CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2010
395.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI BORGHESI E CAMBURSANO

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;
premesso che:
costruire un federalismo fiscale che rimedi alle storture, senza però spaccare il Paese, è un'impresa terribilmente complicata. La materia è delicata, oltre che difficile. E mal si presta a semplificazioni e slogan, e mal si concilia con provvedimenti che vanno nella direzione opposta, come il decreto-legge n. 78 del 2010;
la relazione presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, il 30 giugno scorso, costituisce la base della struttura architettonica dello Stato ma nessuno sa quali conseguenze avrà questa operazione sulla vita e sulla finanza pubblica;
la scelta di un sistema istituzionale multilivello basato sui principi di autonomia, sussidiarietà, autogoverno responsabile, è obbligata e irreversibile;
l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale rappresenta una delle riforme cruciali (forse la riforma cruciale) della presente legislatura, ma della questione non sempre sono chiari i termini;
la relazione citata tiene esclusivamente conto dell'efficienza della spesa, trascurando quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 42, secondo il quale il federalismo fiscale è anche un sistema che deve mirare a garantire obiettivi minimi di prestazioni e di servizi essenziali;
l'unità e la indivisibilità della Repubblica sono e debbono restare valori e principi fondamentali ed irrinunciabili perfettamente coerenti e compatibili con un'articolazione statuale pluralistica e autonomistica, quale quella disegnata dal Costituente del 1948 e poi rafforzata dal legislatore costituzionale del 2001 con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione;
ribadito che:
il principio contenuto nell'articolo 5 della Costituzione, che solennemente recita: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»;
preso atto che:
la determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province è questione intimamente connessa a quella dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti per quantità e qualità su tutto il territorio

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nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione repubblicana. I costi ed i fabbisogni standard - come ribadito nel parere in sede consultiva della Commissione Affari costituzionali del Senato - dovrebbero, pertanto, essere definiti in stretto riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni;
l'esplicito legame tra la determinazione dei livelli prestazionali ed i diritti civili e sociali rappresenta un «ponte» di collegamento tra la prima e la seconda parte della Costituzione, identificando nella potestà legislativa statale uno dei principali strumenti di armonizzazione del principio di autonomia con il principio di uguaglianza, affidando a questa clausola il compito di definire il punto di equilibrio tra le esigenze di uniformità e le ragioni del decentramento e dell'autonomia;
pertanto, l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione rappresenta - senza alcun dubbio - un punto fermo per la salvaguardia delle condizioni di eguaglianza dei diritti dei cittadini da ogni tendenza discriminatoria e quindi disgregatrice; i livelli essenziali delle prestazioni assumono, quindi, anche una funzione di tutela dell'unità economica e della coesione sociale nazionale;
è attraverso la «determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale» (così la Corte costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 207 del 2010) che prende forma il vero contenuto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, nonché il presupposto per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica, economica del Paese (articolo 3 della Costituzione);
la questione dei fabbisogni standard costituisce, in vero, l'architrave su cui poggia l'intero impianto del cosiddetto «federalismo fiscale». Dalla loro esatta determinazione deriverà e dipenderà - direttamente - la concreta salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, come sanciti nella parte prima della Costituzione. A tal proposito, è evidente che in un Paese strutturalmente divaricato tra aree che sono economicamente forti, tanto da porsi alla testa delle statistiche europee, ed aree che sono tanto deboli da essere al contrario in coda nelle stesse statistiche, scelte sbagliate, ovvero miopi o, peggio, di parte concernenti i fabbisogni standard, potrebbero determinare un rischio complessivo inaccettabile. L'egoismo territoriale è un veleno che rapidamente potrebbe condurre alla disgregazione dei tessuto unitario, faticosamente costruito in un secolo e mezzo di storia della nostra Italia;
valutato che:
è comunque opportuno ribadire in questa sede il valore indubbiamente positivo e condiviso della transizione, sancita dalla legge n. 42 del 2009, dal criterio della cosiddetta «spesa storica» - fondato sul sistema trasferimenti statali misurati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti - a quello dei cosiddetti «costi standard», in cui il finanziamento dei servizi e delle funzioni viene calcolato al netto delle inefficienze e degli sprechi;
pur tuttavia lo schema di decreto legislativo in esame, alla stregua della legge delega del 5 maggio 2009, n. 42, solleva rilevantissime perplessità per ciò che omette e per ciò che prevede, con implicazioni dirette ad influenzarne la complessiva compatibilità costituzionale;
l'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42 fissa un preciso principio direttivo, prescrivendo la «determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione». Si evince, da ciò, che la determinazione del fabbisogno e del costo standard costituisce un passaggio centrale,

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pregiudiziale la costruzione del nuovo modello di finanziamento degli enti locali. Il successivo articolo 11 della medesima legge, del resto, ad ulteriore precisazione della delega, distingue le spese tra quelle per funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, e per altre funzioni, stabilendo l'integrale finanziamento, anche con il ricorso al fondo perequativo, solo per le prime;
lo schema in esame, in luogo di attuare le precise disposizioni contenute nella delega «madre», di fatto introduce una sorta di delega ulteriore a favore di un organo, mai citato nella legge n. 42 del 2009, ossia la Sose spa (società per gli studi di settore). A tale organo, in particolare, è affidato il compito concreto di predisporre le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni standard nonché, e soprattutto, di determinarne i valori. Dovrebbe pertanto essere la Sose a fissare i fabbisogni standard per le funzioni fondamentali (articolo 4, comma 1, lettera a)) dello schema di decreto;
la soluzione ipotizzata, tuttavia, non trova nè ragione nè giustificazione nella legge di delega; piuttosto, risulta assolutamente innovativa. Va ricordato, a tal riguardo, che la Corte costituzionale, sin dal lontano 1957 (nella sentenza n. 3), riconobbe la propria competenza a sindacare il rispetto dell'articolo 76 della Costituzione: per evitare la «usurpazione del potere legislativo da parte del Governo» e la violazione del principio per cui «soltanto il Parlamento può fare le leggi»; scrisse la Corte che la funzione legislativa deve esercitata dal Governo solo attraverso «modalità legislativamente stabilite». La Corte, si badi bene, non intese l'eccezionalità della legislazione delegata né in termini quantitativi né in termini qualitativi ma, in un'accezione strettamente giuridico-costituzionale, ne sottolineò il necessario esercizio attraverso modalità legislativamente stabilite;
inoltre, la soluzione elaborata dallo schema di decreto si fonda su un evidente errore metodologico. L'operazione di calcolo dei fabbisogni standard ipotizzata, assume valenza esclusivamente di tipo statistico, sulla base delle spese storiche locali. L'attività della Sose potrà infatti determinare fabbisogni in termini di mera standardizzazione dei costi di determinate funzioni: dai dati storici della spesa locale, raggruppati secondo caratteristiche omogenee degli enti cui riferirli, si dovrebbero quindi individuare classi di costi «normali» per le funzioni attribuite ai diversi enti. Dunque, da un lato appaiono estremamente vaghi ed indeterminati i criteri metodologici cui dovrebbe conformarsi la Sose, la quale, oltretutto, appare dotata di un potere pressoché assoluto di scelta dei parametri da adottare e dei loro peso relativo. Dall'altro, il rischio, come detto, è che non si faccia altro che «normalizzare» la spesa storica, in una prospettiva di mera economicità dell'azione pubblica, trascurando completamente la verifica sull'efficacia ed efficienza della stessa, come invece espressamente prescritto dalla legge delega (al contrario dell'economicità). L'errore metodologico appare quindi quello di prevedere una determinazione dei fabbisogni standard di tipo esclusivamente tecnico, estromettendo interamente, non tanto la scelta politica in sè, esternalizzandola alla Sose, quanto i soggetti legittimati a farla: segnatamente il Parlamento. La definizione di efficienza ed efficacia (gli unici parametri evocati dalla legge di delega n. 42) dei servizi coinvolti dalle funzioni fondamentali non si può esaurire in meri calcoli matematici: è una scelta che deve essere ricondotta all'ambito squisitamente politico e, pertanto, parlamentare;
si dimentica, peraltro, la previsione già contenuta espressamente nell'articolo 11 della legge delega secondo la quale, nella determinazione del fabbisogno standard, si debba tenere conto dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente implicate dalle funzioni fondamentali. Ed è chiaro che i livelli essenziali delle prestazioni non possono essere demandati alla SOSE. La determinazione dei livelli essenziali, in quanto volta a delineare il contenuto sostanziale dei diritti fondamentali

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a prestazioni pubbliche, si configura a più forte ragione come compito di legislazione nazionale, spettante al Parlamento, la cui esclusiva posizione nel quadro della complessiva «organizzazione costituzionale» è stata ribadita dalla Corte costituzionale, dopo la revisione del Titolo V, alla stregua degli articoli 67 e 114 della Costituzione (sentenza n. 106 del 2002);
la Commissione parlamentare bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale viene completamente esautorata dalla fase concreta di fissazione dei metodi di determinazione dei fabbisogni standard e dalla loro applicazione operativa per il calcolo effettivo dei medesimi fabbisogni. Tale procedura elude, evidentemente, la ratione delegationis, ovvero i principi di garanzia e di trasparenza che la legge n. 42 ha affidato al «filtro» della Commissione bicamerale. Alla commissione parlamentare è, invero, richiesto un parere rispetto ad una vaghissima procedura di quantificazione, di cui non sarà chiamata a valutare gli esiti, neppure sul piano meramente metodologico tantomeno su quello operativo. Anche la commissione Affari Costituzionali del Senato ha avuto modo di ribadire come sia «prevedibile che l'individuazione dei fabbisogni standard e il loro costante aggiornamento richiederà un tempo maggiore di quello previsto per l'attuazione della delega. Sarebbe opportuno assicurare che sulla procedura comunque si svolga il controllo degli organismi parlamentari»;
appare, inoltre, assolutamente necessario procedere ad un coordinamento delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo con le disposizioni contenute nel disegno di legge A.S. 2259 (cosiddetto «Carta delle autonomie»), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Da tale provvedimento potrebbe infatti scaturire l'individuazione di un quadro di funzioni fondamentali dei comuni e delle province differente rispetto a quello delineato dal presente provvedimento. Un nuovo assetto delle funzioni causerebbe variazioni nella determinazione delle grandezze finanziarie interessate dal presente provvedimento;
viene poi completamente disconosciuto il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega quale organo incaricato espressamente della verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza ai costi ed ai fabbisogni standard, nonché degli obiettivi di servizio effettivamente reso (parimenti trascurati dallo schema in oggetto), a scapito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la quale, a rigore, dovrebbe fungere da mera segreteria tecnica della predetta Conferenza (articolo 5, lettera g));
considerato altresì che:
il provvedimento è munito di una clausola generale di invarianza finanziaria (articolo 1). A tal proposito va rilevato che il testo del provvedimento e la relazione tecnica non contengono alcuna indicazione in merito all'emersione di eventuali risparmi derivanti dal processo di graduale per dare efficienza alla spesa degli enti locali e alla loro presumibile destinazione. Sempre con riferimento a tale invarianza occorre premettere che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, impone che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione delle risorse già presenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, fermo restando il divieto di utilizzo di risorse in essere per oneri nuovi o maggiori. Sul punto - osserva il Servizio studi del Senato della Repubblica - «la relazione tecnica non offre alcun elemento quantitativo idoneo a prefigurare, nemmeno in via ipotetica, gli effetti finanziari del provvedimento in esame. L'idoneità della clausola di invarianza finanziaria potrà pertanto essere appurata solo successivamente, in seguito alla (successiva) determinazione dei fabbisogni standard;

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oltretutto, nello specifico del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, andrebbe chiarito se essi debbano essere calcolati per singolo bene o servizio prodotto, oppure per ciascuna funzione o, al limite, per il complesso della spesa primaria di ciascun comune e provincia. Pur presupponendo che tale modalità di calcolo dei fabbisogni standard si riferisca a ciascuna funzione, si rileva che nel testo non risulta alcuna specificazione al riguardo, salvo quanto indicato nella disciplina transitoria riportata all'articolo 6 del presente schema di decreto, che prevede un graduale percorso di adozione dei fabbisogni standard per gruppi di funzioni fondamentali;
mentre la relazione illustrativa e l'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, sia per i comuni che per le province, ricomprendono tra le funzioni fondamentali quelle generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese, il presente schema di decreto non indica alcuna percentuale, lasciando intendere che le spese relative a tali funzioni siano considerate integralmente. Sul punto - osserva il Servizio Bilancio - appare opportuno acquisire un chiarimento in quanto il riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 100 per cento delle relative spese non sarebbe in linea con i commi 1 e 3 del citato articolo 21 della legge delega. Peraltro, atteso che tale voce di spesa è la più consistente tra tutte le funzioni considerate fondamentali, la diversa previsione del presente schema di decreto aumenterebbe la quantità di spesa finanziabile integralmente tramite i fabbisogni standard e ridurrebbe automaticamente la quota di spesa riferita alle funzioni non fondamentali da finanziare non in misura integrale ma in maniera tale da ridurre unicamente le differenze tra le capacità fiscali per abitante;
nonostante l'articolo 4 dello schema di decreto in esame sia rubricato «procedimento di determinazione dei fabbisogni standard», la norma non individua alcun metodo per la determinazione del fabbisogno standard essendo il tutto rimesso all'attività che sarà chiamata a svolgere la società Sose Spa in collaborazione con l'IFEL e coinvolgendo gli enti locali nella attività di raccolta e trasmissione dei dati. Non è specificato, inoltre, se i dati contabili siano quelli relativi all'ultimo esercizio utile o, invece, i valori riferiti ad un arco temporale più ampio in maniera tale da tener conto di eventuali particolarità. Analogamente, con riferimento alle diverse caratteristiche elencate dalla norma alla lettera a) che dovranno essere considerate ai fini della predisposizione delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard, non viene indicato il peso attribuito a ciascuna di esse né se l'elencazione fornita è esaustiva o rappresentino unicamente caratteristiche dalle quali non si può prescindere. Non si comprende, inoltre, se è prevista una differente metodologia per l'individuazione dei fabbisogni standard riferiti alla spesa corrente e alla spesa in conto capitale, così come sembra evincersi da quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 42 del 2009. Con specifico riguardo alla società Sose, infine, appare dotata di competenze e professionalità nel settore fiscale e, in particolare, degli studi di settore che, se pur in parte possono essere utilizzate proficuamente nelle attività previste dal presente provvedimento, potrebbero non essere sufficienti a svolgere appieno il compito assegnato e richiedere un incremento o una riqualificazione di competenze e professionalità ulteriori, con connessa manifestazione di oneri aggiuntivi. La medesima riflessione si estende anche per la collaborazione scientifica dell'IFEL;
in definitiva, il presente schema di decreto - per sua stessa ammissione implicita - pur nella esclusivamente formale «invarianza della spesa», non solo non arreca alcun risparmio complessivo di risorse, ma contiene rischi elevatissimi in riferimento agli oneri finanziari aggiuntivi;
occorre, infine, rilevare che, seppur apprezzando le significative modificazioni

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proposte nel parere del Relatore, - anche recepenti le indicazioni del Governo - perdurano, rispetto alla impostazione originaria, i vulnera di carattere costituzionale, normativo e finanziario e soprattutto politico, già illustrati nella presente proposta di parere. La marginalizzazione del ruolo del Parlamento nel procedimento di determinazione (e non meramente di controllo) dei fabbisogni standard, l'inadeguatezza della fonte «sub-normativa» per la loro adozione, la parziale elusione della ratione delegationis rispetto alla legge n. 42 del 2009, oltreché la non quantificazione dei relativi oneri finanziari mantengono cogenti, nella sostanza, le perplessità di ordine strutturale e funzionale, già riferite al presente schema di decreto,
esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI BARETTA, VENTURA, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, CALVISI, CAPODICASA, DE MICHELI, DUILIO, GENOVESE, MARCHI, CESARE MARINI, RUBINATO, SERENI, VANNUCCI

La V Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;
osservato che:
le modifiche proposte allo schema di decreto legislativo in esame sono prevalentemente integrative rispetto al testo proposto dal Governo. Dopo aver assistito alle numerose audizioni tenutesi in sede di Commissione Bicamerale per il Federalismo, visti i pareri e tenuto conto delle condizioni espresse dalle Commissioni permanenti di Camera e Senato, e soprattutto alla luce del confronto comunque positivo emerso in Bicamerale, si formula una proposta alternativa che integra in modo sostanziale il testo sui fabbisogni standard. Per questo si propone la modifica del titolo del decreto in esame: oltre alla determinazione dei fabbisogni standard è opportuno inserire nel titolo: determinazione degli obiettivi di servizio e dei costi standard, così come previsto dalla lettera f) comma 2 articolo 2 della legge n. 42/2009;
le integrazioni si pongono anzitutto lo scopo di tracciare un percorso chiaro e definito per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), degli obiettivi di servizio, dei costi standard e, di conseguenza, dei fabbisogni standard;
nel testo vengono introdotti alcuni criteri metodologici per orientare l'attività della SOSE e di IFEL nella individuazione dei dati necessari per la definizione dei costi standard, degli obiettivi di servizio, dei L.E.P. e dei fabbisogni standard;
si illustrano di seguito le principali modifiche proposte, con l'esplicitazione, per ciascuna di esse, delle finalità cui le stesse paiono indirizzate.

Le definizioni proposte con l'articolo aggiuntivo 01 identificano il significato essenziale dei principali concetti utilizzati nel provvedimento, rinviando ai singoli articoli per la loro concreta articolazione. I concetti definiti riguardano temi quali le funzioni fondamentali, le funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP), i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio, il costo standard, il fabbisogni standard teorico ed effettivo.
La finalità cui l'articolo aggiuntivo 01 è quella di identificare molto sinteticamente i concetti e gli aggregati di base cui la legge n. 42/2009 fa riferimento per l'attuazione del federalismo fiscale per il comparto di Comuni e Province, al fine di evitare possibili ambiguità nell'utilizzo dei terminologia adottare. Tutto in linea con quelle esigenze di semplificazione anche lessicale e di trasparenza del dettato normativo che reputiamo irrinunciabili tanto più se riferite a un tema cruciale per i futuri assetti istituzionali del Paese come il federalismo.

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Modifiche all'articolo 2:
il comma 1 specifica che solo il 70 per cento delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo rientra nell'ambito delle funzioni fondamentali;
il comma 2, di nuova introduzione, prevede che siano individuate le funzioni fondamentali dei comuni soggette a LEP, con evidenziazione di un numero limitato di servizi ritenuti particolarmente significativi.

La finalità della prima disposizione contempla profili di aderenza con quanto previsto dalla legge delega. L'obiettivo della seconda disposizione è, invece, quello di chiarire che, mentre tutte le funzioni fondamentali dei comuni devono essere finanziate sulla base dei fabbisogni standard, solo una parte di esse sono soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP). L'individuazione, all'interno di queste ultime, di un limitato numero di servizi significativi, appare funzionale a definire criteri in base ai quali effettuare le valutazioni comparative sia sul livello delle prestazioni sia sugli indicatori di costo.
L'articolo aggiuntivo 2-bis, individua un intervallo di prestazioni compreso tra un livello minimo delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale (determinato tenendo anche conto, nella fase iniziale, della sua concreta praticabilità, nonché delle risorse disponibili), e un livello superiore, dato dall'obiettivo di servizio, definito come livello delle prestazioni adeguato ai bisogni dei cittadini. La norma è funzionale evidentemente a innescare un percorso di avvicinamento del primo livello al secondo. È inoltre previsto un procedimento di mappatura degli enti in base al livello delle prestazioni erogate.
Finalità delle disposizioni previste con l'articolo 2-bis. La scelta di richiamare, fra i criteri di prima definizione dei LEP, il necessario rispetto della clausola di invarianza finanziaria (che impone un approccio top-down che tenga conto delle risorse disponibili), nonché l'effettiva praticabilità del percorso di convergenza, implica che, nella prima fase di attuazione della disposizione, il livello essenziale delle prestazioni sia identificato con un livello minimale delle stesse. Conseguentemente, la norma prevede la successiva revisione nel tempo dei LEP al fine di un loro progressivo avvicinamento a parametri di adeguatezza (obiettivi di servizio). Ne consegue una classificazione dei livelli delle prestazioni soggette a LEP effettivamente erogate dagli enti in tre gruppi: un livello inferiore a quello essenziale (per il quale gli enti sono chiamati a convergere rapidamente ai LEP), un livello compreso tra quello essenziale e quello adeguato (per il quale gli enti sono chiamati a non retrocedere verso i LEP) e un livello superiore a quello adeguato (per il quale gli enti sono liberi da vincoli).
La previsione, da parte della modifica in esame, di tre classi di prestazioni, delimitate da due soglie intermedie, LEP e obiettivi di servizio (cui si riconnette l'articolazione dei fabbisogni finanziari: cfr. infra l'articolo 3), appare finalizzata a ridurre la portata di alcuni profili problematici che deriverebbero dalla ripartizione delle prestazioni in due sole classi, separate dalla soglia dei LEP. Tali profili problematici avrebbero carattere diverso a seconda del livello di definizione dei LEP: ad esempio, in caso di fissazione dei LEP su livelli medio-alti, ispirati, già in fase di prima definizione, a parametri di adeguatezza, potrebbe verificarsi un incremento delle esigenze di finanziamento nelle aree in cui tali standard non siano attualmente raggiunti, con conseguente impossibilità di rispettare la clausola di invarianza finanziaria. Viceversa, per LEP medio-bassi, ispirati a criteri di praticabilità del percorso di convergenza e al necessario rispetto della clausola di invarianza, potrebbe venir meno il finanziamento di prestazioni rese dalle amministrazioni che si collocano su standard più vicini a parametri di adeguatezza, con un conseguente disincentivo a mantenere elevati livelli delle prestazioni. La modifica proposta, mantenendosi nei limiti dei criteri di delega, che fanno riferimento sia ai LEP che agli obiettivi di servizio, appare finalizzata

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a superare tali criticità. La modifiche introdotte all'articolo 3 prevedono che nella definizione dei fabbisogni standard si tenga conto, oltre che dei costi standard, anche del livello delle prestazioni erogate: viene infatti inserito il riferimento sia ai LEP sia agli obiettivi di servizio, sempre come sopra definiti. Viene prevista, in particolare, l'attribuzione a tutti comuni di risorse sufficienti a erogare i livelli essenziali delle prestazioni, nonché l'attribuzione di risorse aggiuntive in caso di erogazione di prestazioni di livello superiore a quello essenziale, sempre nei limiti degli obiettivi di servizio. È invece lasciata all'autofinanziamento dei comuni l'erogazione prestazioni di livello superiore ai predetti obiettivi di servizio.
La finalità della modifica all'articolo 3 è quella di introdurre un principio di correlazione tra livello delle prestazioni erogate e risorse ottenute (comunque comprese tra un minimo e un massimo), sia a fini equitativi sia allo scopo di creare meccanismi che incentivino l'incremento quantitativo e qualitativo delle prestazioni nelle funzioni soggette a LEP.
Le modifiche introdotte agli articoli 4, 5 e 8 richiamando le procedure previste dalla legge n. 42/2009, prevedono in particolare l'acquisizione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti per l'attuazione del provvedimento. Viene inserito alla lettera e) che Sose S.p.a. Si avvale della collaborazione dell'Istat e della Ragioneria generale dello Stato. La finalità delle modifiche agli articoli 4, 5 e 8 sono quelle di prevedere l'espressione di pareri da parte degli organi parlamentari sui provvedimenti attuativi suscettibili di incidere radicalmente sul sistema di finanziamento degli enti locali e sui connessi equilibri di finanza pubblica.
Le principali innovazioni proposte con l'inserimento dell'articolo aggiuntivo 4-bis prevedono che, in sede di prima applicazione, i costi standard, intesi come indicatori del costo di produzione e di indici di efficacia, efficienza e appropriatezza dei comuni siano stabiliti tenendo in considerazione, fra l'altro, anche i distretti geografici di appartenenza degli enti, salvo il progressivo allargamento degli stessi distretti, fino al raggiungimento, entro 12 anni dalla prima applicazione, di costi standard unificati su tutto il territorio nazionale. Secondariamente si prevede che, in una prima fase, per ogni gruppo di enti omogenei il costo standard di ciascuna funzione sia definito, non come quello medio dell'intero gruppo, ma con riferimento ad una sottoclasse di enti efficienti, con esclusione dei casi di eccellenza. Solo a seguito della convergenza degli enti meno efficienti verso livelli di efficienza (con una conseguente riduzione della variabilità dei costi sostenuti dai diversi enti per la medesima funzione), il costo standard potrà essere definito come quello centrale della distribuzione degli enti omogenei.
Le finalità della prima disposizione sono quelle di prevedere inizialmente costi standard diversificati nelle varie aree geografiche del paese, al fine di definire, in prima istanza, un percorso di convergenza verso gli standard di efficienza presenti a livello locale, per poi proseguire verso standard di efficienza a livello nazionale. In presenza - com'è noto - di un'alta variabilità territoriale nel livello dei costi sostenuti, l'immediata definizione, imposta dall'alto, di uno standard nazionale potrebbe infatti essere causa di effetti distorsivi, di carattere diverso a seconda del livello di efficienza prescelto, e dalle ripercussioni sui territori comunque ad oggi largamente imprevedibili. Qualora, ad esempio, si optasse per uno standard di efficienza molto elevato - facendo riferimento ai costi sostenuti dal gruppo dei comuni più efficienti a livello nazionale - si determinerebbe un drastico definanziamento delle aree meno efficienti del paese, con il rischio di dissesto finanziario degli enti in esse compresi, i quale potrebbero non riuscire a convergere verso standard di efficienza così lontani dai propri nel breve arco di tempo previsto dal periodo di transizione. Al contrario, scegliendo livelli standard di efficienza meno elevati - facendo riferimento, ad esempio, alla media

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nazionale del costo - potrebbero verificarsi effetti distorsivi nell'allocazione delle risorse. Ciò potrebbe causare infatti un immotivato incremento delle risorse assegnate alle amministrazioni più efficienti, i cui fabbisogni finanziari effettivi verrebbero calcolati in base a costi superiori rispetto a quelli da esse effettivamente sostenuti. La modifica proposta mira limitare gli effetti di entrambi gli inconvenienti.
La finalità della seconda disposizione è invece quella di individuare due diversi criteri metodologici nella definizione dello standard di costo. Entrambi riconducibili idealmente a due fasi successive: la prima, di convergenza del sistema verso standard di efficienza efficacia e appropriatezza; la seconda, di mantenimento dell'efficienza raggiunta. In presenza di livelli di efficienza molto differenziati (rappresentati da una forte variabilità nei costi sostenuti da parte degli enti del medesimo gruppo) la disposizione qualifica come efficienti solo gli enti aventi costi inferiori a quello centrale della distribuzione. Viceversa, in presenza di livelli relativamente omogenei di efficienza, la disposizione qualifica come efficienti gli enti i cui costi siano compresi in un intervallo costruito attorno al valore centrale della distribuzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
il testo del testo del decreto sia riformulato come segue:

«Art. 01.
(Definizioni).

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) funzioni fondamentali: le funzioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
b) funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni: le funzioni poste a fronte di bisogni meritevoli di specifica tutela, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 nell'ambito di quelle fondamentali;
c) livelli essenziali delle prestazioni: i livelli delle prestazioni che il servizio pubblico deve tendenzialmente garantire su tutto il territorio nazionale nelle funzioni di cui al numero 2 della lettera f), come individuati ai sensi dell'articolo 2-bis;
d) obiettivi di servizio: i livelli obiettivo delle prestazioni nelle funzioni di cui alla lettera b) adeguati ai bisogni dei cittadini, come individuati ai sensi dell'articolo 2-bis;
e) costo standard: inteso come indicatore di costo di produzione e di indici di efficienza, efficacia e appropriatezza dei servizi pubblici resi nelle funzioni di cui alla lettera a), come determinato ai sensi dell'articolo 4-2-bis;
f) fabbisogno standard teorico: l'ammontare di risorse, valutato assumendo l'adozione di costi standard, di cui alla lettera e), determinato secondo la metodologia di cui agli articoli 3 e 4 e secondo i criteri di gradualità e di revisione di cui agli articoli 6 e 7, necessarie a garantire, nelle funzioni di cui alla lettera b), un livello di prestazioni non inferiore a quello essenziale e non superiore a quello corrispondente agli obiettivi di servizio;
g) fabbisogno standard effettivo: l'ammontare di risorse, valutato assumendo l'adozione di condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza, determinato secondo la metodologia di cui agli articoli 3 e 4 e secondo i criteri di gradualità e di revisione di cui agli articoli 6 e 7, necessario a garantire, nelle funzioni di cui alla lettera b), un livello di prestazioni non inferiore a quello esistente e comunque coerente con gli obiettivi di servizio definiti nella programmazione pluriennale del patto di convergenza, così come definita ai sensi della legge 196 del 2009.

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Art. 1.
(Oggetto).

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.
2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate.
3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente. L'assegnazione di eventuali risorse per il conseguimento degli obiettivi di servizio e del patto di convergenza deve comunque avvenire nell'ambito del ciclo di decisione della finanza pubblica, così come stabilito nella legge 196 del 2009.

Art. 2.
(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese).

1. Ai fini del presente decreto, fino all'entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:
a) per i Comuni:
1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di polizia locale;
3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
6) le funzioni nel settore sociale;
b) per le Province:
1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
3) le funzioni nel campo dei trasporti;
4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle di cui alla lettera a) numero 1) e alla lettera b) numero 1), sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le funzioni poste a fronte di bisogni meritevoli di particolare tutela, per le quali il servizio pubblico è tenuto a garantire su

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tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, come determinati ai sensi dell'articolo 2-bis. Con riferimento a ciascuna funzione soggetta a livelli essenziali delle prestazioni è altresì individuato un numero limitato di servizi, ritenuti particolarmente significativi, nonché idonei a costituire la base per la costruzione di indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza delle prestazioni a fronte dei bisogni dei cittadini.
3. La raccolta dei dati statistici necessari all'attuazione del presente decreto, nonché la sperimentazione delle metodologie statistiche di cui ai successivi articoli viene effettuata anche per le funzioni legate ai beni e alle infrastrutture culturali (musei, aree archeologiche, monumenti, biblioteche, archivi, teatri).

Art. 2-bis.
(Metodologia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio).

1. Anche sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta secondo le procedure di cui all'articolo 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve tener conto nel corso del tempo della produzione legislativa in materia di LEP, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti, in via di prima applicazione, con riferimento alle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni, e in particolare ai servizi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, i livelli essenziali delle prestazioni, determinati tenendo conto:
a) di valutazioni di effettiva praticabilità del percorso di convergenza cui sono tenute le amministrazioni chiamate ad adeguarsi ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del comma 5;
b) dell'esigenza di rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3;
c) della necessità di individuare, in ogni caso, una soglia al di sotto della quale si configura il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni tenute a erogare le prestazioni, dei livelli minimali di soddisfacimento di diritti ritenuti meritevoli di particolare tutela.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì definiti gli obiettivi di servizio, determinati tenendo conto:
a) di valutazioni di adeguatezza delle prestazioni del servizio pubblico rispetto ai bisogni individuati come meritevoli di particolare tutela, e in particolare della distanza fra livello effettivo e livello essenziale delle prestazioni;
b) di comparazioni internazionali, con particolare riguardo ai paesi facenti parte dell'Unione europea, con esclusione sia dei casi di eccellenza, sia di quelli di minima efficacia nelle prestazioni inerenti le funzioni considerate.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i livelli essenziali delle prestazioni, definiti ai sensi del comma 1, sono aggiornati periodicamente, con cadenza non superiore a 3 anni nei primi 12 anni di applicazione del provvedimento in esame e non superiore a 5 anni a decorrere dal dodicesimo esercizio successivo a quello di prima applicazione del provvedimento in esame. L'aggiornamento tiene conto delle risultanze del monitoraggio, svolto secondo le procedure di cui all'articolo 4, dei livelli delle prestazioni effettivamente erogate nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'esigenza di ridurre il divario tra i livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio. Questi ultimi, ove si renda necessario, sono aggiornati sulla base delle valutazioni di cui al comma 2.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è pubblicata entro il 30 maggio di ciascun anno la mappatura delle amministrazioni di cui all'articolo 1 rispetto alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 3. Nella mappatura è data

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evidenza, per ciascuna funzione soggetta a livelli essenziali delle prestazioni e con particolare riferimento ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo:
a) al livello assoluto delle prestazioni erogate;
b) alla posizione comparativa delle singole amministrazioni rispetto a classi di enti, appartenenti al medesimo comparto di governo, omogenei rispetto ai criteri dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti e del modello organizzativo adottato nella specifica funzione. Particolare evidenziazione è attribuita agli enti che non risultino in linea con i livelli essenziali delle prestazioni e a quelli che eroghino prestazioni eccedentarie rispetto agli obiettivi di servizio, come determinati ai sensi del comma 2.

5. La mappatura di cui al precedente comma è funzionale alla definizione degli obiettivi di servizio da introdurre nel processo di programmazione, e in particolare nel Documento di Finanza Pubblica. Per ciascun anno finanziario, la legge di stabilità provvede, se necessario, alla copertura degli eventuali oneri aggiuntivi spettanti allo Stato. Appositi disegni di legge collegati al disegno di legge di stabilità provvedono gli interventi di natura ordinamentale e organizzativa necessari al perseguimento degli obiettivi di servizio.
6. Gli enti che non risultino in linea con i livelli essenziali delle prestazioni nelle singole funzioni, come periodicamente aggiornati ai sensi del comma 3, sono tenuti ad allinearsi ai predetti livelli nell'arco del biennio successivo all'esercizio in cui, nella mappatura di cui al comma 4, si è constatato il disallineamento, fermo restando il limite dell'attribuzione di risorse a tali enti sulla base dei fabbisogni standard, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 1). Gli enti che, risultando in linea con i livelli essenziali delle prestazioni nelle singole funzioni, non raggiungano gli obiettivi di servizio, sono tenuti a non peggiorare il proprio livello delle prestazioni espresso in termini assoluti, come risultante dalla mappatura di cui al comma 4.

Art. 3.
(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard).

1. Il fabbisogno standard effettivo, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:
a) l'individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla funzione fondamentale e ai relativi servizi;
b) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi per ciascuna funzione fondamentale, alla costruzione di indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, e dei relativi valori standard e intervalli di normalità, ai sensi dell'articolo 4-bis;
c) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard che ripartisca le risorse disponibili, determinate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero delle coperture stabilite dal processo dinamico di coordinamento della finanza pubblica, assicurando:
1) l'attribuzione a tutti gli enti di risorse non inferiori a quelle necessarie a garantire, nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, un livello di prestazioni non inferiore a quello esistente, valutato assumendo l'adozione di indici di costo, di efficienza, di efficacia e di appropriatezza standard, nonché ad espletare le ulteriori funzioni di cui all'articolo 2, comma 1;
2) l'attribuzione, agli enti che, nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, erogano prestazioni inferiori a quelle corrispondenti ai livelli essenziali, di risorse incrementati rispetto a quelle di cui al punto 1, correlate ai livelli effettivi delle prestazioni erogate, nei limiti di quelli

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corrispondenti al perseguimento degli obiettivi di servizio, valutate ai costi, efficienza, efficacia e appropriatezza standard.

Art. 4.
(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard).

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:
a) ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 2-bis e 4-bis e 5, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a predispone le metodologie, coerenti con quanto disposto dagli articoli 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis e 6, occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;
b) Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. può predispone appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul Sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province;
e) Sose S.p.a. si avvale altresì della collaborazione dell'Istat e della Ragioneria

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generale dello stato, e garantisce le fruibilità dei dati raccolti ai fini della costruzione delle banche dati sulla finanza pubbliche previste dalle leggi 42 e 196;
f) le metodologie di cui alla lettera a) utilizzano adeguate tecniche statistiche di analisi della varianza nel tempo e nello spazio, oltre che tecniche statistiche multivariate, e prendono in considerazione variabili quantitative e qualitative. Il loro obiettivo è la costruzione di gruppi omogenei di enti su cui procedere alla valutazione dei fabbisogni standard e degli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza di cui al successivo articolo 4-bis. La ripartizione in gruppi omogenei tiene conto dei criteri dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, delle caratteristiche demografi che, sociali e produttive dei diversi enti e dei modelli organizzativi adottati;
g) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a), insieme ai dati statistici più rilevanti e alla descrizione dei processi di stima applicati, vengono descritte in un'apposita Relazione sulle metodologie di calcolo dei fabbisogni standard, da inviare al Parlamento, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi trenta giorni dal loro ricevimento;
h) la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, assistita dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi settore-Sose S.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4-bis.
(Metodologia per la determinazione dei costi standard intesi come indicatori di costo e di efficienza, efficacia e appropriatezza).

1. La raccolta dei dati di cui al precedente articolo è finalizzata altresì a individuare una serie di indicatori, riferiti a ciascuna funzione di cui all'articolo 2, comma 1 e in particolare ai servizi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, rappresentativi dei costi e del grado di efficienza, efficacia e appropriatezza raggiunto dalle singole amministrazioni nell'erogazione delle prestazioni.
2. Per ogni gruppo omogeneo di enti territoriali il provvedimento di cui al comma 1 individua altresì, per ciascun indicatore di costo riferito alle singole funzioni fondamentali, nonché per quelli di efficienza, efficacia e appropriatezza, un intervallo di normalità compreso fra un valore minimo di efficienza, dato dal valore mediano dell'indicatore di costo riscontrato per ciascuna classe di enti omogenei, e un valore massimo di efficienza, almeno pari al valore del settantacinquesimo percentile più efficiente della medesima classe di enti omogenei. Nel caso in cui il grado di dispersione della distribuzione degli enti rispetto all'indicatore di costo risulti inferiore ad una soglia da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 1, il valore minimo di efficienza è dato dal valore mediano dell'indicatore di costo incrementato di un quinto e il valore massimo di efficienza è dato dal medesimo valore medio ridotto di un quinto. Per valori degli indicatori di costo superiori o inferiori, rispettivamente, agli estremi superiore e inferiore dell'intervallo di normalità si evidenziano posizioni di inefficienza gestionale delle singole funzioni ovvero di eccellenza gestionale. Per ogni indicatore sintetico di costo, riferito a ciascuna funzione fondamentale e a ciascuna classe omogenea di enti, è inoltre individuato il suo valore standard, dato dal valore medio dell'intervallo di normalità.

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3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi con cadenza triennale, sono aggiornati gli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, individuati ai sensi del comma 2, e i relativi intervalli di normalità e valori standard per classi omogenee di enti. L'ampiezza dei distretti geografici di cui al comma 2, individuati, in sede di prima applicazione con il provvedimento di cui al comma 1, sono progressivamente ampliati. A decorrere dal quarto aggiornamento degli indicatori di costo, le classi omogenee di enti, di cui al comma 2, sono individuate senza tenere conto del criterio dell'appartenenza ai predetti distretti geografici.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2-bis, comma 4, è pubblicata annualmente la mappatura degli enti di cui all'articolo 1 con riferimento agli intervalli di normalità degli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, come individuati ai sensi del comma 2 per ciascuna funzione fondamentale, con evidenziazione degli enti che si situino su livelli di efficienza superiori o inferiori rispetto a quelli compresi negli intervalli di normalità di ciascun indicatore di costo.

Art. 5.
(Pubblicazione dei fabbisogni standard).

1. La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa loro verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e deliberazione del Consiglio dei ministri, nonché pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Art. 6.
(Gradualità).

1. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.
2. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:
a) nel 2011 il criterio dei fabbisogni standard è determinato riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
b) nel 2012 il criterio dei fabbisogni standard è determinato riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
c) nel 2013 il criterio dei fabbisogni standard è determinato riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Art. 7.
(Revisione a regime dei fabbisogni standard).

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono

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rideterminati, con le modalità previste nel presente decreto, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione.
2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Art. 8.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

01. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, 2-bis e 2-ter sono trasmessi alle Camere secondo la procedura prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, fatto salvo quanto previsto al comma 01-ter.
01-bis. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 01-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente provvedimento, adottati entro il termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono sottoposti al parere della Commissione di cui all'articolo 3 della medesima legge.
1. I fabbisogni standard delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.
2. La Società per gli studi di settore-Sose S,p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Baretta, Ventura, Boccia, Misiani, Nannicini, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

EMENDAMENTO 1.500 DEL GOVERNO

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 aggiungere Infine il seguente periodo: "In ogni caso e fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord."
b) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009 pari a 425 milioni di euro sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza Unificata, quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, dei seguenti criteri:
a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.
c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. I contratti di servizio per le Regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione, e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 7, secondo periodo, e sulla base dei criteri ivi previsti nel terzo periodo.";
d) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
"13. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre

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risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione della frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle seguenti disposizioni o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.
14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti criteri e modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 14, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente i 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un più efficiente uso dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta su apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
15. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai Criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibile di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003. L'attivazione, anche su reti SFN, di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.
16. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali, Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al citato decreto legislativo n. 177 del 2005. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.
17. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale privi

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del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.
18. Dall'attuazione dei commi da 13 a 17 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritti a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni è escluso il Fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
19. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2013.
20. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di leasing applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo Stesso, sono operate le seguenti integrazioni e modifiche:
a) nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
1) all'articolo 57, dopo il comma, 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da Costruire O in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.":
2) Nella nota all'articolo 1 della Tariffa, Parte Seconda, dopo le parole "credito al consumo," sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,"
b) nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, all'articolo 11, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria";
c) nell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248:
1) il comma 10-ter, è sostituito dal seguente:
"10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni

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immobili strumentali di cui all'articolo 10, n. 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale come modificate dal comma 10-bis, sono ridotte della metà.";
2) dopo il comma 10-ter, è inserito il seguente:
"10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.";
3) il comma 10-sexies, è abrogato.

21. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1o gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondersi in unica soluzione entro il 31 marzo 2011 le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010. La misura del tributo è definita applicando all'importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli annidi durata residua del contratto.
22. Le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
23. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo le parole "tenendo anche conto" sono aggiunte le seguenti: "di specifiche analisi del rischio di evasione e"; al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 le parole "dagli accessi, ispezioni e verifiche" sono Sostituite dalle seguenti: "dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),"; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "dagli accessi, ispezioni e verifiche" sono sostituite dalle seguenti : "dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),".
24. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";
b) all'articolo 3, comma 3, le parole "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";
c) all'articolo 15, comma 1, le parole "un quarto", ovunque indicate, SOnO Sostituite dalle seguenti: "un terzo";

25. Al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole "di un terzo", ovunque indicate, sono sostituite dalle seguenti: "del quaranta per cento";
26. Al decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole "un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo"; alla

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lettera b), le parole "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ottavo"; alla lettera c), le parole "un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";
b) all'articolo 16, comma 3, le parole "un quarto", ovunque indicate, sono sostituite dalle seguenti: "un terzo";
c) all'articolo 17, comma 2, le parole "un quarto", ovunque indicate, sono sostituite dalle seguenti: "un terzo".

27. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011. Da tale ultima data, pertanto, ogni rinvio operato, in disposizioni vigenti, alla misura delle sanzioni indicata nelle norme di cui al comma 23, anche ai fini del computo delle riduzioni della misura stessa, deve intendersi effettuato alle previsioni del comma 24.
28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le disposizioni di cui al comma 27, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o febbraio 2011.
29. Alfine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:
a) La società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, predispone altresì le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
b) al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole "organizza le relative attività strumentali" sono aggiunte le seguenti: "e provvede, attraverso l'istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni". Conseguentemente, all'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "dello 0,8 per mille" sono sostituite dalle seguenti "dell'1 per mille".
30. La dotazione del fondo per il finanziamento ordinario dell'università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche.
31. Al fine di finanziare la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma,

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rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente articolo e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito di imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.
32. La dotazione dei Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.
33. Ai fini della proroga sino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.
34. Alfine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1o gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 30giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.
35. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole Regioni, in conformità con quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con gli accordi tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 e dell'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 36, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole Regioni interessate, può essere attribuita alle Regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 40, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza

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soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive, i trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
37. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione dei reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui ai primo periodo, ai fini dei calcolo dei requisito di cui ai citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 dei 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33: ai comma 3 le parole "2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "2009-2011" e al comma 7 le parole "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011".
38. Sono prorogate, per l'anno 2011, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14 nei limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del predetto decreto-legge n. 185 del 2009 e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro e al comma 7 dei citato articolo 19 le parole "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011".
39. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n. 102 è prorogato per l'anno 2011 nei limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 dei 2009 le parole "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011". L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 è prorogato per l'anno 2011 nei limite di 50 milioni di euro con le modalità definite da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2 commi 131, 132, 134 e 151 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto dei Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e nei limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito dei monitoraggio degli effetti

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conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010 medesimo.
40. Gli oneri derivanti dai commi dai 36 a 39 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.
41. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'ultimo periodo, le parole "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2011";
b) al comma 1-bis le parole "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011".

42. All'articolo 118, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "100 milioni di euro per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011".
43. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole "il Ministro dei lavoro della salute e delle politiche sociali" sono sostituite dalle parole "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
44. All'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), le parole: "comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2"; nei medesimo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del primo periodo dei presente comma, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela dei reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili dei Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto ai primo periodo, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela dei reddito per il periodo di tempo necessario ai raggiungimento della decorrenza dei trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dai presente articolo e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza dei trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo."
45. Per l'anno 2011 lo stanziamento dei Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.
46. L'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
47. La dotazione dei Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. A ciascuna finalità non può essere destinato un importo superiore all'importo indicato nel predetto elenco per l'anno 2010. In parziale deroga a quanto stabilito dal periodo precedente, per le finalità

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indicate nella prima e nella sesta voce dell'elenco l'importo può essere maggiorato di 20 milioni di euro ciascuna. Per l'ultima voce del citato elenco il riparto è effettuato prescindendo dalla elencazione delle relative finalità. Per il fondo per il finanziamento ordinario dell'università si applica quanto previsto dal comma 30.
48. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, sono soppresse le parole: "e fino ai 31 dicembre 2010".
49. All'articolo 1 comma 71 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole "dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "dicembre 2009".
50. Al decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies le parole "al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono sostituite dalle seguenti: "al Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
b) al comma 2-undecies le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti "81 milioni" e le parole "nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti "nel limite di 48 milioni di euro, al fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27dicembre 2004, n. 307.".

51. All'onere derivante dai comma 53, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal comma 1-quater, e quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 50 che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010- 2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero degli affari esteri.
52. Le disposizioni di cui ai commi da 49 a 53 entrano in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
53. A decorrere dal 1o agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
54. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011". Per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi 2 e 3 del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008 si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni,

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dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è concesso per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della predetta legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole "Nell'anno 2009 e nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2009, 2010 e 2011" Ai fini dell'applicazione del precedente periodo, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010.
55. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei 3 dicembre 2009, il livello dei finanziamento dei servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.
56. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura dei disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.
57. Ai fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino ai 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui ai presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non producono effetti dalla suddetta data fino al termine dei 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti dei servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.
58. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: "Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico dei turn-over, nel limite dei 10 per cento ed in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza."
59. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza dei Consiglio

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dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.
60. All'articolo 1, comma 1324 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti "2009, 2010 e 2011";
è aggiunto infine il seguente periodo "La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012.".

61. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: "limitatamente alle minoranze linguistiche" sono soppresse e dopo le parole: "legge 23dicembre 200, n. 338," sono aggiunte le seguenti: "all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,";
b) alla lettera d) le parole: "dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, eccessive modificazioni, nonché" sono soppresse.

62. Le disposizioni di cui al comma 61 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.
63. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della ricerca aereospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancia dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 sono ridestinati fino ad un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
64. In considerazione della tempistica di adozione della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 ed in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, per il solo anno 2011, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze", missione "comunicazioni", programma "sostegno all'editoria", voce "legge n. 67 del 1987" è incrementato di 60 milioni di euro.
65. Per velocizzare i pagamenti dei Comuni nei confronti delle imprese fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011 per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.
66. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalità e criteri per il riparto dei fondo di cui ai comma 65 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere ai fondo di cui al presente comma.
67. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

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68. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo Francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato con legge 27 settembre 2002, n.228, la società Rete Ferroviaria italiana S.p.a. è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel Contratto di Programma 2007-2011 e successive modificazioni, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.
69. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del Cunicolo esplorativo de La Maddalena e fino alla definizione dell'accordo di cui al comma 69, è posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dai CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo del Cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
70. Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione di contrasto ai gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione dei monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché l'azione di tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nei settore dei gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscale nel medesimo settore, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.
71. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 è sostituito dal seguente: "Articolo 5 (Sanzioni). - 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi ai duecentoquaranta per cento della maggior imposta e se la base imponibile sottratta è superiore a euro cinquantamila, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
72. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 e successive modificazioni, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al trenta per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
73. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
74. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi ad un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata una ulteriore violazione è disposta la revoca della concessione.
75. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
76. Salvo quanto previsto dal comma 77 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dai decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 dei citato decreto legislativo n. 432 del 1997, le sanzioni previste dal presente

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articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nei comma 4 dello stesso articolo 12.
77. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento dei tributo, se esso viene eseguito nei termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.

78. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 77 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.";
b) ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nei caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
1) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
2) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o inefficacia della concessione rilasciata dai Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni;
c) la base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui ai decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sui valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive eventualmente applicabili ai soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Guardia di Finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dalla Guardia di Finanza la rilevanza della base imponibile sottratta o occultata ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sui valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità ed i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e con il Comandante Generale della Guardia di Finanza;
d) all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,

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ai comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il predetto importo forfetario o, se maggiore, quello effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico, è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Guardia di Finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dalla Guardia di Finanza la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato come sopra, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sulle attività produttive è subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità ed i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante Generale della Guardia di Finanza.";
e) all'articolo 15, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ai comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tali fini, l'autorizzazione prevista dai citato articolo 51, numeri 6-bis) e 7), è rilasciata dai Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento dei Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, trasmettendo agli Uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, li comunicano all'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 dei codice di procedura penale, trasmettono all'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e ai Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione ed accertamento amministrativo e fiscale";
f) con decreto interdirigenziale dei Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18. Il titolare dell'esercizio che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1000 euro e con la chiusura dell'esercizio fino a 15 giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

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di Stato territorialmente competente in relazione al luogo ragione dell'accertamento eseguito;
g) a partire dall'anno 2011 i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento, sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda così maturata secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
h) all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, dei regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 dei presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero, di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni";
i) nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, 248, all'articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "d'imposta unica" sono aggiunte le seguenti: "di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504". Nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, all'articolo 12, comma 1, lettera f) dopo le parole "di imposta unica" sono aggiunte le seguenti: "di cui ai decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
l) all'articolo 110, comma 9-ter, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole "competente per territorio", sono aggiunte le seguenti: "; per le cause di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice dei luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza ingiunzione";
m) anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti alloro affidamento in concessione;
n) ai fine di garantire la massima funzionalità all'azione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sede di attuazione dell'articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modifiche, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, è effettuata nel rispetto dei principio dell'invarianza finanziaria complessiva.

79. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito della organizzazione e gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché dei principi, anche comunitari, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto in Italia della diffusione del gioco irregolare o illegale, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta ai gioco minorile ed alle infiltrazioni

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della criminalità organizzata nel settore dei giochi, fermo in ogni caso quanto già stabilito ai riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.
80. L'aggiornamento di cui al comma 79 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione ai loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati quanto meno dei requisiti di cui alla successiva lettera a), nonché accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino, quanto meno, clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla successiva lettera b):
a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente ai rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
2) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;
3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;
4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori, speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
b) obblighi:
1) mantenimento per l'intera durata della concessione dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;
2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);
3) immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero suo aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cullo sviluppo delle attività e funzioni in concessione lo richieda;
4) mantenimento per l'intera durata della concessione del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore

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a quello stabilito con interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e a quella di suo controllo, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato ad ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione dì finanziamenti o garanzie a favore di Società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al numero 2); in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;
7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specie quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;
8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita e/o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato borsistico regolamentato;
9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con interdirigenziale dei Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo dei concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volte ai ripristino dell'indice medesimo 6 mesi dalla data di approvazione dei bilancio;
10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo ad un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
a) patrimonializzazione idonea e cioè che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale dei concessionario;
b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 dei testo unico sulle imposte dirette;
c) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nei territorio, anche a fini fiscali,

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della sede dei concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative dei concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
d) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), ed aventi altresì, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in borsa;
11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, dei documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme comunitarie, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;
12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso ai gioco da parte di minori, nonché l'esposizione dei relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dai concessionario;
14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dai codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco, nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva solo altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività;
17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione della extraprofittabilità generata in virtù dell'esercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
18) individuazione del momento ovvero delle condizioni all'avverarsi dei quali l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilità relative all'attività di gioco specificate con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie

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specificato con interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte dicasi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione;
24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio;
25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;
26) previsione della cessione non onerosa ovvero devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco, alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione esclusivamente previa sua richiesta in tal senso comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.

81. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 80, lettera b), numeri 4), 5) 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25), 26).

82. Nell'ambito delle proprie attribuzioni l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresì di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;
b) può emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto

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tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1500, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonché delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

83. Al fine di un più efficace contrasto al gioco illecito e all'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, ed anche avvalendosi della collaborazione di SIAE e della Guardia di Finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno numero trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse, nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo:
a) di realizzare sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge n. 289 del 2002 l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
1) il numero dei singoli apparecchi e la tipologia di ciascuno di essi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data di relativa installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto vendita; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale la identificazione è effettuata;
4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) di prevedere che a ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti, le informazioni utili ai fini della ricognizione;
d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito della organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli

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apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari ad euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per agli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili ad un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 e seguenti della legge n. 269 del 30 settembre 2003 e successive modificazioni e dall'articolo 110, comma 9, del regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla-osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;
g) di pervenire alla adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di determinazione dei parametri numerico-quantitativi per l'installazione e l'attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto vendita degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) tipologia di locali in relazione alla esclusività dell'attività di gioco esercitata;
2) estensione della superficie;
h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi di cui alla lettera a), numero 3);
i) di irrogare ai concessionarie, ai proprietari di apparecchi ed ai titolari degli esercizi, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a 300 euro per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;
l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera h), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.000 euro per ciascun apparecchio.

84. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
«533. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2011, l'elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

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il codice identificativo univoco di cui al decreto direttoriale del 22 gennaio 2010 adottato dalla medesima Amministrazione;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue, e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco.

533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, dovuta anche nei riguardi dei soggetti già titolari alla data di entrata in vigore del medesimo comma dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, alla iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.
533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa di euro diecimila da parte di ciascun contraente ed il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 2.
(Disposizioni in materia di accordo bonario e arbitrato nei contratti pubblici).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133, comma 1, le parole: "di promuovere il giudizio arbitrale" sono sostituite dalle seguenti: "di adire il giudice ordinario";
b) all'articolo 240:
1) al comma 1, le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";
2) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del procedimento" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3";
3) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento" e le parole: "da detto ricevimento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla costituzione della commissione";
4) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "li compenso per la commissione, non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.";

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5) al comma 16, le parole: "Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario" sono Sostituite dalle seguenti: "Può essere adito il giudice ordinario";
c) All'articolo 240-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.";
d) l'articolo 241 è sostituito dal seguente: "Art. 241 (Divieto di arbitrato) - 1. È fatto divieto alle Stazioni appaltanti di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti di lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 133, comma 1, lettera e) numeri 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori sono devolute alla cognizione in unico grado della corte d'appello competente per territorio. Gli Uffici giudiziari provvedono agli adempimenti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Per le controversie di cui al comma 2 la trattazione è collegiale. Si osservano, in quanto compatibili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 186 del codice di procedura civile e 103, comma 1 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
4. Alle controversie di cui al comma 2 è assicurata la priorità assoluta nella fissazione delle udienze e nella trattazione.".
e) gli articoli 242 e 243 sono abrogati;
f) all'articolo 253, il comma 33, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), numeri 1) e 5), c), e d), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 4) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per i contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte, gli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con il presente articolo, restando in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.

Art. 3.
(Semplificazioni in materia di contratti pubblici).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: "il socio" sono sostituite dalle seguenti: "i soci";

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1.2) alla lettera c), le parole: "del Socio" sono sostituite dalle seguenti: "dei soci"; le parole: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima";
1.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro";
1.4) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.";
1.5) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.";
1.6) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente: "m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.";
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di

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non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.";
b) all'articolo 40, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:
"9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";
c) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tali numeri";
2) il comma 7-bis è abrogato;
d) all'articolo 123, comma 1, le parole: "un milione" sono sostituite dalle seguenti: "un milione e 500 mila euro";
e) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento dell'esecutore" sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 135 e 136";
f) all'articolo 153, i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
"19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di

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cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione, i concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.";
g) all'articolo 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";

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h) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";
i) all'articolo 167, Gomma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
l) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";
3) al comma 4, primo periodo, le parole "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno";
4) al comma 6, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
m) all'articolo 170, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
n) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole: "Gomma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
o) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché";
2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010' sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.";
4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)".".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera f), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), numero 2), si applicano con

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riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere h), numero 1), i), l) e m), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di urbanistica, edilizia e di segnalazione certificata di inizio attività).

1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, le Regioni, con proprie leggi, incentivano gli interventi di demolizione e ricostruzione attraverso:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari".

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici.
3. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al comma 1 si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta fermo il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.";
b) all'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma "4-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 14 e seguenti, e salvo quanto previsto in tema di autocertificazioni dall'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora le amministrazioni pubbliche comunali coinvolte nel procedimento ai sensi del comma 4 del presente articolo non provvedano al rilascio degli atti di assenso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il responsabile dello sportello unico provvede in luogo delle stesse entro i successivi trenta giorni";
c) all'articolo 14, comma 3, dopo la parola "esclusivamente" aggiungere le seguenti: "le destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.".

5. All'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "piani territoriali ed urbanistici," inserire le seguenti: "ad esclusione dei piani attuativi comunque denominati compatibili con lo strumento urbanistico generale,".
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

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7. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, i comuni stessi valutano se, in base alla presenza delle opere di cui al comma 2 ovvero alla previsione di realizzazione delle medesime secondo gli strumenti urbanistici, nonché alle relative valutazioni previsionali di clima acustico, ove necessarie ai sensi del comma 3, può essere omessa, la presentazione della relazione acustica ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire".

8. Lo sportello unico per l'edilizia è tenuto ad accettare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e a provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano le modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone" sono sostituite dalle seguenti: "I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono".
10. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo sostituire le parole "nei successivi" con la seguente "entro";
b) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli" e dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si interpretano nel senso che le stesse si applicano limitatamente alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire, e che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che,in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto.
6-ter. Nei casi di segnalazione certificata di inizio attività in materia edilizia, il termine di cui al periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle leggi regionali".

Art. 5.
(Semplificazioni in materia di I.V.A.).

All'articolo 10, numero 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole "entro quattro anni" con le seguenti "entro cinque anni".

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Art. 6.
(Misure per superare il fenomeno delle frodi assicurative).

1. All'articolo 642, secondo comma, del codice penale, è soppresso l'ultimo periodo.
2. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono contenere la specificazione della tipologia del danno liquidato.";
b) al comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo: "La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio ai sensi dei commi 1 e 1-bis nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma i con istanza scritta.";
c) al comma 2, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 20 di cui all'articolo 135".

3. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "dei giorni" sono aggiunte le seguenti: ", in numero non superiore a 3, non festivi";
b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano gli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice civile.";
c) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il danneggiato decade dal diritto al risarcimento se nella denuncia di sinistro omette di indicare entro il termine di cui al comma i i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono a disposizione per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno".

4. L'articolo 1915 del codice civile è sostituito dal seguente:
"L'assicurato che non adempie l'obbligo dell'avviso, o che dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio, perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere l'obbligo del salvataggio, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto."

5. All'articolo 10 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "micro-invalidità" sono sostituite dalla seguente: "invalidità";
b) le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 1 e 3";
c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 2";
d) nella rubrica le parole "micro-invalidità" sono sostituite dalla seguente: "invalidità".

Art. 7.
(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati).

1. Negli atti normativi non possono, di regola, essere introdotti nuovi oneri regolatori

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o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.
2. Per la finalità di cui al comma i, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimento normativo. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme.
3. Gli schemi di atti normativi da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritti all'ordine del giorno se non corredati da un'adeguata relazione che contiene la valutazione di cui al comma 2.

Art. 8.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 35, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;
b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14,0 per cento e 14,0 per cento.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
4. A decorrere dal 2011 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno, realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero.
5. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti di cui al comma 1, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Per l'anno 2011 il saldo finanziario di cui al comma 5 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra il saldo determinato ai sensi del comma 5 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.
7. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011,

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possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.
8. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
9. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 8 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
10. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 8.
11. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
12. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 11, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.
13. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale Sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
14. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese per la progettazione ed esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6o censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
15. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni

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precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e delta spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
16. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma i dell'articolo i del decreto-legge 3 maggio 2004, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n.164 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni per ciascuno degli anni 2011/2013.
17. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 7.
18. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85.
19. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.
20. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
21. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni per il triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
22. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie

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locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 5, 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
23. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma i è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 22. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 29, lettera c).
24. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
25. In considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011 il termine del 31 ottobre è fissato al 31 gennaio 2011. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.
26. Gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.
27. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
28. Le informazioni previste dai commi 22 e 23 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
29. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando

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quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'ente inadempiente, non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

30. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.
31. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 1 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato ed il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità interno.
33. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
34. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "Per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013".
35. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alfa certificazione del patto di stabilità interno.

Art. 9.
(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, te regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 26, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi

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degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
c) per l'anno 2013: 15,5 per cento;

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
c) per l'anno 2013: 17,2 per cento;

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le Regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico ed il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
5. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 2 a 4 è determinato, sia in termini dì competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e manutenzione dei medesimi beni determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi 2007 e 2008 delle regioni corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali.
g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

6. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 5.
7. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 31

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maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è determinata per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 in funzione dell'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo le modalità indicate nella allegata tabella 1.
8. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, esclusa la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra determinato ai sensi del comma 7. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.
9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalità previste dal comma 7. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011 il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, in applicazione dell'articolo 1-septies per le province ed i comuni della regione risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. Con riferimento all'esercizio 2011 il termine è fissato al 31marzo 2011.
11. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli

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obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità delle Regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 20.
12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 8, 9 e 10, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
14. A decorrere dal 2011 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 21 le Regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
15. A decorrere dal 2011 la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.
16. Ai fini dell'applicazione dei commi 14 e 15 gli enti locali dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiano, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 i termini del 30 aprile e del 30 giugno sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.
17. A decorrere dal 2011 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 1-septies per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con la Conferenza unificata.
18. Ai fini dell'applicazione del comma 17 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 30giugno di ciascuno anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011 il termine del 30giugno è fissato al 31 ottobre 2011.

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19. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 14 e 15 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
20. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
21. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 20. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le disposizioni di cui al comma 23, lettera c).
22. Le informazioni previste dai commi 20 e 21 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
23. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011-2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

24. A decorrere dal 2011 la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

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rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.
25. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno.

Art. 10.
(Rapporti finanziari con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

1. Lo Stato riconosce alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) così determinata:
a) per le annualità 2008 e 2009 nell'importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme già attribuite alla Regione per la medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualità fino al 2030;
b) a decorrere dall'annualità 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1, della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), secondo le modalità di trasferimento individuate all'articolo i del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza regionale).

2. Nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), a decorrere dal 2011, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:
a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009;
c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la Regione, con oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della Regione, lo Stato e la Regione definiscono le funzioni da attribuire.
Il pagamento di cui alla lettera a), al netto del credito vantato dalla Regione nei confronti dello Stato in base al comma 1, lettera a), è determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) stabiliscono in che misura il pagamento di cui alla lettera a) diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalità di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).

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3. La Regione, gli enti locali del proprio territorio, i propri enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla Regione in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il "sistema regionale integrato". Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la Regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.
4. A partire dall'esercizio 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge n. 42 del 2009, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla Regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la Regione non provveda ad individuare le predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo che precede, le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La Regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
5. La Regione garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annuì dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), la capacità di spesa della Regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla Regione limitatamente al primo armo di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la Regione dimostra l'esatto adempimento agli obblighi assunti.
6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma dell'articolo 51 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il gettito relativo a tributi propri, a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali, spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.
1-ter. Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al

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comma I bis, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
1-quater. Nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, la Regione può:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali Io Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli Enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione";
b) al comma quarto dell'articolo 53 dopo le parole "propri tributi." è aggiunta la seguente frase:
"Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali".
Le disposizioni recate dal presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma quinto, della legge costituzionale n. 1 del 1963.

7. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge n. 42 del 2009, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, è rivisto l'ordinamento finanziario della Regione alfine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

Art. 11.
(Rapporti finanziari con la Regione Valle d'Aosta).

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'articolo 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione ed il Presidente della regione Valle d'Aosta:
a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017;
b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla Regione Valle d'Aosta.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690 e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-bis della legge costituzionale 26febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo i del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'Accordo di cui al comma 1.

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3. Alla Regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) ed h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi i e 2 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
5. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della stessa legge 5 maggio 2009, n. 42, è rivisto l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

Conseguentemente
Nella tabella A, aggiungere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2011: 1.500;
2012: 1.500;
2013: 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2011: - 1.500;
2012: - 1.500;
2013: - 1.500.

Conseguentemente:
alla tabella A, voce Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
2012: - 500 milioni di euro;
2013: - 500 milioni di euro.

Conseguentemente
Alla Tabella C , Missione Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità Voce Ministero Economia e Finanze, Legge: decreto-legge 223/2006, articolo 19 comma 3 apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000;

2012:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000;

2013:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

Conseguentemente alla Tabella C Missione Ricerca e innovazione, programma: Sviluppo innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario e industriale , Voce Ministero Sviluppo economico, Legge n. 282/1991 e DL 496/1993 apportare le seguenti modificazioni:

2011:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000;

2012:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000;

2013:
CP: - 15.000;
CS: - 15.000.

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Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e le valutazione delle politiche nazionale relative alle ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 19.500;
CS: + 19.500;

2012:
CP: + 19.500;
CS: + 19.500;

2013:
CP: + 15.500;
CS: + 15.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione: Giovani e sport, programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della forza pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscali. Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 19.500;
CS: - 19.500;

2012:
CP: - 19.500;
CS: - 19.500;

2013:
CP: - 15.500;
CS: - 15.500.

TABELLA 1

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (*)

 201120122013
Bolzano74.299.484,56148.598.969,13148.598.969,13
Friuli Venezia Giulia70.352.685,50140.705.371,00140.705.371,00
Sardegna72.866.387,94145.732.775,89145.732.775,89
Sicilia175.713.310,94351.426.621,88351.426.621,88
Trentino8.457.356,5916.914.713,1816.914.713,18
Trento69.160.240,65138.320.481,30138.320.481,30
Valle dAosta29.150.533,8258.301.067,6358.301.067,63
Totale RSS500.000.000,001.000.000.000,001.000.000.000,00

(*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1. 500. Il Governo.