CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2010
384.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Atto n. 250).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Atto n. 250),
rilevato che lo schema di decreto legislativo, nell'attuale formulazione, appare penalizzante per le imprese agricole soprattutto laddove richiede adempimenti non compatibili con le caratteristiche dell'attività agricola;
tenuto conto delle osservazioni e delle richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole,
tenuto conto, in particolare, della necessità:
di adottare una normativa maggiormente aderente alla possibilità di utilizzazione delle biomasse di origine vegetale e animale a fini agronomici ed energetici;
di chiarire il già previsto esonero dall'obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) dei piccoli produttori agricoli, a determinate condizioni, in grado di assicurare sia la semplificazione degli adempimenti che le garanzie di tracciabilità richieste dal sistema;
di semplificare gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti;

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI

1) nel nuovo articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10 dello schema in esame, al comma 1, lettera cc-bis), recante la definizione di «digestato di qualità», dopo le parole: «raccolti separatamente», siano aggiunte le seguenti: «ovvero di biomasse di origine animale o vegetale»;
2) nel nuovo articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10 dello schema in esame, al comma 1, dopo la lettera cc-bis), sia aggiunta la seguente:
«cc-ter) ceneri che possono essere destinate all'utilizzazione agronomica: ceneri derivanti dagli impianti di combustione che utilizzano le biomasse di cui alla sezione IV della parte II dell'allegato X alla parte V del presente decreto nonché le ceneri derivanti dagli impianti di combustione della pollina»;
3) all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 11 dello schema in esame, in materia di classificazione dei rifiuti, sia aggiunto il seguente comma:
«5-quinquies. I contenitori di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti non pericolosi allorché bonificati conformemente

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alle prescrizioni stabilite in specifici accordi di programma sottoscritti a livello nazionale o regionale ai sensi dell'articolo 206»;
4) si valuti la possibilità di consentire ai comuni che certificano la tracciabilità del rifiuto la raccolta differenziata di rifiuti fitosanitari;
5) nel nuovo articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 13 dello schema in esame, concernente le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, al comma 1, la lettera f) sia sostituita con la seguente:
«f) materie fecali, paglia, vegetali ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati nell'attività agricola, nella silvicoltura o per la produzione di energia o di ammendanti. Tra tali biomasse rientrano, in particolare, gli sfalci e le potature di manutenzione del verde nonché anche gli effluenti zootecnici destinati ad impianti agricoli aziendali o interaziendali che utilizzino processi o metodi non dannosi per l'ambiente né per la salute umana»;
6) nel nuovo articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 13 dello schema in esame, concernente le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, al comma 1, dopo la lettera f) sia aggiunta la seguente:
«f-bis) il digestato derivante da biomasse animali o vegetali di cui alla lettera cc-bis) del comma 1 dell'articolo 183, utilizzato nelle attività agricole e nella silvicoltura»;
7) nel nuovo articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 15 dello schema in esame, concernente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al comma 4, dopo le parole: «e dei trasporti», siano aggiunte le seguenti: «da emanare non prima di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'operatività del sistema» e dopo le parole: «di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), siano aggiunte le seguenti: «con modalità semplificate e contributi agevolati»;
8) con riferimento al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si invita la Commissione di merito a recepire le richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole, in particolare per quanto riguarda:
la esplicita previsione dell'esonero dall'obbligo di aderire al sistema per gli imprenditori agricoli che conferiscono i propri rifiuti, a determinate condizioni, elevando al contempo gli attuali limiti riferiti alla quantità di rifiuti;
la previsione per gli imprenditori agricoli esonerati dall'iscrizione al SISTRI di modalità operative semplificate relativamente ai registri di carico e scarico;
la previsione di modalità di adesione progressiva al Sistema per le imprese agricole che risulteranno obbligate ai sensi delle nuove disposizioni, anche dal punto di vista del regime sanzionatorio;
9) con riferimento agli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti, si invita la Commissione di merito a recepire le richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole, in particolare per quanto riguarda:
l'esonero per gli imprenditori agricoli esonerati dall'obbligo di adesione al SISTRI anche dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto a titolo non professionale dei propri rifiuti;
la previsione di modalità semplificate per il trasporto dei medesimi rifiuti;
la previsione di modalità semplificate per la movimentazione dei rifiuti da un fondo ad un altro della medesima impresa agricola, al fine di raggruppare i rifiuti per il conferimento ad un impianto di raccolta autorizzato;
10) si valuti l'opportunità, in relazione all'utilizzo dei fanghi di depura- zione

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in agricoltura con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità locali e delle realtà territoriali, di introdurre nel provvedimento in esame il principio di «prossimità», dando quindi la possibilità agli enti locali di programmare direttamente la gestione integrata dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili al fine di garantire al massimo la tracciabilità dei fanghi stessi.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Atto n. 250).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Atto n. 250),
rilevato che lo schema di decreto legislativo, nell'attuale formulazione, appare penalizzante per le imprese agricole soprattutto laddove richiede adempimenti non compatibili con le caratteristiche dell'attività agricola;
tenuto conto delle osservazioni e delle richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole;
tenuto conto, in particolare, della necessità:
di adottare una normativa maggiormente aderente alla possibilità di utilizzazione delle biomasse di origine vegetale e animale a fini agronomici ed energetici;
di chiarire il già previsto esonero dall'obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) dei piccoli produttori agricoli, a determinate condizioni, in grado di assicurare sia la semplificazione degli adempimenti che le garanzie di tracciabilità richieste dal sistema;
di semplificare gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti;

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI

1) nel nuovo articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10 dello schema in esame, al comma 1, lettera cc-bis), recante la definizione di «digestato di qualità», dopo le parole: «raccolti separatamente», siano aggiunte le seguenti: «ovvero di biomasse di origine animale o vegetale»;
2) nel nuovo articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10 dello schema in esame, al comma 1, dopo la lettera cc-bis), sia aggiunta la seguente:
«cc-ter) ceneri che possono essere destinate all'utilizzazione agronomica: ceneri derivanti dagli impianti di combustione che utilizzano le biomasse di cui alla sezione IV della parte II dell'allegato X alla parte V del presente decreto nonché le ceneri derivanti dagli impianti di combustione della pollina»;
3) all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 11 dello schema in esame, in materia di classificazione dei rifiuti, sia aggiunto il seguente comma:
«5-quinquies. I contenitori di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti non pericolosi allorché bonificati conformemente

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alle prescrizioni stabilite in specifici accordi di programma sottoscritti a livello nazionale o regionale ai sensi dell'articolo 206»;
4) si valuti la possibilità di consentire ai comuni che certificano la tracciabilità del rifiuto la raccolta differenziata di rifiuti fitosanitari;
5) nel nuovo articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 13 dello schema in esame, concernente le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, al comma 1, la lettera f) sia sostituita con la seguente:
«f) materie fecali, paglia, vegetali ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati nell'attività agricola, nella silvicoltura o per la produzione di energia o di ammendanti. Tra tali biomasse rientrano, in particolare, gli sfalci e le potature di manutenzione del verde nonché anche gli effluenti zootecnici destinati ad impianti agricoli aziendali o interaziendali che utilizzino processi o metodi non dannosi per l'ambiente né per la salute umana»;
6)si valuti la possibilità di sollecitare l'istituzione di una commissione tecnico-scientifica che approfondisca, entro termini contenuti, il regime da applicare a tutti gli scarti della trasformazione agroalimentare;
7) nel nuovo articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 13 dello schema in esame, concernente le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, al comma 1, dopo la lettera f) sia aggiunta la seguente:
«f-bis) il digestato derivante da biomasse animali o vegetali di cui alla lettera cc-bis) del comma 1 dell'articolo 183, utilizzato nelle attività agricole e nella silvicoltura»;
8) nel nuovo articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 15 dello schema in esame, concernente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al comma 4, dopo le parole: «e dei trasporti», siano aggiunte le seguenti: «da emanare non prima di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'operatività del sistema» e dopo le parole: «di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), siano aggiunte le seguenti: «con modalità semplificate e contributi agevolati»;
9) con riferimento al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si invita la Commissione di merito a recepire le richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole, in particolare per quanto riguarda:
la esplicita previsione dell'esonero dall'obbligo di aderire al sistema per gli imprenditori agricoli che conferiscono i propri rifiuti, a determinate condizioni, elevando al contempo gli attuali limiti riferiti alla quantità di rifiuti non oltre i 150 chilogrammi annui;
la previsione per gli imprenditori agricoli esonerati dall'iscrizione al SISTRI di modalità operative semplificate relativamente ai registri di carico e scarico;
la previsione di modalità di adesione progressiva al Sistema per le imprese agricole che risulteranno obbligate ai sensi delle nuove disposizioni, anche dal punto di vista del regime sanzionatorio;
10) con riferimento agli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti, si invita la Commissione di merito a recepire le richieste di modifica formulate dalle organizzazioni agricole, in particolare per quanto riguarda:
l'esonero per gli imprenditori agricoli esonerati dall'obbligo di adesione al SISTRI anche dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto a titolo non professionale dei propri rifiuti;
la previsione di modalità semplificate per il trasporto dei medesimi rifiuti;
la previsione di modalità semplificate per la movimentazione dei rifiuti da

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un fondo ad un altro della medesima impresa agricola, al fine di raggruppare i rifiuti per il conferimento ad un impianto di raccolta autorizzato;
11) si valuti l'opportunità, in relazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità locali e delle realtà territoriali, di introdurre nel provvedimento in esame il principio di «prossimità», dando quindi la possibilità agli enti locali di programmare direttamente la gestione integrata dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili al fine di garantire al massimo la tracciabilità dei fanghi stessi.