CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 maggio 2011
487.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Atto n. 357).

PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DAL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
considerato che il provvedimento presenta diversi profili problematici in relazione alla portata e all'ambito di applicazione sia delle due nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel Codice penale (per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva, o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto), sia della nuova e articolata disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati ambientali, finora assente nell'ordinamento nazionale;
considerato, in particolare, con riferimento al nuovo articolo 727-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che:
a) tale articolo non contempla l'esclusione (al contrario, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della direttiva europea 2008/99/CE) della punibilità della condotta illecita quando questa riguardi una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;
b) dal raffronto fra l'articolo in questione e le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale - con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - è emersa l'esigenza di una loro armonizzazione, anche al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta.
considerato, altresì, con riferimento al nuovo articolo 733-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, che:
a) tale articolo non prevede espressamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R: n. 357 del 1997;
b) l'espressione «in modo significativo» contenuta nell'articolo in questione (quale elemento necessario per il perfezionamento del reato di danneggiamento di habitat) potrebbe rendere la

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fattispecie sanzionatoria non sufficientemente determinata e quindi di difficile applicazione;
richiamato, con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in esame, il contenuto:
a) dell'articolo 19, comma 2, della legge comunitaria 2009, secondo il quale, in caso di violazione delle fattispecie penali in questione, devono essere fissate a carico delle persone giuridiche adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
b) del parere espresso dalla VIII Commissione in occasione del dibattito parlamentare sul disegno di legge comunitaria per il 2009, con il quale si segnalava alla Commissione di merito la necessità di prevedere che l'obiettivo della tutela dell'ambiente fosse perseguito «tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario».
valutato, quindi, che il rinvio operato dall'articolo 2 del provvedimento in esame appare troppo esteso, soprattutto per quanto attiene ai reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), di modo che la responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 risulta ricollegata non solo a fattispecie di reato oggettivamente gravi, ma anche a fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che già nell'attuale sistema (incentrato sulla disciplina sostanziale e processuale in materia di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001) è prevista un'adeguata valorizzazione dei modelli organizzativi nel cui ambito possono essere ricompresi quelli derivanti dall'adozione delle norme tecniche internazionali che certificano la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale da parte delle aziende (come ad esempio le certificazioni ISO 14001 o EMAS).
preso atto, infine, dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/99/CE la responsabilità delle persone giuridiche non può escludere l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che abbiano commesso i reati presi in considerazione;

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:
a) si valuti l'opportunità di prevedere la non punibilità delle condotte sanzionate dal nuovo articolo 727-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, quando queste riguardino una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbiano un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;
b) si valuti l'opportunità di procedere ad una riduzione delle sanzioni penali di cui al testo del nuovo articolo 727-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, anche ai fini di una loro armonizzazione con le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale - con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - allo scopo di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta;

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c) si valuti l'opportunità di modificare il testo del nuovo articolo 733-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, aggiungendo all'inizio, dopo la parola: «Chiunque», le parole: «, fuori dai casi consentiti,», in modo tale da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate da tale articolo siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R: n. 357 del 1997;
d) si valuti l'opportunità di specificare meglio il significato e la portare dell'espressione «in modo significativo» contenuta nel nuovo articolo 733-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, chiarendo che il concetto di significatività deve essere ricondotto e coerentemente valutato tenendo conto della prassi applicativa dei principi e dei criteri che disciplinano lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;
e) si valuti l'opportunità di procedere ad una modifica dell'articolo 2 del provvedimento in esame, limitando i casi di rinvio a fattispecie penali operato da tale articolo alle sole fattispecie che configurano gravi violazioni delle norme a tutela dell'ambiente o della salute delle persone ed espungendo, per questa via, dal testo del medesimo articolo 2 del provvedimento in esame, tutte le fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;
f) si valuti l'opportunità, in ragione delle esigenze di adeguamento del sistema produttivo all'entrata in vigore del regime del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI -, di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, di prevedere un adeguamento del vigente regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi relativi al SISTRI, al fine di garantire la gradualità e progressività delle sanzioni stesse, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010;
g) si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina vigente in materia di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi off shore, con riferimento alla particolare situazione esistente nel Golfo di Taranto.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Atto n. 357).

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
considerato che il provvedimento presenta diversi profili problematici in relazione alla portata e all'ambito di applicazione sia delle due nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel Codice penale (per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva, o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto), sia della nuova e articolata disciplina in materia di responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati ambientali, finora assente nell'ordinamento nazionale;
considerato, in particolare, con riferimento al nuovo articolo 727-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che:
a) tale articolo non contempla l'esclusione (al contrario, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della direttiva europea 2008/99/CE) della punibilità della condotta illecita quando questa riguardi una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;
b) dal raffronto fra l'articolo in questione e le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale - con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - è emersa l'esigenza di una loro armonizzazione, anche al fine di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta.
considerato, altresì, con riferimento al nuovo articolo 733-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, che:
a) tale articolo non prevede espressamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R: n. 357 del 1997;
b) l'espressione «in modo significativo» contenuta nell'articolo in questione (quale elemento necessario per il perfezionamento del reato di danneggiamento di habitat) potrebbe rendere la

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fattispecie sanzionatoria non sufficientemente determinata e quindi di difficile applicazione;
richiamato, con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in esame, il contenuto:
a) dell'articolo 19, comma 2, della legge comunitaria 2009, secondo il quale, in caso di violazione delle fattispecie penali in questione, devono essere fissate a carico delle persone giuridiche adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
b) del parere espresso dalla VIII Commissione in occasione del dibattito parlamentare sul disegno di legge comunitaria per il 2009, con il quale si segnalava alla Commissione di merito la necessità di prevedere che l'obiettivo della tutela dell'ambiente fosse perseguito «tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario».
valutato, quindi, che il rinvio operato dall'articolo 2 del provvedimento in esame appare troppo esteso, soprattutto per quanto attiene ai reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), di modo che la responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 risulta ricollegata non solo a fattispecie di reato oggettivamente gravi, ma anche a fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che già nell'attuale sistema (incentrato sulla disciplina sostanziale e processuale in materia di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001) è prevista un'adeguata valorizzazione dei modelli organizzativi nel cui ambito possono essere ricompresi quelli derivanti dall'adozione delle norme tecniche internazionali che certificano la corretta realizzazione di un sistema di gestione ambientale da parte delle aziende (come ad esempio le certificazioni ISO 14001 o EMAS).
preso atto, infine, dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/99/CE la responsabilità delle persone giuridiche non può escludere l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che abbiano commesso i reati presi in considerazione;

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:
a) si valuti l'opportunità di prevedere la non punibilità delle condotte sanzionate dal nuovo articolo 727-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, quando queste riguardino una quantità trascurabile di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e abbiano un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie alla quale detti esemplari appartengono;
b) si valuti l'opportunità di procedere ad una riduzione delle sanzioni penali di cui al testo del nuovo articolo 727-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, anche ai fini di una loro armonizzazione con le sanzioni penali già vigenti nell'ordinamento nazionale - con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 157 del 1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - allo scopo di garantire il mantenimento di un elevato livello di tutela ambientale, e in particolare della fauna selvatica protetta;

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c) si valuti l'opportunità di modificare il testo del nuovo articolo 733-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, aggiungendo all'inizio, dopo la parola: «Chiunque», le parole: «, fuori dai casi consentiti,», in modo tale da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate da tale articolo siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge, a partire da quelle in materia di valutazione di incidenza di cui al D.P.R: n. 357 del 1997;
d) si valuti l'opportunità di specificare meglio il significato e la portata dell'espressione «in modo significativo» contenuta nel nuovo articolo 733-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, chiarendo che il concetto di significatività deve essere ricondotto e coerentemente valutato tenendo conto della prassi applicativa dei principi e dei criteri che disciplinano lo svolgimento della procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;
e) si valuti l'opportunità di procedere ad una modifica dell'articolo 2 del provvedimento in esame, limitando i casi di rinvio a fattispecie penali operato da tale articolo alle sole fattispecie che configurano gravi violazioni delle norme a tutela dell'ambiente o della salute delle persone ed espungendo, per questa via, dal testo del medesimo articolo 2 del provvedimento in esame, tutte le fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;
f) si valuti l'opportunità, in ragione delle esigenze di adeguamento del sistema produttivo all'entrata in vigore del regime del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI -, di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, di prevedere un adeguamento del vigente regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi relativi al SISTRI, al fine di garantire la gradualità e progressività delle sanzioni stesse, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010, prevedendo, altresì, di riferire le sanzioni non all'inosservanza delle procedure e modalità indicate nel sistema informatico di controllo ma all'inosservanza delle modalità indicate nell'allegato III del DM 18 febbraio 2011, n. 52;
g) si valuti l'opportunità di rivedere la disciplina vigente in materia di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi off shore, con riferimento alla particolare situazione esistente nel Golfo di Taranto.
h) si valuti l'opportunità di un adeguamento del vigente sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi degli imprenditori agricoli, relativamente al SISTRI.

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ALLEGATO 3

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (Ulteriore nuovo testo C. 1952 Guido Dussin).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 8.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere le parole: nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: certificazione aggiungere le seguenti: e quelle relative alle ispezioni e ai controlli.
8. 20.Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
8. 21.Il relatore.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5.
8. 22.Il relatore.
(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
9. 20.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti:, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
9. 21.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: assegnano con le seguenti: possono assegnare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
9. 22.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: immobili (ICI) aggiungere le seguenti: e, a decorrere dal 2014, dell'imposta municipale propria (IMU).
9. 23.Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa (Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1, 2 e 5 con il seguente:

Art. 1.

1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni possono chiedere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il trasferimento delle tratte stradali e autostradali diverse da quelle definite ai sensi del comma 7 del presente articolo.
2. Con appositi accordi di programma tra il Governo e le singole regioni sono definiti i tempi, i modi e le condizioni del trasferimento delle tratte stradali e autostradali diverse da quelle definite ai sensi del comma 7. Il trasferimento comporta l'acquisizione al demanio regionale delle tratte trasferite.
3. Gli accordi di cui al comma 2 definiscono le modalità di conferimento alle regioni interessate di mezzi e di personale per la gestione delle tratte stradali e autostradali oggetto di trasferimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quantità di risorse necessaria a garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria per chilometro dalla tratta stradale o autostradale trasferita.
5. Ai fini della programmazione, della progettazione, della costruzione, della manutenzione e della gestione delle infrastrutture stradali e autostradali ricadenti nel territorio regionale, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, su richiesta della regione interessata le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti alla Società ANAS Spa sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla medesima Società ANAS Spa a un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato in forma maggioritaria dalla Società ANAS Spa e dalle regioni interessate. A seguito dell'istituzione della società, le quote di minoranza sono poste in vendita sul mercato al fine di promuovere il possesso delle quote di minoranza da parte di investitori privati ovvero dei risparmiatori.
6. Le società di cui al comma 5, quali organismi di diritto pubblico, esercitano l'attività di gestione delle infrastrutture nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sono sottoposte al controllo diretto dei soggetti pubblici che le partecipano. I rapporti tra le società e i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di un'apposita convenzione.
7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le tratte stradali e autostradali di interesse strategico, con particolare riferimento alle

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reti di trasporto europeo (TEN-T) e ai corridoi paneuropei, che non possono essere trasferite alle regioni ai sensi del comma 2. Ferme restando le competenze statali su tali infrastrutture, è facoltà dello Stato e delle regioni interessate stipulare apposite convenzioni che trasferiscono alle medesime regioni le competenze di gestione di singole tratte nel rispetto degli standard nazionali definiti.
1. 1. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentite le regioni interessate, la gestione ed amministrazione della rete viaria statale, comprensiva delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e delle strutture territoriali, attualmente detenute dalla società Ente nazionale per le strade (ANAS Spa), ad esclusione della rete autostradale nazionale e delle grandi arterie di collegamento viario infraregionale di interesse nazionale che saranno contestualmente individuate, è trasferita alle regioni.
2. Con il medesimo decreto, si provvede, altresì, al trasferimento del 49 per cento delle azioni della società Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) alle regioni in conformità ai valori e alle percentuali stabiliti dall'allegato A, annesso alla presente legge, come risultante dalla combinazione dei criteri alle tabelle 1 e 2 allegate, e alla definizione del riordino organizzativo della società ANAS S.p.a., sia a livello centrale che periferico conseguente alla composizione del nuovo assetto azionario.
1. 2.Dionisi, Libè, Mondello.

Allegato A
QUOTA CAPITALE SOCIALE DA ASSEGNARE ALLE REGIONI

Regione% strade/totalecoefficiente parco auto% quota capitale sociale
Piemonte3,81+0,44,21
Valle d'Aosta0,78-0,78
Lombardia5,09-0,14,99
Trentino-Alto Adige   
Veneto4,17-0,14,07
Friuli Venezia Giulia0,98+0,11,08
Liguria0,69-0,80,69
Emilia-Romagna6,32+0,16,42
Toscana4,98+0,35,28
Umbria2,89+0,73,59
Marche2,63+0,32,93
Lazio3,26+0,73,96
Abruzzo5,35+0,15,45
Molise2,94-2,94
Campania7,01-0,36,71
Puglia8,1-0,47,7
Sicilia12,3-12,3
Calabria7,34-0,27,14
Basilicata5,36-0,25,16
Sardegna15,84-0,215,64
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Tabella 1

Piemonte739,5
Valle d'Aosta152,7
Lombardia987,7
Trentino-Alto Adigen.d.
Veneto808,3
Friuli Venezia Giulia191,4
Liguria134,9
Emilia-Romagna1.224,7
Toscana966,6
Umbria560,3
Marche510,6
Lazio633,1
Abruzzo1.036,9
Molise570,9
Campania1.359,3
Puglia1.570,1
Sicilia2.395,6
Calabria1.423,6
Basilicata1.038,9
Sardegna3.070,3
Totale19.375,4

Fonte ANAS: Rete viaria gestita da Anas suddivisa per regione (KM).

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Tabella 2
PARCO AUTOVETTURE CIRCOLANTI OGNI 100 ABITANTI

RegioneAutovetture circolantiAbitantiAutovetture per 100 abitanti
Piemonte2.835.3944.431.63664
Valle d'Aosta76.800128.00060
Lombardia5.709.4329.742.67659
Trentino-Alto Adige   
Veneto2.891.1164.885.54859
Friuli Venezia Giulia754.1761.230.93661
Liguria835.0891.615.06452
Emilia-Romagna2.647.7404.337.97961
Toscana2.324.5093.707.81863
Umbria595.311894.22267
Marche985.1191.569.57863
Lazio3.795.5515.626.71067
Abruzzo818.7691.334.67561
Molise193.939320.79560
Campania3.337.3595.818.96257
Puglia2.214.0644.079.70254
Sicilia3.046.4535.037.79960
Calabria1.157.3502.008.70958
Basilicata340.493590.60158
Sardegna972.4721.671.00158
Totale35.531.13659.026.41160

Sopprimere l'articolo 1.
1. 3.Piffari, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole provvede al trasferimento aggiungere le parole del 95 per cento conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i poteri speciali che il Ministero dell'economia può vantare in relazione alle delibere assunte dall'assemblea degli azionisti, nonché in relazione alle delibere degli organi di amministrazione della società, qualora riguardino direttamente o indirettamente la tutela e salvaguardia dell'interesse pubblico della collettività nazionale in un settore essenziale quale quello della rete di trasporto.
1. 4.Borghesi, Piffari.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: al trasferimento aggiungere le parole: a titolo oneroso e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.
1. 5.Stradella.

Al comma 1, dopo le parole: provvede al trasferimento aggiungere le parole del 49 per cento.
1. 6.Borghesi, Piffari.

Al comma 1, sopprimere dalle parole in conformità ai fino alla fine del comma, conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una equa ripartizione delle quote da assegnare agli enti territoriali, sono stabilite le percentuali di trasferimento delle azioni di cui al precedente comma 1, individuate sulla base dei seguenti parametri:
a) consistenza, per ciascuna regione, del parco autoveicoli circolante con particolare riferimento al parco veicolare pesante;

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b) popolazione residente in ciascuna regione;
c) consistenza regionale della rete stradale gestita dall'ANAS.
1. 7.Piffari, Borghesi.

ART. 2.

Sopprimere l'articolo 2.
2. 1.Piffari, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le suddette società concessionarie sono tenute nei confronti della società ANAS ai medesimi obblighi e condizioni assunti dalla società ANAS nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i medesimi compiti.
2. 2.Piffari, Borghesi.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 come segue:
«3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio e sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dello stesso sulle strade e sui raccordi autostradali assoggettabili a pedaggio, da parte dei concessionari di costruzione e gestione, individuati tramite gare ad evidenza pubblica da parte delle società sub-concessionarie di cui al comma 2. Detti pedaggi remunerano i relativi costi di investimento, ivi compreso l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione, nonché gli eventuali altri investimenti da realizzare sul territorio, scelti dalla società sub-concessionaria di concerto con la regione interessata e destinati anche al sostegno della mobilità locale, come specificati in sede di bando di gara».
2. 3.Stradella.

ART. 3.

Sopprimere.
3. 1.Dionisi, Libè, Mondello.

All'articolo 3, sopprimere i commi 1 e 2.
3. 2.Stradella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le società di cui all'articolo 1, comma 5, possono introdurre, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria, nonché a quelli relativi alla gestione, pedaggi per le autostrade e per i raccordi autostradali. I proventi dei pedaggi sono utilizzati per la gestione dell'opera e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto autostradale medesimo, per il finanziamento di interventi sul territorio di pertinenza, scelti di concerto con la regione interessata, nonché per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale.
3. 3. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, deve prevedere l'esenzione dal pagamento del pedaggio per specifiche categorie di utenti, per gli utenti residenti che utilizzano le infrastrutture autostradali

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e stradali per ragioni di lavoro e/o di studio e per gli operatori economici.»
3. 4. Iannuzzi, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

All'articolo 3, comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole: I pedaggi di cui all'articolo 2 comma 3 possono essere introdotti esclusivamente sulle tratte stradali, autostradali e raccordi autostradali per i quali esiste un'adeguata e funzionale rete stradale alternativa.
3. 5.Stradella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate a regolarizzare, su richiesta degli interessati e nel rispetto degli strumenti urbanistici provinciali, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi, posti a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.
3. 01.Zeller, Brugger.

ART. 5.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 1.Dionisi, Libè, Mondello.

Al comma 2, dopo le parole le modalità di esercizio, aggiungere le parole del diritto di prelazione dello Stato.
5. 2.Borghesi, Piffari.

ART. 6.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con i seguenti:

Art. 6.
(Delega al Governo per l'introduzione di incentivi fiscali in favore delle imprese che effettuano investimenti infrastrutturali nel settore dei trasporti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione e la disciplina di incentivi di natura fiscale in favore delle imprese, costituite in forma societaria, operanti nel settore dei trasporti, che attuano aumenti del capitale sociale per effettuare investimenti in opere infrastrutturali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il beneficio spetti alle imprese di cui al comma 1, che attuano aumenti del capitale sociale a titolo non gratuito, destinando a investimenti in opere infrastrutturali i maggiori importi derivanti dall'aumento di capitale eseguito;
b) prevedere che le imprese di cui alla lettera a) possano dedurre dal reddito d'impresa, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, un importo pari al 30 per cento dell'aumento di capitale eseguito;
c) prevedere che la deduzione di cui alla lettera b) possa essere operata nell'esercizio in cui è stato eseguito l'aumento di capitale, ovvero ripartita in quote eguali nel medesimo esercizio e nei due successivi;
d) prevedere che le disposizioni necessarie per l'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 possano essere

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adottate con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

Art. 7.
(Fondo per lo sviluppo infrastrutturale stradale).

1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, anche d'intesa con altri istituti di credito e fondazioni bancarie, un fondo per lo sviluppo infrastrutturale stradale finalizzato al parziale finanziamento o alla partecipazione al capitale di rischio in iniziative volte alla realizzazione di infrastrutture stradali di rilevanza nazionale e regionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplina con proprio decreto le condizioni di tale attività.
6. 1. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sopprimerlo.
6. 2. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo le parole: che è trasmesso, aggiungere le parole alle commissioni parlamentari competenti per il parere, nonché.
6. 3.Piffari, Borghesi.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

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ALLEGATO 5

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa (Testo unificato C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella)

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

La proposta di legge prevede il trasferimento della titolarità delle azioni dell'ANAS S.p.A. dal Ministero dell'economia e delle finanze alle regioni, secondo un criterio di ripartizione delle azioni basato sul numero di immatricolazioni; le azioni sono acquisite nel patrimonio disponibile delle regioni e non sono cedibili a privati.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua le tratte stradali a pedaggio, che sono sub-concesse da Anas ad una o più società da essa costituite.
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rimane attribuita la competenza di esprimere, congiuntamente alle regioni, l'intesa sui programmi di Anas nonché un molo di supervisione e controllo sulla correttezza delle procedure di gara; al Ministero dell'economia e delle finanze spetta altresì la nomina del presidente del collegio sindacale della società.
Si rileva una contrarietà di carattere generale, alla proposta di disegno di legge in esame, sulla base delle seguenti osservazioni:
necessità di mantenere in seno allo Stato le competenze riferite alla gestione della rete viaria (esempio reti Ten) che, per caratteristiche e funzionalità, non può essere devoluta ad una società strutturata su base regionale con composizione azionaria ripartita per regioni, portatrici di interessi che si sviluppano in ambiti territoriali definiti;
esigenza di assicurare attività omogenee in materia di viabilità, attualmente prestate da ANAS sotto il controllo di questa Amministrazione, che ne indirizza il relativo esercizio, avendo riguardo agli interessi della collettività nazionale;
il trasferimento delle scelte operative di gestione della rete nazionale da parte di una società strutturata su base regionale potrebbe non comportare una adeguata ed uniforme gestione delle tratte stradali ricadenti nei diversi ambiti territoriali.

Si evidenzia, inoltre, che la portata delle disposizioni recate dal provvedimento in esame non risulta coerente con la linea di Governo attuata con lo schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, che reca misure per la rimozione degli squilibri economici e sociali con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali, approvato in via definitiva dal Governo sulla base dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Si sottolinea, comunque, che al fine di migliorare l'efficienza nella gestione delle strade di interesse nazionale, sono in fase di studio ipotesi di riorganizzazione di ANAS e di ridefinizione delle relative competenze.
Rispetto alle disposizioni recate dalla proposta di testo unificato, si rilevano le seguenti specifiche criticità.
All'articolo 1 è previsto che il MEF, entro tre mesi dall'entrata in vigore della

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legge, trasferisca le azioni di Anas alle regioni e alle province autonome sulla base di un criterio di ripartizione per quote basato sul numero delle immatricolazioni dei veicoli. Detto criterio non sembra possa ritenersi appropriato in quanto la quantità del parco circolante nel territorio della regione non è di per sé indicativo dell'attività di gestione delle infrastrutture stradali e sarebbe naturalmente fonte di sperequazione dal punto di vista operativo, funzionale e gestionale; infatti un criterio di ripartizione della composizione azionaria della società che rispecchi la situazione reale in termini di attività di gestione nell'ambito delle singole regioni, dovrebbe tenere conto dell'estesa chilometrica delle tratte stradali attualmente gestite da Anas che ricadono nell'ambito territoriale delle singole regioni.
L'articolo 2 prevede che l'Anas, relativamente alle tratte a pedaggio, individuate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, subconceda ad una o più società da essa costituite il miglioramento e l'adeguamento delle tratte esistenti ovvero la costruzione delle nuove tratte nonché la gestione e la manutenzione delle stesse. A tale riguardo non è chiaro se sia previsto l'affidamento in house alle società costituite da Anas (al ricorrere dei necessari presupposti) ovvero l'affidamento a società miste (pubblico-private) costituite da Anas previo esperimento di gara per l'individuazione del partner privato. Inoltre, riguardo all'individuazione delle strade da sottoporre a pedaggio, oltre alla contraddizione tra quanto previsto al comma 2 (in base al quale l'individuazione avviene con atto di indirizzo interministeriale) e quanto previsto al successivo comma 3 (in base al quale l'individuazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), si rileva che la previsione dell'individuazione delle tratte stradali di interesse nazionale da sottoporre a pedaggio si sovrappone alle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni, in attuazione delle quali è attualmente in corso di perfezionamento l'iter di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle tratte gestite direttamente da Anas da assoggettare a pedaggio.
Anche le disposizioni contenute nell'articolo 3, relative all'utilizzo dei proventi dei pedaggi nonché alle modalità e presupposti di introduzione degli stessi, si sovrappongono con le disposizioni dettate in materia dal sopra richiamato articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010.
L'articolo 6 prevede che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge l'assemblea dei soci approvi il nuovo schema di statuto della società, sul quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica la conformità ad alcuni principi; tuttavia non è chiaro quali poteri possa esercitare il Ministro in caso di esito negativo della verifica, atteso che, secondo le disposizioni recate dal disegno di legge in esame, sembrerebbe venire meno la funzione di indirizzo e pianificazione degli interventi prevista in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti i poteri e le funzioni attualmente attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze si riducono notevolmente, essendo attribuita dalle nuove disposizioni al MIT solo l'intesa sui programmi di Anas nonché la supervisione e il controllo sulla correttezza delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture ed al MEF esclusivamente la nomina del presidente del collegio sindacale della Società.