare le modalità attraverso le quali il relativo accordo deve essere raggiunto - appare meritevole di valutazione alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sent. n. 255/2004) secondo la quale, «nell'attuale sistema costituzionale l'articolo 117, comma terzo, Cost., contempla la materia della «promozione ed organizzazione di attività culturali» senza esclusione alcuna» e questo riparto di materie «evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore»; ne discende, secondo il citato orientamento che «le disposizioni concernenti le funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 118 Cost.; in particolare, dunque, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» e «dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni»;
l'articolo 10 conferisce a Roma Capitale le funzioni amministrative relative all'emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti agli eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a condizione che essi si verifichino nell'ambito del proprio

Pag. 114

territorio e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma senza alcun riferimento alla collaborazione tra istituzioni prevista dalla specifica disposizione di delega;
l'articolo 11 reca disposizioni in materia di organizzazione e personale, da attuare, dopo l'emanazione dello Statuto e in conformità ad esso, con regolamenti di Roma capitale, anche in materia di ordinamento del personale delle polizie locali e relativi uffici sulla base delle norme di indirizzo recate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;
l'articolo 11 non appare coerente né con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 28, comma 4, della legge delega, la quale indica in modo espresso che dalla sua attuazione e dall'attuazione di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né con le disposizioni dello stesso articolo 12 dello schema di decreto legislativo in esame, che reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate al trasferimento delle proprie funzioni dovranno provvedere alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziare, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale, con esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 4, si valuti l'opportunità di semplificare, per renderne più efficace il ruolo di coordinamento, la composizione della Conferenza delle Soprintendenze;
all'articolo 4 comma 2 lettera b) eliminare la previsione del concorso di Roma capitale nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
all'articolo 4, comma 4, ove si escludono dalle funzioni conferite a Roma capitale le attività connesse con la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC) - con l'effetto che, mentre i compiti relativi ai beni amministrati dal FEC sono esclusi dal conferimento a Roma capitale, per gli altri beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiosesembra restare ferma la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice dei beni culturali - si valuti l'opportunità di chiarire la motivazione del riferimento ad attività di tutela, non contemplate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009;
all'articolo 9 sopprimere i commi 2 e 3;
all'articolo 10 si preveda, in conformità all'articolo 24, comma 3, lettera f), della legge delega, che per le funzioni attribuite a Roma Capitale in materia di protezione civile, ci si avvalga della collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 bis della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni, si valuti l'opportunità di prevedere le disposizioni vigenti da abrogare ai sensi dell'articolo 29 della legge 42 del 2009;
si valuti l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni finalizzate a delineare un quadro normativo che comporti assenza di effetti finanziari, posto che l'articolo 11 non appare coerente né con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 28, comma 4, della legge delega, né con le disposizioni dello stesso articolo 12 dello schema di decreto legislativo in esame, che reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate al trasferimento delle proprie funzioni dovranno provvedere alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziare, delle strutture e delle dotazioni organiche

Pag. 115

del personale, con esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 11, comma 1, appare opportuno chiarire il richiamo del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che attribuisce alla legge statale sia la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di competenza esclusiva statale dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale, sia la disciplina di forme di intesa e coordinamento nella specifica materia della tutela dei beni culturali.

All'articolo 11 comma 3 prevedere un collegamento fra le necessita individuate dalla Giunta capitolina in riferimento alla pianta organica e le disponibilità di personale che gli enti deleganti prevedono di attribuire alla copertura delle funzioni trasferite.
Eliminare ove occorra il trasferimento di «compiti» in quanto non previsto nella legge delega.