CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2011
536.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Atto n. 393).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto di decreto ministeriale n. 393, recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia;
considerato che il divieto di procedere a nuove assunzioni per le università che abbiano sforato la percentuale del 90 per cento delle spese per personale rispetto al trasferimento a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
considerato che l'eventuale disapplicazione del limite del 90 per cento o in ogni caso del nuovo limite alle spese di personale che sarà definito in sede di applicazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge n. 240 del 2010 deve essere prevista da una norma di legge in tempo utile per la applicazione ai piani straordinari per gli anni 2012 e 2013;
considerata l'opportunità di specificare che alle Università statali per stranieri e agli Istituti ad ordinamento speciale le risorse siano assegnate in misura proporzionale al peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile;
considerato che, nelle more dell'approvazione dei nuovi statuti dei singoli atenei, la chiamata degli idonei ai posti di professori universitari di seconda fascia dovrebbe essere ancora effettuata secondo il sistema previgente a quello previsto dalla legge n. 240 del 2010, ove non ancora in vigore,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. si preveda che alle Università statali per stranieri e agli Istituti ad ordinamento speciale le risorse siano assegnate in misura proporzionale al peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile;
2. si preveda che, fino all'adozione dei nuovi Statuti dei singoli atenei, le chiamate siano di competenza delle strutture didattiche e scientifiche previste dallo Statuto vigente;
3. si specifichi anche all'articolo 1, comma 1, lettera a), che il limite del 90 per cento è calcolato al 31 dicembre 2010, e quindi tenendo conto dell'esclusione delle spese per il personale sanitarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009;

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e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di adottare una norma di legge, in tempo utile per l'attuazione dei piani straordinari per gli anni 2012 e 2013, finalizzata all'eventuale disapplicazione del limite del 90 per cento o in ogni caso del nuovo limite alle spese di personale che sarà definito in sede di applicazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge n. 240 del 2010;
b) si valuti l'opportunità, al fine di consentire la chiamata dei soggetti idonei, di prorogare con legge le attuali idoneità.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, in attuazione dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Atto n. 393).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, MELANDRI, NICOLAIS, PES, ROSSA, RUSSO, SIRAGUSA

La VII Commissione permanente della Camera dei Deputati,
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia (393);
premesso che:
la relazione tecnico illustrativa allegata allo schema sottoposto al parere definisce «incrementi» gli stanziamenti aggiuntivi previsti dalla L. 13/12/2011, n. 220 (legge di stabilità 2011) in favore del Fondo di Finanziamento Ordinario per le università (FFO) nella misura di 800 milioni di euro per il 2011 e di 500 milioni di euro dal 2012, tralasciando di chiarire che tali risorse compensano solo parzialmente i tagli operati, configurando così decrementi netti del FFO rispetto al 2010;
in particolare per il 2011, dopo l'aggiunta degli 800 milioni menzionati nella relazione tecnica, il FFO registra un segno meno di ben 276 milioni rispetto all'assestamento 2010; la legge di stabilità varata dal Consiglio dei Ministri il 15/10/2010 aveva infatti previsto per tale fondo un taglio complessivo di un miliardo e 76 milioni di euro, risultante dalla decurtazione lineare di 126 milioni, dalla cancellazione dei 550 milioni del cosiddetto fondo Padoa Schioppa-Mussi e dall'assenza, rispetto al 2010, dei 400 milioni una tantum recuperati nel 2010 con lo scudo fiscale;
i dati riportati rispetto al FFO appaiono di sostanziale importanza in considerazione del fatto che lo schema di decreto in esame ammette al beneficio dei fondi soltanto le università che non hanno superato il limite del 90 per cento delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti sul FFO; limite che, proprio a causa della drammatica diminuzione del FFO operata dal Governo, appena illustrata, verrà sforato, nel 2011 e seguenti, da quasi metà dell'intero sistema universitario;
in una fase molto delicata per il mondo universitario, adottare il limite del 90 per cento al fine di accedere alle risorse destinate al piano di assunzioni ed impedire a circa un terzo degli atenei la possibilità di reclutare appare irragionevole ai fini di garantire agli atenei in questione la possibilità di poter provvedere almeno in parte a reintegrare i vuoti di docenza creati in questi anni dalle fisiologiche curve di quiescenza e dal sostanziale blocco del turn over, ma anche impedirà a gran parte dei ricercatori idonei al ruolo di professore associato in base alla previgente normativa - ricercatori di ruolo cui solo può rivolgersi allo stato la previsione di finanziamento all'inquadramento in ruolo della norma, non essendo

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stata ancora regolamentata la procedura di abilitazione nazionale e reclutamento - effettive possibilità di chiamata nei ruoli degli atenei di appartenenza; e che per molti dei suddetti idonei, vincolati alla imminente scadenza dell'idoneità, c'è il concreto rischio di non essere mai più chiamati;
che il regolamento così concepito è l'ennesima conferma che il governo non intende garantire né l'ingresso di nuovi e giovani docenti (attraverso il ritardo dei regolamenti), né tanto meno consentire un meritato avanzamento di carriera a ricercatori in servizio da tempo idonei alla fascia superiore, mettendo a repentaglio le loro prospettive di carriera (con il blocco del 90 per cento);
e che ancora una volta si conferma che non avere escluso dal vincolo del 90 per cento in fase di prima applicazione della legge le assunzioni relative al piano straordinario per l'incremento del ruolo dei professori associati è un punto di criticità grave della legge, tanto insistentemente quanto, purtroppo, inutilmente segnalato al governo durante l'iter parlamentare, tale da snaturarne l'utilizzo,
esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

Schema di direttiva, per l'anno 2011, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. (Atto n. 392).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di direttiva per l'anno 2011 recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla L. n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (Schema di Direttiva ministeriale n. 392);
considerato che la legge di stabilità 2011 ha fissato la dotazione del Fondo, allocato nel cap. 1270, in euro 87.872.477 e che, per effetto di accantonamenti di bilancio disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 9.099.499, risultano disponibili euro 78.772.978,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. si preveda di incrementare le risorse finanziarie destinate alla valutazione degli apprendimenti e della formazione professionale dei docenti (INVALSI);
2. si provveda a riequilibrare la ripartizione delle risorse, nell'ambito della voce di spesa «Programmi di istruzione-formazione-lavoro: alternanza scuola-lavoro», con particolare riguardo all'incremento della destinazione di risorse al finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), tenendo anche conto della proporzione nell'ambito della ripartizione effettuata lo scorso anno;
3. si valuti l'opportunità di assegnare i fondi alle istituzioni scolastiche previa verifica ed in relazione alla ricaduta e all'efficacia dei progetti precedentemente finanziati, valorizzando le reti di scuole e la collaborazione con gli enti locali e le realtà culturali, sociali ed economiche del territorio;
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità in relazione alle politiche di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione e nell'ottica delle indicazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo e della strategia UE 2020, nonché alla diminuzione delle risorse, di selezionare gli obiettivi prioritari per una ottimizzazione della ripartizione;
b) si valuti l'opportunità che la Commissione cultura scienza e istruzione della Camera avvii un percorso di approfondimento e valutazione della legge

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440/97 sia dal punto di vista tecnico sia nell'ottica dello sviluppo della qualità dell'intero sistema scolastico nazionale. Ciò al fine di:
individuare le eventuali carenze normative da colmare per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica nell'ottica del Riordino del Sistema scolastico e secondo le indicazione del Parlamento e del Consiglio europeo e della Strategia UE 2020;
fornire indicazioni per una eventuale revisione della Legge 440/97 in funzione dell'attuale nuova fase dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di un impegno mirato al raggiungimento della qualità del sistema scolastico italiano e alle indicazioni della Strategia UE 2020.