CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 febbraio 2011
433.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. (Atto n. 292).

PROPOSTE EMENDATIVE

Sostituire la condizione della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: lo schema di decreto sia sostituito dal seguente:

«Art. 1 - (Sistema fiscale dei comuni a regime).
1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:
a) una imposta comunale sui servizi;
b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:
a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;
b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;
c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.
4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera b), della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

Art. 2 - (Imposta comunale sui servizi).
1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi.
2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.
4. Soggetti passivi dell'imposta sono:
a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;
b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun

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comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.
7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfettariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.
8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.
9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.
10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.
11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non

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versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.
17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 3. (Altri tributi propri e di scopo). 1. I comuni a decorrere dall'anno 2012, possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:
a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;
d) una maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;
e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

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2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.
3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17 dell'articolo 2.

Art. 4. (Imposta sostitutiva sui canoni da locazione). 1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.
3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.
4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.
5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

Art. 5. (Compartecipazione al gettito dell'IRPEF). 1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni standard sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei comuni. L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni standard sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione.
2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli articoli 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni standard sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del Fondo perequativo di cui al precedente articolo 1, comma 3.

Art. 6. (Disposizioni finali). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2012:
a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa;
b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale».

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Allegato A

Indice formulato sulla base della dimensione della composizione del nucleo familiare:

Gg(N, M) = 1 + (NI) 2/3 + M 1/3
g(N) - indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare
(N) - numero dei maggiorenni adulti conviventi
M - numero di minori conviventi

Allegato B

Formula per il calcolo dell'imposta comunale sui servizi

T = t(EA)/g(N, M)
T = imposta dovuta da ciascun residente maggiorenne
T = aliquota espressa in termini di euro
E = dimensione dell'immobile in metri quadri
A = coefficiente determinato dal comune dipendente dalla zona di residenza e dalla disponibilità dei servizi
N = numero dei maggiorenni conviventi
M = numero di minori conviventi

24. Vitali, Soro, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole «è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito» con le seguenti «sono attribuite ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito».
25. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole «è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito» con le seguenti «sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito».
25. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto. (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le lettere b)
, d), e) ed f);
b) sopprimere il comma 1-bis;
c) ai commi 2 e 6-bis, ovunque ricorrano, sopprimere le parole «ed 1-bis»;
d) sopprimere il comma 4
.
62. Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera g) sostituire le parole «cedolare secca» con le seguenti «imposta sostitutiva».

Conseguentemente, le parole «cedolare secca» sono sostituite dalle seguenti «imposta sostitutiva» ovunque ricorrano«.
26. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

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Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 1-bis sostituire le parole «la devoluzione» con le seguenti «l'attribuzione».
27. Enzo Bianco, Vitali, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 1», sostituire il comma 3, con il seguente: 3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, la assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune».

conseguentemente,
al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole
: "all'IRPEF"»;
all'articolo 8, sopprimere il comma 6-bis.

2. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento; il 75 per cento del predetto gettito non affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1o gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione al 2 per cento del gettito dell'IRPEF attribuita ai sensi del presente comma.»
2. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'irpef. In sede di prima applicazione, e in attesa della

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determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.»
2. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta (Ulteriore nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del valore di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
28. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il gettito di cui al presente comma affluisce al Fondo sperimentale di riequlibrio nella misura dello 0,5 per cento ed è devoluto, per la parte rimanente, al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1o gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa».
13. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il gettito di cui al presente comma affluisce al Fondo sperimentale di riequlibrio nella misura di un quarto ed è devoluto, per la parte rimanente, al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1o gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa».
13. Belisario (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti».
14. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «31 ottobre» con le seguenti «30 settembre».
29. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «31 ottobre» con le seguenti «15 ottobre».
29. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto. (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «trentesimo giorno» con le seguenti «sessantesimo giorno».
30. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «trentesimo giorno» con le seguenti «quarantacinquesimo giorno».
30. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto. (Nuova formulazione).

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Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, sostituire le parole «per gli anni 2011 e 2012» con le seguenti «per gli anni 2011, 2012 e 2013 e comunque per tutta la durata del Fondo di riequilibrio».
31. Soro, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In ogni caso, per tutta la durata del Fondo sperimentale di riequilibrio, la differenza tra le nuove risorse attribuite ai sensi del presente provvedimento e i trasferimenti erariali fiscalizzati per singolo comune non può essere superiore del 3 per cento.»
33. D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»
32. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 7, lettera b), sopprimere il secondo e il terzo periodo.
34. D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7, alla lettera c), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «5) a qualsiasi altra banca dati, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali».
59. Vitali.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali».
59. Vitali (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
«d-bis) i singoli comuni hanno accesso, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali a qualsiasi altra banca dati, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali anche se non presente in anagrafe tributaria. Tra queste dovranno certamente essere disponibili le banche dati delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura, le banche dati del Pubblico registro automobilistico, le banche dati del Registro nautico, le banche dati degli occupati/pensionati, senza nessun tipo di onere per i comuni;
d-ter) tutte le suddette banche dati devono essere rese disponibili, sempre

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senza oneri per i comuni, con accesso puntuale, con scarico massivo e se ritenuto opportuno in cooperazione applicativa;
d-quater) l'Agenzia delle Entrate è obbligata ed esaminare tutte le segnalazioni inviate dai comuni nonché a tracciare il procedere dell'accertamento e della relativa riscossione».
60. Vitali.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso all'articolo 1, dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente: «7-quater. Ai comuni è data facoltà di introdurre forme di definizione anche anticipata e temporalmente definita sia dei contenziosi pendenti che di quelli potenziali con il fisco e le eventuali altre autorità interessate, con modalità che garantiscano un ampio recupero dell'imposta evasa con una addizionale da destinare direttamente all'ente locale con obbligo di reinvestimento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, prevedendo altresì l'attuazione del principio di premialità anche a favore di quei contribuenti che, sottoponendosi volontariamente alle opportune modalità operative e di controllo, consentano la definizione del contenzioso pregresso ed accettino forme di virtuosa collaborazione per gli accertamenti fiscali futuri.»
66. Corsaro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.
15. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: «16-bis (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale)

I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articolo 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del 15 per cento.
I redditi derivanti dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.
L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è

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dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione».
b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «16 (Detrazione per canone di locazione) 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.
2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera b). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.
3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economica e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

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legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione:
all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
3. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta, D'Ubaldo, Soro, Stradiotto, Enzo Bianco, Boccia.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 1, sostituire le parole «In alternativa facoltativa» con le seguenti: «Per i nuovi contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, in alternativa».
35. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La cedolare secca si applica sulla somma dei canoni relativi ai contratti di locazione ammessi al regime opzionale. I canoni relativi ai contratti di cui articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, vanno conteggiati separatamente. L'aliquota è 21 per cento per i redditi da locazione fino a 30.000 euro e 25 per cento per i redditi da locazione oltre tale soglia», nonché sostituire «al 19 per cento» con «al 19 per cento per i redditi da locazione fino a 30.000 e 23 per cento per i redditi oltre tale soglia».
16. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 2», al comma 2 sostituire le parole «di un'aliquota del 21 per cento» con le seguenti: «di un'aliquota del 20 per cento»; e le parole «al 19 per cento» con le seguenti: «al 15 per cento».
4. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sostituire le parole «un'aliquota del 21 per cento» con le seguenti «un'aliquota del 20 per cento»;
b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «19 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;
c) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. «Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «16 (Detrazione per canone di locazione) - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta

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una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.»
22. Boccia.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sostituire le parole «un'aliquota del 21 per cento» con le seguenti «un'aliquota del 23 per cento»;
b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «19 per cento» con le seguenti: «18 per cento»;
c) dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. «Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«16 (Detrazione per canone di locazione) - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.
2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.»
23. Boccia.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 3, dopo le parole «la registrazione del contratto di locazione» sono inserite le seguenti: «da cui risulti l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sugli affitti.»
36. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, secondo periodo,».
17. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. La cedolare secca di cui al comma 2 sostituisce anche l'imposta di registro sul contratto di locazione per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre

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1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE»
37. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole «o da enti non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per i canoni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi».
38. Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. In caso di opzione per il regime di cui al presente articolo, alla base imponibile continua ad applicarsi la deduzione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»».
39. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 8, premettere le seguenti parole:
«In caso di registrazione di ufficio,».
18. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Una quota dell'incremento del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 per effetto dell'aumento del numero dei contratti di locazione registrati, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo nel Fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per essere destinata alle finalità del Fondo medesimo tenendo conto del numero dei figli a carico dei conduttori».
40. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. L'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 16 - Detrazioni per oneri di locazione - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;
b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;
b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.»

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella

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quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».
41. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 2», sostituire il comma 11 con i seguenti:
«
11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «16 (Detrazione per canone di locazione).
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.
2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articolo 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.»

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 11. A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.
13. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione e tenendo conto dei nuclei

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familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
14. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»
5. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. È istituito, a decorrere dall'anno 2012, un apposito fondo finalizzato al finanziamento di agevolazioni in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico. La dotazione del fondo è stabilita annualmente, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con la legge di stabilità, anche mediante la razionalizzazione delle vigenti agevolazioni individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo.»
5. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo.»
11. Compagna.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sopprimere l'articolo 2-bis.
19. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-bis con i seguenti: «Art. 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono

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alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.
2. Il contributo di soggiorno è stabilito a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale ed è applicato secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.
3. Il contributo di soggiorno è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.
5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

Art. 2-bis.1. (Contributo sulle valorizzazioni immobiliari). 1. I comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.

Art. 2-bis.2. (Addizionale sui diritti di imbarco) 1. I comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale, un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Art. 2-bis.3. (Incentivi alle Unioni di comuni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis.1 a 7-bis.2 si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani».
42. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 2-bis», comma 1, sostituire le parole «da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno» con le seguenti: «da applicare nella percentuale di 0,5 per cento del costo

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giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno».
9. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 2-bis (Imposta di soggiorno), dopo il primo comma, inserire il seguente: «1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno sostituisce gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.»
1. Corsaro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 2-bis (Imposta di soggiorno), dopo il primo comma, inserire il seguente: «1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.»
1. Corsaro (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-ter con i seguenti: «Articolo 2-ter (Soppressione dell'addizionale comunale sull'IRPEF) 1. L'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa.

Art. 2-quater. (Imposta comunale sui servizi) 1. A decorrere dall'anno 2011 è istituita l'imposta comunale sui servizi.
2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.
4. Soggetti passivi dell'imposta sono:
a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;
b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

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7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfetariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.
8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.
9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.
10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.
11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
15. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.
16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.
17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento

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per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
43. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-quater con il seguente: «Art. 2-quater (Contributo di scopo comunale per le opere pubbliche). 1. A decorrere dal 2011 è data facoltà ai comuni di istituire contributi di scopo diretti alla contribuzione della spesa dell'opera pubblica dalla quale possa risultare un futuro ed eventuale incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, quale conseguenza dell'opera pubblica medesima. Il contributo è dovuto dai proprietari o dai titolari di diritti reali sui beni immobili stessi.
2. La deliberazione che istituisce il contributo di scopo deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre al contributo suscettibili di incrementare di valore, l'ammontare della spesa prevista dal progetto esecutivo, l'aliquota del contributo, gli eventuali abbattimenti, le ditte intestatarie e gli identificativi catastali delle unità immobiliari; essa è notificata individualmente ai proprietari interessati, assieme alla somma dovuta da ciascun intestatario, e ne viene dato avviso pubblico con tutti i mezzi idonei, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del comune e mediante pubblicità sui quotidiani e sui canali televisivi locali.
3. Il contributo di scopo è commisurato all'ammontare della spesa dell'opera pubblica prevista dal progetto esecutivo ed è ripartito, in proporzione al valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, sui proprietari dei beni colpiti dal contributo di scopo, ai sensi del comma 2. Il gettito complessivo del contributo di scopo non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare di spesa suddetta, né può determinare una somma, da ripartire, che ecceda il quattro per cento della somma complessiva dei valori imponibili, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, calcolata sulle proprietà individuate nella deliberazione di cui al comma 2 precedente. Il comune può deliberare degli abbattimenti percentuali sull'ammontare dovuto dai proprietari, in relazione alla natura del bene, alle condizioni socioeconomiche familiari, nonché alla ragionevole riduzione dell'influenza esercitata dall'opera pubblica sulla valorizzazione dei beni, misurata in proporzione inversa alla distanza radiale tra l'ubicazione del bene e l'ubicazione dell'opera pubblica.
4. Il contributo si applica ai beni immobili esenti dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria, e dall'imposta di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento.
5. Contro la deliberazione di cui al comma 2, i proprietari possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine, decorrente però dall'ultimo

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giorno del deposito, ciascun contribuente del comune può effettuare ricorso al tribunale amministrativo regionale per indebite esclusioni di beni.
6. Il contenzioso riguardante l'applicazione del contributo è di competenza delle commissioni tributarie.
7. Il contributo di scopo è dovuto dai soggetti proprietari dei beni:
a) alla conclusione dell'opera, qualora i tempi di realizzazione sono previsti, all'atto della deliberazione del contributo, in misura inferiore o uguale a due anni;
b) a conclusione dei due anni successivi all'atto della deliberazione del contributo, qualora i tempi di realizzazione anzidetti siano superiori ai due anni.

8. Il contributo di scopo deve essere rateizzato, anche su base mensile, in relazione all'ammontare degli importi medi per unità immobiliare ed in relazione alla lunghezza dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica. Il profilo della rateizzazione deve essere specificato nella notifica di cui al comma 2. In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'immobile su cui grava il contributo di scopo, le somme per questo dovute debbono essere definitivamente liquidate dal soggetto venditore cui è stato notificato il contributo. In caso di omesso versamento, il nuovo proprietario è tenuto a corrispondere l'ammontare dovuto del contributo di scopo, fatta salva la rivalsa che può esercitare in sede giurisdizionale.
9. L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta. Le opere pubbliche per le quali può essere istituito il contributo di scopo e che possono apportare un maggior valore agli immobili della zona circostante sono le seguenti:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, ivi comprese opere di restauro e conservazione dei beni culturali;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

10. Il contributo di scopo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indeducibile dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono regolate le modalità applicative e possono essere incluse altre tipologie di opere all'elenco del comma 9 precedente.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani».
51. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto, Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La gestione, l'accertamento e la riscossione delle imposte di cui al comma 1 è svolta dai comuni».
61. Vitali.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di

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edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi.»;
44. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La loggia, capoverso «articolo 4», sostituire il comma 4 con il seguente: «L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile così come determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili»
6. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La predetta aliquota può essere modificata con legge di stabilità previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.»
45. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La predetta aliquota può essere modificata con la legge di stabilità per l'anno 2014, previo accordo con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica».
45. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto. (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La loggia, capoverso «articolo 4», al comma 5 dopo le parole: « nel rispetto dei saldi di finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «e comunque in misura non superiore al 7 per mille».
7. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono altresì deliberare l'applicazione di una componente aggiuntiva in cifra fissa dell'imposta, a titolo di contributo agli oneri sostenuti dal comune per servizi, di importo compreso tra un minimo di 20 euro e un massimo di 150 euro, eventualmente modulabile per scaglioni di valore catastale dell'immobile. Alla componente aggiuntiva in cifra fissa di cui al periodo precedente, non si applica l'esclusione prevista dal comma 3, nonché le esenzioni previste dall'articolo 5, comma 8, secondo periodo.»
63. Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. L'imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.».
*8. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. L'imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti

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non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.»
*46. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune. È fatta, comunque, salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi»».
47. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1o gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.»
47. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, al comma 4, sostituire la parola «comuni» con «contribuenti».
48. D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i),» con le seguenti: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i),»;
49. Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di incentivare il processo di rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su basi puntuali e per microzone, l'Agenzia del territorio promuove entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento un apposito programma nazionale. I comuni aderiscono a questo programma tramite apposite convenzioni. Per i comuni che non abbiano aderito entro centottanta giorni dalla data in vigore del presente provvedimento, a decorrere dal 2011 e nelle more della revisione generale degli estimi e dei valori catastali, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai valori imponibili dei fabbricati ai fini delle imposte dirette e dell'imposta comunale sugli immobili è rideterminato sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato dal 2005 ed è successivamente aggiornato a cadenza biennale, anche in misura differenziata per ciascuna area geografica e tipologia di fabbricato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle variazioni medie ponderate dei valori elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.
50. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini Stradiotto, Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-ter, al comma 1, dopo le parole «assunti con il

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patto di stabilità e crescita» aggiungere le seguenti: «ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri, anche alla luce degli eventuali interventi di riassetto complessivo del sistema tributario che potranno essere adottati, che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. In via transitoria, entro il 30 novembre di ciascun anno compreso nel triennio 2011-2013. il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sulle iniziative intraprese e i risultati conseguiti relativi all'emersione della base imponibile conseguente al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale.»
52. Soro, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Ove compatibile con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'evoluzione dinamica dei gettiti dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1, e della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, è prioritariamente destinata a realizzare la clausola di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».
53. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente: «Articolo 7-quater (Canone municipale facoltativo): Al fine di garantire la manutenzione e la gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, «spazi verdi pubblici» ed edifici comunali è istituito il canone municipale facoltativo dei servizi comuni. Il canone municipale facoltativo si applica alle unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo, di cui alle categorie A, B, C, e D, ad esclusione delle pertinenze di cui alle categorie C6 e C7. Il canone municipale facoltativo, per ciascuna unità immobiliare, non potrà superare l'importo di euro 150 per anno d'imposta. Il canone municipale facoltativo è disciplinato da un apposito regolamento comunale. Ogni singola amministrazione può avvalersi delle entrate derivanti dal canone di cui al presente articolo. Le entrate totali derivanti dall'eventuale approvazione del canone municipale facoltativo non potranno essere superiori alle spese sostenute dall'amministrazione per la manutenzione e la gestione degli spazi e fabbricati pubblici.»
64. Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale esclusione non si applica alla costruzione delle banche dati informative di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento».
54. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

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Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.»
65. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis. (Disciplina del Fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009).

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni sono attribuite ai soli fini della determinazione dei trasferimenti perequativi da erogare ai comuni stessi al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. Ai fini dell'effettivo finanziamento delle funzioni comunali i gettiti dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono comunque non vincolati nella destinazione.
2. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore dei comuni alimentato dalla fiscalità generale. Il Fondo è articolato in due componenti. La prima riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni diverse da quelle fondamentali.
3. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare complessivo pari alla somma per tutti i territori regionali delle differenza tra i fabbisogni standard dei comuni e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento delle funzioni fondamentali. La capacità fiscale standardizzata è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni che consentano ai comuni di almeno un territorio regionale di finanziare integralmente i rispettivi fabbisogni standard.
4. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle non fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare pari alla somma per tutti i territori regionali di una quota delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale entrambe calcolate sui tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento di tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi destinati al finanziamento delle suddette funzioni che garantiscano ai comuni di almeno un territorio regionale un ammontare pari alla spesa storica pro capite per queste funzioni nella calcolata su tutti i comuni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i

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livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili di ciascun territorio regionale destinati al finanziamento delle suddette funzioni.
5. Nel bilancio di ciascuna Regione è istituito un Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale. Le attribuzioni per abitante dal Fondo perequativo a favore dei comuni istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale delle singole Regioni sono pari:
a) per la componente relativa alle funzioni fondamentali dei comuni alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari determinati in termini standard relativi a tali materie e la capacità fiscale standardizzata dei rispettivi comuni destinata alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento riferita al finanziamento dei fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali dei comuni è determinata secondo le modalità di cui al comma 3;
b) per la componente relativa alle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale entrambe calcolate sui tributi destinati alla copertura delle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata dei comuni di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequativo a favore dei comuni ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale non hanno vincolo di destinazione.
7. Ciascuna Regione provvede a ripartire le risorse complessive del proprio Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale tra i singoli comuni secondo le seguenti modalità:
a) sulle funzioni fondamentali il riparto operato da ciascuna Regione deve essere tale da rendere possibile in ciascun comune il pieno finanziamento dei fabbisogni standard tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni sui tributi erariali assegnati ai comuni per il finanziamento di tali funzioni. È fatta salva la possibilità per lo Stato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi regionali di riparto delle risorse che non consentano il raggiungimento di questi obiettivi. In alternativa, lo Stato può ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione;
b) sulle funzioni diverse da quelle fondamentali i criteri di riparto adottati da ciascuna Regione sono determinati mediante accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnate ai comuni per il finanziamento di tali funzioni.»
56. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il finanziamento del Fondo è garantito dallo Stato, a valere sui gettiti dei tributi erariali le cui quote sono attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento. Il decreto deve contenere l'indicazione degli stanziamenti per comparto tenendo conto dei fabbisogni standard per quanto riguarda le funzioni fondamentali e delle capacità fiscali per le altre funzioni. Anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard in sede di accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali viene aggiornata l'entità del Fondo e le fonti di finanziamento.
55. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

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Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il comma 6 con i seguenti: «6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali. Con il medesimo decreto si provvede all'abolizione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti ed alla loro contestuale sostituzione con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento della gestione dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta e di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano, ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:
a) i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica nel territorio medesimo;
b) i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile o sono tenuti a disposizione; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione, gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile maggiorenni;
c) nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20 per cento dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma. A tal fine, il soggetto passivo locatario detrae tale ammontare dal canone di locazione.
d) la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, o a disposizione del possessore per uso proprio, anche se locati con contratti di breve durata, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività;
e) la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
f) il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di graduazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravi fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche.

6-bis. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata gestione dei servizi di igiene urbana, nonché di valorizzare le esperienze più avanzate di raccolta differenziata e controllata dei rifiuti urbani, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2011, sono stabiliti criteri certi ed obbligatori per il finanziamento dei soggetti incaricati dei servizi in questione e sono individuate le condizioni in presenza delle quali i comuni, possono adottare schemi di natura tariffaria ai fini della partecipazione degli utenti al costo dei servizi di igiene urbana, assicurando in tal caso una congrua e corrispondente riduzione del carico dell'imposta di cui al presente comma. Nel caso in cui il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma non risulti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011, per l'anno 2011 restano in vigore i regimi di prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti già in vigore presso ciascun comune nel 2010.

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6-ter. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono altresì riviste in conformità con la normativa europea. Le eventuali riduzioni delle risorse fiscali disponibili per i comuni, derivanti dal provvedimento di cui al presente comma, devono essere contestualmente compensate».
57. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.
58. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente: «Articolo 8-bis (Clausola di invarianza del prelievo fiscale a carico del contribuente) Dall'attuazione del presente decreto non può derivare alcuna alterazione del prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente».
20. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: «Articolo 8-bis (Vincolo di mancato incremento del prelievo fiscale) L'attuazione del presente decreto non può determinare alcun incremento del prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.»
21. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 7-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole «In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.»
21. Belisario (Nuova formulazione).

Inserire la seguente osservazione:
«valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di cedolare secca anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo.»
12. Compagna.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)

PROPOSTE INTEGRATIVE DEL RELATORE LA LOGGIA ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE

(seduta del 1o febbraio 2011)

Aggiungere nella premessa:
considerata l'esigenza di definire nel medio termine uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva e un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite, in un quadro coordinato con la finanza regionale e con le linee di una organica riforma del sistema tributario nazionale che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali;
considerata la necessità anche a breve termine di coordinare le norme del presente decreto con le disposizioni dello schema di decreto in via di approvazione sulla finanza regionale, valutando la effettiva dinamica delle basi imponibili, la loro distribuzione ed evoluzione sul territorio nazionale nonché gli interventi di riassetto complessivo del sistema tributario nazionale;
considerato che la attuazione delle disposizioni del presente decreto deve accompagnarsi al rafforzamento delle procedure per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni;
considerato che il Governo ha istituito una commissione di studio per una riforma organica del sistema tributario per una riforma mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali.

Alla condizione:

All'articolo 1, anteporre il seguente: «Articolo 01.
1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle Regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.»

Sostituire l'articolo 2-bis con il seguente: «Articolo 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni dei Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo

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17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»

All'articolo 2-quater (Imposta di scopo), sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Inserire le seguenti osservazioni:
g) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;
h) valuti il Governo l'opportunità di procedere al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente prevedendo, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; valuti il Governo inoltre l'opportunità di rivedere le esenzioni ed agevolazioni vigenti in conformità con la normativa europea;
i) valuti il Governo l'opportunità di provvedere al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; valuti inoltre il Governo l'opportunità, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, di consentire ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di stabilire, entro un limite massimo di aliquota fissato dalla norma statale, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

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j) individui il Governo gli strumenti più idonei al fine di distinguere le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009, indicando gli stanziamenti per comparto, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali e garantendo che, anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard, in sede di intese in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengano aggiornati l'entità del fondo e le fonti di finanziamento;
k) adotti inoltre il Governo le iniziative necessarie, nell'attuazione delle disposizioni il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, affinché non si tenga conto, ai fini della sua determinazione di tale fondo, delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;
l) valuti il Governo, alla luce dei risultati dell'emersione in sede di prima applicazione del presente provvedimento e degli effetti redistributivi, se non sia possibile introdurre, a decorrere dal 2014, elementi di progressività nella determinazione delle aliquote della cedolare;
m) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire il coordinamento della disciplina relativa all'abitazione principale contenuta nel decreto legislativo con le altre disposizioni della legislazione statale;
n) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire l'aggiornamento e l'attribuzione delle classi catastali da parte dei Comuni sulla base della normativa vigente;
o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, la riduzione dell'aliquota IVA sulle attività legate al turismo, allineandola alle aliquote dei paesi del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri naturali concorrenti, al fine di compensare le misure previste con l'imposta di soggiorno per i comuni, a tutela della competitività delle imprese turistiche italiane;
p) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che la tempestiva adozione di una riforma organica del sistema tributario nazionale si collochi in un quadro organico di federalismo fiscale, quale risulta dall'attuazione della legge n. 42 del 2009 per i comuni, le province e le regioni;
q) valuti il Governo, anche nella previsione di una riforma fiscale complessiva, l'opportunità di prevedere misure in favore delle famiglie, tenendo conto anche del numero dei figli a carico.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE LA LOGGIA

Al capoverso articolo 2-ter, al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare», con le seguenti: «regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Il relatore La Loggia

All'articolo aggiuntivo 7-bis, sopprimere il comma 2.
Il relatore La Loggia

Alla condizione del relatore, dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente: «Art. 7-ter. (Fondo perequativo per comuni e province). 1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali.
2. Ogni Regione a Statuto ordinario istituisce nel proprio bilancio due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati dal fondo perequativo di cui al comma 1.
3. In conformità all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, attraverso intese concluse in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali l'entità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è periodicamente aggiornata e le relative fonti di finanziamento sono ridefinite.
4. La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), della legge citata legge n. 42 del 2009 avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento

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della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti.

5. La spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui al comma 4 sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata.
6. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard.
7. Per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative.
8. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui al comma 5, e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui al presente comma.
9. I fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dal comma 8, applicano comunque i criteri di riparto del fondo sulla base dei criteri individuati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequati ve agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui al presente comma, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative del presente articolo.».
Il relatore La Loggia

All'articolo aggiuntivo 7-ter nella riformulazione del relatore La Loggia, sostituire la rubrica, con la seguente: (Finanziamento del Fondo perequativo per i Comuni).
Conseguentemente, al comma 1, sostituire il terzo, il quarto e il quinto periodo con i seguenti:
«È istituito nel bilancio dello Stato il Fondo perequativo a favore dei Comuni alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis. Il Fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le

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funzioni fondamentali dei Comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono definite in corrispondenza con la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica».
Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

All'articolo aggiuntivo 7-ter nella riformulazione del relatore La Loggia, sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definite le modalità applicative del presente articolo.».
Belisario

All'articolo 8, sopprimere i commi 5 e 6-bis e sostituire il comma 6, con il seguente: «6. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale».
Il relatore La Loggia.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA COME RISULTANTE DALL'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard;
rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alle devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo, da una parte, che una quota del trenta per cento del Fondo sperimentale di riequilibrio sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti e, dall'altra, che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali. nonché per le isole monocomune, siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate e idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della predetta quota del 30 per cento;
constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulteriormente la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;
sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative - elevate nel loro importo - previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;
rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 21 per cento, ed una agevolata del 19 per cento per i contratti a canone concordato, prevedendo al contempo un meccanismo di agevolazione a favore dei conduttori volto a contenere gli aumenti dei canoni di locazione a loro carico;
considerata l'esigenza di definire nel medio termine uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva e un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite, in un quadro coordinato

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con la finanza regionale e con le linee di una organica riforma del sistema tributario nazionale che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali;
considerata la necessità anche a breve termine di coordinare le norme del presente decreto con le disposizioni dello schema di decreto in via di approvazione sulla finanza regionale, valutando la effettiva dinamica delle basi imponibili, la loro distribuzione ed evoluzione sul territorio nazionale nonché gli interventi di riassetto complessivo del sistema tributario nazionale;
considerato che la attuazione delle disposizioni del presente decreto deve accompagnarsi al rafforzamento delle procedure per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni;
considerato che il Governo ha istituito una commissione di studio per una riforma organica del sistema tributario per una riforma mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali.
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

Art. 01.
(Norme di coordinamento).

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.

Art. 1.
(Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.

1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.
2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato

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con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.
3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'IRPEF. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.
4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.
4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondosia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.
6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto

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con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-bis. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.
6-bis. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.
7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:
a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;
c-bis) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati

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pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;
d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).
7-ter. A decorrere dal 1o aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Art. 2.
(Cedolare secca sugli affitti).

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da

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emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi

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nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Art. 2-bis.
(Imposta di soggiorno).

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Art. 2-ter.
(Addizionale comunale all'IRPEF).

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

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Art. 2-quater.
(Imposta di scopo).

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Art. 3.
(Federalismo fiscale municipale).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 4.
(Imposta municipale propria).

1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

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4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

Art. 5.
(Applicazione dell'imposta municipale propria).

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1o gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

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5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Art. 6.
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2 per cento

»
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

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3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Art. 7.
(Imposta municipale secondaria).

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell'occupazione;
2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;
d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Articolo 7-bis.
(Misure in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non

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può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

«Art. 7-ter.
(Fondo perequativo per comuni e province).

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 3, comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Art. 8.
(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.

3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

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4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.
4-bis. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
5. Soppresso
6. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
6-bis. Soppresso
6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio si determino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale;
b) individui il Governo le forme più idonee per assicurare ai comuni, compatibilmente con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, un ammontare di risorse finanziarie adeguate ad assicurare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
c) individui il Governo gli strumenti più idonei ad assicurare ai comuni un livello di risorse adeguato a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali loro attribuite;
d) valuti il Governo l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti tra i quali, per quanto concerne i canoni percepiti per la locazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica in

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proprietà o in gestione, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e gli Istituti autonomi case popolari;
e) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di cedolare secca anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo;
f) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;
g) valuti il Governo l'opportunità di procedere al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente prevedendo, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; valuti il Governo inoltre l'opportunità di rivedere le esenzioni ed agevolazioni vigenti in conformità con la normativa europea;
h) valuti il Governo l'opportunità di provvedere al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; valuti inoltre il Governo l'opportunità, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, di consentire ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di stabilire, entro un limite massimo di aliquota fissato dalla norma statale, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
i) individui il Governo gli strumenti più idonei al fine di distinguere le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009, indicando gli stanziamenti per comparto, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali e garantendo che, anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard, in sede di intese in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengano aggiornati l'entità del fondo e le fonti di finanziamento; adotti inoltre il Governo le iniziative necessarie, nell'attuazione delle disposizioni il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, affinché non si tenga conto, ai fini della sua determinazione di tale fondo, delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;
j) valuti il Governo, alla luce dei risultati dell'emersione in sede di prima applicazione del presente provvedimento e degli effetti redistributivi, se non sia possibile introdurre, a decorrere dal 2014, elementi di progressività nella determinazione delle aliquote della cedolare;
k) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire il coordinamento della disciplina relativa all'abitazione principale contenuta nel decreto legislativo con le altre disposizioni della legislazione statale;

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l) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire l'aggiornamento e l'attribuzione delle classi catastali da parte dei comuni sulla base della normativa vigente;
m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, la riduzione dell'aliquota IVA sulle attività legate al turismo, allineandola alle aliquote dei paesi del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri naturali concorrenti, al fine di compensare le misure previste con l'imposta di soggiorno per i comuni, a tutela della competitività delle imprese turistiche italiane;
n) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che la tempestiva adozione di una riforma organica del sistema tributario nazionale si collochi in un quadro organico di federalismo fiscale, quale risulta dall'attuazione della legge n. 42 del 2009 per i comuni, le province e le regioni;
o) valuti il Governo, anche nella previsione di una riforma fiscale complessiva, l'opportunità di prevedere misure in favore delle famiglie, tenendo conto anche del numero dei figli a carico;
p) valuti il Governo l'opportunità di adottare un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 26 novembre 2010, n, 216, finalizzato ad estendere agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione - a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi - delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo;
q) valuti il Governo l'opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche di coordinamento del testo che si rendano necessarie anche per una più adeguata collocazione degli articoli.