CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2010
334.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;
rilevato che:
a) la legislazione vigente, come peraltro lo schema di decreto legislativo in oggetto, non attribuisce al Consiglio nazionale del notariato la qualifica di pubblico depositario, che spetta unicamente al notaio. Pertanto, tale qualifica non potrebbe certamente essere attribuita ad una «struttura» predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato, come quella definita in modo del tutto generico dall'articolo 1, comma 1, lettera h), capoversi «Art. 62-bis» e «Art. 62-ter», che peraltro si potrebbe anche istituire in forma di società privata senza alcuna garanzia del rispetto della normativa in materia di libera concorrenza, privacy e procedure di evidenza pubblica e senza che nulla sia previsto in tema di accessibilità agli atti da parte dei soggetti legittimati;
b) appare pertanto opportuna un'ulteriore ed attenta riflessione sulla formulazione dei capoversi «Art. 62-bis» ed «Art. 62-ter», anche al fine di garantire il rispetto delle vigenti modalità di ispezione e controllo di atti ed attività notarili, legate anche al principio della competenza territoriale degli archivi e della relativa circoscrizione di distretto notarile;
c) i repertori ed i registri obbligatori per legge possono essere tenuti, per oggettive ragioni di interesse generale dello Stato, solo presso istituzioni pubbliche abilitate per legge ad essere pubblici depositari ovvero presso la preposta Amministrazione autonoma degli archivi notarili ove, peraltro, risulta già istituito, esistente e funzionante un apposito Archivio centrale informatico (in virtù dei decreti ministeriali del 30 marzo 2003 e 24 marzo 2006);
d) i predetti repertori e registri sono peraltro indispensabili all'esercizio della funzione d'istituto dell'Archivio notarile in ordine all'attività ispettiva per il controllo fiscale, per cui suscita forti perplessità la previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso «Art. 66-bis»;
e) appare opportuno che, per le ragioni sopra esposte, il Governo, anche al fine di evitare un'inutile duplicazione di sistemi ed interventi, valuti la possibilità che il deposito avvenga direttamente ed unicamente presso l'Archivio centrale informatico, d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato, sottolineandosi comunque, nel caso in cui ciò non avvenga, l'esigenza di coordinare la tenuta di atti e repertori notarili e di consentire all'Archivio centrale informatico di svolgere al meglio le proprie prerogative istituzionali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il capoverso «Art. 66-bis».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
rilevato che:
il Codice del processo amministrativo rappresenta una tappa storica nell'evoluzione della giustizia amministrativa;
esso opera una semplificazione normativa (attraverso l'inserimento in un unico testo di disposizioni, anche risalenti, sparse in una pluralità di fonti) e reca una sistemazione complessiva della materia anche mediante interventi di natura innovativa;
il codice realizza la funzione di rendere certe e chiare le regole della giustizia amministrativa, in attuazione del principio di effettività della tutela;
a fronte della sua complessità, sono necessari idonei interventi organizzativi al fine di consentire all'intero sistema della giustizia amministrativa di assolvere ai rilevanti impegni che deriveranno dalla sua applicazione; con la medesima finalità, è altresì essenziale differire il termine di entrata in vigore del provvedimento, attualmente fissato al 16 settembre 2010;
con riferimento all'istituto della traslatio iudicii (articolo 11), il legislatore delegato disciplina la «riproposizione» del giudizio innanzi al giudice munito di giurisdizione, allorché invece la norma di delega fa riferimento alla disciplina della «riassunzione» del processo e dei relativi termini [articolo 44, comma 2, lettera e)];
relativamente alla disciplina del regolamento di competenza (articolo 15), appare, da un lato, eccessivamente lungo il termine per attivare tale strumento processuale; dall'altro, in contraddizione con l'obiettivo di semplificazione della procedura la previsione secondo la quale in fase cautelare il giudice deve richiedere d'ufficio regolamento di competenza;
occorre chiarire la portata dell'azione di condanna (articolo 30), stabilendo che essa possa essere esercitata anche al fine di ottenere la verifica della fondatezza della pretesa del ricorrente all'emanazione di un atto amministrativo; ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera b), secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda, ordina all'amministrazione rimasta inerte di provvedere entro un termine;
con riferimento alla questione della cosiddetta pregiudiziale amministrativa (articolo 30), nel contrasto giurisprudenziale tra Corte di Cassazione e Consiglio di stato, il legislatore delegato adotta una soluzione intermedia, ammettendo l'azione di condanna diretta ad ottenere il risarcimento del danno anche indipendentemente dalla richiesta di annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, ma contestualmente limitandola alle materie di giurisdizione esclusiva, stabilendo un termine di decadenza breve ed escludendo il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'impugnazione nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi. Tale soluzione presenta elementi di criticità

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sotto il profilo sia dell'eccessiva brevità del termine assegnato per la proposizione dell'azione (120 giorni) sia della mancata previsione di un potere di valutazione del giudice in merito all'esclusione del risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, che - da un punto di vista sistematico - non appare coerente con il principio generale espresso dall'articolo 1227 del codice civile (in materia di concorso del fatto colposo del creditore) e di fatto determina una limitazione aprioristica della tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi;
con riferimento al riordino della disciplina delle azioni, occorrerebbe esplicitamente prevedere anche le azioni di accertamento, in attuazione di uno specifico criterio di delega (articolo 44, comma 2, lettera b), n. 4) e specificamente disciplinare le azioni volte all'accertamento della nullità dell'atto, da esperire nel termine di 180 giorni dall'emanazione del medesimo; ciò anche in considerazione degli effetti in termini di deflazione del contraddittorio e di risparmio di spesa, emersi nel corso dell'attività istruttoria, che potrebbero derivare dall'esercizio di tali azioni;
il legislatore delegato ammette, all'articolo 63, la prova testimoniale, disponendone sempre l'assunzione in forma scritta, allorché invece il codice di procedura civile (richiamato dalla medesima disposizione) prevede tale modalità di assunzione della prova testimoniale solo su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza;
la disciplina del nuovo rito in materia di pubblici appalti (articoli 120 e seguenti) - contenuta nel decreto legislativo di recepimento della cosiddetta direttiva ricorsi (decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53) e trasposta, con alcuni adattamenti, nel codice del processo amministrativo (articolo 120 e seguenti) - sta mostrando in fase di prima applicazione alcune criticità in legate all'eccessiva brevità dei termini processuali, che di fatto impediscono un pieno esercizio del diritto di difesa,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sia differita la data di entrata in vigore del provvedimento (fissata al 16 settembre 2010), stabilendola in 6 mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale;

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, sia sostituito il riferimento ai principi del «diritto europeo», con quello ai principi del diritto dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, nel cui ordinamento è incardinata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);
b) all'articolo 3 sia soppressa la parola «decisorio», al fine di rendere la disposizione coerente con l'articolo 111, sesto comma, della Costituzione;
c) all'articolo 7, commi 1 e 7, si espliciti che «nelle particolari materie indicate dalla legge» sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione «anche» di diritti soggettivi;
d) all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di translatio iudicii, sia sostituito il riferimento alla «riproposizione» del giudizio con quello alla «riassunzione» del medesimo;
e) all'articolo 15, comma 1, sia ridotto da 6 mesi ad 80 giorni il termine per proporre regolamento di competenza e si valuti la soppressione dei commi da 5 a 10 e l'introduzione di una specifica disposizione che autorizzi il tribunale adito, sino alla pronuncia sul regolamento di competenza, a disporre misure cautelari solo ove ritenga sussistente la propria competenza territoriale;

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f) all'articolo 18, comma 8, sia precisato che la ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti adottati prima della proposizione dell'istanza di ricusazione o astensione;
g) in materia di integrazione del contraddittorio, all'articolo 27, secondo comma, sia soppresso il secondo periodo, in base al quale, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali; conseguentemente, all'articolo 55, in materia di misure cautelari collegiali, sia introdotta una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo 119, comma 3, in materia di rito abbreviato, secondo cui il TAR chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare accerta la completezza del contraddittorio o dispone l'integrazione del medesimo;
h) nell'ambito del riordino della disciplina delle azioni, in conformità con lo specifico criterio di delega, sia introdotta la categoria delle azioni di accertamento e sia specificamente disciplinata l'azione volta all'accertamento della nullità dell'atto amministrativo, da esercitare nel termine di 180 giorni dall'emanazione dell'atto;
i) sia modificato l'articolo 29, in materia di azione di annullamento, al fine di esplicitare l'oggetto della medesima (ovvero il provvedimento amministrativo) e il termine dal quale decorrono i 60 giorni per il relativo esercizio;
j) all'articolo 30, sia inserito, dopo il comma 1, un comma aggiuntivo che espliciti che l'azione di condanna può avere ad oggetto anche l'emanazione di un provvedimento amministrativo, rispetto al quale sia stata accertata la fondatezza della pretesa;
k) sempre all'articolo 30, comma 3, con riferimento alla questione della cosiddetta pregiudiziale amministrativa, sia aumentato da 120 a 180 giorni il termine di decadenza ivi previsto per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi, e al fine di accentuare il potere di valutazione del giudice, conformemente ai principi generali espressi dall'articolo 1227 del codice civile, sia sostituito il secondo periodo del comma 3 con il seguente: «Nel determinare il risarcimento il giudice valuta le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti avendo particolare riguardo al danno che si sarebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza anche con l'impugnazione, nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi»;
l) all'articolo 34 si valuti l'opportunità di prevedere il dovere del giudice di non dichiarare l'assorbimento dei motivi nel caso in cui sussista un apprezzabile interesse della parte;
m) all'articolo 53, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire al Presidente di sezione, piuttosto che al Presidente del TAR, il potere di abbreviare i termini in caso di urgenza;
n) in materia di tutela cautelare, all'articolo 55, comma 11, che prevede che l'ordinanza collegiale che concede la tutela cautelare deve sempre contenere la fissazione della data di discussione dell'udienza di merito, sia esplicitato il termine ultimo entro il quale l'udienza deve essere fissata, considerato che il criterio di delega (articolo 44, comma 2, lettera f), n. 3) prevede espressamente che l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;
o) al fine di evitare incertezze nell'applicazione della disposizione, andrebbe chiarita la formulazione dell'articolo 56, comma 2, in materia di misure cautelari monocratiche, da un lato invertendo il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 2 - relativi al potere del presidente rispettivamente di provvedere qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni e di sentire, fuori udienza e senza formalità, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto, per cause non imputabili al ricorrente - e, dall'altro, precisando le modalità di esercizio di tale ultimo potere di sentire le parti fuori udienza e senza formalità;

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p) al medesimo articolo 56, in materia di misure cautelari monocratiche, sia esplicitato al comma 3, così come previsto in materia di misure cautelari collegiali, che il provvedimento che dispone la prestazione di una cauzione indichi specificamente l'oggetto, le modalità della prestazione nonché il termine di adempimento;
q) all'articolo 61, siano chiarite le modalità di attivazione della tutela cautelare ante causam, in particolare con riferimento al contenuto della relativa istanza;
r) all'articolo 63, sia precisato che l'assunzione in forma scritta della prova testimoniale avvenga nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura civile;
s) all'articolo 73, in materia di udienza di discussione, sia anticipato il termine per il deposito di documenti rispetto a quello per il deposito delle conclusionali;
t) in materia di rinuncia al ricorso, sia soppresso il quarto comma dell'articolo 84, relativo alla possibilità per il giudice di desumere la carenza di interesse alla decisione della causa da fatti o atti univoci intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti;
u) in materia di ricorso per cassazione, anche alla luce della giurisprudenza più recente delle Sezioni unite della Corte di Cassazione sui limiti del sindacato di giurisdizione (da ultimo ordinanze 13659/2006 e 5464/2009) si valuti l'introduzione di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 110 che chiarisca la nozione di «motivi inerenti alla giurisdizione»;
v) al fine di applicare il principio del doppio grado di giudizio anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza, sia sostituito il comma 1 dell'articolo 113 con una disposizione del seguente tenore: «Il ricorso si propone, nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettera a) e b), al tribunale amministrativo regionale investito dell'originario giudizio di cognizione»;
w) con riferimento al rito in materia di pubblici appalti, si valuti, eventualmente ai fini di una successiva iniziativa normativa, la congruità dei termini processuali attualmente previsti, tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria.
x) siano valutate le seguenti disposizioni sotto il profilo della chiarezza della formulazione e del coordinamento normativo:
l'articolo 26, comma 1, in materia di spese del giudizio, nel quale occorrerebbe espungere il riferimento all'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte n. 67 del 1960;
l'articolo 54, comma 1, in materia di deposito tardivo di memorie e documenti, la cui formulazione appare generica e potenzialmente idonea ad incidere sul contraddittorio;
l'articolo 87, nel quale, per ragioni di chiarezza, andrebbe esplicitato che le previsioni di cui ai commi 3 (dimezzamento dei termini) e 4 (esclusione della nullità nel caso di trattazione in pubblica udienza) si riferiscono alle ipotesi di procedimenti in camera di consiglio;
l'articolo 135, comma 1, lettera d), nel quale andrebbe sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 136 con quello all'articolo 133.