CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2010
346.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo unificato delle proposte C. 60 e abb., recanti disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;
considerato che la ratio del nuovo provvedimento, in coerenza con i princìpi di legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza, e di legislazione concorrente, in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, consiste nella definizione di una disciplina organica dei requisiti professionali necessari per l'esercizio delle attività imprenditoriali di costruttore edile e di completamento e finitura in edilizia e che, opportunamente, tale provvedimento intende assicurare condizioni reali di tutela dei consumatori e garantire la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli addetti delle imprese operanti nel settore;
osservato che le attività esercitate nel settore edile richiedono iniziative indirizzate non tanto ad accrescere i controlli burocratici, quanto ad individuare gli strumenti sostanziali in grado di far crescere le capacità culturali e le competenze tecniche e professionali degli operatori e degli stessi imprenditori del settore;
evidenziato, tuttavia, che dall'impostazione del testo unificato emergono alcuni aspetti che, pur a fronte delle scelte positive adottate, potrebbero produrre alcune criticità riguardo alla sfera di applicazione della nuova disciplina ed alla sua stessa efficacia al fine di perseguire realmente i princìpi e le finalità di all'articolo 1 del medesimo testo;
rilevato, in particolare, come, rispetto alle diverse proposte di legge presentate, si sia compiuta una scelta apparentemente semplificatoria mirata a prevedere una definizione unica delle varie attività presenti nel settore dell'edilizia senza tener conto della differenza sostanziale intercorrente fra le attività complesse e strutturali di costruzione e ristrutturazione, nonché di opere di ingegneria e del genio civile, rispetto alle numerose e variegate attività di completamento e finitura (pavimentatori, intonacatori, imbianchini e simili), e di manutenzione e riparazione di opere edili, che risultano di carattere meno complesso sia sul piano operativo e dell'organizzazione dell'impresa, sia sotto un profilo tecnico, professionale e di competenza;
rilevato, altresì, che i requisiti di idoneità professionale, previsti dall'articolo 7 del testo unificato, non distinguono i livelli formativi da conseguire né la durata delle esperienze lavorative da svolgere presso le imprese rispetto al diverso grado di complessità delle opere da svolgere e che non risultano graduati ed articolati rispetto all'attività professionale più complessa di costruttore edile ed a quella consistente in attività di completamento, finitura e manutenzione;
sottolineato, in particolare, come il requisito alternativo della frequenza di un corso di apprendimento di almeno 250 ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), seguito da apposito esame di abilitazione,

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risulti decisamente inadeguato per assicurare una qualificazione tecnica e professionale che consenta ai futuri operatori del settore di avviare un'attività complessa di costruzioni edili;
segnalata l'inopportunità di determinare, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato, un requisito di capacità organizzativa eccessivamente elevato ed ingiustificato (possesso di attrezzature per un valore minimo di 30.000 euro) senza distinguere fra le attività strutturali maggiormente complesse di costruzione e le semplici opere di completamento e finitura (che talora non richiedono attrezzature specifiche né mezzi d'opera);
evidenziata la necessità di superare alcune incongruenze della disciplina transitoria la quale (articolo 12) fa riferimento alle sole imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge nazionale ma non prevede alcuna tutela nei confronti delle imprese che avvieranno l'attività dopo tale data e che, secondo l'impostazione attualmente prevista da tale norma, dovrebbero dimostrare il possesso dei nuovi requisiti tecnico-professionali in assenza delle necessarie norme di applicazione;
evidenziato, al riguardo, che la norma non tiene conto dei tempi necessariamente molto lunghi che saranno richiesti per definire i programmi di studio e per adottare le successive disposizioni regionali di competenza per l'attuazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio dei relativi attestati professionali (di cui all'articolo 8 del testo unificato);
osservato, infatti, che solo dopo l'avvio a regime di tali corsi con i relativi esami di abilitazione a livello regionale la nuova disciplina di accesso professionale entrerà pienamente in vigore e che nel frattempo non sarebbe possibile avviare nuove attività d'impresa in mancanza di responsabili tecnici da abilitare secondo i requisiti richiesti dalla nuova disciplina; rilevato che tale situazione provocherebbe un congelamento nell'accesso di nuove imprese nel mercato dell'edilizia con rischi di forti prolungamenti a causa delle eventuali inerzie di singole regioni,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2, concernente la definizione delle attività e dei requisiti, sia prevista una definizione mirata a distinguere due categorie di attività consistenti, rispettivamente, nelle attività strutturali (costruzione, ristrutturazione, interventi strutturali, opere di ingegneria e del genio civile) e nei lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi, disponendo apposito rinvio ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di identificare correttamente tali attività, tenendo conto della classificazione ATECO-ISTAT;
b) i periodi di esperienza lavorativa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) (di almeno 48 mesi), pur essendo adeguati per l'avvio di attività di costruzioni edili, possano essere ridotti alla metà nel caso di attività semplici di finitura e completamento di opere edili e, analogamente, il periodo di frequenza di un corso integrativo di apprendimento (pari ad almeno 150 ore) possa essere ridotto per le medesime categorie di opere;
c) il requisito alternativo della frequenza di un corso di apprendimento di almeno 250 ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), seguito da apposito esame di abilitazione, sia modificato ai fini dell'avvio di attività strutturali di costruzioni prevedendo un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'ordinamento vigente in materia, articolato in una durata minima di due

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anni, ridotta ad un anno per le attività meno complesse di completamento e finitura di opere edili;
d) al medesimo articolo 7 sia inserito un comma aggiuntivo con il quale si disponga che i periodi di esperienza lavorativa svolti in azienda, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possano consistere anche nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o anche di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato, in modo tale da offrire a diverse categorie di soggetti, impegnati a svolgere l'attività lavorativa qualificata e tecnica nell'impresa, la possibilità di far valere l'esperienza maturata ai fini del conseguimento della qualifica di responsabile tecnico;

e con le seguenti osservazioni:
a) sia valutata l'esigenza di modificare quanto previsto dall'articolo 9, concernente i requisiti di capacità organizzativa, sopprimendo la determinazione di un valore minimo di 30.000 euro di attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività, almeno per le attività relative a lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi, con un requisito generale consistente nella dimostrazione del possesso di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui alla disciplina in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive integrazioni), senza imporre valori minimi assai elevati che rischiano di essere ingiustificati ed incompatibili con le norme europee in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione temporanea di servizi (di cui in particolare alla Direttiva 2006/123/CE, «Direttiva Servizi», recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59);
b) sia integrata la disciplina transitoria prevista dall'articolo 12 disponendo espressamente che nella fase di prima applicazione vengano tutelate anche le nuove imprese che avvieranno l'attività dopo la data di entrata in vigore della legge nazionale fino alla data di attuazione che sarà indicata dalle leggi regionali di attuazione per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione, di cui agli articoli 7 e 8 del Testo unificato, prevedendo anche termini unificati di attuazione mirati ad evitare trattamenti differenziati nell'accesso all'attività sul territorio.

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ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo unificato delle proposte C. 60 e abb., recanti disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;
considerato che la ratio del nuovo provvedimento, in coerenza con i princìpi di legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza, e di legislazione concorrente, in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, consiste nella definizione di una disciplina organica dei requisiti professionali necessari per l'esercizio delle attività imprenditoriali di costruttore edile e di completamento e finitura in edilizia e che, opportunamente, tale provvedimento intende assicurare condizioni reali di tutela dei consumatori e garantire la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli addetti delle imprese operanti nel settore;
osservato che le attività esercitate nel settore edile richiedono iniziative indirizzate non tanto ad accrescere i controlli burocratici, quanto ad individuare gli strumenti sostanziali in grado di far crescere le capacità culturali e le competenze tecniche e professionali degli operatori e degli stessi imprenditori del settore;
evidenziato, tuttavia, che dall'impostazione del testo unificato emergono alcuni aspetti che, pur a fronte delle scelte positive adottate, potrebbero produrre alcune criticità riguardo alla sfera di applicazione della nuova disciplina ed alla sua stessa efficacia al fine di perseguire realmente i princìpi e le finalità di all'articolo 1 del medesimo testo;
rilevato, in particolare, come, rispetto alle diverse proposte di legge presentate, si sia compiuta una scelta apparentemente semplificatoria mirata a prevedere una definizione unica delle varie attività presenti nel settore dell'edilizia senza tener conto della differenza sostanziale intercorrente fra le attività complesse e strutturali di costruzione e ristrutturazione, nonché di opere di ingegneria e del genio civile, rispetto alle numerose e variegate attività di completamento e finitura (pavimentatori, intonacatori, imbianchini e simili), e di manutenzione e riparazione di opere edili, che risultano di carattere meno complesso sia sul piano operativo e dell'organizzazione dell'impresa, sia sotto un profilo tecnico, professionale e di competenza;
rilevato, altresì, che i requisiti di idoneità professionale, previsti dall'articolo 7 del testo unificato, non distinguono i livelli formativi da conseguire né la durata delle esperienze lavorative da svolgere presso le imprese rispetto al diverso grado di complessità delle opere da svolgere e che non risultano graduati ed articolati rispetto all'attività professionale più complessa di costruttore edile ed a quella consistente in attività di completamento, finitura e manutenzione;
sottolineato, in particolare, come il requisito alternativo della frequenza di un corso di apprendimento di almeno 250 ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), seguito da apposito esame di abilitazione,

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risulti decisamente inadeguato per assicurare una qualificazione tecnica e professionale che consenta ai futuri operatori del settore di avviare un'attività complessa di costruzioni edili;
segnalata l'inopportunità di determinare, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato, un requisito di capacità organizzativa eccessivamente elevato ed ingiustificato (possesso di attrezzature per un valore minimo di 30.000 euro) senza distinguere fra le attività strutturali maggiormente complesse di costruzione e le semplici opere di completamento e finitura (che talora non richiedono attrezzature specifiche né mezzi d'opera);
evidenziata la necessità di superare alcune incongruenze della disciplina transitoria la quale (articolo 12) fa riferimento alle sole imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge nazionale ma non prevede alcuna tutela nei confronti delle imprese che avvieranno l'attività dopo tale data e che, secondo l'impostazione attualmente prevista da tale norma, dovrebbero dimostrare il possesso dei nuovi requisiti tecnico-professionali in assenza delle necessarie norme di applicazione;
evidenziato, al riguardo, che la norma non tiene conto dei tempi necessariamente molto lunghi che saranno richiesti per definire i programmi di studio e per adottare le successive disposizioni regionali di competenza per l'attuazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio dei relativi attestati professionali (di cui all'articolo 8 del testo unificato);
osservato, infatti, che solo dopo l'avvio a regime di tali corsi con i relativi esami di abilitazione a livello regionale la nuova disciplina di accesso professionale entrerà pienamente in vigore e che nel frattempo non sarebbe possibile avviare nuove attività d'impresa in mancanza di responsabili tecnici da abilitare secondo i requisiti richiesti dalla nuova disciplina; rilevato che tale situazione provocherebbe un congelamento nell'accesso di nuove imprese nel mercato dell'edilizia con rischi di forti prolungamenti a causa delle eventuali inerzie di singole regioni,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2, concernente la definizione delle attività e dei requisiti, sia prevista una definizione mirata a distinguere due categorie di attività consistenti, rispettivamente, nelle attività strutturali (costruzione, ristrutturazione, interventi strutturali, opere di ingegneria e del genio civile) e nei lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi, disponendo apposito rinvio ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di identificare correttamente tali attività, tenendo conto della classificazione ATECO-ISTAT;
b) i periodi di esperienza lavorativa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) (di almeno 48 mesi), pur essendo adeguati per l'avvio di attività di costruzioni edili, possano essere ridotti alla metà nel caso di attività semplici di finitura e completamento di opere edili e, analogamente, il periodo di frequenza di un corso integrativo di apprendimento (pari ad almeno 150 ore) possa essere ridotto per le medesime categorie di opere;
c) il requisito alternativo della frequenza di un corso di apprendimento di almeno 250 ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), seguito da apposito esame di abilitazione, sia modificato ai fini dell'avvio di attività strutturali di costruzioni prevedendo un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'ordinamento vigente in materia, articolato in una durata minima di due

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anni, ridotta ad un anno per le attività meno complesse di completamento e finitura di opere edili;
d) al medesimo articolo 7 sia inserito un comma aggiuntivo con il quale si disponga che i periodi di esperienza lavorativa svolti in azienda, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possano consistere anche nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o anche di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato, in modo tale da offrire a diverse categorie di soggetti, impegnati a svolgere l'attività lavorativa qualificata e tecnica nell'impresa, la possibilità di far valere l'esperienza maturata ai fini del conseguimento della qualifica di responsabile tecnico;

e con le seguenti osservazioni:
a) sia valutata l'esigenza di modificare quanto previsto dall'articolo 9, concernente i requisiti di capacità organizzativa, sopprimendo la determinazione di un valore minimo di 30.000 euro di attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività, almeno per le attività relative a lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi, con un requisito generale consistente nella dimostrazione del possesso di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui alla disciplina in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive integrazioni), senza imporre valori minimi assai elevati che rischiano di essere ingiustificati ed incompatibili con le norme europee in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione temporanea di servizi (di cui in particolare alla Direttiva 2006/123/CE, «Direttiva Servizi», recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59);
b) sia integrata la disciplina transitoria prevista dall'articolo 12 disponendo espressamente che nella fase di prima applicazione vengano tutelate anche le nuove imprese che avvieranno l'attività dopo la data di entrata in vigore della legge nazionale fino alla data di attuazione che sarà indicata dalle leggi regionali di attuazione per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione, di cui agli articoli 7 e 8 del Testo unificato, prevedendo anche termini unificati di attuazione mirati ad evitare trattamenti differenziati nell'accesso all'attività sul territorio.
c) in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera b), concernente i requisiti di onorabilità, valuti la commissione di merito l'opportunità di sopprimere, dopo la parola: «riciclaggio» le seguenti: «, emissione di assegni a vuoto,».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefìci risultanti ai clienti finali. (Atto n. 213).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (Atto n. 213);
rilevato che il provvedimento presentato alle Camere costituisce un primo passo, come richiesto dalla legge n. 99 del 2009, verso un mercato del gas maggiormente concorrenziale attraverso l'individuazione di meccanismi di promozione di investimenti nella realizzazione di nuova capacità di stoccaggio;
valutati gli importanti elementi informativi emersi dalle audizioni svolte congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato della Repubblica;
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) sopprimere la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12, data l'estrema necessità di prevedere tempestivi decreti di attuazione del decreto legislativo recanti anche l'immediata esecutività delle disposizioni contenute, eventualmente precisando la natura non regolamentare dei singoli decreti previsti dal decreto legislativo che entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione;
b) al fine di contenere l'impatto delle misure nei confronti dei clienti finali del mercato del gas, prevedere di estendere nel decreto legislativo ad un volume pari al 50 per cento dei volumi relativi ai complessivi diritti di utilizzo di stoccaggio per cui è previsto l'anticipazione dei benefici ai clienti industriali investitori la previsione di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c), unitamente all'ampliamento proporzionale a detto volume dell'importo a titolo di compensazione di cui ai medesimi articoli, comma e lettera;
c) al fine di garantire maggiore concorrenzialità al mercato, prevedere espressamente il divieto per il soggetto che si impegna a realizzare la nuova capacità di stoccaggio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo (di seguito: soggetto ex articolo 5) di acquisire diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio in qualità di investitore ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo; per quanto attiene, invece, l'assunzione del ruolo di mandatario degli investitori, ivi incluso il caso del soggetto ex articolo 5 quale mandatario, prevedere l'introduzione di un limite quantitativo per il possesso di mandati , non superiore al 40 per cento della totalità dei diritti del servizio di stoccaggio allocabili ai clienti investitori, nonché un esplicito rimando alle attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che dovrà preventivamente valutare, ed eventualmente approvare, le risultanti posizioni di mercato dei potenziali mandatari

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che superino detto 40 per cento ai fini della concorrenzialità del mercato del gas naturale;
d) al fine di assicurare l'invarianza economica per i clienti finali domestici, prevedere che gli oneri netti rivenienti dalla disponibilità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3, posti come anticipazione sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali del mercato del gas, siano restituiti con le modalità di cui al medesimo articolo, comma 6, per un numero di annualità sufficiente ad operare la restituzione integrale della citata anticipazione;
e) al fine di limitare i rinvii ad interventi amministrativi successivi, in luogo del rimando ad espresso decreto ministeriale, definire nel decreto legislativo, i parametri di elevato prelievo di gas naturale caratterizzanti i clienti finali industriali ammessi a partecipare in qualità di investitori;
f) al fine di promuovere la concorrenzialità anche nel mercato elettrico, massimizzando le ricadute positive sulla generalità dell'utenza elettrica e del gas, consentire la partecipazione dei produttori termoelettrici, quali specifici clienti industriali, e definire nel decreto legislativo, anche per limitare i rinvii ad interventi amministrativi successivi. che il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), consenta la partecipazione di soggetti terzi alle iniziative di sviluppo di nuova capacità, per 1 miliardo di metri cubi a produttori termoelettrici e per 3 miliardi di metri cubi a clienti finali industriali di cui all'articolo 6, riservando fino ad un terzo di tale ultimo quantitativo alle aggregazioni di piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità di destinare al mercato eventuali quantitativi non allocati. In tale ambito, prevedere che le piccole e medie imprese possano partecipare autonomamente, senza intermediazione di un cliente finale industriale caratterizzato da elevati consumi a condizione che si presentino come consorzio di imprese caratterizzato da uguali soglie di consumi e che tra i consorziati vi siano soggetti sia riconducibili alla natura di cliente industriale;
g) definire nel decreto legislativo, in luogo del rimando ad espresso decreto ministeriale, la metodologia per determinare la quota di mercato all'ingrosso del singolo operatore nel mercato nazionale, sulla base dei volumi di gas naturale che possono incidere effettivamente sul potere di mercato del singolo operatore nel mercato nazionale e comprendendo anche gli autoconsumi;
h) al fine di monitorare gli effetti delle misure definite nel presente provvedimento sul mercato del gas naturale, prevedere nel decreto legislativo che, anche tramite l'esercizio della delega già conferita con la legge comunitaria 2009 al Governo per il recepimento della direttiva europea 2009/73/CE, possano essere disposte delle correzioni del decreto legislativo in funzione degli andamenti del mercato del gas naturale negli anni successivi al 2011, come rilevati dal monitoraggio sul medesimo mercato appositamente effettuato dal dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico che può avvalersi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
i) al fine di assicurare certezza normativa, prevedere sin dall'emanazione dei decreti legislativi che l'avvio delle misure di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo non possa essere operativo anteriormente al 1 ottobre 2011;
j) al fine di assicurare una rapida approvazione del programma di cui all'articolo 5. comma 4. nonché una più corretta attribuzione dei ruoli delle Autorità, prevedere che l'approvazione del programma medesimo avvenga sentita la sola Autorità di regolazione competente in materia di definizione dei corrispettivi legati ai costi di realizzazione delle capacità di

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stoccaggio, lasciando all'Autorità garante la vigilanza sul programma stesso;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in caso di superamento dei valori soglia individuati dal decreto legislativo, che i volumi del programma di gas release di cui all'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo siano superiori ai 4 miliardi di metri cubi previsti ovvero che abbiano una durata pluriennale; ciò in ragione della dinamica delle condizioni di mercato del gas naturale negli anni a venire;
b) valuti il Governo la possibilità di ampliare la quota massima delle capacità incrementali di stoccaggio di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo sviluppate da soggetti diversi da quello ex articolo 5, tenendo conto di limitare comunque l'onere della misura in capo alla generalità dei clienti finali; e valuti la possibilità che la regolazione a salvaguardia della remunerazione di tali capacità, fatto salvo i ricavi rivenienti dalle procedure concorsuali per l'allocazione della medesima al mercato, preveda specifici criteri a copertura degli eventuali costi ulteriori rispetto a quelli degli stoccaggi esistenti in ragione delle performance avanzate delle citate capacità incrementali in termini di volume/punta, durata di invaso/svaso;
c) valuti il Governo la possibilità di introdurre opportune forma consortili tra i soggetti che sviluppano la nuova capacità di stoccaggio, ai fini della realizzazione di 4 miliardi di metri cubi, previsti all'articolo 5 quale misura per la maggiore concorrenzialità dei mercato del gas, con cui i clienti industriali investitori stipulano il contratto per l'utilizzo dei diritti di stoccaggio, in relazione alle assegnazioni avvenute, valutando la possibilità di introdurre prestazioni medie di punta nell'erogazione degli stessi servizi di stoccaggio;
d) valuti il Governo la possibilità di intervenire con l'esercizio della delega già conferita con la legge comunitaria 2009 al Governo per il recepimento della direttiva europea 2009/73/CE ovvero tramite le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 99/09 in materia di efficienza del mercato del gas naturale ai fini di bilanciare la disparità di effetti introdotta con il decreto legislativo tra clienti finali industriali, piccole e medie imprese e clienti domestici;
e) valuti il Governo la necessità di fare in modo che il dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assista tecnicamente le valutazioni dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato in materia di verifica degli impegni assunti dai soggetti ai sensi del decreto legislativo.