CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 febbraio 2011
443.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02750 De Pasquale: Sulla pubblicazione della «Guida alla nuova scuola secondaria superiore» da parte del Miur.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione rappresentata dall'Onorevole interrogante, si premette anzitutto che le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione, utilizzando ogni modalità tecnica ed organizzativa, secondo quanto disposto dalla legge n. 150 del 7 giugno 2000 che ha definito le attività di informazione e di comunicazione istituzionale.
Al precipuo scopo di sottolineare l'importanza che l'attività di comunicazione assume nell'ordinamento amministrativo, la citata legge, all'articolo 10, dispone che «le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione...».
Venendo al caso della riforma scolastica, che ha ridisegnato gli ordinamenti delle scuole secondarie superiori, l'amministrazione ha ritenuto necessario provvedere ad una campagna informativa, tesa a fornire indicazioni sulle novità e rivolta a tutti i target di riferimento, in particolare agli studenti dell'ultima classe della scuola secondaria di primo grado, per consentire a loro ed alle proprie famiglie di orientarsi in maniera consapevole nella scelta dell'indirizzo di studi.
Tra le modalità informative ritenute più utili vi è stata la preparazione di un opuscolo, che, benché abbastanza limitato nelle pagine e nelle dimensioni, potesse tuttavia offrire, in modo esaustivo, un'illustrazione delle novità chiara, completa e di facile consultazione.
Contemporaneamente alla realizzazione dell'opuscolo, si sono svolte varie iniziative di accompagnamento per consentire una continua, trasparente ed ampia conoscenza dell'azione amministrativa, quali: formazione ed informazione interna, conferenze di servizio, visualizzazione sul sito del Ministero e dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica dello stato dell'arte dei vari provvedimenti attuativi della riforma.
È da sottolineare che il processo di adozione ed approvazione dei provvedimenti di riforma è stato complesso e lungo, trattandosi di norme che interessano milioni di cittadini; pertanto, la stesura dell'opuscolo «Guida alla nuova scuola secondaria superiore» è stata oggetto di attente riflessioni e conseguenti novazioni, che hanno determinato ampie variazioni dei contenuti della bozza. Nel frattempo, venivano avviate le operazioni per a scelta delle modalità di stampa, della tiratura e della distribuzione agli studenti interessati alla pubblicazione.
Tenuto conto del previsto elevato numero di copie da stampare, in un periodo, per altro, non individuabile perché collegato all'andamento dei numerosi passaggi procedurali dell'iter normativo, si è ritenuto di ricorrere all'istituto poligrafico e zecca dello Stato, società di carattere pubblico in grado di offrire la massima professionalità unita alla flessibilità organizzativa.
Come è noto, tale azienda, a totale evidenza pubblica in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa le azioni al 100 per cento, è produttrice delle carte valori e degli stampati istituzionali, ed esegue per conto delle amministrazioni dello Stato le forniture di pubblicazioni e la loro divulgazione, su ordinazione del

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Dipartimento del tesoro, al quale le stesse amministrazioni si rivolgono mediante un modulario elettronico predefinito.
Detto modulario, denominato «Sistema MODUS», è a disposizione degli enti richiedenti le prestazioni, i quali inviano on-line le richieste agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze che vigilano sull'istituto poligrafico e, che, verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa, autorizzano lo stesso Istituto alla realizzazione della prestazione richiesta.
La congruità finale dei costi per le amministrazioni richiedenti forniture è certificata dal medesimo Dipartimento del tesoro, secondo i parametri definiti con decreti del Ministero del tesoro del 4 agosto 1983 e del 5 febbraio 2001 e da uno speciale «Organismo per la determinazione dei prezzi», previsto dal comma 3 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997, nominato dal Ministro del tesoro.
Indicazioni e direttive circa la produzione e distribuzione di stampati e pubblicazioni a cura dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato per gli enti pubblici sono state di recente ulteriormente ribadite dal Ministero dell'economia e delle finanze con note del 26 luglio 2006, 14 novembre 2006 e 29 marzo 2007.
L'impegno di spesa per l'ideazione e progettazione dell'opuscolo, grafica, impaginazione, stampa e diffusione capillare in tutto il territorio nazionale è stato effettuato con decreto direttoriale del 18 dicembre 2009, tratto dal capitolo 1173/23 (spese per le attività di informazione e comunicazione istituzionali) per un importo pari ad euro 458,890,99.
In data 23 febbraio 2010 il testo dell'opuscolo era già consultabile sul sito del Ministero, come si fa d'abitudine per le pubblicazioni contenenti notizie di carattere generale.
Le prime spedizioni alle scuole hanno avuto avvio in data 4 marzo e si sono concluse nel giro di due settimane, atteso il rilevante numero di copie da distribuire.
Si precisa che l'inserimento on-line sul sito, anticipata rispetto alla stampa dell'opuscolo, aveva lo scopo più diretto ed immediato di fornire a genitori e studenti «informazioni» per comprendere la nuova organizzazione ordinamentale e per facilitare la scelta della scuola da frequentare in base alle proprie aspirazioni e capacità.
In conclusione, la diffusione del testo stampato rispondeva alla diversa e complementare esigenza di porre a disposizione di tutte le famiglie (anche di quelle sprovviste di personal computer) uno «strumento» tradizionale ed adatto per ogni utile e consapevole riflessione, indipendentemente dalla sua utilizzabilità immediata, in funzione orientativa per le iscrizioni e per un attento approfondimento dei nuovi piani di studio.

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ALLEGATO 2

5-03353 Mancuso: Restituzione all'uso pubblico del Museo diocesano dell'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Mancuso volta a conoscere lo stato dell'arte della progettazione e delle opere inerenti alla restituzione all'uso pubblico del Museo Diocesano dell'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno e le iniziative che il Ministero intende adottare per la sua valorizzazione.
Preciso che la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Salerno e Avellino è di recentissima costituzione; è stata infatti istituita con decreto ministeriale 1o aprile 2008 ed annovera il complesso monumentale denominato Museo Diocesano «San Matteo» fra le pertinenze di competenza.
Il complesso monumentale, di proprietà della Curia Arcivescovile, è sottoposto a provvedimento di tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1089 del 1939, oggi sostituita dal decreto legislativo n. 42 del 2004, e gli è stato attribuito lo «status di interesse regionale con deliberazione n. 1991 del 12 dicembre 2008.
Esso ospita, in virtù di un atto di comodato d'uso, stipulato nel 1998 tra l'allora Arcivescovo monsignor Gerardo Pierro ed il competente soprintendente architetto Ruggero Martines, i depositi di opere ed i laboratori di restauro situati al piano terraneo del manufatto.
Il complesso monumentale, situato nel cuore del centro storico salernitano, costituisce un riferimento importante per le numerose iniziative che delineano sul territorio l'attività istituzionale di tutela e offerta culturale svolte dalla Soprintendenza nonostante la cronica carenza di personale e la necessità di contenere le spese di gestione.
Solo nel corso del 2010 la struttura monumentale ha ospitato le iniziative culturali della Settimana della Cultura, svoltesi nell'ambito della «Notte dei Musei» e nel Maggio dei monumenti con «Salerno a porte aperte» con esecuzione di concerti e spettacoli teatrali che hanno registrato notevole affluenze di visitatori, in cooperazione con tutti gli Enti locali.
Recentemente la Soprintendenza ha autorizzato l'uso della sala conferenze alla LARAM School dell'Università di Salerno collaborando all'organizzazione di un ciclo di conferenze al quale partecipano docenti da tutto il mondo e studenti selezionati provenienti da paesi europei ed extraeuropei al fine di valorizzare e far conoscere l'intero complesso monumentale.
Ho fatto questa breve premessa per descrivere, seppure in parte, l'attività svolta dalla Soprintendenza che persegue l'intento di affermare la propria presenza sul territorio al fine di valorizzare ed offrire alla funzione pubblica non solo i manufatti di notevole interesse storico artistico, ma anche la possibilità di usufruire di un contenitore che, per vocazione, è deputato ad essere luogo di incontri, scambi e divulgazione culturale.
Venendo ora alle questioni rappresentate nell'interrogazione parlamentare in questione si osserva che la Soprintendenza occupa il piano terra del manufatto denominato Museo Diocesano in virtù dell'atto di comodato d'uso sopra menzionato, nel quale è chiaramente espressa la determinazione dell'Ente proprietario di concedere alla Soprintendenza l'uso del piano terraneo mantenendo nell'esclusiva disponibilità della Curia Arcivescovile tutti

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i restanti locali dell'immobile e cioè quelli ubicati al primo piano ed al secondo piano destinati al Museo Diocesano, alla Biblioteca ed all'Archivio Diocesano.
L'atto quindi impegna la Soprintendenza a garantire la custodia dell'intero complesso ed a sostenere le spese di adeguamento necessarie alla conservazione dell'edificio stesso e delle opere in esso contenute.
Sono in corso contatti tra la Direzione Regionale della Campania ed il nuovo Arcivescovo, per la rimodulazione dell'atto, secondo criteri di maggiore equità nella distribuzione degli spazi e nella percentualizzazione degli oneri di gestione degli stessi.
Successivamente all'esposizione dedicata a «L'enigma degli avori medievali da Amalfi a Salerno», tenutasi nel 2008, non è stato più possibile riallestire le sale espositive per la grave carenza di fondi strutturali del Ministero; tuttavia è stato realizzato un provvisorio lavoro di sistemazione e pannellistica che consentirà, a breve, di poter riaprire alcune delle sale con un primo percorso espositivo.
Comunque la raccolta degli avori, sistemata nelle strutture realizzate a suo tempo - per la mostra temporanea, sono sempre fruibili e visitabili a richiesta. In particolare, durante le festività natalizie, la sala degli avori è stata aperta senza interruzione, registrando un buona affluenza di pubblico.
I funzionari della Soprintendenza hanno sempre ottemperato alla richiesta di visite guidate sia del settore degli avori che delle opere medievali, anche in occasione delle iniziative ministeriali quali la settimana della cultura o nello svolgimento di progetti per aperture straordinarie. A tale proposito vorrei sottolineare che per la settimana della cultura 2011 verrà inaugurata una mostra nella sala VI, Tra Salerno e Napoli. Barocco del '600 e '700, presentando la raccolta di dipinti sacri Ruggi d'Aragona, dai depositi del Museo Diocesano, con la pubblicazione di un catalogo con editore nazionale.
In concomitanza si avrà la riapertura della sala del '500, con le pitture di Andrea da Salerno.
Mi è gradito inoltre comunicare che è in fase di completamento l'allestimento del sito web istituzionale della Soprintendenza che avrà un'area dedicata al Museo Diocesano.
Per la riapertura a regime occorre acquisire il Certificato di Prevenzione incendi, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 6 febbraio 1982, a copertura dell'intero complesso monumentale, ivi compresa la parte degli Archivi che non è in consegna alla Soprintendenza. Il rilascio del certificato è naturalmente subordinato all'esecuzione di lavori ed opere di completamento degli impianti di sicurezza anche per quella parte. La Soprintendenza di Salerno sta comunque predisponendo il progetto ed il reperimento della necessaria copertura economica.
Intendo da ultimo sottolineare come l'apertura delle sale espositive ed il recupero e la valorizzazione dell'intero complesso monumentale mediante attività didattica, apertura dei laboratori di restauro ai pubblico, esposizione fotografica, esposizione di quanto custodito nei depositi e tutto quanto possa favorire la conoscenza del patrimonio storico artistico di competenza, rappresentano una delle priorità della politica sui beni storici artistici di Salerno.

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ALLEGATO 3

5-03607 Siragusa: Sul blocco delle adozioni dei libri di testo, introdotto dal DL 137/2008

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede di conoscere se si ritenga, alla luce della situazione determinatasi in materia di adozione dei libri di testo, assumere iniziative volte a modificare il decreto-legge n. 137 del 2008, le cui norme favorirebbero pratiche non conformi alla libera concorrenza e alla libertà di insegnamento.
Si ricordano, di seguito, le previsioni normative che disciplinano la materia in argomento:
l'articolo 5 della legge di conversione n. 169 del 2008 dispone che «salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni»;
l'articolo 15 della legge n. 133 del 2008 prevede l'adozione di testi interamente scaricabili da Internet o in forma mista a partire dall'anno scolastico 2011/2012 con effetto dall'anno scolastico successivo;
l'articolo 1-ter della legge n. 167 del 2009 individua «le specifiche e motivate esigenze» in base alle quali i docenti possono modificare le scelte adozionali, anche in vigenza del vincolo del quinquennio per la scuola primaria o dei sei anni per la scuola secondaria.

Sulla base di tale ultima previsione normativa, vengono ulteriormente precisate le specifiche e motivate esigenze, di cui al citato articolo 5 della legge n. 169 del 2008, in base alle quali i collegi dei docenti possono modificare le adozioni dei testi scolastici anche in vigenza del vincolo pluriennale. Tali esigenze devono essere «connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabile da internet».
Per quanto riguarda la presunta attuazione di pratiche non conformi ai principi della libera concorrenza da parte di alcune case editrici, non si è in possesso di elementi di valutazione e di analisi del fenomeno. Le preoccupazioni potrebbero, eventualmente, essere manifestate agli organi istituzionalmente preposti alla tutela della concorrenza, quali, ad esempio, il Garante per la concorrenza e per il mercato.

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ALLEGATO 4

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminata per le parti di competenza la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009;
considerato che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, cosiddetta legge Stucchi, la relazione dovrebbe riguardare anche la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
sottolineato che nella relazione non risultano sufficientemente delineati gli indirizzi del Governo sulle politiche comunitarie nelle materie di competenza della Commissione, ovvero l'istruzione, i beni culturali, lo sport e l'editoria;
rilevato, infine, che la relazione di rendiconto dovrebbe essere sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di illustrare le attività svolte nell'anno precedente dall'UE e dal Governo con riguardo all'evoluzione istituzionale, alla normativa e alle politiche dell'UE;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
è necessario che la Commissione di merito segnali al Governo l'opportunità di indicare nella relazione annuale con maggiore puntualità gli indirizzi nelle materie di competenza della Commissione, ovvero l'istruzione, i beni culturali, lo sport e l'editoria.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa (Atto n. 326).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa (atto n. 326);
tenuto conto della decisione adottata dalla V Commissione bilancio in data 15 febbraio 2011;
considerato il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, del 9 dicembre 2010;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, sembra opportuno aggiungere il seguente comma 3: «L'Agenzia persegue, ove necessario, le proprie finalità e, in particolare, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e lettera f), mediante accordi con Regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b) all'articolo 4, comma 1, sembrerebbe opportuno espungere il riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo 300/1999, che riguarda personale e dotazione finanziaria, in quanto gli organi sono indicati all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, mentre al successivo comma 2 occorrerebbe chiarire se l'incompatibilità dell'incarico di Direttore generale è con qualsivoglia altro rapporto di lavoro, ovvero - come letteralmente sembrerebbe - solo con rapporti di lavoro analoghi;
c) all'articolo 5, comma, 1, lett. j), il riferimento corretto è all'articolo 8;
d) all'articolo 5, comma 1, sembra opportuno sostituire: «è nominato per un triennio rinnovabile» con: «è nominato per un triennio rinnovabile per un massimo di due volte»;
e) all'articolo 5, comma 3, sembra opportuno sostituire: «può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico scientifico» con: «prevede la costituzione di un organismo tecnico scientifico, con l'incarico di fornire pareri sul programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali dell'Agenzia e su tutte le materie di rilevanza scientifica,»;
f) all'articolo 6, comma 1, il riferimento corretto è all'articolo 9, mentre al comma 2, lettera a), il riferimento corretto è all'articolo 8; inoltre, alla medesima lettera occorrerebbe chiarire l'espressione «delibera l'approvazione del programma annuale», in considerazione del fatto che l'articolo 11, sulla base dell'articolo 8, comma 4, lettera d1), del decreto legislativo 300/1999, affida l'approvazione del programma al MIUR;
g) all'articolo 7, sembra opportuno prevedere un membro supplente nel collegio dei revisori come disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera h) del decreto legislativo n. 300 del 1999;

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h) all'articolo 7, occorrerebbe chiarire se vi sono attribuzioni del Collegio dei revisori ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 1, come sembrerebbe dalla lettura del comma 3; occorre, inoltre, utilizzare le espressioni «revisori legali» e «Registro dei revisori legali» (ex articolo 37 del decreto legislativo 39/2010);
i) all'articolo 8, comma 5, è opportuno chiarire se il concerto del MEF è previsto anche per il regolamento di organizzazione; la prima parte del periodo indurrebbe ad una risposta negativa, a differenza della seconda parte (dove è presente la locuzione «anche»); inoltre, occorre riferirsi al Ministro (e non al Ministero);
l) all'articolo 8, occorrerebbe inserire che l'approvazione del MIUR dei regolamenti dell'Agenzia debba avvenire sulla sola base della legittimità in considerazione del fatto che non si tratta di agenzia fiscale;
m) all'articolo 10, comma 2, non è chiaro il riferimento alle «risorse finanziarie indicate all'articolo 14, comma 4»; inoltre, si passa dal comma 3 al comma 5;
n) all'articolo 12, comma 1, lettera b), è opportuno fare riferimento all'anno finanziario 2011;
o) all'articolo 14, comma 2, occorre valutare se fare riferimento anche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio e 30 luglio 2010, mentre al comma 5, il riferimento corretto è all'articolo 10, comma 2 (e non all'articolo 11, comma 4).

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ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa. (Atto n. 326).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa (atto n. 326);
tenuto conto della decisione adottata dalla V Commissione bilancio in data 15 febbraio 2011;
considerato il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, del 9 dicembre 2010;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, è necessario aggiungere il seguente comma 3, come richiesto dal Consiglio di Stato: «L'Agenzia persegue, ove necessario, le proprie finalità e, in particolare, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e lettera f), mediante accordi con Regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
2) all'articolo 8, occorre inserire che l'approvazione del MIUR dei regolamenti dell'Agenzia debba avvenire sulla sola base della legittimità in considerazione del fatto che non si tratta di agenzia fiscale;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, sembrerebbe opportuno espungere il riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo 300/1999, che riguarda personale e dotazione finanziaria, in quanto gli organi sono indicati all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, mentre al successivo comma 2 occorrerebbe chiarire se l'incompatibilità dell'incarico di Direttore generale è con qualsivoglia altro rapporto di lavoro, ovvero - come letteralmente sembrerebbe - solo con rapporti di lavoro analoghi;
b) all'articolo 5, comma, 1, lett. j), il riferimento corretto è all'articolo 8;
c) all'articolo 5, comma 1, sembra opportuno sostituire: «è nominato per un triennio rinnovabile» con: «è nominato per un triennio rinnovabile per un massimo di due volte»;
d) all'articolo 5, comma 3, sembra opportuno sostituire: «può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico scientifico» con: «prevede la costituzione di un organismo tecnico scientifico, con l'incarico di fornire pareri sul programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali dell'Agenzia e su tutte le materie di rilevanza scientifica,»;
e) all'articolo 6, comma 1, il riferimento corretto è all'articolo 9, mentre al comma 2, lettera a), il riferimento corretto è all'articolo 8; inoltre, alla medesima lettera occorrerebbe chiarire l'espressione

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«delibera l'approvazione del programma annuale», in considerazione del fatto che l'articolo 11, sulla base dell'articolo 8, comma 4, lettera d1), del decreto legislativo 300/1999, affida l'approvazione del programma al MIUR;
f) all'articolo 7, sembra opportuno prevedere un membro supplente nel collegio dei revisori come disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera h) del decreto legislativo n. 300 del 1999;
g) all'articolo 7 occorrerebbe chiarire se vi sono attribuzioni del Collegio dei revisori ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 1, come sembrerebbe dalla lettura del comma 3; occorre, inoltre, utilizzare le espressioni «revisori legali» e «Registro dei revisori legali» (ex articolo 37 del decreto legislativo 39/2010);
h) all'articolo 8, comma 5, è opportuno chiarire se il concerto del MEF è previsto anche per il regolamento di organizzazione; la prima parte del periodo indurrebbe ad una risposta negativa, a differenza della seconda parte (dove è presente la locuzione «anche»); inoltre, occorre riferirsi al Ministro (e non al Ministero);
i) all'articolo 10, comma 2, non è chiaro il riferimento alle «risorse finanziarie indicate all'articolo 14, comma 4»; inoltre, si passa dal comma 3 al comma 5;
l) all'articolo 12, comma 1, lettera b), è opportuno fare riferimento all'anno finanziario 2011;
m) all'articolo 14, comma 2, occorre valutare se fare riferimento anche ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio e 30 luglio 2010, mentre al comma 5, il riferimento corretto è all'articolo 10, comma 2 (e non all'articolo 11, comma 4).

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ALLEGATO 7

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (C. 2800 e abbinate).

ULTERIORE NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze;
b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;
c) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture anche non contigue, comprendente oltre alla struttura sportiva ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ed inscindibile dal comune ai fini del complessivo equilibrio

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economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo;
d) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI;
e) «soggetto proponente»: la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;
f) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo oggetto di ristrutturazione o di trasformazione in complesso multifunzionale.

Capo II
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

Art. 3.
(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali).

1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:
a) su iniziativa del soggetto proponente;
b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.
2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione.
3. L'autorità comunale competente, entro sessanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità al comune, promuove, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che deve necessariamente essere concluso non oltre sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilità. In deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel caso in cui l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici comunali, vigenti o adottati, l'adesione dell'autorità comunale competente allo stesso deve essere ratificata entro novanta giorni dalla richiesta. All'attuazione dell'accordo di programma si provvede anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179. Resta ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. Alla conferenza convocata al fine di concordare l'accordo di programma di cui

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al presente comma, nonché alla stipulazione di tale accordo, si applica, anche quanto agli effetti del dissenso espresso nella conferenza suddetta, la disciplina prevista dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia giurata di stima, redatta dall'ufficio comunale competente.

Art. 4.
(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali).

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;
c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;
d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi, tenuto conto della normativa vigente;
e) prevedere un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione.
2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:
a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
b) previsione di box o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;
c) massima adattabilità alle riprese televisive;
d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo;
e) l'uso di tecnologie innovative di produzione di energie alternative e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.

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Capo III
RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

Art. 5
(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, effettuata una apposita perizia di stima da parte dell'ufficio comunale competente, può cedere, con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenziali, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.
3. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati.
4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.
5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.
7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo, il diritto di proprietà, se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto, e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

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Capo IV
NORME COMUNI

Art. 6.

(Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9).

1. Anche al fine di agevolare le società sportive calcistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli impianti sportivi, al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: «una quota» sono inserite le seguenti: «dello 0,5 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24»;
b) il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;
b-bis) il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«7. Il consiglio di amministrazione è composto di sei membri, di cui quattro designati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e due in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e delle relative federazioni sportive nazionali, secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto»;
c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori) - 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, fino alla riforma dei campionati della Lega professionisti, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 1,2 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e di seconda divisione; 0,8 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche»;
d) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4»;
e) al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole: «articoli 22» sono soppresse le parole: «, comma 2,».

Art. 7.
(Norme a sostegno delle attività sportive).

1. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo:
1) le parole: «uno sgravio contributivo in forma capitaria pari a un milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad euro 5.165 annui»;
2) le parole: «un credito d'imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «un credito d'imposta pari al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti»;
3) le parole: «per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza» sono sostituite dalle seguenti:»per ogni preparatore

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atletico una riduzione del 30 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I benefìci devono intendersi riferiti all'intera durata del contratto».

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 8.
(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Art. 9.
(Norma transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.