CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2010
381.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02053 Froner: Ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 215 del 1992 a favore dell'imprenditoria femminile.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il rilancio di misure di sostegno all'imprenditoria femminile, specie nelle Regioni del Sud, rientra fra le azioni prioritarie perseguite dal Ministro per le pari opportunità.
L'Interrogante chiede notizie in merito all'erogazione dei contributi a favore dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste dal sesto bando di cui alla legge n. 215 del 1992 recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile».
Il bando cui fa riferimento l'Onorevole Interrogante risale al dicembre 2005, poco prima che le competenze in materia fossero trasferite al Ministero per le pari opportunità.
Infatti, solo nel 2006, con il decreto legge n. 181 del 2006, convertito in legge n. 233 del 2006, è stato disposto il trasferimento delle competenze in materia di imprenditoria femminile dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero per le pari opportunità.
Si sottolinea, inoltre, che sia gli impegni finanziari relativi al menzionato bando, risalenti all'anno 2004, che le somme derivanti da restituzioni e revoche da parte di imprese agevolate ai sensi della legge 215/1992 (il cui importo ammontava a circa 1 milione di euro) non sono stati trasferiti al Dipartimento per le pari opportunità.
Infatti nell'anno 2007 l'allora Ministro per le pari opportunità, Onorevole Barbara Pollastrini, ha espresso parere favorevole al trasferimento delle suddette somme sul capitolo 7420 di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Quanto, più in generale, all'efficacia delle misure disposte ai sensi della legge 215 del 1992, si ritiene da superare il modello dei finanziamenti «a pioggia» finora utilizzato, che ha dimostrato la carenza di un monitoraggio costante degli effetti in termini di incremento dell'occupazione femminile.
Proprio partendo da tale considerazione, si sta lavorando, nel quadro del più ampio Piano per il Sud, per reperire nuove risorse, attinte da fondi europei, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese femminili operanti nel Mezzogiorno attraverso la costituzione di una garanzia a carico del Fondo per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996 e la erogazione di un contributo in conto interessi.
Lo scopo che si intende conseguire è quello di promuovere l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica ed imprenditoriale con l'obiettivo di incrementare l'occupazione femminile e lo sviluppo di imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile mediante l'attivazione di strumenti finanziari agevolati per favorire l'accesso al credito.
Si tratterebbe di un importante tassello nelle politiche volte a raggiungere l'obiettivo qualificante, indicato dalla Strategia di Lisbona, del 60 per cento di occupazione femminile entro il 2010.
Le imprese dirette da donne o a prevalente partecipazione femminile costituiscono

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infatti un valore aggiunto per la crescita socio-economica del nostro Paese.
I dati Unioncamere riferiti all'anno 2009 dimostrano che la quota delle imprese a conduzione femminile è aumentata rispetto al 2008 (dal 25,5 al 25,6 per cento).
A sostenere la crescita delle imprese al femminile hanno contribuito in maniera significativa anche le attività avviate da donne immigrate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, a testimonianza che un'integrazione all'insegna del rispetto e della legalità è possibile per il bene del nostro Paese e della nostra economia.
Le imprese al femminile risultano concentrate soprattutto nel commercio, nell'agricoltura e nei servizi. Se si escludono le imprese individuali e quelle costituite in forma di società di capitale, le restanti aziende a conduzione femminile (società di persone, cooperative, consorzi e altre forme) fanno segnare un aumento di 592 unità a fine 2009, pari ad una crescita dello 0,2 per cento rispetto al 2008.
Si segnala, inoltre, che il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro previsto dal Codice per le pari opportunità, con provvedimento del 9 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2010, n. 159, ha formulato per l'anno in corso il «Programma Obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di reti». Si tratta di azioni positive volte a finanziare progetti (tetto massimo di finanziamento pari a 200 mila euro) che favoriscono l'occupazione femminile, l'inserimento e il reinserimento lavorativo di donne e le imprese femminili.
Si ricorda, inoltre, che il 24 febbraio 2009, presso il Dipartimento per le pari opportunità, si è insediato il Comitato per l'imprenditoria femminile, presieduto dal Ministro per le pari opportunità e composto dalle rappresentanti di associazioni di categoria, il cui compito è quello di definire indirizzi di programma innovativi per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e di fornire un valido supporto alle donne imprenditrici.
Il Comitato svolge una funzione di indirizzo, coordinamento, concertazione e programmazione generale in ordine agli interventi previsti in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile, promuovendo altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.
Fra le iniziative poste in essere dal citato Comitato si segnala che il 15 maggio 2009, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, è stato presentato alla stampa il progetto «La città dell'imprenditoria Femminile», con un CD-Rom ideato e realizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e da futuro@lfemminile di Microsoft Italia, per offrire alle donne che desiderano avviare una propria attività imprenditoriale tutti gli strumenti utili a facilitarne la realizzazione.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02432 Polledri: Attuazione delle disposizioni a favore delle società di vendita di gas in casi di emergenza climatica.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
In base alla normativa vigente (decreto-legge n. 164 del 2000) le società di vendita, che forniscono gas al mercato civile con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui, hanno l'obbligo di mantenere le forniture a tali clienti nel periodo invernale, da attuare sia predisponendo adeguati volumi di gas a mezzo di importazione o di erogazione dallo stoccaggio, sia mediante una adeguata attività di programmazione della richiesta dei propri clienti finali in condizioni di normale esercizio e di punta di consumo.
Le stesse società, pertanto, prenotano sulle reti di trasporto e di distribuzione, gestite da soggetti regolati, una capacità di trasporto e distribuzione adeguata in funzione di tali consumi, che viene pagata mediante tariffe determinate dalle imprese di trasporto e distribuzione, in funzione di criteri stabiliti ed approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Ove tale capacità, prenotata dalle imprese di vendita, sia superata oltre determinate tolleranze, possono essere previste penali di supero, determinate anch'esse sulla base dei criteri definiti dalla citata Autorità, che hanno la funzione di obbligare le imprese di vendita, a vantaggio del sistema, a una corretta programmazione.
Le imprese, infatti, possono effettuare scelte più o meno cautelative nella stima delle capacità necessarie, sulla base dei consumi storici dei clienti e, quindi, comprare più o meno capacità di trasporto, valutando il rischio di esporsi a penali di supero, nel caso di consumi particolarmente elevati da parte dei loro clienti e, quindi, tenerne conto nelle loro offerte di prezzo di fornitura agli stessi.
Nel caso specifico del periodo invernale 2009/2010, globalmente non rigido anche se sono state riscontrate isolate punte di freddo in alcune località, il ciclo invernale si è chiuso al 31 marzo 2010 con una significativa rimanenza di gas negli stoccaggi.
Le imprese di vendita ivi operanti, tranne isolate eccezioni, hanno superato tali eventi senza problemi e, solo per poche imprese, che avevano prenotato capacità rivelatesi poi insufficienti, hanno trovato applicazione le penalizzazioni previste.
La procedura di emergenza climatica per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, operativa dal 2004, che ha subito successivi affinamenti (l'ultimo è del dicembre 2008), non ha trovato applicazione dato che non si è verificata nell'inverno 2009/2010 nessuna situazione di emergenza climatica.
Tale procedura prevede, comunque, la temporanea sospensione delle penali di supero di capacità ai punti di ingresso dall'estero del gas, nel caso sia dichiarata una situazione di emergenza climatica in prospettiva, al fine di massimizzare le importazioni, o la possibilità di autorizzare l'erogazione dello stoccaggio strategico. La stessa procedura però, in caso di punte locali di freddo, non prevede la

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sospensione delle penali relative alla programmazione di capacità sulla rete di trasporto e distribuzione.
Il MISE si farà, quindi, parte attiva presso la competente Autorità per l'energia elettrica e il gas diretto perché, nella sua autonomia, valuti eventuali modifiche delle disposizioni contenute nei Codici di rete e di distribuzione o di variazioni del sistema delle penali, anche in caso di punte locali di freddo in cui si verifichi il supero di tali capacità.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02809 Vannucci: Graduatoria e valutazione dei progetti di innovazione tecnologica relativi al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2008 (supplemento ordinario n. 207).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono gli elementi di risposta.
In data 24 maggio 2010 è stata pubblicata la graduatoria dei programmi ammissibili per il bando «Nuove Tecnologie per il Made in Italy».
La suddetta graduatoria è stata stilata sulla base dei risultati delle valutazioni espresse dal Comitato di esperti per l'espletamento delle attività di istruttoria e valutazione, di cui ai decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2010.
Essa riporta l'elenco dei programmi ammissibili in ordine decrescente in relazione al punteggio assegnato, individuando quelli agevolabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili - pari a 190 milioni di euro, a valere sulla quota di risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo (articolo 6 c. l del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, con il quale è stato emanato il bando relativo al Progetti di Innovazione Industriale Nuove Tecnologie per il Made in Italy) - e fino ad esaurimento delle stesse.
Il 24 maggio 2010 con decreto direttoriale «per l'attuazione del bando relativo al Progetti di Innovazione Industriale Nuove Tecnologie per il Made in Italy sono stati assegnati euro 120.000.000,00 cofinanziati dal FESR, per la concessione delle agevolazioni».
Il 26 maggio 2010 un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ha incrementato le risorse finanziarie nazionali destinate al citato bando, per un importo pari ad euro 36.975.0000. Successivamente all'incremento di risorse disponibili, il 28 maggio 2010 è stato adottato il decreto direttoriale, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2010 (Supplemento Ordinario n. 147), recante le nuove graduatorie dei programmi ammissibili per il bando «Nuove Tecnologie per il Made in Italy». Con tale bando sono stati ammessi al finanziamento, o hanno visto un aumento del contributo concedibile ulteriori 19 progetti.
Relativamente al progetto presentato da Anci Servizi Srl »FFW - le radici del futuro», il Comitato di esperti per l'espletamento delle attività di istruttoria e valutazione di cui ai già decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, ha attribuito al programma un punteggio complessivo pari a 45,2 risultante dalla somma dei singoli punteggi, valutati secondo i criteri stabiliti dal citato bando (articolo 10, c. 5). Sulla base di tale valutazione il programma è risultato in posizione 136 della graduatoria del 28 maggio 2010 (che ricomprende tutti progetti ammessi) ed ha ottenuto, a fronte di una spesa presentata di euro 35.489.770, un costo agevolabile totale di 17.422.370,95 ed un contributo complessivo concedibile di 102.753,47 che costituisce un finanziamento parziale del progetto «Parzialmente Agevolabile con sole risorse PON ricerca e competitività 2007-2013(P3). Il programma è risultato cioè finanziabile per la sola parte svolta da una delle imprese partecipanti in area convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).

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Poiché al momento non sono disponibili nuove risorse nazionali che consentirebbero un ulteriore finanziamento per le attività svolte dalle imprese nel centro Nord nell'ambito del programma Anci, il Ministero dello Sviluppo Economico ha coinvolto le diverse Regioni interessate, al fine di verificare la possibilità di assicurare, attraverso i rispettivi possibili cofinanziamenti, una più condivisa politica d'intervento sul territorio in un settore, quale la ricerca e l'innovazione che rivestono assoluta rilevanza per il sostegno e lo sviluppo dell'economia del Paese.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02925 Tullo: Finanziamento del prototipo di nave multiuso per la Marina e la Protezione civile.

Interrogazione n. 5-03076 Tullo: Iniziative a sostegno dei cantieri liguri di Fincantieri.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La cantieristica è il comparto che presenta il più elevato e il più articolato grado d'interrelazione con il resto del sistema produttivo nazionale, il che le conferisce un valore strategico di rilievo, proprio perché essa si configura come uno dei pochi settori industriali italiani in grado di competere con forza ed efficienza sui mercati internazionali.
Nel 2009 il forte impatto negativo della crisi globale di fine 2008 ha colpito, in misura superiore alle attese, il settore della navalmeccanica.
Tale crisi ha determinato, infatti, una significativa riduzione dei traffici marittimi, con una riduzione del 10 per cento nel 2009 rispetto al 2008, cui si è accompagnato un crollo degli ordini per nuove unità navali a livello mondiale e la cancellazione degli ordini già emessi.
La riduzione della domanda di nuove unità navali nel 2010 è stata drastica, con un calo degli ordini del 71 per cento rispetto al 2008 e dell'86 per cento rispetto al 2007.
Ciò ha determinato un livello degli ordinativi attestatosi ai minimi storici rispetto alla crisi della metà degli anni '80.
La contrazione risulta evidente in termini di valore degli investimenti in nuove navi, che nel 2009 sono diminuiti dell'88 per cento, rispetto al 2008.
Tale andamento sta determinando un riassetto del settore della navalmeccanica costringendo numerosi players al ridimensionamento strutturale o alla chiusura, con forti tagli e un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali che vanno a impattare su più del 20 per cento dell'occupazione del settore.
Si segnala che a oggi, a livello europeo, sono stati persi c.a. 40.000 posti di lavoro nella navalmeccanica.
La situazione attuale, inoltre, ha portato alcuni operatori alla riconversione dei propri stabilimenti, come nel caso del cantiere tedesco Nordseewerke, che ha orientato la produzione verso la costruzione di componenti per parchi eolici offshore, con inevitabili ricadute negative sui livelli occupazionali.
Altri players versano in estrema difficoltà in quanto si ritrovano senza commesse o con portafogli ordini esigui, come nel caso della cantieristica turca, con la quasi totalità dei cantieri che esaurirà il carico di lavoro entro il 2011.
In altri casi si registrano situazioni in cui le società si trovano in uno stato d'insolvenza o sono state messe in vendita dallo Stato (come ad esempio in Croazia e Polonia).
In merito alla situazione di Fincantieri, a giugno 2010 sono stati perfezionati 2 nuovi ordini per la costruzione di navi da crociera commissionate dalla Carnival, il più grande operatore del settore.
La situazione appare anche più critica per quanto riguarda la costruzione dei traghetti e dei mega yacht rispetto ai quali il mercato globale è ancora fermo.
Tale stato di cose si riflette sull'operatività di alcuni siti produttivi di Fincantieri, in particolare in quelli di Castellammare,

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Palermo e Ancona, dove nell'ultimo periodo si è fatto ampio ricorso alla cassa integrazione.
Per sostenere la ripresa del settore, in particolar modo nei cantieri in maggiore difficoltà, il 18 dicembre 2009 è stato firmato un accordo tra Ministero dello Sviluppo Economico, Fincantieri e le Istituzioni locali, che riafferma gli impegni di tutti i sottoscrittori dell'accordo.
In particolare, per quanto riguarda le due navi della capitaneria di porto è in corso di espletamento la gara di aggiudicazione premesso che, in fase di prequalifica, Fincantieri è risultata essere l'unica società qualificata per accedere al bando di gara; mentre per il finanziamento delle 2 navi multiruolo della protezione civile, l'articolo 4 del decreto-legge 40/2010 permette lo stanziamento necessario per l'avvio di tale programma, oltre che per l'avvio delle attività in altri settori ritenuti di grande rilevanza per lo sviluppo del Paese.
Per quanto riguarda, infine, l'adeguamento infrastrutturale dei siti produttivi di Fincantieri, sono stati attivati specifici tavoli tecnici con le Regioni e gli Enti locali interessati per definire gli investimenti necessari alla loro realizzazione.
Sulla base di tale situazione, il Governo e, in particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico, continuerà a seguire con grande attenzione l'evolversi della situazione sia con riferimento alle commesse internazionali che a quelle nazionali e per tale motivo riconvocherà un tavolo per il 28 ottobre 2010, con Fincantieri, le parti sociali e le istituzioni locali interessate.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-03078 Bocci: Proroga dei tempi previsti per l'erogazione del contributo in conto energia per gli impianti fotovoltaici.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'atto in titolo gli interroganti informano che la Regione Umbria ha recentemente varato una normativa che promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia e a basso impatto paesaggistico per favorire l'integrazione del reddito agrario dei coltivatori diretti.
Inoltre si rende noto che, molti enti locali del territorio umbro stanno procedendo alla progettazione e alla realizzazione di impianti fotovoltaici che rischierebbero, se non ultimati entro il 31 dicembre 2010, di veder ridotto il contributo in conto energia per effetto delle nuove tariffe.
Si fa presente che la legge n. 129/2010 (misure urgenti in materia di energia), prevede le condizioni per la «proroga» delle tariffe incentivanti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
In particolare, tali tariffe continueranno ad applicarsi ai soggetti che:
concluderanno l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010;
comunicheranno all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.), la fine lavori, entro la medesima data;
entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2011.

In tutti i casi in cui gli impianti non rientrino nella tempistica sopra descritta, si applicherà il decreto ministeriale 06 agosto 2010 recante il nuovo conto energia per gli impianti che entrano in esercizio nel 2011, con cui si aggiornano le tariffe incentivanti e si semplificano ulteriormente gli adempimenti per l'accesso all'incentivo, orientando maggiormente la diffusione del fotovoltaico verso applicazioni integrate nelle strutture edilizie.
Con particolare riguardo ai livelli dell'incentivo, le nuove tariffe, tenendo conto del criterio dell'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, apportano riduzioni non superiori alle riduzioni del costo dei moduli registrato a livello nazionale ed internazionale, consentendo di attirare investimenti sia in termini di entità che di prospettive di crescita industriale.
Il nuovo decreto, inoltre, coerentemente con la finanziaria 2008 (articolo 2, comma 173, legge 244 del 2007), favorisce le iniziative in materia da parte degli enti locali e prevede che gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti pubblici responsabili siano gli stessi enti locali, possano godere delle tariffe previste per gli impianti realizzati su edifici, cioè per quelle, allo stato, più elevate.
Tale trattamento è riservato agli impianti degli enti locali che operino in regime di scambio sul posto oppure che entrino in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si siano concluse, con l'assegnazione, prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-03089 Pili: Rilancio del progetto «Miniera centrale Sulcis».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Riguardo all'interrogazione in esame, va segnalato, innanzitutto, che, in data 4 agosto 2010, in attuazione dell'articolo 38, comma 4, lettere a) e b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Legge sviluppo), è stato emanato il decreto ministeriale, a mia firma, con cui è stato costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un apposito Gruppo di lavoro denominato «Progetto Sulcis». A tale Gruppo di lavoro, da me coordinato, è assegnato, in particolare, il compito di definire la fattibilità tecnica ed economica del «progetto integrato fra miniera di carbone del Sulcis e centrale termoelettrica con cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta».
Il Gruppo di lavoro è, altresì, incaricato di organizzare le attività occorrenti per la realizzazione del suddetto progetto e concluderà la propria attività con la gara internazionale per la concessione della «licenza integrata».
Come affermato nelle premesse al decreto ministeriale sopra citato, il progetto Sulcis consentirà di dare «una prospettiva industriale e di mercato ai programmi di messa in produzione e rilancio della miniera del Sulcis»; inoltre, il progetto stesso conferirà un «forte impulso all'economia locale a motivo dell'impiego di manodopera qualificata nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti»; infine, consentirà all'Italia «di acquisire una posizione di avanguardia su soluzioni tecnologiche innovative per la lotta contro i cambiamenti climatici». Ciò, anche per onorare gli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra.
Il Progetto in questione è già stato segnalato sia nel Set-Plan che nell'ambito della piattaforma tecnologica europea zeroemission, dove i rappresentanti italiani lo hanno citato come possibile progetto dimostrativo per il CCS (Carbon Capture and Storage).
Quanto, poi, all'opportunità, segnalata nell'atto in esame, di valutare «l'ipotesi di coinvolgimento diretto, in regime di autoproduzione, delle industrie energivore del Sulcis», occorre rilevare che l'autoproduzione (legge n. 80/2005) è stata sostanzialmente superata come strategia dalla sopra citata legge n. 99/2009; d'altra parte, va anche ricordato che l'autoproduzione ha rivelato problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto ha innescato procedure di infrazione in ambito europeo. Nulla, peraltro, sembra ostare ad un coinvolgimento, ad altro titolo, delle industrie energivore sarde nel Progetto Sulcis.
Per quel che concerne, infine, la richiesta, formulata nell'atto di che trattasi, di valutare «l'ipotesi di promuovere in sede comunitaria uno slittamento dei tempi di scadenza del regolamento n. 147/2002», si segnala che è in corso di discussione, in sede europea, la possibilità di un siffatto slittamento (del punto si è discusso nella riunione, del 21 settembre 2010, del settore concorrenza UE in merito alla proposta di Regolamento sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura delle miniere di carbone); inoltre, sono già stati prorogati di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2011, i termini previsti dalla legge n. 99/2009, all'articolo 38, comma 4.

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-03166 Fiano: Vicende relative al commissariamento della sede ACI di Milano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Al fine di fornire gli elementi di risposta all'interrogazione in oggetto occorre svolgere alcune considerazioni anche di carattere giuridico, tese a correttamente inquadrare la vicenda.
Con riferimento all'ipotesi ricorrente nel caso che ci occupa - relativo alle dimissioni della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione di un ente pubblico -, la stessa giurisprudenza amministrativa ha ribadito più volte, anche di recente, la piena legittimità del provvedimento di commissariamento (cfr. ad esempio TAR Lazio n. 2300 del 2009). In proposito, è stato reiteratamente affermato che sia corretta e non illogica la valutazione svolta in ordine al fatto che le dimissioni della maggioranza dei consiglieri di amministrazione, determinando sostanzialmente la paralisi dell'organo e quindi dell'ente, concretizzano per quest'ultimo un grave motivo in quanto comprovante più che una difficoltà una vera e propria impossibilità di funzionamento. La valutazione operata dall'Amministrazione in casi analoghi è stata reputata ineccepibile. In un caso del genere la difficoltà di funzionamento è in re ipsa e non necessita di motivazioni ulteriori, non potendo certamente operare un Ente senza il suo organo collegiale di amministrazione.
Conseguentemente, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, nel caso di specie sussistevano i presupposti per il commissariamento.
Con riguardo poi alla questione concernente la scelta del soggetto da nominare Commissario, la normativa vigente non indica specifici requisiti che questi deve possedere, tuttavia è evidente che debba trattarsi di personalità di esperienza e competenza in materia, ovviamente priva di legami o interessi personali, diretti o indiretti, con l'ente commissariato. Tale è il caso del Commissario che è stato nominato dal Ministro del turismo, il quale, come peraltro ribadito nel comunicato diramato dalla direzione dell'AC Milano il giorno 30 giugno 2010, non versa in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi prospettate dagli interroganti, né in qualsiasi altra situazione di incompatibilità.
Peraltro, con riferimento alle situazioni di incompatibilità, va rilevato che le uniche previsioni espresse di ineleggibilità sono riferite ai dipendenti dell'A.C., e ai componente di ogni altro Consiglio direttivo o di Collegio dei revisori dei conti degli A.C (articolo 53 comma 3 e ultimo comma Statuto).
Va inoltre ribadito che, tra i compiti del Commissario, non rientrava quello di pronunciarsi sulla regolarità della presentazione delle liste di coloro che intendevano essere eletti. Tale compito è demandato ad una Commissione apposita che, per quanto riguarda l'AC di Milano, è composta da autorevoli giuristi che, da molti anni, fanno pare anche della stessa Commissione giuridica dell'ente. Tale Commissione, in piena autonomia, ha riscontrato vizi di forma in una delle due liste presentate per il rinnovo degli organi, di tale gravità da determinarne, in base al regolamento, la sua esclusione dalla competizione elettorale.

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Quanto poi alla regolarità e al possesso dei requisiti dei componenti della lista rimasta in gara, anche in questo caso l'accertamento era di esclusiva competenza della Commissione che, a suo insindacabile giudizio, non ha riscontrato impedimenti di sorta a carico dei soggetti che ne facevano parte.
L'operato del Commissario risulta quindi del tutto legittimo perché pienamente coerente con i compiti di istituto.

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ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-03250 Froner: Interventi e spese nel settore del turismo e costi del portale www.italia.it.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'onorevole Laura Froner ha presentato l'interrogazione in oggetto, per la quale richiede la risposta orale in X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) concernente:
il costo del video promozionale sul turismo realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;
l'effettiva spesa di 15,5 milioni di euro per il funzionamento del Dipartimento dello sviluppo e competitività del turismo, inizialmente fissata in 642.960 euro;
la spesa effettiva per la riedizione del portale www.italia.it;
le iniziative per abbattere l'IVA sui pacchetti turistici per la destagionalizzazione ed il sostegno del turismo sociale, anche riformando l'attuale procedura di erogazione e gestione dei buoni vacanze;
le misure che si intendono adottare per favorire la riqualificazione energetica ed il recupero edilizio delle imprese ricettive italiane.

In risposta a tale interrogazione occorre svolgere le seguenti brevi considerazioni.
In primo luogo occorre far presente che le spese di funzionamento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo derivano dalle risorse stanziate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Gli stanziamenti relativi all'anno 2009 si sono così evoluti:
Iniziale 642.960,00;
Finale 15.535.012,93.
La differenza tra iniziale e finale è data dai seguenti stanziamenti:
10.000.000,00 trasferiti dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, unitamente al trasferimento delle funzioni relative alla realizzazione e gestione del Portale Italia per 3 anni;
4.500.000,00 quale somma complessiva stanziata per la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Quanto poi alle risorse relative alla realizzazione e gestione del Portale www.Italia.it, si precisa che esse ammontano a euro 5.950.000,00 pervenute al bilancio del Dipartimento a seguito di un accordo di più ampia portata con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Per quanto concerne il video promozionale sul turismo si fa presente che lo stesso ha comportato un onere di euro 19.500 IVA esclusa.
Relativamente alla questione fiscale, si fa presente che per favorire il turismo ed abbattere l'IVA sui pacchetti turistici, sono stati proposti in varie sedi alcuni emendamenti governativi, su proposta del Ministro del turismo, in attesa di copertura, allo stato non ancora autorizzata.
Per quanto riguarda l'erogazione e la gestione dei buoni vacanza in sede di recente rinnovo da un lato, gli stessi sono

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stati rifinanziati con riferimento anche a nuove e maggiori risorse, dall'altro è stato esteso l'ambito di applicazione dei soggetti destinatari dei buoni vacanza sia con riferimento alla residenza sia con riferimento ai nuclei familiari.
Quanto poi alle misure che si intendono adottare per favorire la riqualificazione energetica ed il recupero edilizio delle imprese ricettive italiane, si fa presente che tali problematiche esulano dalle competenze del Ministro del turismo.

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ALLEGATO 9

Interrogazione n. 5-03276 Margiotta: Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'articolo 45 della Legge Sviluppo (n. 99/2009) prevede l'istituzione di un fondo volto a ridurre il prezzo alla pompa dei carburanti per le regioni caratterizzate dalla presenza di produzioni di idrocarburi, attraverso l'aumento dal 7 al 10 per cento dell'aliquota di prodotto dovuta dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.
Si aggiunge che nel medesimo articolo sono indicati anche alcuni benefici a favore dei residenti delle regioni in cui sono presenti rigassificatori offshore. Per tale specifico caso non viene, tuttavia, ancora individuata la fonte di alimentazione del fondo, determinandone, dunque, per il momento, l'esclusione dall'applicazione.
Occorre altresì sottolineare che una differenziazione del prezzo alla pompa mediante una diminuzione delle accise su base regionale è di difficile attuazione e non risulta praticabile sia poiché in contrasto con l'assetto normativo comunitario sia perché le accise vengono applicate ai depositi fiscali.
Non è, dunque, possibile garantire che il prodotto immesso al consumo venga destinato alla regione interessata, in quanto tali depositi possono allocare il prodotto in varie regioni.
Anche alla luce delle considerazioni sopraindicate, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico hanno predisposto uno schema di decreto finalizzato a proporre, nell'ambito delle finalità e nel rispetto della norma, una soluzione in grado di fornire benefici diretti ai residenti maggiorenni, muniti di patente di guida, delle regioni interessate, mediante una carta elettronica ricaricabile per il rifornimento di carburanti.
Tale schema indica, inoltre, due tipologie di erogazione. La prima si attiva in caso di beneficio su base annua pro capite inferiore a 30 euro, prevedendo un versamento alle regioni interessate dell'intero importo corrispondente. La seconda, invece, per la quale si predisporrà un «bonus carburanti» attraverso una carta elettronica dedicata, si attiva in caso di beneficio su base annua pro capite superiore a 30 euro.
Si precisa che l'attuazione di tale processo avverrà attraverso procedure semplificate in modo da rendere veloce, efficace ed economica l'erogazione, attraverso una convenzione con un concessionario in grado di garantire la distribuzione del beneficio attraverso una capillare diffusione nella regione interessata.
In relazione al quesito riguardante la quantificazione dell'importo per la Basilicata (32.929.972 milioni di euro), si informa che quanto indicato dall'Onorevole interrogante (32 milioni di euro) risulta sostanzialmente corretto.
Nella tabella che depositerò qui in Commissione, oltre alla ripartizione per singolo beneficiario (ai sensi del decreto proposto - patentato maggiorenne), è riportato l'importo esatto relativo alle diverse regioni interessate, da cui vanno detratte le spese di erogazione che non incidono comunque in maniera rilevante.
A tale proposito, si aggiunge che la Basilicata è la regione maggiormente interessata da tale provvedimento, data la notevole produzione di idrocarburi ivi allocata.

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Per tutte le altre regioni coinvolte si registrano, invece, valori trascurabili in caso di erogazione diretta per singolo beneficiario, inferiore o paragonabile al costo di erogazione.
Infine, si segnala che, in merito al provvedimento di cui sopra, la Conferenza Unificata ha espresso il parere e il decreto ministeriale è, quindi, in corso di emanazione.

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ALLEGATO 10

Interrogazione n. 5-03470 Marchi: Regolamento del fondo di investimento per le piccole e medie imprese.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03470 l'onorevole Maino Marchi pone quesiti in ordine al fondo di investimento per le piccole e medie imprese.
Al riguardo, si fa presente che in data 18 marzo 2010, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze insieme a Cassa depositi e prestiti, ABI, Confindustria e alle principali banche del Paese è stata costituita la Società di Gestione del Risparmio («SGR») per gestire le risorse raccolte tramite la sottoscrizione di quote di un fondo chiuso riservato a investitori qualificati.
In data 24 agosto 2010, la Banca d'Italia ha approvato contestualmente l'iniziativa e il Regolamento del Fondo. I tempi impiegati finora per le varie fasi procedurali sono stati estremamente contenuti a conferma della volontà di dare corso all'operazione.
Il Fondo avrà una durata complessiva di 15 anni, di cui 5 anni per l'investimento, 7 anni per il disinvestimento e altri 3 anni per un'eventuale proroga. Nonostante non sia stata lanciata una fase di raccolta fondi (fund raising), come è tradizione nel caso di fondi di private equity, sono state effettuate sottoscrizioni per 1,2 miliardi. Tali risorse saranno investite in aziende che hanno indicativamente un fatturato tra i 10 e 100 milioni.
In particolare, attraverso il Fondo si vuole contribuire a creare una fascia più ampia di aziende in crescita e di «medi campioni nazionali», ossia aziende che, pur mantenendo la flessibilità e l'innovatività tipica delle piccole e medie aziende italiane, possano disporre di una struttura patrimoniale adeguata per competere anche sui mercati internazionali. A tal fine, le strategie di disinvestimento del Fondo dovranno mirare quanto più possibile all'allargamento della compagine societaria privata e alla quotazione di queste imprese sui mercati specializzati del segmento piccole e medie imprese.
Due sono gli obiettivi principali:
a) favorire la patrimonializzazione delle imprese per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine;
b) incentivare il processo di aggregazione tra le PMI, le quali potrebbero:
appartenere allo stesso settore o essere operanti nello stesso distretto industriale;
appartenere a settori adiacenti (integrazione orizzontale);
essere operanti nell'ambito del processo produttivo (a monte o a valle) o della fornitura di servizi (integrazione verticale).

Con riferimento alla richiesta contenuta nell'interrogazione intesa ad estendere i criteri di investimento prendendo in considerazione tutte le piccole e medie imprese italiane, si fa presente che il fondo ha lo scopo di sostenere la capitalizzazione delle imprese, attraverso partecipazioni di minoranza.
Ad esempio, un'impresa con fatturato di 5 milioni di euro ha un patrimonio stimabile di circa 1-2 milioni di euro. In tale ipotesi, l'ingresso con minoranza richiederebbe un investimento tendenzialmente inferiore al milione di euro. L'investimento globale di 1,2 miliardi di euro

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con tagli unitari di 1 milione implicherebbe la gestione di un portafoglio di 1.200 imprese. Poiché il rapporto tra imprese analizzate e imprese investite generalmente è di 1 a 20, la società di gestione dovrebbe analizzare 24 mila imprese in 5 anni, 5 mila imprese all'anno. Tale situazione non è compatibile con un fondo di private equity, in quanto richiederebbe una capacità di analisi, selezione e monitoraggio delle aziende partecipate assolutamente non sostenibile con la struttura di una società di gestione del risparmio. Infatti, il Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A. avrà un dimensionamento di circa 50 persone e costi contenuti, anche per dare un segnale di morigeratezza al mercato.
Inoltre, le imprese di piccole dimensioni non presentano i requisiti minimi di struttura manageriale, organizzativa, pianificazione e controllo idonea a favorire l'ingresso nel capitale di azionisti terzi e, in particolare, di un fondo di private equity.
Tuttavia, il Fondo opererà per favorire aggregazioni tra imprese e, a tal fine, è possibile che esso investa in società che provengono dall'aggregazione di piccole aziende che - singolarmente - non avrebbero raggiunto la soglia minima prevista per le società target (fatturato inferiore a 10 milioni di euro). Pertanto, attraverso queste operazioni potranno essere salvaguardate anche quelle opportunità che dovessero interessare le imprese di piccole dimensioni.

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ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.

RILIEVI PROPOSTI DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
rilevato che il provvedimento presentato alle Camere è di particolare importanza poiché recepisce in modo tempestivo la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, modificando la parte del decreto legislativo 152/2006 (cd. «Codice ambientale») relativa ai beni giunti a fine vita, innovando relativamente alle nozioni di «rifiuto», «sottoprodotto», «riciclaggio», «recupero» e responsabilità dei gestori di rifiuti, e definendo le priorità date nella gestione dei rifiuti;
rilevato che viene rafforzata la politica industriale in materia di rifiuti, ampliando la nozione di «recupero», allargata a qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali, a fronte della più limitata definizione contenuta nella direttiva 2006/12/CE;
considerato che, anche alla luce delle difficoltà applicative e dei ritardi nell'avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte dell'amministrazione competente, il quadro sanzionatorio previsto dal SISTRI appare eccessivo e che occorrerebbe rimodularlo proporzionando la sanzione alla gravità della violazione commessa e tenendo conto degli adempimenti tecnici e amministrativi che dovranno affrontare le imprese soprattutto quelle di piccola dimensione;
considerato che la proroga per l'entrata in vigore del regime transitorio per il passaggio dall'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa d'igiene ambientale (TIA) è scaduta il 30 giugno 2010 e non è stata più rinnovata, e, in attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione di coefficienti di produzione omogenei previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006, sarebbe opportuno mantenere l'attuale sistema di prelievo al fine al fine di evitare distorsioni della concorrenza derivanti da aumenti tariffari che variano a seconda del territorio;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ove siano recepiti i seguenti rilievi:
a) prevedere per un periodo di tempo (di almeno 6 mesi), la sussistenza delle due modalità di registrazione al SISTRI, con il regime nuovo e con quello tradizionale utilizzabili in alternativa, in attesa del completamento della fase distributiva che permetta a tutte le imprese, soprattutto a quelle di piccola dimensione, di essere poste nelle condizioni di adempiere agli obblighi e agli adempimenti previsti dal nuovo sistema;
b) in attesa della determinazione omogenea dei nuovi coefficienti previsti

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dall'articolo 238 del Decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedere il mantenimento dell'attuale sistema di prelievo TARSU o TIA dove questa sia stata adottata in via sperimentale;
c) apportare all'articolo 178- bis (articolo 3 dello schema di decreto) le seguenti modificazioni:
al comma 1 prevedere il concerto del Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di rispettiva competenza, quello dei Ministri della Salute, delle Infrastrutture e trasporti, delle Politiche agricole e forestali e dell'Economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
sempre al comma 1 sostituire il periodo «evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato» con il seguente: «tenendo conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali,sanitari ed ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno»;
al comma 2 sopprimere la lettera a);
al comma 4, sostituire le parole: «I decreti di cui al comma 1» con le seguenti: «I decreti di cui al comma 2». (Si ritiene, infatti, necessario il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico nella definizione di misure che possono determinare nuovi e rilevanti obblighi, nonché costi, per l'intero sistema dei produttori e dei distributori di beni);

d) in considerazione del fatto che rispetto alla Direttiva 2008/98/CE, il testo proposto dal Ministero irrigidisce il concetto di gerarchia del trattamento dei rifiuti - nella Direttiva infatti si parla di «ordine di priorità» e non di «gerarchia» - e che, inoltre, lo schema di decreto prevede uno scostamento da tale gerarchia solo in via eccezionale, per singoli flussi di rifiuti, sulla base di appositi successivi decreti (commi 2, 3 e 4); in considerazione altresì del fatto che anche il comma 6 (che lascia al recupero di energia da rifiuti un ruolo assolutamente marginale) appare molto più restrittivo rispetto al disposto della direttiva, al fine di garantire che non si generino disparità nel recepimento tra diversi Stati membri, che potrebbero comportare svantaggi competitivi per le imprese italiane,apportare all'articolo 179 (articolo 4 della proposta) le seguenti modificazioni:
ai commi 2 e 3, ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola «gerarchia», con le seguenti: «ordine di priorità»; inoltre, al comma 2, sostituire le parole: «La gerarchia del trattamento dei rifiuti stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale» con le seguenti: «Nell'applicare l'ordine di priorità dei rifiuti sopra indicata, le Pubbliche amministrazioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, adottano misure che conseguano il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti»;
sopprimere il comma 4;

e) in relazione all'articolo 180-bis (articolo 6 dello schema di decreto) introdurre una previsione che consenta una gestione operativa da parte delle imprese, ovvero una disposizione che consenta alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti di essere ammesse a godere del regime agevolato di cui agli articoli 214 e 216 e ai conseguenti decreti di attuazione 5 febbraio 1998 e n. 161 del 2002, per i prodotti e i materiali ottenuti ed ivi individuati. Analoga considerazione vale per l'attività di recupero introdotta dalla nuova direttiva consistente nella semplice verifica dei requisiti necessari per un nuovo impiego dei materiali; in particolare, in relazione al comma 2, poiché la responsabilità estesa del produttore del prodotto è regolata dall'apposito articolo 178-bis, che già prevede successivi decreti

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attuativi in materia, sopprimere le parole da: «anche attraverso» alla fine del comma, al fine di migliorare il coordinamento fra articoli ed evitare duplicazioni di procedure e provvedimenti attuativi concernenti la stessa materia;
f) al comma 1, lettera a) dell'articolo 181 (articolo 7 dello schema di decreto) è necessario chiarire come si raccordano gli obiettivi qui definiti con quelli contenuti nell'articolo 205 (»Misure per incentivare la raccolta differenziata») e nell'allegato E alla Parte IV del decreto;
g) apportare all'articolo 183 (articolo 10 dello schema di decreto) le seguenti modificazioni:
in relazione al comma 1, lettera z), punto 5,occorre chiarire quali siano le categorie di rifiuto per le quali dovrebbero essere definite specifiche modalità di gestione del deposito temporaneo. Tali misure devono essere definite a seguito di una apposita consultazione con i rappresentanti dei soggetti economici interessati;
in relazione al comma 1, lettere cc) e cc-bis) desta perplessità il fatto che in un testo volto al recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE venga inserita una definizione non prevista dalla medesima Direttiva e che nemmeno viene ripresa da norme nazionali vigenti. Si tratta del «digestato di qualità» (ottenuto da digestione anaerobica), che si contrappone alla definizione di «compost di qualità» (ottenuto da digestione aerobica). Non si comprende l'inserimento di questa definizione, perché poi la stessa non viene ripresa in altri articoli del testo in esame. Poiché tali definizioni andrebbero ad incidere sulla normativa settoriale dei fertilizzanti (ora dettata dal decreto legislativo n. 75 del 26 aprile 2010 in sostituzione del decreto legislativo 217/2006 - «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti», a cui si fa riferimento anche nella definizione di «compost di qualità») si riterrebbe opportuno che le stesse venissero discusse nell'ambito della Commissione tecnico consultiva per i fertilizzanti (prevista dal decreto legislativo 75/2010 e che stabilisce i criteri, anche ambientali, dell'ammissibilità dei fertilizzanti sul mercato) e non nell'ambito della revisione del Codice ambientale. Tale distinzione fra compost e digestato, infatti, sembrerebbe incidere sulla definizione di «ammendanti» di cui al decreto legislativo 75/2010, provvedimento che - quando parla di ammendante compostato - non fa differenze sul metodo di preparazione: digestione aerobica o anaerobica; l'importante è che il prodotto finale abbia particolari caratteristiche di stabilizzazione;

h) all'articolo 184-bis (articolo 12 dello schema di decreto) sopprimere il comma 2; in alternativa prevedere nell'adozione dei decreti il concerto del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, dei Ministri della salute, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole e forestali e dell'economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
i) all'articolo 184-ter (articolo 12 dello schema di decreto) prevedere il concerto del Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, dei Ministri della Salute, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Politiche agricole e forestali e dell'Economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. Al comma 3 dopo le parole: «legge 30 dicembre 2008, n. 210» inserire le seguenti: «e la Circolare del Ministero dell'Ambiente 28 giugno 1999, prot. N. 3402/V/MIN»; sopprimere conseguentemente l'ultimo periodo;
l) in relazione all'articolo 188 (articolo 15, comma 1, lettera a) dello schema di decreto) prevederne la sostituzione con il seguente:
«Articolo 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti. - 1. Il produttore o il detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento oppure li consegnano

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ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti in conformità degli articoli 177 e 179.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-
bis, comma 2 lettera a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; o
b) nel caso in cui, entro il termine di 15 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, tali soggetti ricevano dal suddetto sistema di tracciabilità la comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 14 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009; o
c) nel caso in cui, alla scadenza del predetto termine, tali soggetti abbiano provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 14 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sessanta giorni e la comunicazione è effettuata alla regione.

2-bis. Qualora il produttore e il detentore non siano iscritti al sistema di tracciabilità di rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3, la responsabilità è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione, di cui all'articolo. 5, comma 8, del decreto 17 dicembre 2009, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione della predetta scheda. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

3. La responsabilità dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del presente decreto, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private autorizzati per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi dell'articolo 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario.

4. Nel caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private, autorizzate per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi dell'articolo 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto, è esclusa la responsabilità del produttore per l'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento.
5. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

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6. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.»;

m) all'articolo 195, comma 1 lettera r) (articolo 17 dello schema di decreto), anche per motivi di aderenza al testo della direttiva 2008/98/CE, sarebbe opportuno aggiungere, alla fine della lettera, le seguenti parole: «, ivi inclusi i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche. Non costituiscono raccolta di rifiuti il ritiro di beni o di prodotti dati in comodato d'uso a consumatori e utenti»;
n) all'articolo 197 (articolo 18 dello schema di decreto), si ritiene opportuno che anche le certificazioni ambientali ottenute ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 siano tenute in considerazione nell'ambito della programmazione provinciale delle ispezioni e dei controlli; tali certificazioni sono considerate alla stregua delle registrazioni EMAS in numerosi altri articoli del decreto legislativo 152/2006 oggi vigente (es.: articolo 209, 210 comma 3, 212 comma 9). Si propone dunque di aggiungere, dopo la parola: «(EMAS)», le seguenti parole: «e del possesso delle certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001»;
o) con riferimento al sistema sanzionatorio, di cui agli articoli 30, 31 e 32 dello schema di decreto, poiché l'articolo 3 della legge comunitaria n. 88 del 2009 consente la delega a sanzionare unicamente quelle violazioni che non siano già oggetto di sanzioni penali o amministrative, mentre nel testo proposto si modificano sanzioni relative a violazioni già sanzionate (cfr. ad esempio gli articoli 255, comma 1, e 258, comma 3), occorre che il testo si limiti unicamente ad introdurre quelle sanzioni che si rendono necessarie per dare attuazione alle nuove norme introdotte dalla direttiva. Si rileva che, in generale, ed in rapporto alle sanzioni ad oggi previste dal decreto legislativo 152/2006, le sanzioni proposte nello schema di decreto sono molto severe. Inoltre, non è fatta distinzione fra dolo e colpa, né si prevedono condizioni particolari nel caso del cosiddetto «ravvedimento operoso». Inoltre, occorre rimodulare il sistema sanzionatorio previsto dal SISTRI tenendo conto dei seguenti criteri: 1) la proporzionalità, commisurando la sanzione alla gravità della violazione commessa, 2) la previsione di sanzioni penali solo per le violazioni più gravi che arrecano danno all'ambiente o alla salute umana; 3) la previsione di sanzioni amministrative per gli errori formali; 4) la previsione dell'applicazione della sanzione una sola volta nel caso in cui lo stesso errore venga commesso più volte in buona fede. Prevedere inoltre la minima sanzionabilità per i soggetti che si iscrivono in ritardo al SISTRI, dati i problemi operativi prima evidenziati e che non sono imputabili alle imprese. In particolare all'articolo 34 (disposizioni transitorie e finali) prevedere una diminuzione della sanzione da ritardo per l'iscrizione al SISTRI prevista fino al 31 dicembre 2010; sembra inoltre necessario modificare il comma 4 dell'articolo 260-bis (di cui all'articolo 32 dello schema di decreto), definendo singole sanzioni per precise violazioni: sanzioni per «inadempimenti agli ulteriori obblighi», risulta una previsione generica e rende eccessivamente interpretabile la norma. Al medesimo articolo, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 7, relative ai certificati di analisi che devono accompagnare i rifiuti, occorre chiarire che il certificato di analisi che accompagna il trasporto è un «certificato di caratterizzazione», ammettendo cioè che possano essere riscontrate senza che ciò costituisca violazione della norma, leggere incongruenze fra i dati contenuti nel certificato e il rifiuto trasportato;
p) infine, quali considerazioni di carattere più generale, si osserva che parti dell'articolato dello schema di decreto di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui

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rifiuti, nonché alcune proposte emendative allo stesso, formulate dalla Conferenza Unificata del 29 luglio 2010 in materia di assimilazione, esulano dai limiti della delega affidata al Governo e non trovano altresì riscontro nei contenuti della direttiva; in ragione di tali considerazioni si chiede quindi la soppressione del comma 1 dell'articolo 17 (modifiche all'articolo 195 del decreto 152) e dell'articolo 20 (modifiche all'articolo 201 del decreto 152). Si ritiene inoltre opportuno sostituire, all'articolo 7, comma 1, lettera a), la parola: «assimilabili» con la parola: «simili», che, a differenza della prima, risulta conforme al dettato della direttiva. Si chiede infine al Governo di non accogliere l'emendamento 52 (di cui all'allegato 1) della Conferenza Unificata che, all'articolo 8 comma 1, lett. b), dello schema di decreto propone di sostituire il termine «smaltire» con «trattare».

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ALLEGATO 12

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.

RILIEVI DELIBERATI DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
rilevato che il provvedimento presentato alle Camere è di particolare importanza poiché recepisce in modo tempestivo la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, modificando la parte del decreto legislativo 152/2006 (cosiddetto «Codice ambientale») relativa ai beni giunti a fine vita, innovando relativamente alle nozioni di «rifiuto», «sottoprodotto», «riciclaggio», «recupero» e responsabilità dei gestori di rifiuti, e definendo le priorità date nella gestione dei rifiuti;
rilevato che viene rafforzata la politica industriale in materia di rifiuti, ampliando la nozione di «recupero», allargata a qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali, a fronte della più limitata definizione contenuta nella direttiva 2006/12/CE;
considerato che, anche alla luce delle difficoltà applicative e dei ritardi nell'avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte dell'amministrazione competente, il quadro sanzionatorio previsto dal SISTRI appare eccessivo e che occorrerebbe rimodularlo proporzionando la sanzione alla gravità della violazione commessa e tenendo conto degli adempimenti tecnici e amministrativi che dovranno affrontare le imprese soprattutto quelle di piccola dimensione;
considerato che la proroga per l'entrata in vigore del regime transitorio per il passaggio dall'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa d'igiene ambientale (TIA) è scaduta il 30 giugno 2010 e non è stata più rinnovata, e, in attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione di coefficienti di produzione omogenei previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006, sarebbe opportuno mantenere l'attuale sistema di prelievo al fine al fine di evitare distorsioni della concorrenza derivanti da aumenti tariffari che variano a seconda del territorio;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ove siano recepiti i seguenti rilievi:
a) prevedere per un periodo di tempo (di almeno 6 mesi), la sussistenza delle due modalità di registrazione al SISTRI, con il regime nuovo e con quello tradizionale utilizzabili in alternativa, in attesa del completamento della fase distributiva che permetta a tutte le imprese, soprattutto a quelle di piccola dimensione, di essere poste nelle condizioni di adempiere agli obblighi e agli adempimenti previsti dal nuovo sistema;
b) in attesa della determinazione omogenea dei nuovi coefficienti previsti

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dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedere il mantenimento dell'attuale sistema di prelievo TARSU o TIA dove questa sia stata adottata in via sperimentale;
c) apportare all'articolo 178-bis (articolo 3 dello schema di decreto) le seguenti modificazioni:
al comma 1 prevedere il concerto del Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di rispettiva competenza, quello dei Ministri della Salute, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Politiche agricole e forestali e dell'Economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
sempre al comma 1 sostituire il periodo «evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato» con il seguente: «tenendo conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali,sanitari ed ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno»;
al comma 2 sopprimere la lettera a);
al comma 4, sostituire le parole: «I decreti di cui al comma 1» con le seguenti: «I decreti di cui al comma 2». (Si ritiene, infatti, necessario il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico nella definizione di misure che possono determinare nuovi e rilevanti obblighi, nonché costi, per l'intero sistema dei produttori e dei distributori di beni);

d) in considerazione del fatto che rispetto alla Direttiva 2008/98/CE, il testo proposto dal Ministero irrigidisce il concetto di gerarchia del trattamento dei rifiuti - nella Direttiva infatti si parla di «ordine di priorità» e non di «gerarchia»- e che, inoltre, lo schema di decreto prevede uno scostamento da tale gerarchia solo in via eccezionale, per singoli flussi di rifiuti, sulla base di appositi successivi decreti (commi 2, 3 e 4); in considerazione altresì del fatto che anche il comma 6 (che lascia al recupero di energia da rifiuti un ruolo assolutamente marginale) appare molto più restrittivo rispetto al disposto della direttiva, al fine di garantire che non si generino disparità nel recepimento tra diversi Stati membri, che potrebbero comportare svantaggi competitivi per le imprese italiane,apportare all'articolo 179 (articolo 4 della proposta) le seguenti modificazioni:
ai commi 2 e 3, ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola «gerarchia», con le seguenti: «ordine di priorità»; inoltre, al comma 2, sostituire le parole: «La gerarchia del trattamento dei rifiuti stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale» con le seguenti: « Nell'applicare l'ordine di priorità dei rifiuti sopra indicata, le Pubbliche amministrazioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, adottano misure che conseguano il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti»;
sopprimere il comma 4;

e) in relazione all'articolo 180-bis (articolo 6 dello schema di decreto) introdurre una previsione che consenta una gestione operativa da parte delle imprese, ovvero una disposizione che consenta alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti di essere ammesse a godere del regime agevolato di cui agli articoli 214 e 216 e ai conseguenti decreti di attuazione 5 febbraio 1998 e n. 161 del 2002, per i prodotti e i materiali ottenuti ed ivi individuati. Analoga considerazione vale per l'attività di recupero introdotta dalla nuova direttiva consistente nella semplice verifica dei requisiti necessari per un nuovo impiego dei materiali; in particolare, in relazione al comma 2, poiché la responsabilità estesa del produttore del

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prodotto è regolata dall'apposito articolo 178-bis, che già prevede successivi decreti attuativi in materia, sopprimere le parole da: «anche attraverso» alla fine del comma, al fine di migliorare il coordinamento fra articoli ed evitare duplicazioni di procedure e provvedimenti attuativi concernenti la stessa materia;
f) al comma 1, lettera a) dell'articolo 181 (articolo 7 dello schema di decreto) è necessario chiarire come si raccordano gli obiettivi qui definiti con quelli contenuti nell'articolo 205 («Misure per incentivare la raccolta differenziata») e nell'allegato E alla Parte IV del decreto;
g) apportare all'articolo 183 (articolo 10 dello schema di decreto) le seguenti modificazioni:
in relazione al comma 1, lettera z), punto 5,occorre chiarire quali siano le categorie di rifiuto per le quali dovrebbero essere definite specifiche modalità di gestione del deposito temporaneo. Tali misure devono essere definite a seguito di una apposita consultazione con i rappresentanti dei soggetti economici interessati;
in relazione al comma 1, lettere cc) e cc-bis) desta perplessità il fatto che in un testo volto al recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE venga inserita una definizione non prevista dalla medesima Direttiva e che nemmeno viene ripresa da norme nazionali vigenti. Si tratta del «digestato di qualità» (ottenuto da digestione anaerobica), che si contrappone alla definizione di «compost di qualità» (ottenuto da digestione aerobica). Non si comprende l'inserimento di questa definizione, perché poi la stessa non viene ripresa in altri articoli del testo in esame. Poiché tali definizioni andrebbero ad incidere sulla normativa settoriale dei fertilizzanti (ora dettata decreto legislativo n. 75 del 26 aprile 2010 in sostituzione del decreto legislativo 217/2006 - «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti», a cui si fa riferimento anche nella definizione di «compost di qualità») si riterrebbe opportuno che le stesse venissero discusse nell'ambito della Commissione tecnico consultiva per i fertilizzanti (prevista dal decreto legislativo 75/2010 e che stabilisce i criteri, anche ambientali, dell'ammissibilità dei fertilizzanti sul mercato) e non nell'ambito della revisione del Codice ambientale. Tale distinzione fra compost e digestato, infatti, sembrerebbe incidere sulla definizione di «ammendanti» di cui al decreto legislativo 75/2010, provvedimento che - quando parla di ammendante compostato - non fa differenze sul metodo di preparazione: digestione aerobica o anaerobica; l'importante è che il prodotto finale abbia particolari caratteristiche di stabilizzazione;
h) all'articolo 184-bis (articolo 12 dello schema di decreto) sopprimere il comma 2; in alternativa prevedere nell'adozione dei decreti il concerto del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, dei Ministri della salute, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole e forestali e dell'economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
i) all'articolo 184-ter (articolo 12 dello schema di decreto) prevedere il concerto del Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, dei Ministri della Salute, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Politiche agricole e forestali e dell'Economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. Al comma 3 dopo le parole: «legge 30 dicembre 2008, n. 210» inserire le seguenti: «e la Circolare del Ministero dell'Ambiente 28 giugno 1999, prot. N. 3402/V/MIN»; sopprimere conseguentemente l'ultimo periodo;
l) in relazione all'articolo 188 (articolo 15, comma 1, lettera a) dello schema di decreto) prevederne la sostituzione con il seguente:
«Articolo 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti. - 1. Il produttore o il detentore di rifiuti provvedono direttamente

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al loro trattamento oppure li consegnano ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti in conformità degli articoli 177 e 179.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-
bis, comma 2 lettera a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) nel caso in cui, entro il termine di 15 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, tali soggetti ricevano dal suddetto sistema di tracciabilità la comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 14 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009; o
c) nel caso in cui, alla scadenza del predetto termine, tali soggetti abbiano provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 14 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sessanta giorni e la comunicazione è effettuata alla regione.

2-bis. Qualora il produttore e il detentore non siano iscritti al sistema di tracciabilità di rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3, la responsabilità è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione, di cui all'articolo. 5, comma 8, del decreto 17 dicembre 2009, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione della predetta scheda. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

3. La responsabilità dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del presente decreto, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private autorizzati per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi dell'articolo 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario.

4. Nel caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private, autorizzate per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi dell'articolo 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto, è esclusa la responsabilità del produttore per l'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento.
5. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

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6. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.»;

m) all'articolo 195, comma 1 lettera r) (articolo 17 dello schema di decreto), anche per motivi di aderenza al testo della direttiva 2008/98/CE, sarebbe opportuno aggiungere, alla fine della lettera, le seguenti parole: «, ivi inclusi i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche. Non costituiscono raccolta di rifiuti il ritiro di beni o di prodotti dati in comodato d'uso a consumatori e utenti»;
n) all'articolo 197 (articolo 18 dello schema di decreto), si ritiene opportuno che anche le certificazioni ambientali ottenute ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 siano tenute in considerazione nell'ambito della programmazione provinciale delle ispezioni e dei controlli; tali certificazioni sono considerate alla stregua delle registrazioni EMAS in numerosi altri articoli del decreto legislativo 152/2006 oggi vigente (es.: articolo 209, 210 comma 3, 212 comma 9). Si propone dunque di aggiungere, dopo la parola: «(EMAS)», le seguenti parole: «e del possesso delle certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001»;
o) con riferimento al sistema sanzionatorio, di cui agli articoli 30, 31 e 32 dello schema di decreto, poiché l'articolo 3 della legge comunitaria n. 88 del 2009 consente la delega a sanzionare unicamente quelle violazioni che non siano già oggetto di sanzioni penali o amministrative, mentre nel testo proposto si modificano sanzioni relative a violazioni già sanzionate (cfr. ad esempio gli articoli 255, comma 1, e 258, comma 3), occorre che il testo si limiti unicamente ad introdurre quelle sanzioni che si rendono necessarie per dare attuazione alle nuove norme introdotte dalla direttiva. Si rileva che, in generale, ed in rapporto alle sanzioni ad oggi previste dal decreto legislativo 152/2006, le sanzioni proposte nello schema di decreto sono molto severe. Inoltre, non è fatta distinzione fra dolo e colpa, né si prevedono condizioni particolari nel caso del cosiddetto «ravvedimento operoso». Inoltre, occorre rimodulare il sistema sanzionatorio previsto dal SISTRI tenendo conto dei seguenti criteri: 1) la proporzionalità, commisurando la sanzione alla gravità della violazione commessa, 2) la previsione di sanzioni penali solo per le violazioni più gravi che arrecano danno all'ambiente o alla salute umana; 3) la previsione di sanzioni amministrative per gli errori formali; 4) la previsione dell'applicazione della sanzione una sola volta nel caso in cui lo stesso errore venga commesso più volte in buona fede. Prevedere inoltre la minima sanzionabilità per i soggetti che si iscrivono in ritardo al SISTRI, dati i problemi operativi prima evidenziati e che non sono imputabili alle imprese. In particolare, all'articolo 34 (disposizioni transitorie e finali) prevedere una diminuzione della sanzione da ritardo per l'iscrizione al SISTRI prevista fino al 31 dicembre 2010; sembra inoltre necessario modificare il comma 4 dell'articolo 260 bis (di cui all'articolo 32 dello schema di decreto), definendo singole sanzioni per precise violazioni: sanzioni per «inadempimenti agli ulteriori obblighi», risulta una previsione generica e rende eccessivamente interpretabile la norma. Al medesimo articolo, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 7, relative ai certificati di analisi che devono accompagnare i rifiuti, occorre chiarire che il certificato di analisi che accompagna il trasporto è un «certificato di caratterizzazione», ammettendo cioè che possano essere riscontrate senza che ciò costituisca violazione della norma, leggere incongruenze fra i dati contenuti nel certificato e il rifiuto trasportato;
p) infine, quali considerazioni di carattere più generale, si osserva che parti dell'articolato dello schema di decreto di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui

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rifiuti, nonché alcune proposte emendative allo stesso, formulate dalla Conferenza Unificata del 29 luglio u.s. in materia di assimilazione, esulano dai limiti della delega affidata al Governo e non trovano altresì riscontro nei contenuti della direttiva; in ragione di tali considerazioni, si chiede quindi la soppressione dell'articolo 20 (modifiche all'articolo 201 del decreto 152) Si ritiene inoltre opportuno sostituire, all'articolo 7, comma 1, lettera a), la parola: «assimilabili» con la parola: «simili», che, a differenza della prima, risulta conforme al dettato della direttiva. Si chiede infine al Governo di non accogliere l'emendamento 52 (di cui all'allegato 1) della Conferenza Unificata che, all'articolo 8 comma 1, lettera b), dello schema di decreto propone di sostituire il termine «smaltire» con «trattare».