CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 novembre 2010
394.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212o (Atto n. 269).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212A, su cui è stato richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari in virtù del disposto dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

premesso che:

il programma in oggetto è finalizzato all'acquisizione di un nuovo siluro pesante, comprensivo del correlato supporto logistico, ed all'integrazione dello stesso a bordo dei sommergibili classe U-212A;
il nuovo siluro pesante consentirà di sostituire la versione attualmente in linea, vale a dire il siluro A-184 mod. 3, concepito alla fine degli anni '70 e sottoposto ad aggiornamento tecnologico nel 2000, le cui capacità non sono suscettibili di ulteriore ammodernamento, non risultando più congruenti con le esigenze dettate dallo scenario attuale di riferimento caratterizzato dalla presenza di un tipo di minaccia tanto convenzionale quanto asimmetrica;
il costo stimato del programma ammonta complessivamente a circa 87,5 milioni di euro, per il periodo 2010-2019;
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi di armamento, approvato dalla Commissione Difesa, nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad alcuni aspetti particolarmente utili ai fini della valutazione dei programmi stessi sotto il profilo finanziario e della loro conformità alla disciplina comunitaria, quali la ripartizione annua dell'onere, i tempi di consegna, l'eventuale ricorso alla deroga di cui all'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;
non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne dei sistemi d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e direttive sull'argomento emanate da Eurostat;

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solo nella fase di realizzazione - una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore - si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengano necessarie, anche mediante l'aggiornamento del rolling document, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;
ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di una unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico (Atto n. 270).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di un'unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico,

premesso che:

il programma in oggetto è finalizzato all'acquisizione di un'unità navale di supporto subacqueo polivalente con compiti di ricerca e soccorso e di appoggio incursori, nonché del relativo supporto logistico;
la moderna piattaforma è destinata a sostituire la Nave Anteo, attualmente in servizio e giunta, ormai, al termine della sua vita operativa;
il costo stimato del programma ammonta complessivamente a 125 milioni di euro, per il periodo 2010-2017, mentre la costruzione dell'unità navale dovrebbe essere avviata nel 2011 e concludersi nel 2015;
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore; l'eventuale articolazione del programma in diversi moduli di consegna; l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;
non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e delle direttive sull'argomento emanante da Eurostat;
solo nella fase di realizzazione - una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore - si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

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la previsione relativa all'inizio del programma nel 2010 ed alla sua conclusione nel 2017 implica che gli oneri finanziari previsti per l'anno 2010 si riferiscono alla sola fase di studio della riduzione del rischio, mentre l'acquisizione del supporto tecnologico sarà ultimata nel 2017;
preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengano necessarie, anche mediante l'aggiornamento del rolling document, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;
ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2010, relativo all'acquisizione e all'integrazione di trentadue (più sedici opzionali) sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di trentadue sistemi completi controcarro (c/c) di terza generazione con sedici ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo, per l'elicottero A129 EES (Atto n. 271).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2010, relativo all'acquisizione di 32 sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di 32 sistemi contro-carro di terza generazione, per l'elicottero A129 con sedici ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo, per l'elicottero A129 EES;

premesso che:

il programma in oggetto è finalizzato all'acquisizione e all'integrazione, per l'elicottero A129 Mangusta, di 32 sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS), con l'opzione per ulteriori 16, e di 32 sistemi completi contro-carro Spike di terza generazione, con 16 ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo;
secondo quanto riporta la nota illustrativa che accompagna il programma, il nuovo sistema di OTS dovrà corrispondere alle esigenze createsi nei nuovi scenari di impiego degli elicotteri, in situazioni caratterizzate da fluidità e indeterminatezza della posizione delle forze amiche e nemiche, soprattutto in presenza di popolazione civile, consentendo di soddisfare i requisiti di discriminazione combattenti/non combattenti e obiettivi amici/non amici e di fornire capacità di scoperta, riconoscimento e identificazione, mantenendosi a distanza di sicurezza dai sistemi d'arma nemici;
il sistema controcarro Spike di terza generazione, invece, sempre secondo la citata nota illustrativa, dovrà sostituire l'attuale sistema Tow che, stando alla nota illustrativa allegata al programma, risulta superato per portata e per sistema di guida;
il costo stimato del programma ammonta complessivamente a circa 200 milioni di euro, per il periodo 2010-2014, mentre la Nota aggiuntiva per l'anno 2011 prevede che il programma sia completato nel 2017;
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore; i tempi di consegna; l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine

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conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;
non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e direttive sull'argomento emanate da Eurostat;
il termine previsto per la conclusione del programma si riferisce all'acquisizione del bene, e non alla disponibilità operativa che potrebbe essere suscettibile di aggiornamenti discendenti dal perfezionamento dell'attività tecnico-amministrativa, mentre il termine riportato nella Nota aggiuntiva considera anche il supporto logistico, per complessivi cinque anni dalla consegna dei primi mezzi;
solo nella fase di realizzazione - una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore - si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengano necessarie, anche mediante l'aggiornamento del rolling document, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;
ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico (Atto n. 272).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico,

premesso che:

il programma in oggetto è finalizzato all'acquisizione di 271 mortai da 81 millimetri di nuova generazione, nonché del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico;
lo scopo del programma, come risulta dalla nota illustrativa che accompagna la richiesta di parere, è quello di elevare le capacità operative delle unità terrestri attualmente impiegate nei diversi teatri operativi, dotandole di materiali idonei a soddisfare le esigenze operative tipiche sia degli scenari di guerra, sia di operazioni in risposta alle crisi, in operazioni difensive, offensive, convenzionali e/o speciali;
il costo stimato del programma ammonta complessivamente in 22,3 milioni di euro, per il periodo 2010-2013;
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore, i tempi di consegna del sistema di armamento, l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;
non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e direttive sull'argomento emanate da Eurostat;
il programma in oggetto è ricompreso, unitamente agli oneri iniziali per il

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relativo avvio, nel complessivo stanziamento di 88,5 milioni di euro, previsto dalla Nota aggiuntiva 2010, destinato all'«Armamento ed equipaggiamento per unità e forze» (pagina II-1.D/8), nei termini compiutamente espressi, su base pluriennale, nella documentazione allegata;
solo nella fase di realizzazione - una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore - si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengano necessarie, anche mediante l'aggiornamento del rolling document, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;
ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2010, relativo all'acquisizione di dieci nuovi elicotteri di categoria media per l'espletamento della funzione di SAR (search and rescue) militare nazionale (interim solution) (Atto n. 273).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2010, relativo all'acquisizione di 10 elicotteri di categoria media con funzioni SAR (search and rescue) militare nazionale (interim solution),

premesso che:

il programma in oggetto è finalizzato all'acquisizione, per l'Aeronautica militare, di 10 nuovi elicotteri di categoria media nel ruolo SAR (Search and rescue - Ricerca e soccorso), da utilizzarsi in ambienti operativi caratterizzati dall'assenza di minaccia e circoscritti al teatro nazionale o limitrofo;
secondo quanto riporta la nota illustrativa che lo correda, il citato programma costituisce una soluzione ponte (ad interim), nell'attesa che sia definito un programma relativo ad un futuro elicottero che, ferme restando le capacità operative già implementate, sia militarmente impiegato ad hoc nei moderni scenari, nonché dotato di più ampie dotazioni capacitive;
la durata di tale soluzione ponte non viene precisata dalla nota illustrativa che non fornisce alcuna indicazione in merito al momento in cui sarà presumibilmente definito il programma relativo al nuovo elicottero, ma si limita incidentalmente a sottolineare che nello scenario di un possibile futuro buy-back delle macchine a favore di un nuovo elicottero, il supporto logistico dell'elicottero in argomento dovrà essere assicurato dalla ditta almeno fino ai cinque anni successivi alla consegna dei singoli elicotteri;
il costo stimato del programma ammonta complessivamente a 200 milioni di euro, per il periodo 2010-2018, mentre la nota aggiuntiva si riferisce ad una spesa da realizzarsi entro il 2016;
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore; l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;
non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi

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d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti;
il presente programma risulta disgiunto da quello finanziato dall'articolo 3-bis, commi 1 e 2, della legge n. 166 del 2009, che attiene allo svolgimento di compiti istituzionali della Capitaneria di Porto, esclusivamente riferiti alle attività in mare (ricerca, soccorso, monitoraggio pesca e traffico mercantile, eccetera) e non al servizio di soccorso aereo per attività militari su tutta l'area delimitata dallo spazio aereo di competenza nazionale nonché per il concorso alle attività di salvaguardia della vita umana (trasporto ammalati in imminente pericolo di vita, ricerca e soccorso di dispersi, eccetera) e di protezione civile in caso di pubbliche calamità.
solo nella fase di realizzazione - una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore - si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengano necessarie, anche mediante l'aggiornamento del rolling document, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;
ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia (Atto n. 274).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia,

premesso che:

il programma in esame prevede la realizzazione di un hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa;
come precisato dalla nota illustrativa che correda il programma, l'hub aereo nazionale dovrà essere in grado di assicurare il collegamento con le principali linee di viabilità (navale, ferroviaria e stradale); ricevere e gestire vettori da trasporto aereo, militari e civili, sia cargo sia passeggeri, di grandi e medie dimensioni; gestire la ricezione, stoccaggio e smistamento dei materiali da movimentare; preparare e curare l'allestimento del carico, incluso i carichi di merci pericolose, nonché la ricezione, il controllo, lo stazionamento, il transito e la movimentazione di passeggeri e bagagli; applicare e vigilare sul rispetto dei protocolli nazionali e internazionali in campo doganale e sanitario;
il costo stimato del programma ammonta complessivamente a 63 milioni di euro, di cui 37 per le infrastrutture e 26 per i mezzi e i materiali, per il periodo 2010-2013;
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore; l'eventuale articolazione del programma in diversi moduli di consegna; le modalità con le quali si procederà all'individuazione dei soggetti realizzatori dell'hub; l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;
non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi d'armamento

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può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e direttive sull'argomento emanate da Eurostat;
solo nella fase di realizzazione - una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore - si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengano necessarie, anche mediante l'aggiornamento del rolling document, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;
ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 7

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2010, relativo alla realizzazione di una infostruttura evoluta (Defence Information Infrastructure - DII) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola aerea di vertice della Difesa (progetto pilota) (Atto n. 275).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2010, relativo alla realizzazione di una infostruttura evoluta (DII) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola area di vertice della Difesa (progetto pilota),

premesso che:

il programma in esame ha lo scopo di realizzare, attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi individuati degli obiettivi di forza della NATO, una infostruttura evoluta e interoperabile con le reti degli altri paesi alleati (Defence Information Infrastructure - DII);
la costituzione di una infostruttura evoluta «Network Enabled», che supporterà i sistemi C4ISTAR, si rende necessaria per la trasformazione net-centrica dello strumento militare, elemento essenziale ed abilitante per la pianificazione e la condotta delle operazioni;
il costo stimato del programma ammonta complessivamente a 236 milioni di euro, per il periodo 2010-2014;
il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore; l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;
non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e direttive sull'argomento emanate da Eurostat;
solo nella fase di realizzazione - una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore - si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi

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della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengano necessarie, anche mediante l'aggiornamento del rolling document, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;
ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

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PARERE FAVOREVOLE