CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2011
510.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato;
preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 5 luglio 2011;
tenuto conto dei rilievi espressi dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione);
considerata l'opportunità di definire in maniera univoca già nel regolamento il termine per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale dies a quo, alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
valutata l'opportunità di prevedere che i titoli e le pubblicazioni scientifiche possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica - al fine di non gravare i candidati dell'onere dell'esclusiva presentazione telematica che, in taluni casi, per le pubblicazioni più risalenti, potrebbe essere adempiuto con estrema difficoltà e dispendio di risorse finanziarie, assolutamente non proporzionate allo scopo della procedura - e che venga previsto che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;
considerato che, se il numero dei professori inseriti nella lista è inferiore a 8, la lista è integrata mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale, ipotesi non contemplata dalla legge 240/2010; che, al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'integrazione ha lo scopo di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature fossero esigue e che, sull'argomento, il CUN, con mozione approvata il 7 aprile 2011, ha evidenziato che un sorteggio effettuato con l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale rischia di produrre una commissione nella quale potrebbe non comparire nessun professore appartenente allo specifico settore concorsuale;
valutata l'esigenza, con riguardo alla possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano parzialmente esentati, a domanda, dalla ordinaria attività didattica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lett. g), della legge n. 240 del 2010, di confermare la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica;
considerata l'opportunità di prevedere che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da università italiane sia effettuata dall'ANVUR;

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considerata l'opportunità, in relazione alla previsione secondo cui, ai fini del sorteggio, i componenti di ciascuna lista sono collocati in ordine alfabetico e questo determina l'attribuzione di un numero d'ordine, essendo in caso di omonimia l'ordine di priorità definito sulla base della data di nascita, di sopprimere quest'ultima previsione;
valutata l'esigenza, con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, che vengano sorteggiati anche dei membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire i lavori dei membri effettivi, al fine di evitare ritardi nella conclusione dei lavori dovuti a nuovi sorteggi;
rilevato che, all'articolo 6, comma 9, il riferimento corretto, in base all'articolo 16, comma 3, lett. i), della legge n. 240 del 2010 non è alla formazione della lista, ma al sorteggio nell'ambito della lista;
rilevato che, all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la locuzione «pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione» potrebbe essere interpretata nel senso che, dopo sette giorni, non è più necessario che le determinazioni siano disponibili sul sito, quando, invece, l'obiettivo è chiaramente quello di vincolare, in termini temporali, lo svolgimento della successiva riunione della commissione;
considerata l'opportunità di precisare che i pareri pro-veritate possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;
esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale dies a quo, esclusivamente alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2. con riguardo all'articolo 4, nella definizione dei criteri e dei parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare si tenga presente la specificità delle aree, di modo che i parametri anche quantitativi indicati non inficino la natura eminentemente qualitativa propria di ogni valutazione efficiente;
3. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito della lista così integrata;
4. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei italiani sia effettuata dall'ANVUR;
5. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di esame;
6. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita;
7. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i lavori da parte dei membri effettivi;
8. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16, comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono dall'indizione della procedura;

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9. si precisi, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri pro-veritate possono essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;
10. con riguardo all'articolo 9, comma 2, venga specificato che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;
11. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore;
12. si proceda alla necessaria garanzia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge n. 240 del 2010, della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle commissioni.
e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere che titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;
b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le parole «La formazione della lista di cui al comma 2» con le parole «Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2», nonché l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato alle operazioni di sorteggio;
c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole «per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione»;
d) si valuti l'opportunità di attivare al più presto l'Anagrafe della ricerca, affinché possa essere utilizzata in sede di valutazione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI GHIZZONI, NICOLAIS, MAZZARELLA, BACHELET, MELANDRI, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, PES, ROSSA, RUSSO, SIRAGUSA, GIULIETTI e ZAZZERA

La VII Commissione, esaminato l'atto del Governo n. 372,
premesso che:
è sempre più avvertita e pressante la necessità di avviare, con immediatezza, procedure per l'accesso ai diversi livelli della docenza universitaria al fine di assicurare funzionalità a strutture ormai depauperate dall'esodo per limiti di età di un elevato numero di professori;
questa circostanza comporta l'impossibilità di organizzare la didattica e la ricerca universitarie secondo una programmazione razionale, in coerenza con le esigenze degli studenti e la vocazione specifica degli atenei; tutto ciò, inoltre, costringe gli atenei a ridurre l'offerta formativa anche nei settori scientifici e disciplinari di rilievo per la maggior parte dei corsi di laurea;
i continui cambiamenti nella normativa dei concorsi hanno di fatto bloccato il processo di selezione e progressione nella carriera universitaria, ormai da oltre tre anni e senza che se ne veda una fine; ciò aggrava il sentimento di frustrazione che già pervade i giovani impegnati da tempo nell'accademia, rendendo sempre più aleatorie le loro opportunità di cimentarsi in una valutazione determinante, non solo per il loro futuro professionale, ma anche per la crescita del patrimonio scientifico e culturale del Paese;
la proposta di regolamento in esame giunge in ritardo all'esame delle Commissioni competenti e sarà emanato ben oltre la scadenza dei 90 giorni previsti dalla legge 240 a causa dei grossolani errori contenuti nel testo, approvato a gennaio dal Consiglio dei Ministri, che hanno suscitato molti rilievi da parte del Consiglio di Stato, costretto ad esercitare - in questo caso - un ruolo improprio di correttore di bozze per eliminare almeno le più evidenti illegittimità formali;
l'eventuale conseguimento dell'abilitazione costituisce soltanto un presupposto e di conseguenza sarà necessario ulteriore tempo per espletare procedure di valutazione a livello di ateneo prima di raggiungere l'accesso al ruolo di professore e la progressione di carriera;
lo schema di regolamento sottoposto a luglio all'esame della Commissione, lungi dal definire compiutamente la procedura prevista e consentire in tempi ragionevoli l'avvio delle sessioni di abilitazione, rinvia, in una sorta di gioco di scatole cinesi, ad altri atti ministeriali, su aspetti di estrema delicatezza giuridica, quali quelli relativi alle modalità di individuazione delle commissioni di valutazione,

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alla delimitazione dei settori concorsuali e soprattutto ai criteri di selezione dei candidati, cioè alla sostanza del provvedimento;
si definisce in 90 giorni il termine per la conclusione delle suddette procedure, ma tale scadenza non può avere alcuna credibilità poiché viene fissata in un testo che già non ha rispettato il medesimo termine per l'emanazione; è altresì poco credibile la scadenza di 30 giorni, che probabilmente cadrebbe nel prossimo mese di agosto, per la definizione di argomenti complessi come i settori concorsuali e i criteri di valutazione;
le audizioni svolte dalla Commissione hanno posto in evidenza quanto questi argomenti siano determinanti per il futuro assetto delle nostre università e quanto possano incidere sull'evoluzione della produzione scientifica del Paese;
le decisioni su questi argomenti sono rinviate con l'unico scopo di sottrarle al controllo del Parlamento; si rinvia, infatti, a provvedimenti di ordinaria amministrazione che non hanno bisogno di pareri parlamentari a differenza del regolamento in esame;
si procura quindi un ulteriore ritardo nell'applicazione delle legge 240, non già per rendere più efficiente le procedure, ma anzi per renderle meno trasparenti e verificabili nelle sedi istituzionali, sottraendo al Parlamento il controllo sulla sostanza del provvedimento e allo stesso tempo costringendolo a discutere di un testo parziale e senza alcuna attuabilità amministrativa;
prima di avventurarsi nella emanazione di nuove norme sarebbe opportuno attuare quelle già approvate da molto tempo: a tale proposito, si ricorda che l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, istituita con il decreto legge 180 del 2008, non è ancora attivata. Non si comprende, peraltro, per quali motivi il ministero non ne abbia ancora autorizzato il valore amministrativo, pur essendo ormai risolti da tempo i problemi tecnologici e funzionali;
la piena funzionalità dell'Anagrafe semplificherebbe molti problemi segnalati dal Consiglio di Stato in riferimento alla disponibilità delle pubblicazioni - in particolare la privacy e i diritti di autore - e renderebbe non più necessarie molte procedure del presente schema di regolamento, estendendo i benefici a tutte le altre prove di valutazione che seguiranno e non solo in materia concorsuale;
la diffusione degli adempimenti burocratici è forse il problema più grave della vita universitaria e la logica della legge 240 del 2010 rischia addirittura di aggravarlo; almeno in sede attuativa, quindi, si dovrebbero studiare le soluzioni migliori per ridurre il peso delle procedure e comunque non aumentarle. A tale riguardo non si comprende la necessità di un bando annuale per le abilitazioni visto che esse non richiedono comparazioni tra candidati ma soltanto il riconoscimento di un livello determinato della produzione scientifica individuale; si sarebbero potute esperire altre modalità più flessibili, quali ad esempio la domanda per il riconoscimento dei titoli maturati che il candidato può inviare alla commissione in qualsiasi momento. Questa procedura semplificata potrebbe essere operativa a regime, quando cioè saranno stati superati i problemi di ingolfamento iniziale delle domande. Inoltre, merita sicuramente una semplificazione la normativa relativa alla nomina delle commissioni, poiché nella versione attuale dello schema di regolamento risulta allo stesso tempo eccessivamente burocratica e aleatoria negli esiti; infatti, il Consiglio di Stato ha bocciato la pretesa del ministro di valutare i titoli dei candidati commissari che avrebbe costituito una palese invasione politica nei confronti dell'autonomia universitaria. Poiché il ministro non ha risposto all'obiezione del Consiglio di Stato si deve ritenere illegittima su questo punto la formulazione dello schema di regolamento;
i fondi stanziati dalla legge n. 240 del 2010 (comma 9, articolo 29) per i concorsi di professore associato non sono stati ancora ripartiti ai diversi atenei,

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poiché ad oggi non si è data attuazione alla disposizione della legge di stabilità 2011, la quale prevede che al «31 gennaio di ogni anno sia emanato un decreto interministeriale per l'approvazione di un piano straordinario per la chiamata di professori associati per ciascuno degli anni 2011-2016». A tale proposito, si rileva che il Governo ritarda la risposta all'atto di sindacato ispettivo 5/04670, depositato il 28 di aprile scorso, sull'argomento in parola: evidentemente l'esecutivo non vuole chiarire i motivi di tale ritardo e neppure è in grado di prevedere quando sarà possibile attuare l'impegno. L'inadempienza ministeriale vanifica l'accesso al ruolo anche per i candidati che hanno già ottenuto l'idoneità con le vecchie procedure e smentisce una promessa sbandierato dal ministro durante la discussione parlamentare sulla legge medesima come soluzione per i giovani ricercatori e accolta nel dibattito parlamentare da alcuni gruppi come condizione per l'espressione del voto favorevole sul disegno di legge;
i rinvii e gli errori accumulati dal presente schema - severamente stigmatizzati da una fonte autorevole come il Consiglio di Stato - e in generale le inefficienze nella gestione dei fondi - dai ritardi dei Prin fermi al 2009 a quelli del FFO erogati solo nel 2011 per l'annualità dell'anno precedente, per non parlare della mancata assegnazione dei fondi PON per la ricerca nel Mezzogiorno - dimostrano l'inadeguatezza ministeriale, in particolare a gestire l'enorme carico amministrativo concentrato dalla legge 240;
dalle premesse si evince quanto il parziale provvedimento in esame sia inadeguato ad attivare efficacemente le procedure di abilitazioni e allo stesso tempo sia foriero di ulteriori ritardi;
pertanto, alla luce delle considerazioni in premessa, si esprime,

PARERE CONTRARIO

e si invita il governo a presentare all'esame delle Commissioni parlamentari uno schema di regolamento comprensivo dei criteri di valutazione e dei settori concorsuali e pertanto immediatamente attuativo, senza rinvii a ulteriori provvedimenti. Tale schema deve essere accompagnato da un ulteriore decreto ministeriale per autorizzare la piena funzionalità dell'Anagrafe dei professori e dei ricercatori e dal decreto interministeriale per il riparto tra gli atenei dei fondi relativi ai concorsi per il ruolo di professore associato.