CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2010
352.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44/B e abbinate, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO MONTAGNOLI 55.3 (nuova formulazione) APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO DALLA IX COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato l'emendamento 55.3 Montagnoli (nuova formulazione) approvato in linea di principio dalla IX Commissione in sede legislativa;
apprezzato lo sforzo della IX Commissione di recepire alcune delle osservazioni formulate nel parere formulato sul testo in sede referente;
coerentemente con quanto già indicato da questa Commissione ed al fine di semplificare le procedure autorizzative;
delibera di esprimere,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
a) aggiungere, in fine, le parole: «; per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226.

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione di cui all'articolo 23-bis, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
rilevato che il provvedimento presentato alle Camere rappresenta il completamento della riforma dei servizi pubblici locali rilevanza economica sancita dal citato articolo 23-bis, nella direzione di un assetto effettivamente concorrenziale del mercato;
valutati gli importanti elementi informativi emersi dalle audizioni svolte dalla I Commissione;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi:
All'articolo 2, concernente misure in materia di liberalizzazioni, appare opportuno apportare le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Tali verifiche sono trasmesse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale ne cura un'adeguata pubblicità»;
b) al comma 2, inserire dopo le parole: «ove necessario» le seguenti: «e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo»; dopo la parola «prevedendo le» sostituire la parola: «eventuali» con la parola: «corrispondenti»; dopo le parole: «proventi derivanti dalle tariffe» sopprimere le parole: «e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo»;
c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato individua, anche adeguate forme di pubblicità delle motivazioni della scelta dell'affidamento in house.
2-ter. L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici definisce le forme più adeguate di pubblicità delle procedure ad evidenza pubblica»;
d) sopprimere i commi 3 e 4.
All'articolo 3, concernente le norme generale sull'affidamento del servizio, appare opportuno prevedere, alla fine del comma 2, l'aggiunta del seguente periodo: «La salvaguardia degli affidamenti diretti opera qualora si verifichi la riduzione della partecipazione pubblica entro i termini e le condizioni poste dalla legge con riferimento alla quota sindacata»; ai commi 3 e 4, inoltre, appare opportuno prevedere criteri di premialità per quei raggruppamenti che favoriscono la partecipazione delle PMI appartenenti al tessuto produttivo locale al fine di dare applicazione al principio, già recepito nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di implementazione in Italia dello Small Business Act, diretto a facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici; sempre al comma 4, appare opportuno prevedere che il socio privato

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selezionato si configuri come socio industriale e operativo con compiti e prerogative di gestione materiale del servizio definiti in dettaglio negli atti di gara. Appare infine opportuno integrare il comma 5, relativo alla regolazione e verifica dei livelli dei servizi attraverso i contratti di servizio, con misure che prevedano con modalità predefinite, in caso di reiterati episodi di disservizio lamentati dagli utenti, l'irrogazione di sanzioni crescenti, che in caso di recidività possano anche condurre alla revoca dell'affidamento, in conformità alla previsione di cui alla lettera l), comma 10, dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
All'articolo 4, concernente il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appare opportuno, al comma 1, prevedere che il parere dell'Autorità risulti obbligatorio se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento superi la somma complessiva di 200.000 euro annui qualora la popolazione interessata sia superiore a 50 mila unità, ovvero superiore a 50.000 euro annui qualora la popolazione interessata non sia superiore a 50 mila unità.
All'articolo 5, relativo al patto di stabilità interno, appare opportuno sopprimere il comma 3.
All'articolo 7, concernente l'assunzione di personale da parte delle società «in house» e miste, occorre prevedere misure di salvaguardia in favore del personale di una società cui sia risolto anticipatamente il contratto di concessione, prevedendo comunque, a carico del subentrante, alcuni obblighi a riguardo. Agli articoli 7 e 8, inoltre, occorre prevedere l'applicazione della disciplina prevista per le società quotate anche alle società da queste controllate.
All'articolo 8, concernente la distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione, appare opportuno aggiungere il seguente comma:
«9-bis. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture vigila sul rispetto delle incompatibilità e dei conflitti di interesse previsti dal presente articolo».
All'articolo 10, relativo alla cessione dei beni in caso di subentro, occorre prevedere una fase transitoria in cui si tenga conto di eventuali diversi accordi contrattuali alla base della precedente concessione; occorre inoltre prevedere le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il bando di gara o la lettera di invito garantiscono al gestore subentrante la disponibilità delle reti, degli impianti, nonché dei beni strumentali e delle relative pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall'ente affidante.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare la disponibilità dei beni di cui al comma 1, il bando di gara o la lettera di invito:
a) nel caso in cui per l'acquisto dei beni siano stati utilizzati unicamente o prevalentemente fondi pubblici, prevede la cessione dal precedente gestore al gestore subentrante, previa corresponsione al precedente gestore del valore residuo dei beni calcolato a prezzo di mercato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi;
b) nel caso in cui i beni siano stati acquistati dal gestore uscente, prevalentemente o unicamente, in regime di autofinanziamento, prevede che siano dati in disponibilità ove siffatta disposizione risulta contenuta nei documenti della gara aggiudicata dal gestore uscente, ovvero, nel contratto di servizio o in specifici accordi contrattuali da questo stipulati con l'ente affidante. In assenza di siffatta disposizione i beni acquisiti dal gestore uscente in regime di autofinanziamento totale o prevalente

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possono essere liberamente trasferiti, al netto degli eventuali contributi pubblici non ancora ammortizzati, con diritto di prelazione a favore del gestore subentrante;
c) nel caso in cui non è altrimenti assicurata la disponibilità dei beni necessari per la prosecuzione del servizio, prevede che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato per dotarsi di tali beni».
c) sopprimere il comma 3.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226.

RILIEVI DELIBERATI DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione di cui all'articolo 23-bis, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
rilevato che il provvedimento presentato alle Camere rappresenta il completamento della riforma dei servizi pubblici locali rilevanza economica sancita dal citato articolo 23-bis, nella direzione di un assetto effettivamente concorrenziale del mercato;
valutati gli importanti elementi informativi emersi dalle audizioni svolte dalla I Commissione;
auspicando la possibilità di intervenire a breve con le opportune modifiche legislative al fine di pervenire ad un apprezzabile grado di armonizzazione in tutti i settori

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi:
all'articolo 2, concernente misure in materia di liberalizzazioni, appare opportuno apportare le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Tali verifiche sono trasmesse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale ne cura un'adeguata pubblicità»;
b) al comma 2, inserire dopo le parole: «ove necessario» le seguenti: «e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo»; dopo la parola «prevedendo le» sostituire la parola: «eventuali» con la parola: «corrispondenti»; dopo le parole: «proventi derivanti dalle tariffe» sopprimere le parole: «e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo»;
c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato individua, anche adeguate forme di pubblicità delle motivazioni della scelta dell'affidamento in house.
2-ter. L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici definisce le forme più adeguate di pubblicità delle procedure ad evidenza pubblica».
All'articolo 3, concernente le norme generale sull'affidamento del servizio, appare opportuno prevedere, alla fine del comma 2, l'aggiunta del seguente periodo: «La salvaguardia degli affidamenti diretti opera qualora si verifichi la riduzione della partecipazione pubblica entro i termini e le condizioni poste dalla legge con riferimento alla quota sindacata»; ai commi 3 e 4, inoltre, appare opportuno prevedere criteri di premialità per quei raggruppamenti che favoriscono la partecipazione delle PMI appartenenti al tessuto produttivo locale al fine di dare applicazione al principio, già recepito nella direttiva del Presidente del Consiglio dei

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Ministri di implementazione in Italia dello Small Business Act, diretto a facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici; sempre al comma 4, appare opportuno prevedere che il socio privato selezionato si configuri come socio industriale e operativo con compiti e prerogative di gestione materiale del servizio definiti in dettaglio negli atti di gara. Appare infine opportuno integrare il comma 5, relativo alla regolazione e verifica dei livelli dei servizi attraverso i contratti di servizio, con misure che prevedano con modalità predefinite, in caso di reiterati episodi di disservizio lamentati dagli utenti, l'irrogazione di sanzioni crescenti, che in caso di recidività possano anche condurre alla revoca dell'affidamento, in conformità alla previsione di cui alla lettera l), comma 10, dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
All'articolo 4, concernente il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appare opportuno, al comma 1, prevedere che il parere dell'Autorità risulti obbligatorio se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento superi la somma complessiva di 200.000 euro annui qualora la popolazione interessata sia superiore a 50 mila unità, ovvero superiore a 50.000 euro annui qualora la popolazione interessata non sia superiore a 50 mila unità. Al medesimo articolo, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «alla chiusura dei bilanci in utile» inserire le seguenti: «calcolata come media degli ultimi tre anni»; alla lettera d), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, esclusi i costi di investimento e il loro impatto sui costi operativi medi al fine di non penalizzare i soggetti che hanno realizzato maggiori investimenti».
All'articolo 5, relativo al patto di stabilità interno, al comma 3 prevedere che il decreto interministeriale sia emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento; il decreto deve inoltre prevedere norme differenziate in relazione alla virtuosità degli enti locali.
All'articolo 7, concernente l'assunzione di personale da parte delle società «in house» e miste, occorre prevedere misure di salvaguardia in favore del personale di una società cui sia risolto anticipatamente il contratto di concessione, prevedendo comunque, a carico del subentrante, alcuni obblighi a riguardo. Agli articoli 7 e 8, inoltre, occorre prevedere l'applicazione della disciplina prevista per le società quotate anche alle società da queste controllate.
All'articolo 8, concernente la distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione, appare opportuno aggiungere il seguente comma:
«9-bis. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture vigila sul rispetto delle incompatibilità e dei conflitti di interesse previsti dal presente articolo».
All'articolo 10, relativo alla cessione dei beni in caso di subentro, occorre prevedere una fase transitoria in cui si tenga conto di eventuali diversi accordi contrattuali alla base della precedente concessione; occorre inoltre prevedere le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il bando di gara o la lettera di invito garantiscono al gestore subentrante la disponibilità delle reti, degli impianti, nonché dei beni strumentali e delle relative pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall'ente affidante.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare la disponibilità dei beni di cui al comma 1, il bando di gara o la lettera di invito:
a) nel caso in cui per l'acquisto dei beni siano stati utilizzati unicamente o prevalentemente fondi pubblici, prevede la

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cessione dal precedente gestore al gestore subentrante, previa corresponsione al precedente gestore del valore residuo dei beni calcolato a prezzo di mercato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi;
b) nel caso in cui i beni siano stati acquistati dal gestore uscente, prevalentemente o unicamente, in regime di autofinanziamento, prevede che siano dati in disponibilità ove siffatta disposizione risulta contenuta nei documenti della gara aggiudicata dal gestore uscente, ovvero, nel contratto di servizio o in specifici accordi contrattuali da questo stipulati con l'ente affidante. In assenza di siffatta disposizione i beni acquisiti dal gestore uscente in regime di autofinanziamento totale o prevalente possono essere liberamente trasferiti, al netto degli eventuali contributi pubblici non ancora ammortizzati, con diritto di prelazione a favore del gestore subentrante;
c) nel caso in cui non è altrimenti assicurata la disponibilità dei beni necessari per la prosecuzione del servizio, prevede che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato per dotarsi di tali beni».
c) sopprimere il comma 3.

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ALLEGATO 4

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 (C. 3593 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato il disegno di legge C. 3593 Governo, recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009», relativamente alle parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), esaminato il disegno di legge C. 3594 Governo, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010», con riferimento alla Tabella 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza e alla Tabella n. 7, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinate, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna» così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato che le finalità della proposta di legge in esame sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei territori di montagna allo scopo di evitarne lo spopolamento;
rilevato altresì che il testo unificato proposto rappresenta un'apprezzabile iniziativa legislativa volta a incentivare un diverso modello di sviluppo economico basato su una più corretta distribuzione della popolazione sul territorio nazionale e la residenzialità nei territori con minore tensione demografica;
considerato infine che il testo unificato in esame costituisce il frutto di un intenso lavoro cui hanno contribuito tutti i gruppi parlamentari,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
FINALITÀ E PRINCÌPI

ART. 1.
(Finalità).

1. La presente legge definisce lo statuto giuridico delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione. Ai fini della presente legge si definisce impresa qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dal relativo status giuridico e dalle modalità di finanziamento.
2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
3. Nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti o desumibili dalla presente legge.
4. La definizione dello statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;
b) a promuovere la costruzione di un contesto socio-culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare;
c) a sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
d) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
e) a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale;
f) a promuovere o ad adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;
g) a rendere le pubbliche amministrazioni sensibili e attente alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

ART. 2.
(Princìpi generali).

1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni

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di servizi, nonché di concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall'Unione europea;
b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione;
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo, dove la discrezionalità sia l'eccezione;
d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, ai sensi di quanto disciplinato in materia dalla normativa europea;
e) l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e per la garanzia della possibilità di partecipazione e di accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche;
f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;
g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;
h) il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio;
i) la promozione nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo;
l) la promozione di misure che favoriscano la trasmissione e la successione di impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso misure di favore fiscale e di semplificazione amministrativa, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e ad alta tecnologia;
n) la promozione dell'aggregazione nel sistema produttivo attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese.

ART. 3.
(Libertà associativa).

1. Ogni impresa è libera di associarsi in una o più associazioni.
2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» o «sistema camerale», ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Capo II
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

ART. 4.
(Procedure di valutazione).

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso:
a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
b) l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

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2. Le regioni e gli enti locali, anche in forma associata, con il concorso del sistema delle camere di commercio, possono costituire appositi organi per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 consultano di norma le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima della presentazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.

ART. 5.
(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli atti di cui al comma 1, gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 6.
(Nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione).

1. All'articolo 14, legge 28 novembre 2005, n. 246 dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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ART. 7.
(Rapporti con la pubblica amministrazione).

1. Lo Stato nelle sue articolazioni e la pubblica amministrazione improntano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazione ed ai servizi; inoltre svolgono l'azione amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di uniformità di trattamento e di pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa; essi sono altresì tenuti a prevedere l'adozione di procedure semplificate e la riduzione al minimo dei diritti di segreteria, delle imposte e delle tasse dovuti in sede di iscrizione presso le camere di commercio, per l'avvio e per l'esercizio da parte di micro, piccole e medie imprese.
3. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei termini connessi alle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 241 del 1990, nonché l'effettività della previsione che il procedimento possa essere sospeso per una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso può costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla medesima pubblica amministrazione.»
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e sono inserite dalle Camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alla pubblica amministrazione e alle autorità aventi titolo, a cui le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione al registro delle imprese, è garantito senza oneri l'accesso telematico al registro delle imprese; ai medesimi soggetti è fatto divieto di esigere dalle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro.

ART. 8.
(Ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali).

1. Ai sensi di quanto disposto dalla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, e suoi successivi aggiornamenti, nonché in attuazione del quadro fondamentale per le piccole imprese (Small Business Act) è fatto obbligo alla pubblica amministrazione di liquidare i pagamenti dovuti alle imprese fornitrici di beni e servizi entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini contrattuali; decorso tale termine si applicano gli interessi di mora.
2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente: «17-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possono compensare anche parzialmente tali importi con i debiti eventualmente maturati nei confronti del medesimo soggetto».

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3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, introdotto dal comma 2 del presente articolo.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 è inserito il seguente:
«2-bis. È nullo l'accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione».

5. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può procedere ad indagini ed intervenire con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni, quali i ritardi nei pagamenti dovuti a micro, piccole e medie imprese.

ART. 9.
(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.
2. Al fine di limitare la discrezionalità da parte di singole amministrazioni e o di funzionari delle stesse, alle imprese non possono in alcun modo essere richiesti, all'esito di verifiche svolte dalla pubblica amministrazione e dalle autorità competenti, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 2, né comminate sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.
3. Nelle more del procedimento di verifica di cui al comma 2 del presente articolo e nei termini concordati per l'adeguamento, l'attività d'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 2, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi in cui è riscontrata una radicale difformità rispetto a quanto dichiarato.

ART. 10.
(Delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

1. Agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, lo Stato garantisce il conseguimento di una piena riabilitazione rimuovendo ogni limitazione personale che possa pregiudicare l'avvio e l'esercizio di nuove imprese ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma, il governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, in materia di procedure concorsuali. Il decreto si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) ridurre i tempi delle procedure fallimentari e concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta, in modo che non possano essere superiori a un anno;

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b) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali a carico degli soggetti interessati e garantendo ad essi gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno, nonché estendere l'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito;
c) determinare criteri di soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e con prelazione, al fine di offrire maggiori possibilità di recupero dei crediti chirografari degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese;
d) adottare rimedi per la composizione delle crisi aziendali da sovraindebitamento mediante appositi accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori prevedendo:
1) la predisposizione di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri, con la possibilità di conglobare o separare i debiti aziendali e quelli individuali e familiari;
2) la sottoscrizione da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo;
3) la definizione di forme adeguate di pubblicità da parte del giudice e la preclusione o sospensione di azioni individuali di esecuzione e di sequestro conservativo di beni;
4) l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei creditori;
5) le procedure per l'esecuzione, l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo;
6) i requisiti e le modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla composizione della crisi;
e) integrare la legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, mediante l'adozione di criteri relativi agli acconti ai creditori volti a determinare una preferenza per i crediti degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese per le vendite, le somministrazioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei periodi immediatamente precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.

3. Nelle procedure concorsuali lo Stato si fa carico degli oneri dovuti ai fornitori privilegiati coinvolti, nel caso siano imprenditori titolari di micro e piccole imprese, al fine di non pregiudicarne la sopravvivenza.
4. Sono ammessi al privilegio generale sui mobili, di cui all'articolo 2751-bis, n. 5) del codice civile, i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 11.
(Disciplina degli appalti pubblici).

1. È compito dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali istituire portali telematici al fine di rendere trasparenti le procedure di evidenza pubblica e di ampliare l'accesso all'informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea.
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro e piccole imprese, ove possibile, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:
a) suddividere i contratti in lotti e rendere visibili le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento,

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nonché riservare una quota degli stessi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese;
b) tener conto, nelle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
c) adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro e piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa, associazioni in partecipazione e forme consortili;
d) realizzare condizioni di favore per le micro e piccole imprese per l'accesso agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla UE, mediante:
1) l'assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica ovvero, alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato in cui la gara per il socio privato venga effettuata privilegiando la partecipazione di consorzi e forme di aggregazione di micro e piccole imprese locali;
2) l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale, nonché alle caratteristiche delle imprese presenti sul territorio potenzialmente interessate agli affidamenti;
3) la definizione di un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro e piccole imprese;
4) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
5) l'affidamento delle opere compensative alle amministrazioni comunali interessate territorialmente alla realizzazione delle grandi infrastrutture, al fine di favorire la partecipazione ai lavori delle micro e piccole imprese.

3. È fatto divieto alla pubblica amministrazione e alle autorità contraenti di richiedere alle imprese concorrenti requisiti finanziari sproporzionati al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara.
4. La pubblica amministrazione e le autorità contraenti sono tenute a vigilare sulla corretta corresponsione, da parte degli appaltatori, dei pagamenti ai subappaltatori nei vari stati di avanzamento dei lavori.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE

ART. 12.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si utilizzano i termini usati negli atti dell'Unione europea e nella relativa normativa nazionale di recepimento per la definizione di microimpresa, di piccola impresa e di media impresa.
2. Si definiscono distretti i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Si definiscono distretti tecnologici i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione.

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4. Si definiscono meta-distretti tecnologici le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali.
5. Si definiscono reti di impresa le aggregazioni funzionali tra imprese.
6. Si definiscono consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.
7. Si definiscono imprese dell'indotto le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione.
8. Si definiscono imprese femminili le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di donne.
9. Si definiscono imprese giovanili le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di persone con età inferiore a trentacinque anni.

ART. 13.
(Politiche pubbliche per la competitività).

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese, lo Stato ne favorisce in ogni modo l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:
a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministro dello sviluppo;
b) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:
1) l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificiosamente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese;
2) la previsione dell'obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;
c) sostiene la promozione delle micro e piccole imprese nei mercati nazionali ed internazionali mediante:
1) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione nazionale delle camere di commercio, delle linee guida, delle priorità e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese, anche al fine di un più efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro e piccole imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali;
2) la realizzazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, di programmi di intervento in favore dei sistemi di associazione tra imprese al fine

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di individuare e qualificare un sistema di servizi integrati a sostegno delle micro e piccole imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali, anche curando l'identificazione ed il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonché al fine di incentivare la costituzione e il sostegno di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione.

ART. 14.
(Deleghe al Governo in materia di imposizione tributaria relativa alle imprese e di compensazione fra i crediti delle imprese nei confronti delle amministrazioni statali e i debiti relativi ad obbligazioni tributarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per quanto riguarda l'imposta sui redditi:
1) differenziare l'imposizione sugli utili dell'impresa, prevedendo che non siano soggetti ad imposizione gli utili reinvestiti, entro l'esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, per le seguenti finalità:
1.1) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari o apparecchiature, purché detenuti per almeno tre anni dalla data dell'acquisto;
1.2) realizzazione o acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente o all'adeguamento alle normative sulla sicurezza;
1.3) attività di ricerca e di sviluppo di prodotti e processi di produzione innovativi;
1.4) acquisizione di brevetti o di licenze funzionali all'esercizio delle attività dell'impresa;
1.5) acquisizione di beni e di servizi destinati all'incremento dell'esportazione dei prodotti e alle altre attività in materia di internazionalizzazione, previste dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, nonché dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
1.6) formazione del personale necessaria per le finalità di cui ai numeri da 1.1) a 1.5);
2) consentire la deduzione, entro un limite massimo non superiore al 50 per cento, degli importi investiti dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche come capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese, con esclusione dei soggetti controllanti, controllati o collegati;
b) per quanto riguarda la determinazione dell'imponibile e il versamento delle imposte da parte delle micro, piccole e medie imprese:
1) introdurre un regime semplificato per l'esecuzione degli obblighi documentali e degli adempimenti formali nonché per la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa;
2) introdurre forme di imposizione forfetaria, anche aventi carattere di concordato triennale preventivo, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese

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e dei soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la facoltà, in favore delle imprese creditrici nei confronti di amministrazioni statali, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i contratti di cessione dei beni o di prestazione dei servizi devono essere stipulati in forma scritta;
b) i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e fondati su un titolo esecutivo non più impugnabile;
c) l'impresa deve avere già adempiuto esattamente all'obbligazione, derivante dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
d) la compensazione può essere effettuata esclusivamente con debiti relativi a tributi statali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo integra le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo da consentire la compensazione di cui al medesimo comma 1 nell'ambito del versamento unitario previsto dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro un mese dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 2 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con la procedura indicata nel comma 4.
6. I decreti legislativi di cui al presente articolo, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A questo fine si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con periodicità annuale, verifica le occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della delega legislativa di cui al comma 1, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVE IMPRESE

ART. 15.
(Imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate).

1. Lo Stato garantisce norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese

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avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e di sviluppare l'imprenditorialità diffusa. Per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate, il termine di cui al periodo precedente è prorogato di ulteriori due anni.
2. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione del capitale umano con università e con enti di ricerca, aree e locali senza oneri per i primi cinque anni di attività dell'azienda; tali aree e locali possono essere affidati senza oneri a soggetti di servizio senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese.
3. Le camere di commercio, anche in forma associata e con vincolo di sussidiarietà orizzontale rispetto alle associazioni delle imprese e ai loro centri di servizio, sono tenute a garantire la formazione e l'assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo, ad esclusione della rappresentanza di interessi.

Capo V
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 16.
(Istituzione e compiti dell'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Agenzia».
2. Sono compiti dell'Agenzia:
a) l'elaborazione di proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta addetti;
b) la predisposizione del rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sulla micro, piccola e media impresa. Il rapporto individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese e contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese.

3. L'Agenzia effettua, anche avvalendosi del contributo del tavolo di consultazione di cui al comma 5:
a) l'analisi di impatto preventivo sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi;
b) la verifica di impatto successivo sulle micro, piccole e medie imprese degli atti normativi.

4. Nell'assolvimento dei suoi compiti l'Agenzia opera in stretto collegamento con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso l'Agenzia è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.
6. Il Governo, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto annuale di cui al comma 2, lettera b), su cui il Parlamento si esprime nei successivi sessanta giorni, anche adottando uno specifico atto sulle misure prioritarie da attuare. Su tali misure prioritarie l'Agenzia svolge le analisi e le verifiche di impatto di cui al comma 3, lettere a) e b).
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione del regolamento, nonché dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle risorse da destinare ad essa. Il decreto è trasmesso alle

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Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

ART. 17.
(Organi dell'agenzia).

1. L'Agenzia è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri; il presidente è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il mandato del presidente e dei membri dell'Agenzia è fissato in cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

Capo VI
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 18.
(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).

1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.
4. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio della sua attività.

ART. 19.
(Attività della Commissione).

1. La Commissione valuta l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.
2. La Commissione favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela delle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia e all'estero e con associazioni, organizzazioni non governative e altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione delle micro, piccole e medie imprese.
3. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6- TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa - Atto sulle piccole imprese.

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ART. 20.
(Spese di funzionamento).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 30.000 euro a decorrere dall'anno di approvazione della presente legge, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Capo VII
COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

ART. 21.
(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
2. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

Capo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.
(Entrata in vigore e provvedimenti di attuazione).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dagli articoli della presente legge, e in particolare dall'articolo 14, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti gli organi e sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti dalla medesima legge.

ART. 23.
(Norma finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.