CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2011
427.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. (Atto n. 292).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE, ON. LA LOGGIA

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni standard;
rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alle devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo che una quota del gettito connesso alle imposte inerenti ai trasferimenti immobiliari sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti;
constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulteriormente la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;
sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative - elevate nel loro importo - previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà per i Comuni di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;
rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 23 per cento, ed una agevolata del 20 per cento per i contratti a canone concordato, utilizzando le risorse aggiuntive in tal modo reperite al fine di costituire un apposito fondo destinato ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, le parole «poi previsto a regime in base al disposto del seguente articolo 3,» siano sostituite dalle seguenti «previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011»;
2) all'articolo 1, comma 1, lettera g) siano aggiunte in fine le parole «di cui

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all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo»;
3) all'articolo 1, dopo il comma 1 sia inserito il seguente:
«1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 la devoluzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.»;

4) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente:
«2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.»;

5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente:
«3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento.»;

6) all'articolo 1, comma 4, lettera b), sia aggiunto in fine il seguente periodo: «L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2012.»;
7) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, siano soppresse le seguenti parole: «delle due sezioni»;
8) all'articolo 1, comma 5, il secondo periodo sia sostituito con i seguenti: «Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, della necessità che il gettito di cui al comma 1-bis sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
9) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, le parole da «Allo Stato» fino a «30 novembre 2010, « siano sostituite con le seguenti: «La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita»;
10) all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, le parole «Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3» siano sostituite con le seguenti: « Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2»;
11) all'articolo 1, comma 6, le parole da «L'efficacia delle disposizioni» fino a «fabbisogni standard.» siano sostituite dalle seguenti «L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.»;
12) all'articolo 1, comma 7, lettera b), dopo le parole «dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248» siano aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto

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del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo»;
13) all'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere in fine i seguenti commi:
«7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).
7-ter. A decorrere dal 1o aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile interessato.»;

14) all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

«1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.»;

15) all'articolo 2, comma 2, le parole «20 per cento» siano sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;
16) all'articolo 2, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 20 per cento.»;
17) all'articolo 2, comma 4, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate.»;
18) all'articolo 2, comma 4, quarto periodo, le parole «le modalità di versamento in acconto della cedolare secca dovuta,» siano sostituite dalle seguenti: «le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta,»;
19) all'articolo 2, comma 5, le parole «sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.» siano sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1, e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
20) all'articolo 2, comma 6, lettera b), la parola «2014» sia sostituita con la parola seguente: «2012»;
21) all'articolo 2, comma 7, primo periodo, le parole «o da enti non commerciali» siano soppresse;
22) all'articolo 2, dopo il comma 7, sia inserito il seguente:
«7-bis. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto

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reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.»;

23) all'articolo 2, comma 10, le parole «entro il 31 dicembre 2010» siano sostituite con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
24) all'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente:
«11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo in apposito fondo per essere destinata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico.»;

25) all'articolo 3, comma 1, le parole «in sostituzione delle attuali» siano sostituite dalle seguenti: «in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014»;
26) all'articolo 3, comma 1, lettera b), la parola «facoltativa» sia soppressa;
27) all'articolo 3, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:
«2. A decorrere dall'anno 2014 ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.
3. Resta inoltre assegnato ai Comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1.»;

28) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: «l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali»;
29) all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
«2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.»;

30) all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente:
«3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.»;

31) all'articolo 4, comma 5, le parole «, entro il 30 novembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» siano sostituite dalle seguenti: «con la legge di stabilità»;
32) all'articolo 4, comma 5, siano aggiunte in fine le seguenti: «, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi dei commi 6 e 7»;
33) all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente:
«6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.»;

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34) all'articolo 4, i commi 7 e 8 siano sostituiti dal seguente:
«7. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.»;

35) all'articolo 5, comma 1, siano soppresse le parole «di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a),»;
36) all'articolo 5, comma 1, le parole «l'utilizzatore» siano sostituite dalle seguenti: «il locatario»;
37) all'articolo 5, comma 4, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, senza oneri a carico dei Comuni»;
38) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole «con adesione del contribuente» siano inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,»;
39) all'articolo 5, comma 7, siano soppresse le parole «la liquidazione,»;
40) all'articolo 5, comma 7, le parole «gli articoli da 11 a 15,» siano sostituite dalle seguenti: «gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15»;
41) all'articolo 5, comma 8, dopo le parole «dai consorzi fra detti enti,» siano inserite le seguenti: « ove non soppressi,»;
42) all'articolo 5, comma 8, le parole «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h),» siano sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i),»;
43) all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente:
«9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.»;
44) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento). - 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento;
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis): 2 per cento".

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis).

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono

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esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.»;

45) all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
«1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.»;

46) all'articolo 7, comma 2, la parola «facoltativa» sia soppressa;
47) all'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole «la liquidazione,» siano soppresse;
48) all'articolo 7, comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente:
«e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;»;

49) all'articolo 7, comma 2, lettera f) siano aggiunte in fine le seguenti parole: «in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo»;
50) dopo l'articolo 7 siano inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. - (Imposta di soggiorno). - 1. I Comuni capoluogo di provincia possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione da 0,5 a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo.
Art. 7-ter. - (Misure in materia di finanza pubblica). - 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e tariffaria.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.»;

51) all'articolo 8, i commi 2 e 3 siano sostituiti dal seguente:
«2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto nei confronti

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delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2 e dell'imposta municipale propria;
b) la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a) sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

52) all'articolo 8, al comma 6, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale»;
53) all'articolo 8, dopo il comma 6, siano inseriti i seguenti:
«6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare abitativo ed avendo riguardo altresì all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con il predetto decreto possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono riviste in conformità con la normativa europea.
6-ter. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.»;

54) all'articolo 8, comma 7, terzo periodo, le parole «dalla stessa imposta» siano sostituite dalle seguenti: « dall'imposta di cui all'articolo 4»;
55) all'articolo 8, sia soppresso il comma 8.

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo gli strumenti idonei per assicurare che nello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario si preveda che le province, d'intesa con i comuni non capoluogo di provincia, possano istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive; che l'intesa stabilisca i criteri di ripartizione del gettito derivante dall'imposta di soggiorno; che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo;
b) valuti il Governo gli strumenti idonei per assicurare che nello schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione

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dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario si preveda che il gettito derivante dai diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza sia devoluto alle Province, d'intesa con i Comuni, e sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo;
c) individui il Governo le modalità più idonee per garantire ai comuni il maggior gettito loro derivante, a parità di aliquota, dalla dinamica della base imponibile dei tributi loro spettanti;
d) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1, commi 1-bis e 5, l'opportunità di riservare in ogni caso ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio;
e) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del predetto Fondo si determino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale.