CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2010
405.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 282

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 20 settembre 2010;
considerati le osservazioni e i rilievi formulati dalle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
nella consapevolezza dell'importanza delle funzioni consolari in ordine alla formazione e alla tenuta degli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero e auspicando, al riguardo, un adeguamento delle necessarie risorse finanziarie;
rilevata l'esigenza di procedere a una sempre maggiore informatizzazione dei procedimenti amministrativi per favorire l'accesso ai servizi consolari da parte dei cittadini, senza dover accedere direttamente agli uffici;
considerata l'opportunità di provvedere, in altro provvedimento, a chiarire il ruolo e le funzioni dei corrispondenti consolari, a specificare le modalità di formazione e tenuta degli schedari ed elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento all'individuazione dei destinatari dei plichi elettorali e alla indicazione del doppio cognome per le donne sposate al fine di garantirne pienamente il diritto di voto, nonché a definire i rapporti tra consolati e Comitati degli italiani all'estero, prevedendone compiti e strumenti di raccordo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visti i pareri del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, resi nelle Adunanze plenarie del 22 luglio e del 20 settembre 2010;
preso atto della quantità assai rilevante di disposizioni per le quali si prevede l'abrogazione espressa, a decorrere dal 16 dicembre 2010, come disposto dal richiamato articolo 14, comma 14-quater, della legge n. 246 del 2005, e delle considerevoli difficoltà insite nell'esame di un così cospicuo Allegato, contenente l'indicazione di decine di migliaia di atti, dei quali non è peraltro possibile, in numerosi casi, reperire il testo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
si invita in primo luogo ad apportare le modifiche già prefigurate dal testo trasmesso alle Camere a fini collaborativi in allegato allo schema di decreto legislativo in titolo, in accoglimento di segnalazioni delle amministrazioni interessate e delle osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere reso nell'adunanza del 20 settembre 2010;
si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di espungere l'articolo 2 del testo originario, come prefigurato dal testo riformulato anche alla luce del parere del Consiglio di Stato che aveva richiesto tale soppressione, in considerazione dei tempi ormai assai ridotti per la definitiva adozione e promulgazione del provvedimento in titolo;
si sollecita il Governo a conformare lo schema di decreto legislativo in titolo alle altre osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere reso nell'adunanza del 20 settembre 2010;
si invita il Governo a verificare che gli atti di rango primario espunti dall'Allegato in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità di una loro abrogazione siano sottratti anche all'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005, mediante un intervento integrativo o correttivo del decreto legislativo n. 179 del 2009, garantendone la permanenza in vigore;
si invita a considerare l'opportunità di verificare se vi siano e, in caso positivo, di espungere dall'Allegato atti o singole disposizioni già espressamente abrogati da altre disposizioni di legge o in esito a referendum abrogativo, ovvero oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, come anche suggerito dal Consiglio di Stato;
si rileva la presenza, anche successivamente alla riformulazione conseguente al parere del Consiglio di Stato, di atti che appaiono non avere rango primario, tra i quali possono citarsi, a mero titolo esemplificativo, quelli riportati ai numeri 984, 985, 986, 993, 996, 1031, 1032, 1042, 1044, 1052, 1053, 1064, 1108, 1129, 1137, 1138, 1144, 1153, 1155, 35375, 35389, 35401, 35404, 35417 dell'Allegato al provvedimento

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in titolo; a tale riguardo si invita il Governo a valutare l'esigenza di espungere gli atti di tale natura;
si segnala che nell'Allegato allo schema di decreto in titolo sono presenti i trentuno atti che lo schema di decreto legislativo recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», prevede invece di mantenere in vigore, sottraendoli all'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005: si invita pertanto il Governo a espungere tali provvedimenti dall'Allegato al provvedimento in titolo, come peraltro prefigurato dal testo trasmesso a fini collaborativi;
si raccomanda al Governo di corredare l'indicazione in merito all'abrogazione del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante «Approvazione del testo unico della legge elettorale politica», di cui al numero 48757 dell'Allegato al provvedimento in titolo, con l'indicazione che tale abrogazione espressa non opera per il suo articolo 86, penultimo e terzultimo comma, la cui permanenza in vigore è funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere; si invita contestualmente il Governo ad assicurare che tali norme siano sottratte all'effetto di abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005, valutando, in particolare, se queste siano da considerare sottratte ope legis alla «ghigliottina» in forza del comma 17 del richiamato articolo 14, o provvedendo, in caso contrario, a inserirle nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009, attraverso un'integrazione dell'intervento correttivo attualmente in corso di definizione;
si invita a integrare l'Allegato, quando necessario, con l'indicazione del titolo o, quanto meno, dell'oggetto di disciplina per ciascuno degli atti elencati;
si segnala l'esigenza di espungere dall'Allegato il decreto-legge 207 del 1951 (al numero 69921), che è decaduto e di espungere il provvedimento indicato al numero 70292, che non risulta esistente;
si segnala inoltre l'esigenza di inserire nell'Allegato, con riferimento al decreto-legge n. 121 del 1967 (al numero 70942), la relativa legge di conversione 17 febbraio 1968, n. 56 e, con riferimento al decreto-legge n. 947 del 1969 (al numero 71062), la relativa legge di conversione 11 febbraio 1970, n. 23;
si invita, infine, ad apportare le seguenti correzioni:
a) al numero 69727 la qualificazione del provvedimento è decreto legislativo, e non decreto-legge;
b) al numero 69778 occorre indicare il titolo corrispondente alla legge indicata;
c) al numero 70790 occorre riportare il titolo corretto della legge indicata.

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ALLEGATO 3

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 25 ottobre 2010;
considerato che il 16 dicembre 2010 opererà il meccanismo di abrogazione generalizzata delle disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1o gennaio 1970 non espressamente indicate come indispensabili dal decreto legislativo n. 179 del 2009, che il provvedimento in titolo è volto a correggere, e considerato che la contestualità dell'entrata in vigore delle integrazioni all'elenco delle disposizioni da mantenere in vigore e dell'operatività della «ghigliottina» rappresentano un elemento cardine del procedimento «taglia leggi»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
si rileva che nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2010, allegata al provvedimento in titolo, sono indicati sette provvedimenti per i quali si chiede il mantenimento in vigore; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'Allegato allo schema di decreto in titolo con tali atti e con gli altri atti di rango primario già presenti nell'Allegato allo schema di decreto legislativo che dispone le abrogazioni espresse, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 14-quater della legge 246 del 2005, che siano stati espunti in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità della loro permanenza in vigore;
si invita a verificare l'esattezza del numero e del titolo dell'atto indicato al numero 21 dell'Allegato al provvedimento in titolo, nonché la sua attuale vigenza;
si invita altresì il Governo a verificare l'opportunità di un'integrazione dell'Allegato al provvedimento in titolo con l'indicazione dell'articolo 86, penultimo e terzultimo comma, del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante «Approvazione del testo unico della legge elettorale politica», la cui permanenza in vigore è funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere, e in merito al quale è stato formulato uno speculare invito a eccettuare tali norme dall'abrogazione espressa concernente l'intero Regio decreto prevista nello schema di decreto legislativo recante «Abrogazione di disposizioni legislative statali»; nell'osservare che tale integrazione potrebbe non esser necessaria ove si ritenesse che tali norme siano comunque sottratte all'operatività dell'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246 del 2005, in quanto riconducibili a uno dei settori esclusi di cui al comma 17 del richiamato articolo 14, si raccomanda al Governo di assicurarne la permanenza in vigore;
si invita il Governo a verificare per quali atti contenuti nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 179, sia necessario integrare l'indicazione delle singole disposizioni da mantenere in vigore, e ad apportare le conseguenti modifiche

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che si rendessero necessarie con questo o successivo provvedimento correttivo;
si invita il Governo a verificare ed eventualmente espungere dall'Allegato 1 al decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 179, le disposizioni che nel frattempo siano state oggetto di abrogazione o di declaratoria di illegittimità costituzionale, integrando il provvedimento in titolo ovvero in occasione di successivo decreto legislativo correttivo;
con riferimento, tuttavia, al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, indicato nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 179 tra le disposizioni legislative statali da mantenere in vigore e che il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ha proceduto ad abrogare espressamente, tenuto conto, da un lato, del limitato ambito oggettivo dell'intervento di cui allo schema di decreto in esame, attuativo della delega legislativa contenuta nell'articolo 14, comma 18 della legge n. 246 del 2005, nella parte relativa all'emanazione di disposizioni integrative dell'elenco allegato al decreto legislativo n. 179 del 2009 recante individuazione delle norme legislative statali da sottrarre all'effetto della cosiddetta ghigliottina di cui al comma 14-ter della medesima legge che si compirà il 16 dicembre 2010, dall'altro della attuale efficacia, sino al 15 dicembre 2011, della delega legislativa per emanare disposizioni correttive del codice dell'ordinamento militare, si invita il Governo a valutare l'opportunità di uno specifico intervento correttivo del richiamato codice dell'ordinamento militare finalizzato a reintrodurre la disciplina del decreto legislativo n. 43 del 1948;
si invita infine il Governo a valutare l'opportunità di modificare, in quella medesima sede, l'articolo 1472 del codice dell'ordinamento militare, ripristinando il testo del soppresso articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 1978, n. 382, in materia di libertà di espressione dei militari.