CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2011
467.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza (atto n. 355).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza,
considerato che lo schema di decreto ministeriale in esame deriva dalla necessità di disciplinare alcuni aspetti che, in aderenza al decreto ministeriale n. 270 del 2004, per le altre classi di laurea e laurea magistrale sono già stati previsti dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007. Pertanto, molte delle sue novità rispetto al decreto ministeriale 12 aprile 2001 ripropongono disposizioni del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e dei due decreti ministeriali del 16 marzo 2007;
atteso che lo schema è corredato dei previsti pareri del CUN (10 settembre 2008, favorevole) e del CNSU (4 luglio 2008 e 3 novembre 2008: osservazioni nel primo, rammarico per la mancata ricezione nel secondo, ma parere favorevole «con riguardo alle modifiche proposte in nota»), nonché di una segnalazione della CRUI;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di corredare gli articoli di rubrica;
b) all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si valuti l'opportunità di utilizzare la locuzione «corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea e alla classe di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza», al fine di evitare che la disposizione sia letta nel senso di vincolo nella denominazione dei corsi di studio;
c) all'articolo 1, comma 6, si valuti la sostituzione di «corsi di laurea attivati» con «corsi di studio attivati», poiché il comma è riferito sia alla laurea che alla laurea magistrale;
d) al comma 7 dell'articolo 1, si valuti l'opportunità di inserire - come nel caso del comma 4 - «fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7»;
e) all'articolo 2, occorre eliminare «altri» prima di «istituti militari di istruzione superiore», poiché le accademie militari e gli istituti sono due realtà distinte;
f) all'articolo 4, comma 1, appare necessario inserire dopo le parole «all'articolo 10» le parole «comma 1, lett. a) e b)», dal momento che l'allegato allo schema - al quale si rimanda - concerne solo, come previsto dallo stesso articolo 10, comma 2 e 4, le attività formative di base e quelle caratterizzanti;
g) all'articolo 4, comma 2, che ripropone testualmente quanto previsto dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007, si valuti l'opportunità di sostituire le parole da «ricompresi» fino alla fine, con le parole «ricompresi negli ambiti disciplinari

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indicati negli allegati»: infatti, mentre le parole utilizzate nel testo sono giustificate nel caso di decreti ministeriali che si riferiscono ad una pluralità di classi di laurea e di classi di laurea magistrale - le cui situazioni sono differenti, essendo in alcuni casi indicati i crediti riferiti ad ogni ambito disciplinare, in altri no - esse non sembrano adeguate nel caso specifico, per il quale per nessun ambito è indicato il numero di crediti. Per la stessa ragione, si valuti al comma 3 del medesimo articolo, la necessità dell'inciso da «qualora» a «relativi crediti»;
h) all'articolo 4, comma 7, si valuti l'opportunità di specificare se con l'espressione «sistema di descrittori adottati in sede europea» - ripresa dall'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 16 marzo 2007 - si intende fare riferimento al sistema dei descrittori di Dublino, oppure al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, cui, ad esempio, fanno riferimento i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010;
i) con riguardo all'articolo 6, comma 3, si ricorda che il decreto ministeriale 28 dicembre 2010 ha disposto che all'articolo 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 509 del 1999, e nei successivi interventi modificativi, il termine «certificato» è sostituito con la locuzione «relazione informativa»;
j) all'articolo 7, comma 2, si valuti infine l'opportunità di specificare se si intenda fare riferimento sempre al concerto del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza (atto n. 355).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza,
considerato che lo schema di decreto ministeriale in esame deriva dalla necessità di disciplinare alcuni aspetti che, in aderenza al decreto ministeriale n. 270 del 2004, per le altre classi di laurea e laurea magistrale sono già stati previsti dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007. Pertanto, molte delle sue novità rispetto al decreto ministeriale 12 aprile 2001 ripropongono disposizioni del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e dei due decreti ministeriali del 16 marzo 2007;
atteso che lo schema è corredato dei previsti pareri del CUN (10 settembre 2008, favorevole) e del CNSU (4 luglio 2008 e 3 novembre 2008: osservazioni nel primo, rammarico per la mancata ricezione nel secondo, ma parere favorevole «con riguardo alle modifiche proposte in nota»), nonché di una segnalazione della CRUI;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 1, comma 6, si sostituisca «corsi di laurea attivati» con «corsi di studio attivati», poiché il comma è riferito sia alla laurea che alla laurea magistrale;
2. al comma 7 dell'articolo 1, si inserisca - come nel caso del comma 4 - «fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7»;

e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di corredare gli articoli di rubrica;
b) all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si valuti l'opportunità di utilizzare la locuzione «corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea e alla classe di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza», al fine di evitare che la disposizione sia letta nel senso di vincolo nella denominazione dei corsi di studio;
c) all'articolo 2, occorre eliminare «altri» prima di «istituti militari di istruzione superiore», poiché le accademie militari e gli istituti sono due realtà distinte;
d) all'articolo 4, comma 1, appare necessario inserire dopo le parole «all'articolo 10» le parole «comma 1, lett. a) e b)», dal momento che l'allegato allo schema - al quale si rimanda - concerne solo, come previsto dallo stesso articolo 10, comma 2 e 4, le attività formative di base e quelle caratterizzanti;
e) all'articolo 4, comma 2, che ripropone testualmente quanto previsto dai decreti ministeriali del 16 marzo 2007, si valuti l'opportunità di sostituire le parole

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da «ricompresi» fino alla fine, con le parole «ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati»: infatti, mentre le parole utilizzate nel testo sono giustificate nel caso di decreti ministeriali che si riferiscono ad una pluralità di classi di laurea e di classi di laurea magistrale - le cui situazioni sono differenti, essendo in alcuni casi indicati i crediti riferiti ad ogni ambito disciplinare, in altri no - esse non sembrano adeguate nel caso specifico, per il quale per nessun ambito è indicato il numero di crediti. Per la stessa ragione, si valuti al comma 3 del medesimo articolo, la necessità dell'inciso da «qualora» a «relativi crediti»;
f) all'articolo 4, comma 7, si valuti l'opportunità di specificare se con l'espressione «sistema di descrittori adottati in sede europea» - ripresa dall'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 16 marzo 2007 - si intende fare riferimento al sistema dei descrittori di Dublino, oppure al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, cui, ad esempio, fanno riferimento i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010;
g) con riguardo all'articolo 6, comma 3, si ricorda che il decreto ministeriale 28 dicembre 2010 ha disposto che all'articolo 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 509 del 1999, e nei successivi interventi modificativi, il termine «certificato» è sostituito con la locuzione «relazione informativa»;
h) all'articolo 7, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare se si intenda fare riferimento sempre al concerto del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;
i) si valuti l'esclusione dei corsi di studio in questione dal conteggio dei requisiti previsti nell'articolo 5 e nell'allegato B del decreto ministeriale n. 17 del 2010;
j) considerata, infine, la necessità che la sicurezza sia reputata materia di attenzione ed interesse per l'intera collettività, si valuti l'opportunità di fare sempre costante riferimento, tra gli obiettivi qualificanti, ai diritti umani.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. Nuovo testo C. 4071 Barbieri.

EMENDAMENTO E ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.180.000 annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi per il restauro della Basilica di San Petronio in Bologna).

Per la realizzazione di interventi di restauro è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per la Basilica di San Petronio di Bologna, come monumento nazionale, da realizzare negli anni 2011 e 2012.
I restauri sono eseguiti sulla base di un programma di interventi, integrato da uno specifico piano finanziario e dai relativi progetti esecutivi, presentati dal Capitolo della Basilica di San Petronio e approvati dalla competente Soprintendenza.
11. 01.Garagnani, Mazzuca.