CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2011
423.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Atto n. 305).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
premesso che:
lo schema di regolamento introduce una disciplina dettagliata dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che appare funzionale rispetto ai rilevanti compiti ad esso attribuiti;
l'istituzione della figura del Consigliere militare del Ministro costituisce un'opportuna razionalizzazione organizzativa, consentendo di eliminare la struttura del sopprimendo Ufficio per la politica militare;
l'Ufficio di Gabinetto del Ministro risulta organismo adatto a gestire le nuove competenze in materia di politica militare e di informazione;
ritenuto che:
sussistono dubbi in merito alla possibilità, riconosciuta dallo schema di regolamento in esame, di costituire l'OIV anche in forma monocratica e non solo in forma collegiale, dal momento che solo in quest'ultimo caso opera la garanzia che la Presidenza sia affidata a personale estraneo all'amministrazione;
non viene espressamente chiarito che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro non può superare il limite di centocinquantatré unità complessive,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto con i seguenti rilievi:
a) in relazione ai nuovi contenuti dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, valuti la Commissione di merito l'esigenza che sia assicurata una composizione collegiale dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), in ragione dei compiti che è chiamato a svolgere precipuamente nei confronti del personale civile dell'amministrazione della difesa;
b) si verifichi l'esigenza di chiarire che il contingente di personale di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento in esame, sostanzialmente identico a quello vigente, opera come limite invalicabile del numero di unità di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.