CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
«2009/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 871372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)».
*1. 1.Cimadoro.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
«2009/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)».
*1. 3.Monai.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
«2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE);».
**1. 2.Cimadoro.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
«2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE);»,
**1. 4.Monai.

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», introdurre le seguenti parole: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,»;
b) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica»;
c) al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo

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di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo Introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;
c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi;»
d) al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:
«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario, Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;
d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;
d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga adopera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sotto utilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di backhaul; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale»;
e) al comma 3, dopo la lettera e) inserire le seguenti;
«e-bis) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti wireless fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti wireless;
e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;

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f) al comma 3, lettera f), dopo le parole «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione»;
g) al comma 3, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza»;
h) al comma 3, sopprimere la lettera l);
i) al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:
«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione del diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito Internet»;
l) al comma 3, sopprimere la lettera o);
m) al comma 3, sopprimere la lettera p);
n) al comma 3, sopprimere la lettera q);
11. 1. Meta, Gozi, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

All'articolo 11, comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) sostituire la parole «di accesso al mercato» con le seguenti: «dei diritti di accesso»;
2) dopo la lettera a) aggiungete la seguente: «a-bis) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in ottemperanza a quanto disposto dal novellato articolo 3, paragrafo 3-bis della direttiva 2002/21/CE, a predispone misure atte ad assicurare l'effettiva indipendenza, l'esercizio imparziale e trasparente dei poteri decisionali dei componenti dell'organo collegiale, nonché meccanismi sanzionatori comprendenti anche l'ipotesi di rimozione dall'incarico per coloro che non abbiano rispettato le condizioni prescritte»;
3) alla lettera q) sostituire le parole «e delle finzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico» con le seguenti «, delle finzioni e del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore,»;
11. 2.Gozi, Meta.

All'articolo 11, comma 3, lettera n), dopo le parole: «mercato nazionali», le parole: «e subnazionali» sono soppresse.
11. 3.Gozi, Meta.

All'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera p).
11. 4.Gozi, Meta.

All'articolo 11, comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) rafforzamento dei diritti sulla libertà dell'utente affinché possa gestire, modificare e impostare le preferenze relative al trattamento dei dati attraverso le opzioni fornite dai sistemi di navigazione o da altre applicazioni;
11. 5.Desiderati.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (atto n. 323).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (atto n. 323);

premesso che:

la direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida ha l'obiettivo di attualizzare - attraverso una rifusione - la normativa vigente in materia di patenti di guida e di sostituire gli oltre 110 modelli di patente in circolazione con un modello unico in formato carta di credito, anche al fine di agevolare i controlli;
lo schema di decreto legislativo in esame, oltre al recepimento delle disposizioni recate dalla direttiva, provvede ad un più generale coordinamento ed aggiornamento del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e in particolare del titolo IV, anche alla luce delle modifiche introdotte da precedenti direttive recepite in via amministrativa, non ancora riportate nel testo del Codice stesso;
l'articolo 3 del predetto schema di decreto legislativo riscrive integralmente l'articolo 116 del Codice della strada, operando una riclassificazione delle categorie delle patenti di guida, che riproduce quella dettata dall'articolo 4 della direttiva, introducendo la nuova patente AM in sostituzione del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, veicoli a tre ruote, e quadricicli leggeri aventi velocità massima di 45 km/h (le cosiddette minicar);
l'articolo 11 modifica l'articolo 124 del Codice della strada, che individua le patenti necessarie per guidare le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici, coordinandolo con le nuove tipologie di patente;
l'articolo 14, che novella l'articolo 128 del Codice della strada, impone ai medici che accertino l'esistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida in soggetti titolari di patente di guida, di comunicarlo ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della revisione della patente;
l'articolo 18 apporta, tra l'altro, modifiche agli articoli 173 del Codice della strada in materia di guida con lenti o determinati apparecchi durante la guida;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, nel riscrivere integralmente l'articolo 116 del Codice della strada, ne coordina i contenuti con quelli di cui all'articolo 4 della direttiva, senza innovare la disciplina vigente;
la previsione recata dall'articolo 14, comma 1, dello schema di decreto legislativo è stata introdotta - di intesa tra tutte le Amministrazioni concertanti, in quanto su segnalazione dei medici del Ministero della difesa è stata rilevata la situazione di

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assoluta incoerenza che si determina ogni qualvolta, in sede di accertamento medico-legale diverso da quello strettamente attinente alla verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, si riscontri in un soggetto, già titolare di patente, la sussistenza di patologie incompatibili con il permanere dei requisiti predetti;
le modifiche introdotte all'articolo 124, comma 1, lettera a), del Codice della strada in materia di guida delle macchine agricole non innovano la legislazione vigente, ma si limitano ad esplicitare il contenuto della disposizione da esso stesso richiamata, ossia l'articolo 115, comma 1, lettera c);
anche le modifiche introdotte all'articolo 124, comma 1, lettera b), del Codice della strada non innovano la legislazione vigente, in quanto si limitano ad esplicitare l'esclusione, ai fini della individuazione delle macchine agricole per cui è richiesta la patente B, della fattispecie di cui alla precedente lettera a);
le modifiche introdotte all'articolo 124, comma 2, in materia di patenti speciali per la guida di macchine agricole e operatrici riguardando le lettere a) e b) del precedente comma 1, devono essere riferite alle patenti A1 e B e non già alle patenti B1 e B come invece indicato, per mero errore materiale, dall'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo in oggetto;
considerato che andrebbe altresì valutata la possibilità di prevedere tra le modifiche da apportare all'articolo 173 del Codice della strada in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida anche la soppressione della disposizione che consente l'utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi, anche al fine di aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 11, comma 1, lettera c), del presente schema di decreto legislativo sostituire le parole: «B1 e B» con le seguenti: «A1 e B»;

e con la seguente osservazione:
si valuti la possibilità di aggiungere all'articolo 18 del presente schema di decreto legislativo dopo il comma 1 il seguente: «1-bis. All'articolo 173, comma 2, del Codice della strada le parole: «, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi» sono soppresse».