CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2010
368.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (Atto n. 241).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010;
rilevato che:
lo schema di decreto reca una attuazione parziale della delega, in quanto disciplina esclusivamente l'autonomia statutaria, gli organi di governo e lo status degli amministratori di Roma capitale;
in base a quanto previsto dall' articolo 24, comma 6, della legge n. 42 del 2009, nel decreto disciplinante lo status dei membri dell'Assemblea capitolina avrebbero dovuto essere previsti anche il raccordo istituzionale ed il coordinamento tra Roma capitale e gli altri enti territoriali, che invece non è riportato nel presente schema;
la delega dovrà pertanto essere completata con riguardo gli altri criteri e principi recati dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, in particolare per ciò che attiene alla specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, all'assegnazione di nuove risorse, ai raccordi istituzionali con lo Stato, la Regione e la Provincia, nonché ai principi generali per l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio;
sotto un profilo sistematico sarebbe risultato più opportuno dar corso all'attuazione della delega regolamentando prima le nuove funzioni di Roma capitale e solo successivamente disciplinando le procedure che presiedono al funzionamento dell'ente e al regime giuridico ed economico dei membri elettivi e di quelli degli organi di governo;
considerato che:
l'attuazione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 richiede una disciplina normativa articolata e complessa, che ha indotto il legislatore a prevedere l'emanazione di più decreti legislativi;
lo schema all'esame costituisce l'avvio di tale percorso di adempimento istituzionale della nuova disciplina che deriva dal riformato titolo V della Costituzione, che a quasi un decennio dalla sua entrata in vigore non ha ancora ricevuto attuazione;
sotto questo profilo il provvedimento delinea un nuovo assetto della governance di Roma capitale che realizza il primo effettivo riconoscimento delle peculiarità della capitale dello Stato, cui si dovrà dar seguito con gli ulteriori decreti legislativi previsti dalla disciplina di delega,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «L'Assemblea capitolina» siano aggiunte le seguenti: «, dopo l'entrata in

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vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,»;
2) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, le parole «del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,»;
3) all'articolo 3, comma 5, secondo periodo, le parole: «in numero non superiore a dodici» siano sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria»;
4) all'articolo 3, comma 6, secondo periodo, dopo le parole «se ottiene per due volte» siano inserite le seguenti: «, in altrettante sedute consiliari,»;
5) all'articolo 3, comma 7, le parole: «e dalle relative votazioni» siano soppresse;
6) all'articolo 3, comma 8, dopo le parole «monitoraggio e controllo,» siano aggiunte le seguenti «da affidare ad organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla Giunta capitolina,»;
7) all'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «9. Lo statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma capitale e i cittadini»;
8) all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
«2. Il Sindaco di Roma capitale può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale.»;
9) all'articolo 4, comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «4. Il Sindaco di Roma capitale nomina, entro il limite massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina»;
10) all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, siano aggiunte, in fine, le parole: «nell'ambito di Roma capitale»;
11) all'articolo 4, il comma 7 sia sostituito dal seguente: «7. Lo statuto, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite a Roma capitale con gli appositi decreti legislativi, stabilisce i criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in merito all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità»;
12) all'articolo 4, comma 10, le parole: «o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato» siano sostituite dalle seguenti: «o di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell'azione amministrativa»;
13) all'articolo 5, il comma 2 sia soppresso;
14) all'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della giunta capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa»;
15) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «percepire una indennità» sia aggiunta la seguente: «onnicomprensiva»;
16) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia

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e delle finanze,» siano aggiunte le seguenti: «sentita l'Assemblea capitolina,»;
17) all'articolo 5, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6. Si applica l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente.»;
18) all'articolo 7, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole «ed il numero degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite massimo previsto dall'articolo 47, comma 1, ultima parte, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
19) all'articolo 7, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: «3-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, si applica a decorrere dalla prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
20) all'articolo 7, sia soppresso il comma 4;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, si valuti l'opportunità di riconsiderare nell'ambito del disegno di legge A.S. 2259, relativo alla cosiddetta «Carta delle autonomie locali», la questione del numero dei consiglieri di Roma capitale e delle città metropolitane, nonché l'introduzione di un limite agli oneri a carico degli enti locali per i permessi retribuiti degli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti;
b) con riferimento all'articolo 7, comma 1, appare opportuno, al fine di evitare incertezze in sede interpretativa, richiamare espressamente le disposizioni di legge applicabili agli organi di Roma capitale e ai loro componenti.