CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
1. 1.Cimadoro, Monai.

ART. 10.
(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche).

Sopprimere l'articolo.
10. 1.Froner.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).
10. 2.Froner.

Sopprimere il comma 4.
10. 3.Froner.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione degli orientamenti comunitari in materia di sicurezza degli impianti di idrocarburi off-shore).

1. Per garantire la massima tutela della salute umana e dell'ambiente nelle attività di astrazione e lavorazione degli idrocarburi negli impianti off-shore, il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per attuare gli indirizzi in materia di sicurezza degli impianti petroliferi off-shore in Italia contenuti nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2010)560: «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività off-shore nel settore degli idrocarburi, del 12 ottobre 2010.
2. Nell'attuazione della delega il Governo persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a) recepimento delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2010) 560: «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività off-shore nel settore degli idrocarburi», del 12 ottobre 2010;
b) monitoraggio della legislazione in materia e correzione delle lacune esistenti;

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c) approfondimento sulle procedure di autorizzazione delle attività di estrazione e lavorazione degli idrocarburi negli impianti off-shore e sulla piena compatibilità tra questa e gli obiettivi di sicurezza per la salute umana e di tutela dell'ambiente;
d) miglioramento dell'efficacia dei controlli da parte delle autorità pubbliche.
18. 0. 1.Cosenza, Scalia.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione degli orientamenti comunitari in materia di parchi eolici).

1. Al fine di limitare e gestire l'impatto dei parchi eolici sull'ambiente e sul paesaggio, al tempo stesso preservando le potenzialità di questa fonte di energia rinnovabile sia su terra che off-shore, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che, anche in ottemperanza agli orientamenti in materia di parchi eolici pubblicati dalla Commissione europea il 29 ottobre 2010, siano finalizzati:
a) ad aggiornare il decreto ministeriale 10 settembre 2010 («Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»), per far sì che la produzione di energia eolica non abbia impatti negativi sul paesaggio;
b) a rivedere in senso più restrittivo le modalità di applicazione agli impianti eolici della disciplina, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 («Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»), relativa alla semplificazione delle procedure autorizzative;
c) a finalizzare le politiche di sostegno e incentivazione all'eolico al raggiungimento di capacità di produzione energetica si elevate, ma al tempo stesso frutto di processi sviluppati da impianti che occupino superfici di terra di dimensioni imitate, ponendo così un freno a quell'invasività che oggi, in molte parti d'Italia, arreca danni a livello paesaggistico ambientale e turistico.

18. 0. 2.Cosenza, Scalia.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 2010);
rilevata ancora una volta l'esigenza di rispettare con maggiore puntualità i tempi relativi all'approvazione delle leggi comunitarie annuali, poiché esse solo in tal modo potranno continuare ad essere uno strumento efficace ai fini del recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale;
espressa qualche perplessità in ordine all'articolo 10, concernente la delega al Governo per il riordino della disciplina della professione di guida turistica, derivante dal fatto che tale riordino non è collegato al recepimento di una specifica direttiva o atto comunitario, ma ad una razionalizzazione della disciplina e dei procedimenti già esistenti;
rilevato altresì il limitato impatto delle tematiche della legge comunitaria 2010 con le competenze della X Commissione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
a) valuti il Governo l'opportunità, in considerazione del suo rilevante impatto in uno dei comparti trainanti dell'economia nazionale, quale quello dell'edilizia, di prevedere lo spostamento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, dall'allegato A all'allegato B, prevedendo così il parere dei competenti organi parlamentari prima dell'emanazione del relativo decreto legislativo di recepimento.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (Atto n. 322),
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) sia modificato l'articolo 3, comma 5, nel senso che sia riconosciuto anche in capo all'Autorità di vigilanza del mercato, il potere di eseguire prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgere indagini, riportare su appositi registri eventuali segnalazioni di non conformità, e trasmetterne informazione ai distributori;
b) all'articolo 5, comma 2, sia previsto che gli importatori debbano inoltre assicurare che il giocattolo sia accompagnato da informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale;

e con la seguente osservazione:
a) all'articolo 30, al fine di rendere più efficaci i controlli, sia previsto che, in caso di mancanza di conformità non sanabile, sia disposto il sequestro del giocattolo e la sua distruzione.