CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2010
352.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV». Atto n. 216.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 216

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV»;
visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010;
considerato che è emersa l'esigenza di consentire all'ANSV di procedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ad assunzioni di investigatori, anche in deroga ai limiti quantitativi e ai vincoli procedurali previsti per le amministrazioni dello Stato, e preso atto tuttavia che le disposizioni che consentirebbero di rispondere a tali esigenze non appaiono inerenti ai principi del procedimento «taglia-enti», ma potranno costituire il contenuto di altro intervento, che si invita il Governo ad adottare con la massima sollecitudine;
considerato che è in corso di esame in sede di Unione europea una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente ad oggetto le inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (COM (2009) 611 def.), e preso atto che, al di là delle specifiche finalità alle quali risponde il riordino dell'Agenzia effettuato con lo schema di decreto, potrebbe emergere l'esigenza di riconsiderare le competenze e le modalità di intervento dell'Agenzia ove il Regolamento europeo fosse definitivamente approvato;
considerato che in generale emerge l'esigenza di pervenire a una definizione tendenzialmente uniforme della disciplina relativa agli organi degli enti pubblici non economici, evitando, per quanto concerne profili quali, a titolo esemplificativo, le modalità di nomina, la durata del mandato e i limiti di rinnovabilità, le incompatibilità, di prevedere disposizioni diverse per gli enti di volta in volta oggetto di riordino;
considerato che dopo la trasmissione alle Camere dello schema di regolamento in titolo è entrato in vigore il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
considerati i rilievi formulati dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, si invita il Governo a valutare l'opportunità di tenere conto, nella determinazione del trattamento economico del direttore generale, delle finalità di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di cui al

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comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché degli interventi in materia di contenimento della spesa relativa al pubblico impiego previsti nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
con riferimento all'articolo 5 e in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra settore pubblico e settore privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificarne il comma 2, riducendo da tre anni a diciotto mesi il periodo, successivo alla scadenza del mandato, nel quale il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia non possono assumere incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica, ovvero a sopprimere il medesimo comma 2;
al medesimo articolo 5, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare il comma 3 estendendo agli investigatori il divieto di ricoprire incarichi di perito o consulente in procedimenti giudiziari che abbiano attinenza con le attività dell'ANSV durante la permanenza in servizio, come previsto per il presidente e i membri del collegio;
in merito all'articolo 6, comma 1, si invita a valutare la congruità del termine ivi indicato per la permanenza in carica degli organi dell'Agenzia;
ancora in merito all'articolo 6, si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di sopprimerne il comma 2;
quanto poi al comma 3 dello stesso articolo 6, si segnala l'opportunità di un coordinamento, in merito alla rimodulazione della dotazione organica, con quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;
valuti infine il Governo l'esigenza di verificare la coerenza dello schema di regolamento in titolo con le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nel testo risultante dalla sua definitiva conversione in legge, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 6 in materia di compensi attribuiti ai componenti e ai titolari di organi di enti, e in materia di numero massimo dei componenti degli organi stessi.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203.

ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 203

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
preso atto dell'intendimento del Governo di espungere gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto in titolo;
visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;
considerato che l'Aero Club d'Italia ha manifestato l'esigenza di una riduzione del numero di componenti del suo Consiglio federale eletti dall'Assemblea, nella misura di quattro membri, e tenuto conto che su tale possibilità si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei ministri - struttura di missione per lo sport;
considerato che, in merito al riordino dell'Enac, è emersa l'esigenza di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'Enac e i gestori aeroportuali, nonché l'esigenza di consentire all'Enac stesso di procedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ad assunzioni di personale con particolare riferimento ai piloti ispettori di volo, anche in deroga ai limiti quantitativi e ai vincoli procedurali previsti per le amministrazioni dello Stato, e preso atto tuttavia che le disposizioni che consentirebbero di rispondere a tali esigenze non appaiono inerenti ai principi del procedimento «taglia-enti», ma potranno costituire il contenuto di altro intervento, che si invita il Governo ad adottare con la massima sollecitudine;
considerati i rilievi formulati dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati;
considerato che dopo la trasmissione alle Camere dello schema di regolamento in titolo è entrato in vigore il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e all'articolo 7, comma 21, la soppressione dell' INSEAN, con conseguente attribuzione delle funzioni e risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 1, si invita il Governo a riconsiderare l'opportunità di modificare direttamente, con atto sovraordinato quale è lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il

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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004 con il quale è approvato lo statuto dell'Aero Club d'Italia ovvero lo statuto medesimo, e a considerare invece la possibilità di riformularlo in termini di criteri cui si dovrà attenere la modifica dello statuto medesimo, prevista dall'articolo 5, comma 4;
ancora in merito al riordino dell'Aero Club d'Italia, di cui all'articolo 1, si invita il Governo a prevedere una riduzione dei componenti del Consiglio federale eletti dall'Assemblea nella misura di quattro unità e a valutare l'opportunità di prevedere una modifica statutaria che consenta di rinnovare consecutivamente fino a due volte il mandato del Presidente dell'AeCI;
si invita il Governo a espungere - come peraltro preannunciato e secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010 nel testo risultante dalla sua definitiva conversione in legge - l'articolo 2 dello schema di regolamento in titolo;
si osserva che l'articolo 4 dovrebbe essere riformulato in termini di norma autonoma, prevedendo l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, evitando di porsi come novella con carattere sostitutivo di commi di un articolo di rango primario;
si segnala, a fini di coordinamento formale, che il riferimento al «Ministro dei trasporti e della navigazione», presente nell'articolo 4, capoversi 3 e 4, dello schema di regolamento in titolo, dovrebbe essere sostituito con quello al «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
in merito al riordino dell'Enac, di cui all'articolo 4, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificarne il capoverso 2, ultimo periodo, prevedendo che la nomina a presidente dell'ente possa essere rinnovata consecutivamente due sole volte;
sempre con riferimento al riordino dell'Enac, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra settore pubblico e settore privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile, si invita il Governo a integrare lo schema di regolamento con una disposizione che consenta ai componenti degli organi dell'ente di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza trascorsi due anni dalla scadenza del mandato;
in merito all'articolo 5 si osserva che il termine posto dal comma 4 per l'eventuale adeguamento dello statuto dell'Enac coincide con quello che il precedente comma 2 fissa per procedere alla nomina dei componenti degli organi collegiali.
valuti infine il Governo l'esigenza di verificare la coerenza dello schema di regolamento in titolo con le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nel testo risultante dalla sua definitiva conversione in legge, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 6 in materia di compensi attribuiti ai componenti e ai titolari di organi di enti, e in materia di numero massimo dei componenti degli organi stessi.