CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2011
425.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 2

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

(vedi seduta del 21 dicembre 2010)

ART. 2.

Dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) gas di petrolio liquefatto (GPL): combustibile che ha la proprietà di essere gassoso alla pressione atmosferica e liquefare a temperature ambiente sotto pressione».
2. 1. Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) biometano: gas di origine non fossile, prodotto tramite digestione anaerobica purificato per giungere ad una composizione analoga a quella prevista per il gas naturale trasportato sulle reti dei metanodotti nazionali e specificata nei relativi «Codici di rete» al capitolo «Qualità del gas» e utilizzato come biocombustibile per i veicoli a motore al pari del gas naturale di derivazione fossile;
2. 30. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) biometano: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili aventi caratteristiche e condizioni di utilizzo idonee alla sua immissione nella rete del gas naturale e all'utilizzo nell'autotrazione;».
2. 2. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: concentrazione di metano superiore al 95 per cento con le seguenti: composizione analoga a quella prevista per il gas naturale trasportato sulle reti dei metanodotti nazionali e specificata nei relativi «Codici di rete» al capitolo «Qualità del gas».
2. 3. Dal Lago, Maggioni, Allasia.

All'articolo 2, lettera f), sostituire la cifra: 200 con la seguente: 220.
2. 4. Dal Lago, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano.

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Conseguentemente, alla lettera b) dopo le parole: l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi aggiungere le seguenti: (metano e GPL).
*3. 1. Vignali.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;».

Conseguentemente, alla lettera b) dopo le parole: erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi aggiungere le seguenti: metano e GPL.
*3. 2. Cimadoro.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano.
3. 3. Raisi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi aggiungere le seguenti: (metano e GPL).
3. 4. Raisi.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: all'accesso allo stoccaggio inserire le seguenti: sia fisico che virtuale.
3. 5. Dal Lago, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: purché sia garantita la qualità del gas di cui all'articolo 2, lettera d).
3. 6. Dal Lago, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale e dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.
8. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per l'autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, con il decreto di cui al comma 6 è stabilito altresì un iter autorizzatorio semplificato tale da consentire la realizzazione di impianti di distribuzione e rifornimento di biometano anche collocati presso gli impianti di produzione di biogas».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: del metano aggiungere le seguenti: e del biometano.
3. 7. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 6, primo capoverso dopo le parole: prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare inserire le seguenti: con iter semplificato; aggiungere infine il seguente periodo: I Piani regionali in particolare

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prevedono l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e più in generale l'obbligo, nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali, di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: del metano aggiungere le seguenti: e del biometano.
3. 7. (Testo modificato nel corso della seduta) Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Federico Testo, Vico e Zunino.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, con particolare riferimento al metano).

1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, stipula appositi accordi di programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione.
3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano, sia in nuove stazioni di servizio.
4. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano. Non sono invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.
5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o gas di petrolio liquefatto (GPL), per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di etti al presente comma.
8. All'onere di cui al presente articolo pari a 60 milioni per il 2011, e 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte

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delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizioni di cui al comma 9.
9. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».
3. 0. 1. Cimadoro.

ART. 4.

Sopprimerlo.
*4. 1. Maggioni, Dal Lago, Allasia.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*4. 2. Cimadoro.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*4. 3. Raisi.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*4. 4. Vignali.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*4. 5. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.
(Approvato)

Nella rubrica dopo le parole: del metano aggiungere le seguenti: e del biometano.
4. 6. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli a metano e a GPL nelle aree di traffico limitato, li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione e individuano nei piani di parcheggio aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano e a GPL».
4. 7. Cimadoro.

Al comma 1, dopo le parole: consentono la circolazione dei veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL e dopo le parole: aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a GPL.
4. 8. Vignali.

Al comma 1, dopo le parole: consentono la circolazione dei veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL.
4. 9. Raisi.

Al comma 1, dopo le parole: aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano aggiungere le seguenti: e a GPL.
4. 10. Raisi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a GPL.
*4. 11. Raisi.

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Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a GPL.
*4. 12. Cimadoro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«3. Le accise sul metano per autotrazione rimangono invariate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
4. 13. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«3. Nell'ambito delle gare di appalto è previsto un lotto merceologico specifico per il metano per autotrazione».
4. 14. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«e) realizzare impianti specializzati di distribuzione del metano per le Pubbliche amministrazioni e le aziende municipalizzate al fine di favorire la diffusione di veicoli a metano e a biometano».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: alla ricerca aggiungere le seguenti: e allo sviluppo di progetti.
5. 1. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: i gestori degli impianti di distribuzione con le seguenti: i soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione stradale.
5. 2. Dal Lago, Maggioni, Allasia.
(Approvato)

ART. 6.

Al comma 2 sostituire le parole: dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione con le seguenti: delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore distributivo e del settore commerciale aventi specifica esperienza nel settore del metano per autotrazione.
6. 1. Froner, Lulli, Calaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Atto n. 294

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Atto n. 294),
ricordato che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto per l'ENEA un ruolo fondamentale nell'ambito della nuova politica energetica e più in generale nello sviluppo complessivo del Paese, assegnandole i compiti istituzionali di promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica e di assicurare la prestazione di servizi avanzati al Paese nei settori dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e allo sviluppo economico sostenibile;
rilevato che l'atto del Governo in titolo assegna all'ENEA ulteriori nuovi compiti e funzioni senza prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per far fronte all'adempimento di tali nuovi compiti;
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) il Governo provveda ad adottare ogni iniziativa utile per riportare il valore del contributo ordinario dello Stato per l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, incluso nella tabella C, missione ricerca e innovazione del disegno di legge sulla stabilità, alla somma originaria prevista dalla finanziaria 2010;
b) valuti il Governo l'opportunità di una progressiva entrata in vigore delle disposizioni del provvedimento in oggetto, che coinvolgano il sistema produttivo, nonché l'opportunità di promuovere, attraverso le forme ritenute più idonee, attività di informazione e supporto a favore delle piccole e medie imprese destinatarie dei nuovi obblighi conseguenti dallo schema di decreto legislativo in titolo.