CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2010
416.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (Atto n. 300).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (Atto n. 300);
preso atto della scelta del Governo di non esercitare la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 1 della direttiva 2009/49/CE, di consentire alle società di medie dimensioni di omettere, nell'allegato al conto annuale, le indicazioni relative agli elementi iscritti nella voce «spese di impianto e di ampliamento», nonché le indicazioni concernenti la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, sulla scorta della considerazione che la fattispecie delle medie imprese non risulta contemplata dal codice civile;
sottolineata l'urgenza di concludere rapidamente il processo di recepimento nell'ordinamento nazionale delle previsioni della direttiva 2009/49/CE, il cui termine spirerà il 1o gennaio 2011,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla lettera a) dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale introduce una nuova causa di esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, per le imprese controllanti di imprese controllate che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento, valuti il Governo l'opportunità di chiarire in termini inequivocabili che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate;
b) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, il quale esclude dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari capogruppo controllanti imprese controllate che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico, valuti anche in questo caso il Governo l'opportunità di chiarire in termini inequivocabili che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate.