CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 dicembre 2010
415.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. Atto n. 300.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (Atto n. 300);
preso atto della scelta del Governo di non esercitare la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 1 della direttiva 2009/49/CE, di esentare le società di medie dimensioni di omettere, nell'allegato al conto annuale, le indicazioni relative agli elementi iscritti nella voce «spese di impianto e di ampliamento», nonché le indicazioni concernenti la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, sulla scorta della considerazione che la fattispecie delle medie imprese non risulta contemplata dal codice civile;
sottolineata l'urgenza di concludere rapidamente il processo di recepimento nell'ordinamento nazionale delle previsioni della direttiva 2009/49/CE, il cui termine spirerà il 1o gennaio 2011,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla lettera a) dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale introduce una nuova causa di esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, per le imprese controllanti di imprese controllate che presentino, sia individualmente sia nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento, valuti il Governo l'opportunità di chiarire in termini inequivocabili che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate;
b) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, il quale esclude dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari capogruppo controllanti imprese controllate che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico, valuti anche in questo caso il Governo l'opportunità di chiarire in termini inequivocabili che la condizione di irrilevanza rispetto alla rappresentazione patrimoniale e finanziaria del gruppo, ai fini dell'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, si riferisce alle imprese controllate.