CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2011
484.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. (Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1952, recante «Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale»;
richiamata la direttiva 2010/31/UE, inserita, ai fini del recepimento nell'ordinamento nazionale, nell'allegato A del disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059-A/R);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le modalità atte a garantire un efficace coordinamento del testo del provvedimento con il contenuto della direttiva 2010/31/UE, in particolare per quanto concerne la metodologia di calcolo della prestazione energetica e la certificazione energetica.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (Atto n. 357).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente;

premesso che:

in attuazione della direttiva 2008/99/CE, l'articolo 1 dello schema di decreto in oggetto introduce, agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale, due nuove fattispecie incriminatici volte a sanzionare: 1) la condotta di chi, «fuori dai casi consentiti, uccide» «cattura o possiede un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta» o «distrugge»,»preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta»; 2) la condotta di chi «distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto»;

preso atto:
che le fattispecie introdotte risultano più rigorose rispetto alla previsione della direttiva comunitaria e carenti sotto il profilo della tassatività delle condotte incriminate;

e in dettaglio:
che il reato di «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette», perfezionandosi anche se posto in essere nei confronti di un solo esemplare, non rispetta la clausola di salvezza prevista dalla direttiva, per i casi in cui l'azione sia rivolta nei confronti di una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, e risulta avere un ambito applicativo eccessivamente ampio rispetto alle intenzioni della direttiva;
che il reato di «danneggiamento di habitat», perfezionandosi con la distruzione o il deterioramento «in modo significativo» dell'habitat all'interno di un sito protetto e mancando di ulteriori elementi descrittivi in grado di delimitare la fattispecie criminosa, è altamente generico e di difficile applicazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) riformulare l'articolo 1 rendendolo più aderente al dettato della direttiva e ricondurre i reati introdotti nell'alveo del principio di tassatività di cui all'articolo 25 della Costituzione e 1 del codice penale; ciò anche al fine di ridurre i possibili dubbi interpretativi che, incrementando in modo significativo il contenzioso, determinano evidenti ricadute negative a carico della finanza pubblica;
2) prevedere un regime di sanzioni amministrative adeguate alternative per le condotte penali di minor entità volte a scoraggiare con efficacia il maltrattamento di specie destinate all'uso di richiami per attività venatoria.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (Atto n. 357).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente;

premesso che:

in attuazione della direttiva 2008/99/CE, l'articolo 1 dello schema di decreto in oggetto introduce, agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale, due nuove fattispecie incriminatici volte a sanzionare: 1) la condotta di chi, «fuori dai casi consentiti, uccide» «cattura o possiede un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica protetta» o «distrugge», «preleva o possiede un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta»; 2) la condotta di chi «distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto»;
che le fattispecie introdotte risultano più rigorose rispetto alla previsione della direttiva comunitaria e carenti sotto il profilo della tassatività delle condotte incriminate;

e in dettaglio:
che il reato di «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette», perfezionandosi anche se posto in essere nei confronti di un solo esemplare, non rispetta la clausola di salvezza prevista dalla direttiva, per i casi in cui l'azione sia rivolta nei confronti di una quantità trascurabile di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, e risulta avere un ambito applicativo eccessivamente ampio rispetto alle intenzioni della direttiva;
che il reato di «danneggiamento di habitat», perfezionandosi, come previsto anche dalla direttiva 2008/99/CE, con la distruzione o il deterioramento «in modo significativo» dell'habitat all'interno di un sito protetto e mancando di ulteriori elementi descrittivi in grado di delimitare la fattispecie criminosa, appare comunque altamente generico e di difficile applicazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) riformulare l'articolo 1 rendendolo più aderente al dettato della direttiva e ricondurre i reati introdotti nell'alveo del principio di tassatività di cui all'articolo 25 della Costituzione e 1 del codice penale;

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ciò anche al fine di ridurre i possibili dubbi interpretativi che, incrementando in modo significativo il contenzioso, determinano evidenti ricadute negative a carico della finanza pubblica;
2) prevedere un regime di sanzioni amministrative adeguate alternative per le condotte penali di minor entità volte a scoraggiare con efficacia il maltrattamento di specie destinate all'uso di richiami per attività venatoria;
3) prevedere in sede di recepimento della direttiva 2008/99/CE una più precisa definizione del concetto di «habitat».

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ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen - COM(2011)118 def.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;
ricordato che il codice frontiere Schengen, entrato in vigore il 13 ottobre 2006, ha introdotto un codice comunitario contenente norme e procedure relative all'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione;
ricordato, inoltre, che la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen riguarda la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la circolazione delle persone, la cooperazione fra polizie e la cooperazione giudiziaria in materia penale e di estradizione, la creazione di un sistema di scambio di informazione denominato SIS (Sistema informativo Schengen), la protezione dei dati personali, il trasporto e la circolazione di merci;
preso atto che le modifiche proposte si basano sull'esperienza pratica degli Stati membri e della stessa Commissione europea nell'applicazione del codice frontiere Schengen, che hanno fatto rilevare alcuni profili di criticità;
considerato che la proposta di modifica del Regolamento risulta particolarmente opportuna, considerate le recenti vicende di massicci afflussi di immigrati irregolari, coincidendo, quindi, con una fase particolarmente difficile che ha chiaramente evidenziato la necessità di una attenta ricognizione dei diversi profili che attengono al regime Schengen entrato in vigore in un contesto molto diverso da quello attuale e con una pressione migratoria quantitativamente assai inferiore e comunque più facilmente gestibile;
osservato che la proposta di regolamento in esame conferisce alla Commissione europea il potere, per un periodo di tempo indeterminato, di adottare atti delegati per quanto riguarda le modalità di sorveglianza supplementari, nonché le modifiche degli allegati III (modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera), IV (modalità per l'apposizione dei timbri) e VIII (modello relativo alla durata di un soggiorno breve);
valutato che la proposta di modifica si limita ad apportare alcune modifiche pratiche e tecniche lasciando invariato il sistema nel suo complesso;
sottolineato che l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prescrive che le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e

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all'immigrazione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, e che, ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione europea adottati in questo settore contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio;
tenuto conto che le disposizioni in esso contenute sono conformi alle norme comunitarie sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di modificare, dal punto di vista tecnico, un atto esistente dell'Unione, ovvero le misure del codice frontiere Schengen riguardanti le verifiche cui sono soggette le persone che attraversano le frontiere esterne e l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, non può, infatti, essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;
tenuto conto, inoltre, che la proposta appare conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi proposti. Inoltre, poiché la proposta consiste in una modifica a un regolamento esistente, essa può essere realizzata solo con un atto legislativo europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo:
a) se il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato, ferma restando la possibilità di una sua revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, cui gli atti devono essere simultaneamente notificati non appena adottati, possa rappresentare un rischio di un eccesso di delega e se non occorra, quindi, verificare se sia opportuno demandare a un organo tecnico, come la Commissione europea, poteri così ampi;
b) se la prospettiva di sopprimere l'obbligo, per i cittadini di Paesi terzi in posizione regolare di dichiarare la loro presenza, non possa essere di ostacolo al contrasto dell'immigrazione clandestina;
c) di invitare la Commissione europea a valutare l'opportunità di inserire tale proposta nel contesto di un ulteriore sviluppo della strategia per la gestione integrata delle frontiere, auspicata dallo stesso Consiglio europeo, che tenga conto delle pressioni particolari cui sono sottoposti alcuni Stati membri, come quelli derivanti dalla situazione emergenziale di questi giorni, e promuova un'equa ripartizione delle responsabilità.