CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 giugno 2010
331.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Atto n. 208.

ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese (n. 208);
osservato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative dell'articolo 38 (Impresa in un giorno) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
sottolineata l'importanza di una riforma che, nell'ottica della semplificazione burocratica, ridisegna nel suo complesso le modalità di svolgimento dei controlli pubblici, privilegiando quelli sostanziali e successivi all'avvio dell'attività anziché quelli formali e preventivi;
manifestato particolare apprezzamento per la riforma organica dell'istituto dello Sportello Unico per le Attività produttive volto ad assicurare: il passaggio completo dalle procedure cartacee a quelle telematiche, l'individuazione di un procedimento «automatizzato» (ove non sussistano potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione) che consenta all'impresa di avviare l'attività o gli interventi sulla base di una propria dichiarazione (DIA) e la realizzazione di un unico ente destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese;
considerata favorevolmente l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale attraverso la previsione dell'opportunità fornita alle imprese di potersi rivolgere ad «enti privati accreditati», denominati Agenzie per le imprese, al fine di ottenere una dichiarazione di conformità che certifichi la regolarità dell'azienda in base delle normative vigenti;
ritenendo opportuno includere nel novero dei soggetti che possono accreditarsi quali agenzie per le imprese anche i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) che ormai da molti anni svolgono servizi di assistenza alle imprese agricole;
sottolineando alcuni dubbi relativi ai massimali assicurativi che le Agenzie devono presentare ai fini dell'accreditamento, anche quello provvisorio, all'attività di vigilanza e controllo che deve essere svolta nel periodo di accreditamento provvisorio e alla possibilità che la formulazione dello schema possa comportare problemi in ordine alla copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
al fine di consentire che le Agenzie per le imprese, sulla base del modello già sperimentato dei Centri di assistenza fiscale (CAAF), possano stipulare necessari accordi e convenzioni con le strutture di servizio che forniscono attività di consulenza, assistenza ed accompagnamento delle imprese nella predisposizione della

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documentazione amministrativa, dopo il secondo periodo del punto 5) dell'allegato tecnico, inserire il seguente: «È fatta comunque salva la possibilità per la struttura richiedente l'accreditamento di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che eroghino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità»,

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di ridurre i massimali assicurativi per quanto riguarda l'accreditamento per esercitare l'attività di attestazione con valore di autorizzazione, e diminuire conseguentemente la richiesta di una polizza fideiussoria pari al 30 per cento del valore della polizza assicurativa per l'accreditamento provvisorio;
b) valuti il Governo la possibilità di rafforzare il sistema di vigilanza a livello territoriale, coinvolgendo in tale opera di controllo almeno una parte del personale delle regioni e del sistema camerale che sarà liberato dall'attività svolta dalle Agenzie;
c) in merito ai profili di copertura finanziaria provveda il Governo:
a chiarire che la modalità di copertura dei costi dell'accreditamento con tariffe a carico delle Agenzie dovrà essere adottata anche per la fase di accreditamento provvisorio;
con riguardo all'articolo 5 (attività di vigilanza e di controllo), a definire le modalità che consentano che le funzioni di controllo sulle Agenzie possano essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 2, lettera d), fra i soggetti che possono costituirsi in Agenzia i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

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ALLEGATO 2

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO UDC

La X Commissione, attività produttive, commercio e turismo,
premesso che il Consiglio dei ministri del 25 maggio ha varato una manovra economica di 25 miliardi che imporrà sacrifici molto pesanti e colpirà soprattutto le categorie meno protette e più deboli del paese;
rilevato che da un primo esame della manovra si registra che una delle misure contenute riguarda il tetto alle consulenze affidate dalle pubbliche amministrazioni, che non potrà superare il 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009;
osservato che appare pertanto inopportuno, in tale contesto, esaminare un provvedimento che stanzia fondi ulteriori per l'affidamento di consulenze e studi su alcune, pur importanti, tematiche di competenza del Ministero dello sviluppo economico,

esprime

PARERE CONTRARIO

Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri.