CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2011
427.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 302).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Atto n. 302),
premesso che:
il presente schema di decreto legislativo ha la sua fonte normativa primaria nell'articolo 17, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (la cosiddetta «legge comunitaria 2009»), che reca i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2009/28 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
con la suddetta direttiva 2009/28, l'Unione europea ha implementato la propria politica in materia di riduzione dei gas serra, attraverso l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, superando le precedenti direttive 2001/77 e 2003/30, in materia, rispettivamente, di elettricità da fonti rinnovabili e di biocarburanti;
il nuovo quadro normativo comunitario è finalizzato a concentrare lo sforzo in funzione del raggiungimento del già individuato obiettivo del cosiddetto «20-20-20» che, come noto, prevede, entro il 2020: la riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra; il risparmio energetico del 20 per cento, l'innalzamento al 20 per cento del livello di consumo di energia da fonti rinnovabili;
tale obiettivo, che riguarda globalmente l'intera Unione europea, è ripartito in obiettivi particolari nazionali che, per quanto riguarda l'Italia, prevedono che il 17 per cento dei consumi finali di energia siano assicurati da fonti rinnovabili. Per il settore dei trasporti è, altresì, prevista una quota di «carburanti verdi» pari ad almeno il 10 per cento del consumo finale di energia, sempre entro il 2020;
in riferimento a tali obiettivi, il Governo, nel luglio 2010, ha trasmesso alla Commissione europea il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili (PAN), nel quale, tra le altre cose, è previsto che il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili da produrre entro il 2020 debba derivare da biomasse;
rilevato che:
il presente provvedimento assume, di fatto, il significato di norma di attuazione del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili;
ai fini della corretta attuazione del Piano, considerate le indicazioni dallo stesso recate in riferimento alla quota di energia da fonti rinnovabili che dovrà essere ottenuta a partire dalle biomasse, il settore agricolo assume un ruolo di assoluta rilevanza nell'ambito della politica energetica nazionale;

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conseguentemente, la necessità di considerare adeguatamente la dimensione agricola nell'ambito delle attuali scelte di politica energetica assume rilevanza strategica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, a condizione che vengano accolti i seguenti rilievi:
1. che venga ulteriormente assicurato il sostegno agli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica e di produzione di biogas di proprietà delle aziende agricole nonché agli impianti di generazione diffusa, ossia di potenza elettrica installata inferiore a 1 MW, per i quali non devono essere previsti vincoli eccessivi relativamente alle priorità di uso delle biomasse;
2. che i tempi di emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo siano ridotti a sei mesi anziché un anno;
3. che sia dato un maggiore impulso alla produzione di energia termica da biomasse agricole, stante la necessità di conseguire gli obiettivi nazionali previsti dal PAN in base ai quali circa il 48 per cento della produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2020 dovrà derivare proprio dalla valorizzazione dell'energia termica. A tale fine, la normativa di recepimento dovrebbe prevedere, all'articolo 26, comma 1:
a) un intervento di detrazione fiscale per la «rottamazione» di apparecchi termici utilizzati a scala domestica di tipo tradizionale (stufe e caminetti a fiamma aperta) con la installazione di moderni apparecchi (stufe, inserti, caldaie) alimentati a biomasse legnose (legna a pezzi, cippato o pellet), che garantiscano le classi di efficienza più elevate previste dalle norme europee, certificati da organismo accreditato;
b) un intervento per promuovere le mini reti di teleriscaldamento alimentate a biomasse legnose con potenze fino a 1000 kWt, che preveda un incentivo per kW termico erogato dalla rete. Per la contabilizzazione dei kW è possibile avvalersi di strumenti a controllo remoto;
c) al fine di evitare un blocco degli investimenti finalizzati alla produzione di energia termica e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni fino al 31 dicembre 2012, che gli incentivi previsti dall'articolo 26 siano estesi agli impianti realizzati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto legislativo;
4. che il limite all'impiego delle biomasse previsto all'articolo 9, comma 5, qualora regioni e province autonome ritenessero che la combustione delle stesse possa determinare un problema per la qualità dell'aria, non penalizzi gli apparecchi e le tecnologie più moderne ed efficienti, certificate da organismo accreditato e che presentano un alto livello di efficienza e bassissime emissioni, alimentate da legno vergine così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte quinta, Allegato X, parte II, sezione 4;
5. che sia individuata una soluzione al problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, ai quali non si applica il sistema di incentivazione di cui alla legge n. 296 del 2006 e alla legge n. 244 del 2007. Al fine di evitare la chiusura di tali impianti, che producono effetti ambientali positivi sulle acque e sulle emissioni atmosferiche attraverso una migliore gestione degli effluenti zootecnici, si ritiene opportuno estendere anche ad essi la tariffa onnicomprensiva e/o il coefficiente moltiplicatore dei certificati verdi;
6. per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, sia previsto quanto segue:
6.1. nell'ambito dei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, si preveda che possano richiedere l'autorizzazione per la costruzione di impianti fotovoltaici a terra esclusivamente:
a) i coltivatori diretti o imprenditori agricoli che abbiano in coltivazione

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terreni di proprietà, in locazione o in diritto d'uso secondo la dichiarazione annuale di programma agronomico (PAC);
b) gli enti pubblici;
c) le proprietà collettive quali comunanze e usi civici;
d) gli enti religiosi, parrocchie, diocesi soggetti a tutela e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

6.2. che le aziende agricole, il cui titolare possiede la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi della legge 29 marzo 2004, n. 99, e i comuni con meno di 5.000 abitanti potranno beneficiare di agevolazioni per l'investimento iniziale che saranno previste e disciplinate con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
6.3. che i soggetti indicati al numero 6.1. possano presentare e realizzare progetti di impianti fotovoltaici a terra per una potenza pari a 50 kWep (elettrico prodotto) per ogni ettaro di superficie agricola coltivata o comunque sfruttata a tal fine. Il limite massimo di potenza che l'impianto a terra potrà avere per ogni richiedente dovrà essere fissato in 1MWep. Gli enti pubblici che intendano realizzare detti impianti, con limite di potenza di 1MWep, potranno farlo indipendentemente dalla superficie posseduta. I soggetti che possiedono una superficie superiore ai cento ettari potranno richiedere per ogni cento ettari posseduti un ulteriore MWep da installare sino al raggiungimento del limite massimo di 5 MWep installati. In tale ultima ipotesi dovrà essere osservata una distanza minima di tre chilometri tra un impianto e l'altro. Ogni richiedente dovrà presentare adeguato progetto di piantumazione e inserimento paesaggistico così da limitare l'impatto sulla componente;
6.4. che con successivo regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali venga definita la possibilità di cessione o locazione degli impianti fotovoltaici installati, fissandone condizioni e modalità;
6.5. che sia riconosciuta ai soggetti richiedenti la facoltà di cedere i crediti GSE futuri;
6.6. che ai fini della presente normativa gli elementi fotovoltaici possano essere inseriti sulle coperture delle serre agricole, delle stalle zootecniche e degli annessi agricoli. La realizzazione di tali strutture rimarrà regolata dalla vigente disciplina urbanistica. I proprietari di dette strutture potranno cedere a società terze il diritto alla costruzione di impianti fotovoltaici. Relativamente alle serre agricole i soggetti richiedenti avranno l'obbligo di produrre la documentazione relativa al piano di impresa orto-floro-vivaistico con relativa documentazione di sbocchi di mercato (pre-contratti) così come individuato dal piano di sviluppo rurale (PSR);

7. si sottolinea l'importanza di ricomprendere nel decreto legislativo anche le bioraffinerie e i bioprodotti. A tal fine, occorre modificare l'articolo 2, aggiungendo le seguenti definizioni: «o-bis) bioraffineria: sistema che integra processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di ottenere prodotti energetici, materiali e sostanze chimiche ad alto valore aggiunto; o-ter) bioprodotti: beni realizzati a partire da materie prime biologiche rinnovabili, come piante erbacee, alberi o parti di esse, utilizzati sia come beni di consumo sia come materie prime in processi industriali contenenti almeno il 30 per cento di carbonio da fonte rinnovabile. Non comprende i prodotti tradizionali a base di carta e di legno». Conseguentemente, all'articolo 29-bis, al comma 1, all'alinea, dopo le parole «e industriale» occorre aggiungere le seguenti: «e per lo sviluppo di bioraffinerie». Al medesimo articolo 29-bis, comma 1, lettera b), occorre aggiungere, in fine, il seguente punto: «v) progetti di promozione di bioraffinerie e bioprodotti»;

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8. all'articolo 4, al comma 3, la nozione di «aree contigue» non è sufficientemente precisa e nell'interesse dell'agricoltura sarebbe opportuno parlare di «siti» per contenere il margine di discrezionalità troppo ampio, lasciato alle regioni ed alle province autonome;
9. con riguardo all'articolo 6, comma 2, si segnala che spesso gli elaborati tecnici del gestore di rete tardano ad essere forniti e ciò contribuisce a rallentare la conclusione del procedimento autorizzativo. Andrebbe dunque valutata l'opportunità di prevedere in alternativa che sia allegata alla dichiarazione l'accettazione del preventivo messo a disposizione dal gestore di rete;
10. all'articolo 19, al comma 1, lettera c), è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.» In tal modo, analogamente a quanto previsto all'articolo 26, comma 4, viene alleggerito l'eccessivo peso derivante dai sistemi incentivanti previsti dal presente provvedimento a carico della componente A3 delle tariffe elettriche;
11. all'articolo 22, comma 2, lettera f), viene utilizzata l'espressione: «asserviti alle attività agricole». Appare necessario chiarire che l'accesso ai previsti incentivi sia possibile anche in caso di cessione dell'energia termica ed elettrica prodotta, al fine di determinare opportunità di reddito integrativo per gli imprenditori agricoli e, quindi, maggior interesse ad impegnarsi nelle relative attività di produzione di energia;
12. le disposizioni recate dall'articolo 22, comma 3, lettera b), sembrano escludere dai benefici le colture energetiche dedicate nel settore del biogas. Ferme restando le priorità evidenziate, si rileva l'esigenza di prevedere la possibilità di utilizzo di dette colture, pur entro limiti definiti;
13. al medesimo articolo 22, comma 3, lettera b), dopo le parole «filiere corte» siano inserite le seguenti: «di cui sia garantita la tracciabilità e la compatibilità ambientale del trasporto»;
14. all'articolo 27, il pur apprezzabilissimo sforzo di semplificazione non sembra offrire le garanzie necessarie ad assicurare il superamento dei problemi già evidenziatisi con il precedente sistema dei certificati verdi. Al riguardo, si evidenzia la necessità di prevedere, anche in sede di redazione dei decreti attuativi, l'attivazione di un sistema incentivante che tenga conto dei kW termici erogati, premi il livello di efficienza energetica, sostenga la qualità e la tracciabilità delle biomasse legnose da filiera locale o nazionale, promuova le piattaforme logistiche di produzione di biocombustibili legnosi di qualità;
15. all'articolo 29, in merito alla possibilità di conseguire l'obiettivo del progressivo innalzamento della quota minima di biocarburanti immessa in consumo, si rileva l'esigenza di tenere in conto la necessità di prevedere incentivi di entità adeguata, affinché questo settore possa conoscere uno sviluppo coerente, rispetto agli obiettivi dichiarati, con particolare riferimento al biometano, che potrebbe rappresentare il biocarburante più importante per il nostro Paese;
16. all'articolo 29-bis, al comma 1, dopo le parole «misure per lo sviluppo tecnologico» sia aggiunta la seguente: «agricolo». La motivazione nasce dal fatto che il provvedimento è stato elaborato dal Ministero dello sviluppo economico che, pur avendo fatto un lavoro encomiabile, non ha tenuto conto delle questioni agricole. Per i biocarburanti di seconda generazione così come per il biogas, per il biometano e per le diverse varietà utilizzate come biomasse ai fini energetici, ma anche per lo studio di innovative tecniche di coltivazione, trattamenti eccetera, la ricerca ed i relativi finanziamenti rimangono fondamentali. Non possono essere trascurati questi finanziamenti anche per la fase di ricerca nel settore agricolo;
17. all'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), punto i), potrebbe essere opportuno far

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riferimento alla gassificazione e alla pirogassificazione di biomasse; infatti tale sviluppo necessita ancora di approfondimenti;
18. che i requisiti richiesti all'Allegato 2, numero 2, per il pellet e il cippato siano sostituiti con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.