CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2010
368.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana (C. 3624 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3624 Governo, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione, riservano le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (Atto n. 241).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (atto n. 241), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010;
premesso che:
lo schema di decreto, inserendosi in un quadro coordinato delle funzioni dei vari livelli di governo, attua la delega prevista dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 per la parte che riguarda esclusivamente l'autonomia statutaria, gli organi di governo e lo status degli amministratori di Roma capitale;
la delega troverà un completamento con la specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, con l'assegnazione di nuove risorse, con la definizione dei raccordi istituzionali con lo Stato, la Regione e la Provincia, nonché con la determinazione dei principi generali per l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio;
sotto un profilo sistematico sarebbe risultato più opportuno dar corso all'attuazione della delega regolamentando prima le nuove funzioni di Roma capitale e solo successivamente disciplinando le procedure che presiedono al funzionamento dell'ente e al regime giuridico ed economico dei membri elettivi e di quelli degli organi di governo,
considerato che:
l'attuazione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 richiede una disciplina normativa articolata e complessa, che ha indotto il legislatore a prevedere l'emanazione di più decreti legislativi;
lo schema all'esame finalmente inizia il percorso di adempimento istituzionale della nuova disciplina che deriva dal riformato titolo V della Costituzione, che, a quasi un decennio dalla sua entrata in vigore, non ha ancora ricevuto attuazione;
sotto questo profilo il provvedimento delinea un nuovo assetto della governance di Roma capitale che, realizza il primo effettivo riconoscimento delle peculiarità della capitale dello Stato, cui si dovrà dar seguito con gli ulteriori decreti legislativi previsti dalla disciplina di delega;

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, si valuti l'opportunità di suggerire al Governo di riconsiderare nell'ambito del disegno di legge A.S. 2259, relativo alla cosiddetta «Carta delle autonomie locali», la questione del numero dei consiglieri di Roma capitale e delle città metropolitane, nonché l'introduzione di un limite agli oneri a carico degli enti locali per i

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permessi retribuiti degli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti.
all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «L'Assemblea capitolina» siano aggiunte le seguenti: «, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,»;
all'articolo 3, comma 5, primo periodo, le parole «del presente decreto» siano sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,»;
all'articolo 3, comma 5, secondo periodo, le parole: «in numero non superiore a dodici» siano sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria»;
all'articolo 3, comma 6, secondo periodo, dopo le parole «se ottiene per due volte» siano inserite le seguenti: «, in altrettante sedute consiliari,»;
all'articolo 3, comma 7, le parole: «e dalle relative votazioni» siano soppresse;
all'articolo 3, comma 8, dopo le parole «monitoraggio e controllo,» siano aggiunte le seguenti «da affidare ad organismi posti in posizione di autonomia rispetto alla Giunta capitolina».
all'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «9. Lo statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma capitale e i cittadini»;
all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
«2. Il Sindaco di Roma capitale può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale.»;
all'articolo 4, comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «4. Il Sindaco di Roma capitale nomina, entro il limite massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina»;
all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, siano aggiunte, in fine, le parole: «nell'ambito di Roma capitale»;
all'articolo 4, il comma 7 sia sostituito dal seguente: «7. Lo statuto, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite a Roma capitale con gli appositi decreti legislativi, stabilisce i criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in merito all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità»;
all'articolo 4, comma 10, le parole: «o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato» siano sostituite dalle seguenti: «o di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell'azione amministrativa»;
all'articolo 5, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente.»;
con riferimento all'articolo 7, comma 1, appare opportuno, al fine di evitare incertezze in sede interpretativa, richiamare espressamente le disposizioni di legge applicabili agli organi di Roma capitale e ai loro componenti.
all'articolo 7, sia soppresso il comma 4.

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ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali (Testo base C. 3351 Rossa e C. 197 Murgia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del Paese.
2. 1.Il relatore.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. 01.Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 4

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica (Testo unificato C. 2184 Boffa ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 Boffa ed abb., recante «Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
evidenziato che l'articolo 8 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di sospendere, con proprio decreto, la realizzazione di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi di superficie non alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile o da combustibili ultrapuliti per lo studio, la progettazione e l'eventuale approvazione delle varianti di progetto finalizzati all'impiego di veicoli aventi la caratteristiche previste dall'articolo 1 del testo unificato, anche nel caso in cui sia stata già effettuata la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria della relativa gara d'appalto;
sottolineata l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 8, che si caratterizza per un'eccessiva indeterminatezza della fattispecie che consentirebbe di dare luogo alla sospensione della realizzazione di opere previste all'articolo 8, in deroga alle previsioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e che potrebbe dare luogo ad effetti distorsivi negli affidamenti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 8, alla luce dell'eccessiva indeterminatezza della fattispecie che consentirebbe di dare luogo alla sospensione della realizzazione di opere previste all'articolo 8, in deroga alle previsioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e del rischio di dare luogo ad effetti distorsivi negli affidamenti.