CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 dicembre 2011
573.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum (C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini).

TESTO BASE ADOTTATO

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.

ART. 1.
(Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

  1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 «Art. 14. – 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalle legge 14 maggio 1976, n. 240, e successive modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, i notai, i cancellieri dei tribunali, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.
  2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

ART. 2.
(Modifiche alle norme in materia di presentazione delle liste di candidati e delle candidature e di termine per la raccolta delle firme).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11 comma terzo, le parole: «non oltre il 45o giorno» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 50o giorno»;
   b) all'articolo 15, comma primo, le parole: «non prima delle ore 8 del 44o e non oltre le ore 16 del 42o giorno» sono Pag. 55sostituite dalle seguenti: «non prima delle ore 8 del 49o e non oltre le ore 16 del 47o giorno»;
   c) all'articolo 20, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
   «Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale indicati nella Tabella A allegata al presente testo unico dalle ore 8 del 41o giorno alle ore 20 del 40o giorno antecedenti quello della votazione e, limitatamente alle sottoscrizioni prescritte per tali candidature, dalle ore 8 del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per i periodi suddetti, la cancelleria della corte d'appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
  Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.
  La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione»;
   d) all'articolo 22, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle sottoscrizioni dall'articolo 20, primo comma:».

  2. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «non oltre il quarantacinquesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il cinquantesimo giorno»;
   b) all'articolo 9 il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le liste dei candidati sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del quarantunesimo giorno alle ore 20 del quarantesimo giorno antecedenti quello della votazione. La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al comma 2 deve essere presentata dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione».

  3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il sesto comma è sostituito dal seguente:
  «La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale. Le sottoscrizioni di cui al quarto comma sono presentate entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. L'Ufficio elettorale centrale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

  4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18, primo comma, le parole: «da pubblicarsi quarantacinque giorni prima» sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicarsi cinquanta giorni prima»;
   b) all'articolo 28, il decimo comma è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedente alla votazione. Pag. 56Le sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate dalle ore 8 alle ore 20 del trentesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione»;
   c) all'articolo 30, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni»;
   d) all'articolo 32, il decimo comma è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentasettesimo giorno alle ore 12 del trentaseiesimo giorno antecedente alla votazione. Le sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono presentate dalle ore 8 alle ore 20 del trentesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione»;
   e) all'articolo 33, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Atto n. 407).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Atto n. 407);
   visto il parere del Consiglio di Stato;
   vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);
   visti i rilievi espressi dalla XIII Commissione (Agricoltura);
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 408).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 408);
   visto il parere del Consiglio di Stato;
   visti i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) e dalla XIII Commissione (Agricoltura);
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4829 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,
   tenuto conto che le disposizioni del decreto-legge appaiono riconducibili in via prevalente alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» che, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
   evidenziato come occorra altresì considerare le materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «previdenza sociale», attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) della Costituzione, nonché ulteriori disposizioni che investono ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato,
   rilevato che il comma 1 dell'articolo 7 autorizza l'accettazione e l'esecuzione di due emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988 che dispone che il Governo non possa provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali sono compresi i disegni di legge «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali», che devono essere approvati attraverso il normale procedimento in sede referente e con legge ordinaria,
   richiamato altresì, al riguardo, il parere approvato dal Comitato per la legislazione l'8 giugno 2010, in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010,
   rilevata l'opportunità di specificare – come appare presumibile – che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito dall'articolo 14 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è sostitutiva dei tributi vigenti che riguardano i rifiuti,
   rilevato che il comma 7 dell'articolo 23 prevede che, qualora la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non abbia provveduto entro i termini di legge (ossia entro il 31 dicembre 2011) alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza;
   ricordato che, con riferimento al rinvio al provvedimento d'urgenza, qualora con tale rinvio si intenda lo strumento del decreto legge, i presupposti per la sua Pag. 60emanazione possono essere rinvenuti solo nella disciplina costituzionalmente stabilita, non potendo fonti inferiori ad essa operare una valutazione preventiva della loro verificabilità,
   rilevato che all'articolo 23, comma 8, nel modificare la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, si stabilisce che sia i rappresentanti delle categorie produttive sia i rappresentanti delle associazioni nominino uno o più vicepresidenti del Consiglio stesso, mentre questo non è previsto per gli esperti,
   rilevato che nel quadro delle modifiche strutturali apportate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal citato articolo 23, commi da 8 a 13, non si prevede la modifica anche dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 936 del 1986 concernente la composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo, nel senso di prevedere che ne faccia parte, qualora designato, il presidente della Commissione speciale dell'informazione di cui all'articolo 16 della legge n. 936 del 1986 e la partecipazione alle riunioni del Segretario generale; inoltre, nel quadro di riduzione delle spese, non è espressamente disposto che la nomina di vicepresidente non dà diritto alla percezione di alcun ulteriore emolumento e non è previsto il divieto di istituire ulteriori organi collegiali, comunque denominati, oltre quelli espressamente e tassativamente previsti dalla citata legge n. 936 del 1986 e dal decreto-legge n. 138 del 2011,
   rilevato che, al fine di adeguare la struttura amministrativa del CNEL alle regole vigenti per tutte le amministrazioni pubbliche, andrebbe previsto che l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale del CNEL, ivi inclusa la gestione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali siano disciplinate con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNEL, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni,
   rilevato che l'articolo 23, commi da 14 a 20, interviene sul sistema delle province, prevedendo che alle stesse siano affidate esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento e disponendo la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali,
   segnalata, al riguardo, l'esigenza di valutare le predette norme alla luce delle disposizioni costituzionali relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non è prevista alcuna clausola di salvaguardia nel testo del decreto-legge, nonché dell'autonomia statutaria delle regioni a statuto speciale, nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali,
   evidenziato, al contempo, come i commi 15, 16 e 17 del predetto articolo 23 ridisegnano gli organi della provincia senza tuttavia delineare la forma di governo dell'ente, e le relative modalità di elezione, riducendone il novero al consiglio provinciale e al presidente della provincia, con eliminazione delle giunte,
   rilevato che, all'articolo 23, comma 14, appare incongruo il riferimento alle funzioni di indirizzo politico delle province, considerato che ciò comporterebbe l'attribuzione di funzioni di indirizzo politico da parte di un ente di secondo livello rispetto ad un ente eletto dai cittadini,
   considerato, quindi che, essendo la legislazione elettorale degli organi di governo degli enti locali materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, il rinvio alla legge statale per le modalità di elezione del consiglio provinciale deve esteso anche alle modalità di elezione del presidente della provincia,
   evidenziato che l'articolo 23, comma 20, rinvia alla legge statale, senza riferimenti temporali, la determinazione del termine decorso il quale gli organi in Pag. 61carica delle province decadono e che, per le elezioni previste per il 2012 per il rinnovo di alcuni organi provinciali (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia), qualora la legge statale non intervenga prima della scadenza e della conseguente indizione di nuove elezioni, si procederebbe a un rinnovo del tutto temporaneo;
   rilevato che il comma 21 dell'articolo 23 stabilisce che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa, senza tuttavia prevedere norme di coordinamento con la disciplina in materia di unioni di comuni e relativi organi di raccordo dettata dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che, tra l'altro, ha stabilito l'obbligo per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti di esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi del citato articolo 32),
   segnalata l'esigenza di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, si applichino a partire dal rinnovo degli enti ivi previsti;
   rilevato che l'articolo 33 interviene sulla prevista delegificazione degli ordinamenti professionali per stabilire che – a prescindere dall'effettiva emanazione del regolamento di delegificazione – alla data del 13 agosto 2012 saranno abrogate tutte le disposizioni vigenti sugli ordinamenti professionali,
   considerato che la disposizione in esame prevede l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali al 13 agosto 2012 in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma, appare necessario prevedere una disciplina transitoria relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, le quali hanno anche in diversi casi un rilievo pubblicistico,
   preso atto che l'articolo 40, comma 3, interviene in materia di disciplina dell'immigrazione, consentendo al lavoratore straniero lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno,
   segnalata, con riferimento alle diverse disposizioni del provvedimento, l'opportunità, per una fondamentale esigenza di chiarezza normativa, di intervenire sulla legislazione vigente attraverso specifiche novelle e con l'indicazione delle disposizioni che risultano abrogate,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia rivista la previsione dell'articolo 7, comma 1, che autorizza l'accettazione e l'esecuzione di due emendamenti all'Accordo istitutivo della BERS, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, che dispone che il Governo non possa provvedere mediante decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali sono compresi i disegni di legge «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali»;
   2) all'articolo 23, comma 7, riguardante l'attività della Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, risulta incongruo il rinvio al provvedimento d'urgenza, qualora con tale rinvio si intenda lo strumento del decreto legge, tenendo conto che i presupposti per la sua emanazione possono essere rinvenuti solo nella disciplina costituzionalmente stabilita, non potendo fonti inferiori ad essa operare una valutazione preventiva della loro verificabilità;
   3) con riguardo alle misure relative al sistema delle province, di cui all'articolo 23, commi da 14 a 20, sia prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce delle Pag. 62disposizioni costituzionali in materia e dell'autonomia statutaria propria delle regioni a statuto speciale nella quale rientra la competenza in tema di ordinamento degli enti locali;
   4) sulla medesima materia, all'articolo 23, comma 14, è necessario fare riferimento a funzioni di «coordinamento e indirizzo» anziché «coordinamento e indirizzo politico» e, ai commi da 15 a 18, si estenda il rinvio alla legge statale per le modalità di elezione del consiglio provinciale anche alle modalità di elezione del presidente della provincia, considerato che la legislazione elettorale degli organi di governo degli enti locali è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione;
   5) sempre con riguardo alle province, all'articolo 23, comma 20, è necessario introdurre una norma transitoria per tenere conto degli organi provinciali che dovranno essere rinnovati nel 2012 per scadenza naturale (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia) o per altre cause;
   6) si preveda che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, si applichino a partire dal rinnovo degli enti ivi previsti;
   7) all'articolo 33, in cui si prevede l'abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali al 13 agosto 2012 in caso di mancata emanazione del regolamento di riforma, appare necessario prevedere una disciplina transitoria relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, che hanno anche, in diversi casi, un rilievo pubblicistico,

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 23, comma 21 (che stabilisce che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa) si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento con la disciplina in materia di unioni di comuni recata dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011;
   b) all'articolo 23, comma 8, lettera a) si valuti l'opportunità di prevedere che anche gli esperti possano nominare un vicepresidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
   c) al medesimo articolo 23, con riguardo alle disposizioni in materia di CNEL, si preveda che le disposizioni recate dall'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato in sede di conversione in legge, si interpretino nel senso che l'Assemblea del CNEL, nella composizione già prevista dalla legge 30 dicembre 1986 n.936 sussiste fino al termine previsto dalle stesse disposizioni al solo fine di adempiere, qualora richiesto, all'obbligo di legge previsto dall'articolo 11, comma 2 della legge n. 936 del 1986;
   d) si segnala l'opportunità, per una fondamentale esigenza di chiarezza normativa, di intervenire sulla legislazione vigente attraverso specifiche novelle e con l'indicazione delle disposizioni che risultano abrogate.