CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 maggio 2011
487.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione 5-04833 Rao e Pezzotta: Sulla carenza di organico della corte d'appello di Brescia, sezione lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Pezzotta, voglio innanzitutto premettere che a seguito della cessazione dal servizio del Presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Brescia, dottor Bruno Tropeano, le esigenze operative dello stesso ufficio giudiziario sono state oggetto di immediata ed attenta considerazione.
Ed invero, in conseguenza del collocamento a riposo del citato Presidente di sezione avvenuto in data 30 novembre 2010 - il C.S.M. ha pubblicato la vacanza del posto con bollettino del 18 febbraio 2011, mentre i termini per la presentazione delle domande da parte dei magistrati interessati sono scaduti il 18 marzo 2011. In base ai dati sino ad oggi disponibili, posso comunicare che per il posto di Presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Brescia risultano presentate 5 domande, attualmente all'esame del Consiglio Superiore per le determinazioni di competenza.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-04834 Ferranti e Rubinato: Sulle carenze di organico del tribunale di Treviso.

TESTO DELLA RISPOSTA

La risposta alle articolate problematiche rappresentate dall'onorevole Rubinato nel presente atto di sindacato ispettivo non può prescindere dalle recenti norme di contenimento della spesa pubblica, né dagli inevitabili riflessi negativi riverberatisi in conseguenza delle stesse sulla disponibilità di risorse umane e materiali da destinare agli Uffici giudiziari.
Preciso, infatti, che si è ben consapevoli delle difficoltà attualmente esistenti nell'apparato giudiziario del Paese, così come si è consapevoli della vincolatività della normativa statale che disciplina attualmente il settore.
Ciò, ovviamente, non arresta, ma anzi amplifica lo sforzo del Governo che, ribadisco, è da tempo impegnato a dare una risposta soddisfacente alle pressanti e motivate richieste provenienti in particolare dai responsabili degli Uffici.
Al riguardo mi preme evidenziare che le esigenze del Tribunale di Treviso sono già state oggetto di positiva valutazione in occasione degli interventi di ripartizione delle 546 unità di magistrato, previste in aumento dalla legge n. 48 del 2001: in attuazione, infatti, delle disposizioni esecutive contenute nei Decreti Ministeriali (intervenuti da ultimo il 17 settembre 2007 e l'8 aprile 2008) è stato disposto l'ampliamento della relativa pianta organica in ragione di 3 posti di Giudice.
Tale determinazione ministeriale è stata condivisa dal Consiglio Superiore della Magistratura il quale non ha ritenuto, per il Tribunale di Treviso, di dover segnalare l'esigenza di interventi di maggiore incisività.
Del resto, secondo una metodologia statistica ormai consolidata e generalmente applicata, si è ritenuto di individuare nelle sopravvenienze rilevate presso i singoli Uffici giudiziari la variabile maggiormente significativa al fine di adeguare le dotazioni dei diversi presidi. Sebbene il bacino di utenza di ciascuno ufficio possa, quindi, costituire - unitamente ad ulteriori indicatori - un utile parametro integrativo per una corretta lettura del mero dato numerico, esso non può essere considerato così come prospettato per il Tribunale di Treviso quale elemento prevalente ai fini dell'individuazione delle effettive esigenze operative della singola sede giudiziaria.
Nel caso di specie, invero, l'esame dei dati statistici relativi alle sopravvenienze nel Tribunale di Treviso ha posto in evidenza una situazione di disagio in ambito «civile», mentre non ha rilevato in ambito penale valori numerici difformi da quelli riscontrati a livello nazionale.
Devo tuttavia segnalare che la situazione esaminata nel predetto Tribunale, proprio perché valutata alla luce dei dati statistici rilevati sul territorio, non presenta quelle caratteristiche di tassatività e gravità che impongono l'adozione di iniziative immediate, decontestualizzate dal progetto complessivo di riforma che è in atto per riequilibrare i carichi di lavoro tra le diverse sedi giudiziarie.
Ad ogni buon conto, faccio presente che delle sei vacanze attualmente esistenti nell'organico magistratuale del Tribunale di Treviso (composto oltre che dal Capo dell'Ufficio, da tre Presidenti di sezione e da 30 Giudici) ben tre sono state pubblicate

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dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 febbraio 2011 e che si è in attesa del completamento della relativa procedura.
Quanto, invece, alle ulteriori richieste di ampliamento dell'organico del Tribunale di Treviso, le stesse non potranno che essere oggetto di attenta valutazione, in occasione della ripartizione delle residue 42 unità recate in aumento dalla legge finanziaria per l'anno 2008.
È del resto nota l'esigua disponibilità di risorse, già parzialmente assegnate con decreti ministeriali 5 e 17 febbraio, 18 marzo, 14 aprile, 12 novembre 2010 e 20 gennaio 2011, in funzione di rilevate situazioni emergenziali.
Per effetto di tale condizione generale è necessaria un'analisi meticolosa e puntale delle esigenze di ciascun ufficio, secondo valutazioni comparative, capaci di assicurare una distribuzione equa e razionale dei posti disponibili, tesa al riequilibrio dei carichi di lavoro tra sedi giudiziarie.
Nelle more di tale ulteriore ed eventuale ridistribuzione delle risorse umane ed in attesa che si completino le procedure di assegnazione di competenza del C.S.M., spetta al Capo dell'Ufficio giudiziario determinare la ripartizione delle risorse presenti in organico, nel rispetto della vigente norma secondaria e secondo criteri di opportunità.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-04832 Contento: Sulle spese relative alla inchiesta «Toghe lucane».

TESTO DELLA RISPOSTA

Non è certo la prima volta che ci viene chiesto di fare chiarezza sull'operato di alcuni magistrati, né è la prima volta che la complessa vicenda processuale cosiddette Toghe lucane è fatta oggetto di osservazioni, di verifiche e financo di critiche, tendenzialmente indirizzate all'Autorità giudiziaria procedente.
Ricordo, infatti, che con riferimento all'attività di indagine espletata dall'allora Pubblico Ministero dottor Luigi de Magistris, il controllo ministeriale è stato ripetutamente esercitato da parte del Ministro della Giustizia pro tempore il quale, prima in data 20 settembre 2007 e poi in data 10 giugno 2009 ha promosso nei confronti del suddetto magistrato due azioni disciplinari.
Ebbene, entrambe le procedure disciplinari sono state definite con pronunce emesse dalla sezione disciplinare del C.S.M. rispettivamente il 18 gennaio 2008 ed il 30 maggio 2008 ed entrambe le procedure hanno chiarito i termini e la natura del controllo effettuato.
Segnalo al riguardo che per la prima incolpazione - mossa al dottor de Magistris per «anomalie» strutturali e funzionali, riscontrate nel decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di un altro magistrato - gli è stata comminata la sanzione disciplinare della censura, accompagnata dal trasferimento in altra sede giudiziaria; per la seconda incolpazione, invece, il C.S.M. si è pronunciato nel senso del non luogo a procedere nei confronti del dottor De Magistris, stante la cessazione dell'appartenenza del magistrato dall'ordine giudiziario, disposta con decreto ministeriale dell'11 gennaio 2010 a seguito di domanda di dimissioni presentata dallo stesso interessato.
È evidente, quindi, che dall'11 gennaio 2010 il dottor de Magistris, venuta meno la sua qualità di magistrato, non è più soggetto né al controllo disciplinare, né a quello ministeriale.
Chiarito questo fondamentale aspetto, passo ora a riferire gli ulteriori elementi oggetto della richiesta dell'onorevole Contento.
Dalle verifiche effettuate sugli atti processuali, risulta che le indagini sono iniziate il 1o aprile 2003 e si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di 33 indagati.
L'azione penale è stata esercitata dal GIP in sede il 19 maggio 2009 in relazione alla posizione di un indagato ed il 22 maggio 2009 per altri 4 indagati. In data 19 marzo 2011, su conforme richiesta della magistratura inquirente, è stata invece archiviata la posizione degli ulteriori indagati, con restituzione degli atti alla pubblica accusa.
I reati contestati sono stati quelli astrattamente riconducibili alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 416, 321, 323, 319-ter, 378, 326, 336, 640, 479, 485 e 434 del codice penale e 44 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Quanto, poi, alle intercettazioni telefoniche, comunico che le stesse hanno interessato la posizione di sei persone ed il reato per il quale sono state autorizzate è quello di corruzione in atti giudiziari. I

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costi complessivi per le intercettazioni ambientali e telefoniche sono stati di euro 39.193,23.
Riferisco, infine, che la richiesta di intercettazioni da parte della Procura di Catanzaro è stata motivata «sul presupposto della loro assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini ed in particolare, per la necessità di ricostruire i rapporti tra persone coinvolte e per riscontrare la fondatezza delle circostanze rappresentate dal denunciante».
Ciò posto, si comunica che i dati disponibili, in attesa anche della definizione del procedimento nei confronti di tutti i soggetti sottoposti ad indagine penale, sono al vaglio di questo Dicastero ai fini della sollecitata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti.

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-04747 Bernardini: Questioni relative al carcere di Opera-Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Bernardini comunico quanto segue, sulla base delle notizie acquisite tramite il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Presso l'istituto penitenziario di Milano Opera, alla data del 30 aprile 2011, erano presenti 1311 detenuti, 928 dei quali condannati in via definitiva, a fronte di una capienza regolamentare di 970 unità e tollerabile di 1507.
I reclusi sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis o.p. erano 83, mentre erano 342 i detenuti sottoposti al regime di alta sorveglianza, 198 i soggetti condannati all'ergastolo e 76 quelli che risultavano assegnati al locale centro diagnostico terapeutico.
I ristretti che hanno potuto usufruire dei benefici della legge n. 199 del 2010 alla data del 10 maggio erano 14, a fronte di 276 beneficiari nelle strutture del distretto.
I detenuti lavoranti, secondo l'ultima rilevazione semestrale effettuata il 31 dicembre 2010, sono 528 di cui 389 alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e 139 dipendenti da soggetti esterni.
Quanto all'organico in servizio presso l'istituto in questione, va evidenziato che a fronte di una previsione organica di 798 unità di polizia penitenziaria, il personale effettivamente in servizio, al netto dei provvedimenti di distacco in entrata e in uscita, è di 587 unità, 78 delle quali assegnate al Nucleo Traduzione e Piantonamento. La situazione relativa alla carenza di personale di polizia penitenziaria sarà comunque suscettibile di sicuro miglioramento con le assunzioni di nuovo personale di polizia penitenziaria alle quali l'Amministrazione è stata autorizzata a procedere dalla legge n. 199 del 2010.
In riferimento alle missioni del personale di polizia penitenziaria (capitolo 1671 pag. 5), nell'evidenziare che i tagli sui diversi capitoli di bilancio hanno comportato per il Provveditorato per la Lombardia una riduzione, rispetto agli stanziamenti dello scorso anno, pari a circa il 37 per cento, si rappresenta che il locale Provveditorato ha assegnato alla Casa di Reclusione di Milano Opera 47.924 euro, mentre per gli straordinari sono state assegnate allo stesso istituto 127.342 ore.
Quanto all'acquisto di biglietti aerei e carburante (cap. 1764 pag. 3), sono stati assegnati alla Casa di Reclusione di Milano Opera fondi per 66.523 euro.
L'acquisto di televisori e telecomandi è stato indicato quale priorità sul capitolo 7341 pag. 1 per l'esercizio 2011.
Il centro diagnostico terapeutico esistente presso le strutture, consta di 96 posti a media intensità assistenziale, 2 dei quali inseriti nel settore definito «area di massima sicurezza». L'assistenza sanitaria ai ristretti è garantita da 4 medici di reparto, con visite giornaliere ed il giro bisettimanale del reparto; la presenza di un medico di guardia al c.d.t., che si occupa anche dei soggetti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis o.p. è garantita nell'arco delle 24 ore ed un medico è comunque sempre in servizio per le esigenze sanitarie dell'istituto.
Presso la Casa di Reclusione di Milano Opera sono garantite tutte le branche

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specialistiche, fatta eccezione per la chirurgia vascolare, la neurochirurgia e l'allergologia.
La carenza del settore riabilitazione/fisiokinesiterapia, con la presenza di un solo addetto, va ricondotta all'alto numero di detenuti bisognevoli di cure riabilitative, molti dei quali provenienti anche da strutture extraregionali. Per ovviare a siffatte problematiche, la Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia, si è espressa positivamente per l'apertura del reparto disabili presso la CC. di Busto Arsizio.
Quanto, infine, alla situazione personale riguardante i detenuti menzionati nell'interrogazione, individuati con sole iniziali dei nominativi, posso riferire quanto segue:
R.I.: è un detenuto affetto da AIDS in fase conclamata, ubicato presso il Reparto infettivi del C.D.T. Le sue condizioni sono stazionarie e appaiono compatibili con lo stato detentivo; sul suo caso si è registrato un contrasto di opinione tra il medico di parte, infettivologo che aveva in cura il detenuto presso l'ospedale San Paolo prima dell'arresto (che, peraltro, non risulta averlo mai visto durante la detenzione) e gli infettivologi interni della stessa A.O. San Paolo.

Il detenuto risulta seguito da tutti gli operatori e inserito nel progetto della genitorialità.
C.M.: è un detenuto problematico e poco collaborativo anche rispetto alla terapia prescritta per una forma di anemia mai diagnosticata e alle frequenti trasfusioni disposte presso l'istituto di Milano e le sedi precedenti.

Il servizio sanitario non ha escluso una parte di «strumentalizzazione» delle condizioni cliniche del detenuto, che da anni chiede l'avvicinamento a Napoli, mai concesso dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
AA: è un detenuto per il quale l'autorità giudiziaria aveva disposto gli arresti ospedalieri sostituiti, su iniziativa della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, con la detenzione presso il C.D.T.
La principale richiesta del detenuto, ancora imputato, è l'avvicinamento alla famiglia. Al momento, lo stesso si trova presso l'istituto penitenziario di Roma Rebibbia per una perizia.
C.F.: è un detenuto obeso, affetto dalle patologie indicate dall'interrogante, che viene quotidianamente ed accuratamente seguito dal servizio medico che ha evidenziato la sostanziale incompatibilità delle sue condizioni di salute con lo stato di detenzione, anche per il peso e le difficoltà di movimento in caso di urgenza.
Tuttavia, allo stato, l'assoluta mancanza di riferimenti esterni e di una soluzione alloggiativa che - va sottolineato - si sta cercando di reperire, ha determinato il rigetto del differimento della pena da parte della Magistratura di Sorveglianza.
G.A.: si tratta di soggetto appartenente alla criminalità organizzata, affetto da patologia tumorale trattata chirurgicamente, farmaco logicamente e con radioterapia.

L'attenzione clinica al caso è dovuta ad una riferita sintomatologia dolorosa, non comprovata strumentalmente, ma che potrebbe essere una possibile conseguenza della radioterapia effettuata.
Su indicazione del Centro Terapia del Dolore del Centro Tumorale di Milano il detenuto è stato sottoposto a trattamento con morfina, dalla quale tuttavia è scaturita una situazione di dipendenza; sul suo caso, sono in corso contatti con la Clinica Maugeri di Pavia per l'individuazione di trattamenti alternativi ed è stato inoltre chiesto un consulto all'istituto Besta di Milano; va anche segnalato, al riguardo, che è stato più volte proposto al detenuto il ricovero presso il C.D.T sempre rifiutato dall'interessato che ha preferito la permanenza nei reparti ordinari.
È stato evidenziato, in ogni caso, che il detenuto non presenta problematiche particolari,

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e fa regolarmente vita comune con gli altri detenuti, essendo completamente autonomo.
B.M.: si tratta di un soggetto che ha tentato il suicidio dopo aver ucciso la madre e che ha riportato, in conseguenza del suo atto autolesionistico, esiti negativi per ciò che riguarda la deambulazione; è un detenuto poco collaborativo, che ha rifiutato 3 delle 10 sedute del 1o ciclo di fisioterapia a suo tempo proposto, mentre è in lista di attesa per un II ciclo di sedute.
G.P.: è un detenuto sottoposto al regime della sorveglianza particolare previsto dall'articolo 14-bis o.p. a causa di ripetuti comportamenti di grave rilievo disciplinare va comunque segnalato che si tratta di un soggetto con un fine pena fissato relativamente a breve termine, che chiede esclusivamente l'avvicinamento a Lecco o Como.
GR.: è un detenuto ricoverato presso il C.D.T. per essere costantemente seguito dai medici che hanno prescritto degli accertamenti sanitari approfonditi per individuare la causa della paresi di cui il detenuto soffre, al momento ancora incerta, in attesa della diagnosi, il detenuto risulta seguito dal personale medico e infermieristico.
LK: sulla base dell'ultima relazione sanitaria si è proposto un trasferimento di tale detenuto presso un centro per minorati fisici o in un carcere privo di barriere architettoniche.
FF: al momento risulta non avere più interesse ad essere trasferito presso il carcere di Messina.
T.D'A.: il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha riferito di non essere riuscito ad identificare il detenuto sulla base dei dati riportati nell'atto di sindacato ispettivo.

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ALLEGATO 5

Interrogazione 5-03713 Ferranti: Questioni relative al carcere di Siracusa.

Interrogazione 5-03787 Ferranti: Questioni relative al carcere di Caltagirone.

Interrogazione 5-03788 Ferranti: Questioni relative al carcere di Trapani.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alle interrogazioni in oggetto, con le quali l'onorevole Ferranti chiede chiarimenti in ordine alla realizzazione dei padiglioni detentivi in ampliamento della Casa Circondariale di Caltagirone, di Trapani e di Siracusa, faccio presente quanto segue, sulla base delle notizie acquisite tramite il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Al riguardo - nell'evidenziare che la situazione emergenziale in atto è stata riconosciuta, per ultimo, dall'emanazione del recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2011 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2011, n. 16, recante «Proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale» - si rappresenta che nello scorso mese di febbraio si sono concluse tutte le progettazioni preliminari e definitive dei 20 padiglioni previsti dal piano carceri, da realizzare in ampliamento sui sedimi carcerari esistenti.
L'importo complessivo dei lavori è valutato, allo stato, in 239 milioni di Euro, salvo revisioni in corso d'opera ai fini dell'approvazione dei progetti. A detto importo deve aggiungersi il costo dei lavori - di recente avviati - relativi all'intervento riguardante Piacenza.
Non appena i progetti saranno approvati sarà dato avvio alle relative procedure di gara, alle conseguenti aggiudicazioni e, nel rispetto dei tempi tecnici e delle previsioni normative, alla consegna dei lavori.
Tenuto conto che per la realizzazione di un padiglione è stata stimata una durata media di 450 giorni di lavori, si presume - anche alla luce dell'interlocuzione in atto con gli esperti della Protezione Civile che stanno fornendo una guidance operativa basata sulle pregresse esperienze - che le procedure di gara potranno concludersi entro la fine del mese di giugno o luglio 2011; la successiva consegna dei lavori ed avvio degli stessi potrà avvenire nei successivi 60 giorni.
Per completezza di informazione si rappresenta che entro il prossimo mese di giugno saranno rese note le ulteriori attività svolte, che saranno pubblicate sul costruendo sito web dedicato alla realizzazione del Piano carceri.
Entro il 30 giugno, sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 54 della legge n. 224 del 2007 (legge finanziaria 2008), in detto sito web saranno esplicitati i nominativi dei Soggetti Attuatori e degli altri collaboratori che costituiscono lo staff del Commissario Delegato.
Segnalo, intanto, che nel secondo semestre del 2010 sono stati conferiti dal Commissario delegato 4 incarichi di Soggetto attuatore per un compenso lordo, riferito al periodo, pari a 40.000 euro; nello stesso semestre sono stati incaricati

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a contratto 4 tecnici, 2 avvocati e 2 dottori commercialisti per un compenso lordo, relativo al periodo, di circa 15.000 euro.
Quanto alla copertura finanziaria, essa è assicurata dallo stanziamento previsto dalla legge finanziaria del 2010 e sarà resa disponibile con il sistema «cassa a tiraggio», vale a dire che il Commissario Delegato a fronte dell'impegno di spesa conseguente all'aggiudicazione delle gare richiederà la cassa al Ministero delle Infrastrutture che provvederà ad erogarla sui capitoli dei fondi F.A.S.
Rappresento, infine, che sulla base delle recenti disposizioni (adempimenti conseguenti al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), tutti gli atti ammissibili di spesa saranno inoltrati alla Corte dei Conti per la registrazione.

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ALLEGATO 6

Interrogazione 5-03739 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Mistretta.

Interrogazione 5-03740 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Marsala.

Interrogazione 5-03741 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Catania.

Interrogazione 5-03742 Ferranti: Sulla costruzione di un nuovo istituto penitenziario a Sciacca.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alle interrogazioni in oggetto, con le quali l'onorevole Ferranti chiede chiarimenti in ordine alla realizzazione di nuovi istituti penitenziari nella Regione Sicilia - e precisamente a Catania, Marsala, Mistretta e Sciacca - posso far presente quanto segue, sulla base delle notizie acquisite tramite il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Al riguardo, evidenzio preliminarmente che la situazione emergenziale in atto è stata riconosciuta, da ultimo, dall'emanazione del recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2011, n. 16, recante «Proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale».
Ciò posto, giova evidenziare che la costruzione dei nuovi istituti (quale prevista dal piano carceri) è connessa alla sottoscrizione delle Intese con le Regioni interessate dagli interventi. Ad oggi, si è proceduto alla firma di intese con la Provincia autonoma di Bolzano, con il Veneto, con la Sicilia, con le Marche, con il Piemonte e con il Friuli Venezia Giulia, per la costruzione di 9 nuove strutture.
L'importo di spesa complessivo per la loro realizzazione è stimato in 349 milioni di euro.
Entro il 2011 si potranno concludere le progettazioni preliminari di tutti i nuovi istituti, (11 previsti in totale) e sarà possibile avviare la gara per almeno 5/6 istituti per un importo complessivo di circa 243 milioni di euro.
Sono in corso di formalizzazione le intese con la regioni Campania e Puglia.
Per completezza di informazione si rappresenta che entro il prossimo mese di giugno saranno rese note le ulteriori attività svolte, che saranno pubblicate sul costruendo sito web dedicato alla realizzazione del Piano carceri.
Entro il 30 giugno, sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 54 della legge 224/2007 (legge finanziaria 2008), in detto sito web saranno esplicitati i nominativi dei Soggetti Attuatori e degli altri collaboratori che costituiscono lo staff del Commissario Delegato.
Segnalo, intanto, che nel secondo semestre del 2010 sono stati conferiti dal Commissario delegato 4 incarichi di Soggetto attuatore per un compenso lordo, riferito al periodo, pari a 40.000 euro; nello stesso semestre sono stati incaricati a contratto 4 tecnici, 2 avvocati e 2 dottori

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commercialisti per un compenso lordo, relativo al periodo, di circa 15.000 euro.
Quanto alla copertura finanziaria, preciso che essa è assicurata dallo stanziamento previsto dalla legge finanziaria del 2010 e sarà resa disponibile con il sistema «cassa a tiraggio», vale a dire che il Commissario Delegato a fronte dell'impegno di spesa conseguente all'aggiudicazione delle gare richiederà la cassa al Ministero delle Infrastrutture che provvederà ad erogarla sui capitoli dei fondi F.A.S.
Segnalo, inoltre, che, sulla base delle recenti disposizioni (adempimenti conseguenti al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10), tutti gli atti ammissibili di spesa saranno inoltrati alla Corte dei Conti per la registrazione.
Infine, ritengo doveroso segnalare, più nel dettaglio, che l'aumento dei posti detentivi previsti per l'attuazione del piano carceri ammonta a complessivi 9.150 posti e, di essi, 4.750 saranno ottenuti con la realizzazione di 11 nuovi istituti penitenziari. Tali nuovi istituti saranno realizzati 4 al nord (Pordenone, Bolzano, Venezia, Torino); 1 al centro (Camerino) e 6 al sud (Nola, Bari, Catania, Marsala, Sciacca e Mistretta). La, capienza ciascuna nuova struttura sarà pari a 450 posti, ad eccezione dell'istituto di Bolzano che avrà una capienza di 250 posti.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (Atto n. 357).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione (Giustizia),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente,
condivisi i rilievi espressi dalla Commissione VIII ed il parere della Commissione XIV;
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo introduce il nuovo articolo 727-bis del codice penale;
le fattispecie contemplate nell'articolo in esame sanzionano: l'uccisione, fuori dai casi consentiti e se il fatto non costituisce più grave reato, di un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro; la cattura o il possesso, fuori dai casi consentiti e se il fatto non costituisce più grave reato, di un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 3.000 euro; la distruzione, fuori dai casi consentiti, di un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta, con l'ammenda fino a 4.000 euro; il prelievo o il possesso, fuori dai casi consentiti, di un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta, con l'ammenda fino a 3.000 euro;
le predette sanzioni troverebbero quindi applicazione anche se la condotta avesse ad oggetto un solo esemplare appartenente ad una specie animale o vegetale selvatica protetta e, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, anche in caso di colpa lieve;
la citate disposizioni appaiono quindi non rispettose del principio di proporzionalità della pena, non del tutto conformi ai principi di delega e talvolta più rigorose rispetto a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria di riferimento (2008/99/CE); l'applicazione di tali norme potrebbe pertanto risultare eccessivamente estesa, con la conseguente criminalizzazione di comportamenti il cui disvalore sociale sia poco rilevante; se si considera, poi, che a tale fattispecie è altresì ricollegata la responsabilità ex decreto n. 231 del 2001, si comprende come l'impatto sanzionatorio potrebbe risultare in concreto esorbitante rispetto alla reale portata offensiva della fattispecie;
l'articolo 3, della citata direttiva prevede, in primo luogo, che le condotte ivi indicate siano previste come reato se poste in essere «intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza» e quindi, secondo il nostro ordinamento penale, con dolo o colpa grave;
il medesimo articolo 3, al comma 1, lettera f), prevede inoltre che costituiscano reato «l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie

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animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie»; questa disposizione appare particolarmente importante anche perché chiarisce che le fattispecie penali devono essere configurate tenendo conto di come il bene protetto non sia tanto il singolo esemplare quanto «lo stato di conservazione della specie»;
l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge di delega (legge n. 96 del 2010) dispone, tra l'altro, che siano previste sanzioni amministrative o penali; che le sanzioni penali debbano essere previste nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta; che siano previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; che la pena dell'arresto sia congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità;
in sostanza, la direttiva e la legge di delega prevedono il ricorso alla sanzione penale quale extrema ratio: per fatti molto gravi, che espongano a pericolo o danneggino lo stato di conservazione di una specie animale o vegetale selvatica protetta, incidendo su una quantità non trascurabile di esemplari, e che siano tali da giustificare l'applicazione di sanzioni gravi come, appunto, quella dell'ammenda alternativa o congiunta all'arresto;
appare quindi necessario che le fattispecie di cui all'articolo 727-bis siano riformulate al fine di elevare sensibilmente la soglia di punibilità: recependo la clausola di salvezza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della direttiva 2008/99/CE; configurando condotte la cui offensività sia tale da giustificare la punibilità anche titolo di colpa lieve (non essendo possibile nel nostro ordinamento limitare l'elemento soggettivo dell'illecito penale alla sola colpa grave) e la cui gravità sia tale da richiedere la sanzione dell'ammenda alternativa o congiunta a quella dell'arresto, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità della pena;
occorrerebbe inoltre approfondire quali siano i rapporti tra la contravvenzione di cui al nuovo articolo 727-bis, primo comma, ed il delitto di uccisione di animali previsto dall'articolo 544-bis del codice penale, anche al fine di un miglior coordinamento delle citate fattispecie con quelle già vigenti;
l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento introduce un'ulteriore contravvenzione: si tratta della fattispecie di «danneggiamento di habitat», prevista dal nuovo articolo 733-bis del codice penale, sanzionata con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro;
l'articolo 1, comma 3, del provvedimento fornisce una definizione normativa di «habitat», stabilendo che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame per «habitat all'interno di un sito protetto» si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come «zona a tutela speciale» a norma della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come «zona speciale di conservazione» a norma della direttiva 92/43/CE; pertanto, per valutare l'effettivo ambito di applicazione della fattispecie sarebbe necessario verificare, anzitutto, se e quali aree siano state classificate, in base alle citate direttive, come «zone a tutela speciale» ovvero come «zone speciali di conservazione»;
il reato si perfeziona ove la distruzione o il deterioramento dell'habitat avvengano «in modo significativo»: espressione questa che, di per sé, potrebbe rendere la fattispecie non sufficientemente determinata e di difficile applicazione;
la formulazione del nuovo articolo 733-bis, inoltre, non prevede espressamente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge e, in particolare, di quelle in materia di

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valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;
appare pertanto necessario riformulare la disposizione inserendo l'inciso «fuori dai casi consentiti», in modo da rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge;
per quanto concerne l'articolo 2, sembra opportuna un'attenta valutazione e rivisitazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231 del 2001;
la direttiva 2008/99/CE impone, agli articoli 6 e 7, agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i reati espressamente richiamati agli articoli 3 e 4, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; in particolare, l'articolo 3 della direttiva elenca reati - di danno o pericolo concreto per il bene giuridico dell'ambiente - che provocano o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
l'articolo 19, comma 2, lettera a) della legge n. 96 del 2010 prevede che le fattispecie criminose previste dalle direttive ivi richiamate siano introdotte tra i reati di cui alla sezione III del decreto legislativo n. 231 del 2001;
lo schema di decreto legislativo introduce un nuovo articolo 25-decies nel decreto n. 231 del 2001, il quale rinvia sia ai due nuovi reati introdotti nel codice penale in attuazione della direttiva 2008/99/CE (articoli 727-bis e 733-bis del codice penale), che ad una serie di reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), dalla legge n. 150 del 1992, a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 549 del 1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, dal decreto legislativo n. 202 del 2007 sull'inquinamento provocato dalle navi;
tale rinvio appare troppo ampio; soprattutto per quanto attiene al codice dell'ambiente, infatti, si ricollega la responsabilità amministrativa di cui al decreto n. 231 a numerose fattispecie di reato, alcune delle quali di indubbia gravità, altre consistenti, invece, in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato; si potrebbe così realizzare una forte anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti prodromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi che, in quanto tali, sono sforniti di una diretta lesività per i beni giuridici tutelati, con la conseguenza di un effetto moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese; si pensi, a titolo esemplificativo, alle violazioni previste dagli articoli 29-quattuordecies, 279, 258, 259, 260-bis del codice dell'ambiente;
l'impostazione dello schema di decreto legislativo sembra quindi talvolta eccedere quanto previsto dal legislatore comunitario, con il rischio di sanzionare gli enti non per il danno, o il pericolo concreto di danno, arrecato all'ambiente o alla persona, bensì per aver messo astrattamente in pericolo tali beni a seguito di violazioni solo formali di adempimenti amministrativi;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 727-bis», al fine elevare sensibilmente la soglia di punibilità, recependo la clausola di salvezza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della direttiva 2008/99/CE e configurando condotte che espongano a pericolo o danneggino lo stato di conservazione di una specie animale o vegetale selvatica protetta, che incidano su una quantità non trascurabile di esemplari, la cui offensività sia tale da giustificare l'applicazione delle

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sanzioni previste dalla legge di delega e la punibilità anche titolo di colpa lieve, nel rispetto del principio di proporzionalità della pena;
2) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 733-bis», in modo da eliminare gli elementi di indeterminatezza della fattispecie evidenziati in premessa e garantire il rispetto del principio di proporzionalità della pena;
3) sia riformulato l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 733-bis», inserendo, dopo la parola «Chiunque» le seguenti: «, fuori dai casi consentiti,»;
4) sia riformulato l'articolo 2, al fine di adeguarlo al principio di proporzionalità della pena ed ai principi di delega di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 96 del 2010, i quali dispongono che siano previsti come reati presupposto le sole fattispecie criminose indicate nelle direttive ivi richiamate e che siano rispettati i principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, evitando un generalizzato ed ingiustificato ricorso alle sanzioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 anche per violazioni non gravi.